---
title: "Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni"
id: 86670911-9f07-4fb8-942a-297f4c17c726
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "183.110"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/77
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/86670911-9f07-4fb8-942a-297f4c17c726
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/19985/de
read_on: 2026-10-23
sha256: a9b46ec058afe038b5f67b7a98ff9d353b3a2cadcd3a6d2796a19aaf302294e7
provisions: 10
---

# Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni

## Art. 1 Approvazione dello statuto e successive modifiche {#art_1}

1L’adesione al Consorzio e l’approvazione dello statuto devono essere oggetto di
un’unica trattanda da sottoporre al Legislativo.
2Il progetto di nuovo statuto e le successive modifiche statutarie vanno approvati dai Legislativi
comunali entro 4 mesi dalla trasmissione da parte della Delegazione dei Municipi o della Delegazione
consortile. Sono riservati gli adeguamenti secondo l’art. 9.

## Art. 2 Istanza di ratifica degli statuti; documentazione annessa {#art_2}

1La Delegazione dei Municipi o la Delegazione consortile sono l’organo competente a
trasmettere al Consiglio di Stato l’istanza di ratifica del nuovo statuto o delle modifiche dello statuto,
dopo l’approvazione dei Legislativi comunali.
2All’istanza vanno allegati i messaggi municipali, i rapporti delle commissioni, l’estratto delle
risoluzioni dei Legislativi comunali con la dichiarazione di avvenuta pubblicazione agli albi e di
crescita in giudicato.

## Art. 3 Eleggibilità negli organi consortili; procedura di elezione {#art_3}

1È eleggibile quale rappresentante o supplente del Consiglio consortile ogni cittadino
avente diritto di voto.
1bisSe per la designazione del rappresentante o del supplente vi sono proposte di più candidati, le
stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi
è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio. In caso di nuova parità si
procede subito al sorteggio.1
2È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio
nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. È riservato
l’art. 21 cpv. 4 della legge.
3Se per l’elezione dei membri, dei supplenti, del presidente o del vicepresidente della Delegazione
consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe
singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità si procede
come previsto nel cpv. 1bis.2
4I Municipi propongono i candidati del proprio Comune alla carica di membro o di supplente della
Delegazione consortile al più tardi entro cinque giorni prima della seduta costitutiva, dandone
comunicazione scritta al Consorzio e al rappresentante del Comune nel Consiglio consortile.3

## Art. 4 Seduta costitutiva {#art_4}

La seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede per i nuovi Consorzi,
dalla Delegazione consortile uscente per quelli esistenti.

## Art. 5 Resoconto dei rappresentanti {#art_5}

Per il resoconto dei rappresentanti valgono le indicazioni di cui all’art. 5 del regolamento
di applicazione della legge organica comunale.

## Art. 6 {#art_6}

…4

## Art. 7 {#art_7}

…5
1 Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.
2 Cpv. modificato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.
3 Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.
4 Art. abrogato dal R 7.5.2013; in vigore dal 10.5.2013 - BU 2013, 223.
5 Art. abrogato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.
183.110

## Art. 8 Vigilanza: Dipartimento competente {#art_8}

Il Dipartimento delle istituzioni esercita la vigilanza sui Consorzi di Comuni, riservata
quella di carattere tecnico spettante ai Dipartimenti o servizi competenti per materia.
Termine di adeguamento alla legge dei Consorzi esistenti; Consorzi speciali

## Art. 9 {#art_9}

1Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla legge al
più tardi entro il 31 marzo 2012. È riservato l’art. 47 cpv. 7 della legge.
2La legge è applicabile immediatamente ai Consorzi in via di costituzione al momento della sua
entrata in vigore e ai nuovi Consorzi.
3Il Consiglio di Stato, su istanza sottoscritta dalla Delegazione consortile e preavvisata dai Municipi,
può autorizzare la permanenza in carica degli organi consortili fino al 31 marzo 2014, se per
giustificati motivi l’adeguamento statutario non è stato portato a termine entro i termini stabiliti.
Un’ulteriore proroga può essere concessa solo in via del tutto eccezionale e per motivi giustificati.6
4L’istanza ai sensi dell’art. 47 cpv. 7 della legge va inoltrata al Consiglio di Stato entro il 31 dicembre
2011, sottoscritta dalla Delegazione consortile e dai Municipi dei Comuni membri.

## Art. 10 Abrogazione ed entrata in vigore {#art_10}

1Il regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni del 16 aprile
1975 è abrogato.
2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra
in vigore il 1° settembre 2011.
Pubblicato nel BU 2011, 429 e 441.
6 Cpv. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 10.5.2013 - BU 2013, 223.
