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title: "Regolamento relativo all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia"
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# Regolamento relativo all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia

## Art. 1 Tipi di sanzioni {#art_1}

1Le condizioni per la concessione della semiprigionia sono definite all’articolo 77b CP.
2La semiprigionia è ammissibile per le pene privative di libertà, oltre che per le pene privative di
libertà in sostituzione delle multe e delle pene pecuniarie.

## Art. 2 Descrizione {#art_2}

1Durante l’esecuzione della semiprigionia, la persona detenuta continua la sua attività o
il suo lavoro all’esterno dello stabilimento alle condizioni fissate dallo stabilimento.
2Essa trascorre le sue ore di svago e di riposo nello stabilimento.
Capitolo 2
Condizioni d’applicazione

## Art. 3 Condizioni temporali {#art_3}

1La semiprigionia è ammissibile a condizione che la pena pronunciata, o la durata
totale delle pene da espiare simultaneamente:
a) sia inferiore a 12 mesi; la detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in
considerazione nel calcolo (principio lordo)3, o
b) sia superiore a 12 mesi, ma tenuto conto della detenzione provvisoria o dei motivi di
sicurezza, 6 mesi al massimo devono essere espiati (principio netto)4.
2Per le pene con la sospensione condizionale parziale, la parte senza sospensione è
determinante.

## Art. 4 Residuo di pene e pena unica {#art_4}

Se uno o più residui di pena devono essere espiati dopo la revoca della liberazione
condizionale, i seguenti elementi sono determinanti per il calcolo della durata della pena:
a) il residuo della pena, se il giudice non ha inflitto una pena unica;
b) la pena complessiva, se il giudice ha inflitto una pena unica.
1 RS 311.0.
2 RS 311.01.
3 Il principio lordo significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena
pronunciata senza computare la detenzione già espiata.
4 Il principio netto significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena
pronunciata computando la detenzione già espiata.
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## Art. 5 Condizioni personali {#art_5}

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per beneficiare della semiprigionia:
a) formale richiesta della persona condannata;
b) esclusione del pericolo di fuga;
c) nessun rischio di recidiva;
d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera e il diritto di esercitare un’attività lavorativa, una
formazione o di occupazione ai sensi della lettera f) seconda frase di quest’articolo;
e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66abis CP;
f) l’esercizio dell’attività professionale o di una formazione riconosciuta corrispondenti ad
un’occupazione di almeno 20 ore la settimana. Il lavoro domestico, i compiti educativi, la
partecipazione a un programma occupazionale o ad altra attività strutturata sono considerati
equivalenti;
g) capacità di rispetto delle condizioni quadro della semiprigionia e del regolamento dello
stabilimento d’esecuzione.
Capitolo 3
Procedura

## Art. 6 Compiti dell’autorità {#art_6}

L’autorità d’esecuzione:
a) informa la persona condannata sulle modalità di questa forma d’esecuzione, in particolare dei
controlli previsti dall’art. 11 del presente regolamento;
b) impartisce alla persona condannata un termine per l’inoltro della domanda di questa
particolare forma d’esecuzione;
c) esamina la domanda della persona condannata e i documenti prodotti;
d) statuisce sulla domanda e, in caso di accettazione, fissa il luogo e l’inizio dell’esecuzione,
nonché le condizioni alle quali è sottoposta la persona condannata.

## Art. 7 Documenti da trasmettere {#art_7}

1La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti:
a) Lavoratore salariato (dipendente):
Un certificato del datore o il contratto di lavoro dove figuri l’indicazione del luogo e dell’orario
di lavoro, nonché l’ultimo conteggio di salario;
b) Lavoratore indipendente:
Un documento che attesti l’attività indipendente (per es. certificato di affiliazione AVS e ultimi
conteggi, altri certificati di assicurazione) con l’indicazione del luogo e dell’orario dell’attività;
c) Studente o persona in formazione:
Un documento che attesti lo statuto di studente o di persona in formazione con l’indicazione
del luogo di studio e del piano orario delle lezioni.
2Se queste informazioni non emergono chiaramente dal suo titolo di soggiorno in Svizzera, la
persona condannata di nazionalità straniera fornisce ogni documento utile attestante il suo diritto
di soggiorno o di esercitare un’attività lavorativa o di formazione in Svizzera.

## Art. 8 Altre forme di esecuzione {#art_8}

1Se la persona condannata non soddisfa le condizioni per beneficiare della
semiprigionia, l’autorità può accordarle un termine ulteriore per richiedere un’altra forma
d’esecuzione.
2Questa possibilità è esclusa in caso di abuso, di mancato rispetto dell’obbligo di cooperare e
comunicare, di inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di
circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata.
Capitolo 4
Attuazione

## Art. 9 Piano d’esecuzione (PES) {#art_9}

1Lo stabilimento d’esecuzione elabora il piano d’esecuzione della sanzione d’intesa con
la persona condannata.
2Il piano regola specificamente l’ora di partenza e di arrivo, in funzione del tempo di lavoro.
3Per ogni giorno lavorativo, la persona condannata può trascorrere al massimo 13 ore all’esterno
dello stabilimento d’esecuzione per le seguenti attività:
a) lavoro, occupazione, formazione;
b) pasti;
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c) acquisti, visite mediche, pratiche burocratiche;
d) partecipazione a terapie individuali o di gruppo all’esterno.
4La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana presso lo stabilimento di
esecuzione.

## Art. 10 Obblighi della persona condannata {#art_10}

1Qualora la persona beneficiaria della semiprigionia non fosse in grado di rispettare le
condizioni poste, deve darne comunicazione immediata all’autorità competente e alla Direzione
dello Stabilimento d’esecuzione.
2Parimenti, essa informa senza indugio l’autorità competente della perdita o interruzione del
lavoro, della formazione o di altra occupazione, come di qualsiasi cambiamento della sua
situazione personale.

## Art. 11 Controlli {#art_11}

1Durante l’esecuzione, l’autorità verifica che la persona detenuta esegua l’attività
dichiarata ai fini della concessione della semiprigionia.
2A questo scopo essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, essa può, in qualsiasi
momento:
a) informare chi impiega o dispensa la formazione alla persona condannata che quest’ultima sta
scontando una pena nella forma della semiprigionia e l’invita a informare immediatamente
l’autorità competente in caso di assenza della persona condannata dal luogo di lavoro o di
formazione;
b) recarsi sul posto di lavoro o di formazione della persona condannata.
3L’autorità può delegare questa competenza alla direzione dello stabilimento o a un’altra autorità.

## Art. 12 Permesso d’uscita {#art_12}

La persona detenuta può beneficiare di permessi di uscita conformemente al
regolamento del 31 ottobre 2013 relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone
condannate adulte e ai giovani adulti, applicabile per analogia.
Capitolo 5
Modifica delle condizioni di ammissione dopo la concessione dell’autorizzazione
oppure durante l’esecuzione della semiprigionia

## Art. 13 Estinzione delle condizioni {#art_13}

1Se la persona condannata non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 3 e 4, viene
posto fine al regime della semiprigionia.
2La persona condannata continua a scontare la sua pena in un carcere aperto o chiuso.
3Se la persona condannata senza colpa, perde completamente o parzialmente il lavoro, la
formazione o l’attività, l’autorità competente può mantenere la semiprigionia a condizione che la
persona trovi un’attività appropriata entro il termine di 21 giorni e che il suo accompagnamento sia
garantito durante il periodo transitorio.
Capitolo 6
Violazione delle regole/mancato rispetto del piano di esecuzione

## Art. 14 Diffida {#art_14}

L’autorità può diffidare la persona condannata che non rispetta le condizioni della
semiprigionia o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se:
– abusa del tempo trascorso all’esterno dello stabilimento d’esecuzione;
– non rispetta gli orari di uscita e di rientro;
– detiene o consuma sostanze stupefacenti;
– non rispetta un obbligo che le è stato imposto (per es. seguire una terapia, divieto di bere
alcolici, rispetto del regolamento dello stabilimento);
– rifiuta di pagare gli anticipi o la partecipazione alle spese di esecuzione.

## Art. 15 Revoca del regime {#art_15}

1Se, nonostante formale diffida, la persona condannata persiste nel suo
comportamento, l’autorità può revocare la semiprigionia e ordinare con effetto immediato
l’esecuzione del residuo di pena in regime ordinario.
2Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.
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## Art. 16 Sospensione provvisoria {#art_16}

1La direzione dello stabilimento può, per gravi motivi o come misura precauzionale,
sospendere provvisoriamente il regime di semiprigionia.
2Durante il periodo di sospensione provvisoria, l’esecuzione prosegue immediatamente in regime
ordinario. Se del caso la persona condannata può essere trasferita in un’altra struttura.
3La direzione dello stabilimento informa immediatamente l’autorità competente che si determina in
merito nel termine di 10 giorni.

## Art. 17 Inchiesta penale {#art_17}

1Se, contro la persona condannata viene aperta un’inchiesta penale durante
l’esecuzione della semiprigionia, quest’ultima può essere sospesa o revocata. La decisione è
presa dall’autorità di collocamento.
2In caso d’urgenza, la decisione può essere presa dalla direzione dello stabilimento che ne
informa immediatamente l’autorità di collocamento. Quest’ultima si determinerà in merito nel
termine di 10 giorni.

## Art. 18 Sanzioni disciplinari {#art_18}

Le sanzioni disciplinari sono riservate.
Capitolo 7
Computo dei pagamenti parziali

## Art. 19 Modalità {#art_19}

1Il pagamento di multe e pene pecuniarie è computato secondo l’espressa volontà della
persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l’autorità opta per la soluzione più
favorevole alla persona condannata.
2È possibile derogare a questa regola se la prescrizione è prossima. In questo caso, i pagamenti
sono computati sulle multe o le sanzioni pecuniarie che si prescrivono per prime.
Capitolo 8
Partecipazione alle spese d’esecuzione

## Art. 20 Principio {#art_20}

1La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese di esecuzione
della pena.
2L’importo della partecipazione è fissato dalla Conferenza.
3La persona condannata versa gli anticipi fissati dalla direzione dello stabilimento.
4Su richiesta della persona condannata, l’autorità competente può concedere un esonero parziale
dalla partecipazione ai costi di esecuzione quando è dimostrata una situazione economica
precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimento
e sostegno che le incombono.

## Art. 21 Altre spese {#art_21}

1In generale, durante i giorni feriali, le persone in semiprigionia mangiano all’esterno,
con l’eccezione della prima colazione.
2Il costo dei pasti esterni e le spese di trasporto dallo stabilimento sono a carico delle persone
condannate.
Capitolo 9
Luoghi d’esecuzione

## Art. 22 Tipo di stabilimento {#art_22}

1La semiprigionia è eseguita in uno stabilimento aperto o in una sezione aperta di una
struttura chiusa.
2Essa può essere eseguita nella sezione specifica di un carcere di detenzione preventiva, a
condizione che l’accompagnamento della persona condannata sia garantito.
3Lo stabilimento può essere gestito da privati purché riconosciuti dalla Conferenza. Uno
stabilimento di questo tipo deve garantire la presa a carico complementare necessaria della
persona condannata, il rispetto di un piano di esecuzione della sanzione penale, se è stato
stabilito, e disporre di un regolamento approvato dall’autorità dove ha sede la struttura.
341.160
4Le pene in regime di semidetenzione possono essere espiate nel medesimo stabilimento da
uomini e donne.
Capitolo 10
Fine della semiprigionia

## Art. 23 Rinuncia {#art_23}

La persona detenuta può chiedere di rinunciare al proseguimento del regime della
semiprigionia. In questo caso e di regola il residuo di pena è eseguito immediatamente in uno
stabilimento aperto o chiuso.

## Art. 24 Liberazione condizionale {#art_24}

Riservato l’art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art.
86 e segg CP).
Capitolo 11
Disposizioni finali

## Art. 25 Cantoni non concordatari {#art_25}

1A seconda delle circostanze specifiche (specialmente per motivi di presa a carico, di
sicurezza, di disciplina, di prossimità al domicilio o al luogo di lavoro o di effettivo di persone
detenute) e a condizione che gli accordi non siano contrari al Concordato, né svantaggino un
Cantone o uno stabilimento, dei collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di
cantoni non concordatari.
2Rimane riservata la delega di competenza a un’autorità di un altro Cantone.

## Art. 26 Abrogazione ed entrata in vigore {#art_26}

1Il presente regolamento abroga la decisione del 25 settembre 2008 relativa
all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia.
2La Conferenza invita pertanto i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adattare di
conseguenza i loro regolamenti cantonali relativi alla semiprigionia.
3Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
4È applicabile anche alle sanzioni che sono state pronunciate prima della sua entrata in vigore, ma
la cui esecuzione non ha ancora preso inizio.
5Esso è pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni Cantone secondo la propria
procedura.
Il Segretario generale: Blaise Péquignot La presidente: Béatrice Métraux
Conseillère d’Etat
Pubblicato nel BU 2017, 511.
