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title: "Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario"
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# Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

Questa legge definisce l’organizzazione ed il finanziamento del servizio pre-ospedaliero
di soccorso e trasporto sanitario (Servizio di soccorso sanitario).

## Art. 2 Mezzi {#art_2}

Lo Stato ed i Comuni assicurano il raggiungimento degli scopi della legge mediante:
a) l’organizzazione di un servizio di soccorso sanitario rispondente alle esigenze della
popolazione,
b) l’offerta di prestazioni di qualità,
c) un’adeguata distribuzione delle strutture organizzative ed operative sul territorio,
d) il finanziamento del servizio di soccorso sanitario,
e) la formazione e l’aggiornamento del personale addetto,
f) l’approntamento ed il finanziamento di un concetto organizzativo e dei mezzi di soccorso
necessari in caso di incidente maggiore,
g) l’integrazione del servizio di soccorso sanitario nell’ambito del servizio sanitario coordinato
(SSC),
h) l’incoraggiamento del volontariato.
Autorità competenti

## Art. 3 a) Consiglio di Stato {#art_3}

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’applicazione della legge ed ha
in particolare le seguenti competenze:
a) stabilisce il numero e la delimitazione dei comprensori regionali;
b) stabilisce i requisiti legali degli enti che assumono la gestione del servizio di soccorso
sanitario;
c) calcola il contributo globale versato mediante contratto di prestazione (art. 18);
d) decide la ripartizione del sussidio cantonale d’esercizio (art. 19);
e) concede i sussidi di formazione;
f) decreta il consorziamento obbligatorio dei Comuni di uno stesso comprensorio ai sensi
dell’art. 5.

## Art. 4 b) Comuni {#art_4}

1I Comuni appartenenti ai comprensori previsti dall’art. 8 garantiscono un servizio di
soccorso sanitario con prestazioni di qualità rispondenti ai bisogni della popolazione.
2Il relativo servizio può essere svolto direttamente dagli stessi Comuni o attribuiti ad altri enti
pubblici o privati.
3In caso di attribuzione del servizio a terzi, i Comuni del comprensorio stipulano collettivamente
apposite convenzioni con gli enti che lo assumono.
Le convenzioni devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Stato.
4I Comuni di uno stesso comprensorio ed i consorzi costituiti secondo l’art. 5 sono tenuti ad
assicurare il finanziamento dei servizi secondo i criteri stabiliti da questa legge ed in base alle
convenzioni stipulate con gli enti.
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## Art. 5 c) Consorzi {#art_5}

Se i Comuni di uno stesso comprensorio, stabilito dal Regolamento, non si accordano
per l’attribuzione del servizio di soccorso sanitario, il Consiglio di Stato può decretarne il
consorziamento obbligatorio in base alla legge sul consorziamento dei Comuni, per lo svolgimento
dei compiti previsti da questa legge.
Ricorsi

## Art. 6 a) Stato {#art_6}

1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.1

## Art. 7 b) Comuni e consorzi {#art_7}

I rimedi di diritto contro le decisioni degli organi comunali e consortili sono disciplinati
dalla legge organica comunale e dalla legge sul consorziamento dei Comuni.
Capitolo II
Organizzazione

## Art. 8 Comprensori {#art_8}

1Il servizio di soccorso sanitario è organizzato sulla base di comprensori regionali,
definiti dal Consiglio di Stato nel regolamento secondo criteri di razionalità, efficienza ed
economicità ed in base alle esigenze di coordinamento regionale e cantonale.
2Il servizio di soccorso sanitario deve essere svolto da un solo ente per comprensorio.
3In caso di necessità gli enti dei comprensori viciniori sono tenuti a prestare la loro collaborazione
ed eventualmente a sostituire gli altri enti che non sono in grado di fornire le prestazioni prescritte.
Enti autoambulanza

## Art. 9 a) Requisiti {#art_9}

1Gli enti autoambulanza secondo questa legge devono disporre di una struttura
organizzativa, di personale qualificato, delle autoambulanze e delle attrezzature conformi ai
requisiti stabiliti dal regolamento.
2Gli enti autoambulanza si avvalgono del supporto dei volontari per favorire la solidarietà fra la
popolazione e un migliore equilibrio finanziario nel rispetto degli obiettivi della presente legge.

## Art. 10 b) Convenzioni {#art_10}

1Se il servizio di soccorso sanitario non viene svolto direttamente dai Comuni o dai
consorzi, le modalità e le condizioni operative nei singoli comprensori sono definite in apposite
convenzioni stipulate collettivamente fra tutti i Comuni del comprensorio e gli enti.
2Le convenzioni devono in particolare contenere:
a) gli obblighi e le prestazioni dell’ente;
b) le modalità di esecuzione delle prestazioni non definite dalla legge e dalle relative disposizioni
d’esecuzione;
c) gli accordi concernenti la partecipazione finanziaria del comune e le tariffe praticabili agli
utenti;
d) la dotazione e le qualifiche professionali del personale impiegato nell’ente;
e) le autoambulanze e le altre attrezzature da impiegare nel servizio di soccorso sanitario;
f) le modalità di versamento dei sussidi comunali e cantonali.
Esse entrano in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
3I Comuni consorziati o associati hanno diritto di designare propri rappresentanti nell’organo
direzionale dell’ente che assume la gestione del servizio di soccorso sanitario nel comprensorio.

## Art. 11 c) Interventi {#art_11}

Gli interventi di ogni singolo ente sono di regola limitati al comprensorio assegnato.

## Art. 12 d) Tariffe {#art_12}

1Gli enti fatturano all’utente le proprie prestazioni sulla base di tariffe unificate per tutto
il Cantone.
2In caso di mancato accordo fra la Federazione e gli enti assicurativi, la tariffa applicabile è
stabilita dal Consiglio di Stato.
1 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
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## Art. 13 Trasporti e servizi speciali {#art_13}

1Il Consiglio di Stato può stipulare apposite convenzioni per assicurare in caso di
necessità l’intervento coordinato di servizi speciali e la collaborazione di specialisti.
2Possono essere stipulate convenzioni in particolare:
a) per la ricerca, il soccorso ed il trasporto di feriti con elicottero;
b) per l’intervento di natanti di soccorso e di sommozzatori;
c) per l’intervento di guide alpine;
d) per l’intervento di cani da valanga.
3Sono riservate le disposizioni che regolano il coordinamento degli interventi in caso di incidente
maggiore e ove sia dichiarato lo stato di necessità.

## Art. 14 Centrale cantonale di allarme {#art_14}

1Le richieste di soccorso sanitario provenienti da tutto il territorio del Cantone,
convergono ad una centrale cantonale di allarme, organizzata professionalmente, con numero
telefonico unico.
2Essa distribuisce le chiamate e coordina gli interventi di soccorso.
3La gestione della centrale di allarme è attribuita alla Federazione prevista dall’art. 15.
4In caso di dichiarazione dello stato di necessità la centrale di chiamata passa sotto il controllo
dell’apposito stato maggiore di condotta.
Capitolo III
Federazione cantonale

## Art. 15 Federazione cantonale {#art_15}

1Gli enti sono membri della Federazione ticinese dei servizi autoambulanza (di seguito:
Federazione).
2La Federazione ha i seguenti compiti:
a) favorisce la collaborazione tra gli enti e ne coordina l’operato;
b) fornisce la consulenza tecnica ed operativa agli enti e alle autorità incaricate dell’applicazione
di questa legge;
c) rappresenta gli enti membri nelle trattative d’interesse generale;
d) può inoltre svolgere altri mandati speciali.
3La Federazione inoltre gestisce direttamente, per conto degli enti membri, attività di interesse
generale e segnatamente:
a) la formazione del personale;
b) la gestione della centrale cantonale di allarme e di intervento;
c) l’organizzazione della condotta in caso di incidente maggiore;
d) il coordinamento delle attività e degli interventi con le altre componenti del settore sanitario
cantonale.
4Le attività di interesse generale svolte dalla Federazione per conto degli enti membri, sono
sussidiabili in base agli art. 16 segg.
5I costi residui dopo la deduzione dei sussidi cantonali e dei mezzi propri, sono ripartiti fra gli enti,
secondo le disposizioni degli statuti.
6Gli statuti della Federazione devono essere approvati dal Consiglio di Stato.
Capitolo IV
Finanziamento degli enti regionali

## Art. 16 Finanziamento {#art_16}

Il finanziamento dei costi d’esercizio degli enti regionali avviene mediante:
a) i sussidi comunali;
b) i sussidi cantonali;
c) le quote a carico degli enti assicurativi;
d) le quote degli utenti;
e) gli altri contributi e i ricavi da altre attività;
f) l’impiego del personale volontario;
g) le offerte, le donazioni ed i lasciti agli enti che assumono la gestione dei servizi;
h) la sponsorizzazione e le pubblicità private.
Comuni
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## Art. 17 {#art_17}

I Comuni ed i consorzi assicurano agli enti, nel limite delle convenzioni stipulate con
loro, la copertura del fabbisogno riconosciuto dopo deduzione dei sussidi cantonali previsti dagli
articoli seguenti e delle risorse degli enti stessi.
Sussidio cantonale alle spese d’esercizio

## Art. 18 a) Principio {#art_18}

1Il sussidio cantonale è costituito dalla somma dei contributi globali versati agli enti
regionali.
2Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti mediante contratto di
prestazione all’ente sussidiato, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.
3Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

## Art. 19 b) Importo totale {#art_19}

La somma dei contributi globali versati mediante contratto di prestazione agli enti
regionali è pari al massimo al 20% del totale cantonale dei costi d’esercizio riconosciuti.

## Art. 20 c) Ripartizione {#art_20}

1I contributi globali ai singoli enti sono differenziati in modo che l’onere pro capite a
carico dei Comuni sia uguale per tutti i comprensori.
2Essi considerano unicamente i costi d’esercizio riconosciuti secondo il contratto di prestazione
con il Cantone.
3L’ente di un comprensorio ha la possibilità di diminuire il proprio pro capite a dipendenza dei
mezzi propri, in particolare mediante i ricavi da altre attività o offerte, donazioni o lasciti.

## Art. 21 Sussidio cantonale alla formazione {#art_21}

1Lo Stato può sussidiare fino ad un massimo del 90% i costi riconosciuti per la
formazione del personale svolta dalla Federazione.
2Essi assumono oneri per servizi non contemplati dal contratto di prestazione con il Cantone o per
investimenti, solo dopo avere concordato con i comuni od ottenuto da terzi la copertura dei costi.
3La competenza è del Consiglio di Stato.

## Art. 22 Enti autoambulanza {#art_22}

1Gli enti regionali si adoperano per una gestione efficente ed economica con impiego
equilibrato di personale professionista e volontario e con adeguato impiego delle risorse proprie.
2Essi assumono oneri per servizi non contemplati dal contratto di prestazione con il Cantone o per
investimenti, solo dopo avere concordato con i Comuni od ottenuto da terzi la copertura dei costi.

## Art. 23 Domande di sussidio {#art_23}

Il regolamento di applicazione della legge stabilisce le modalità ed i termini di
presentazione delle domande di sussidio e la documentazione necessaria.
Capitolo V
Incidenti maggiori
Incidenti maggiori

## Art. 24 a) Definizione {#art_24}

1Sono considerati incidenti maggiori quelli che, a causa del numero delle persone
coinvolte, richiedono un impegno di personale e di mezzi eccedente la dotazione e le possibilità
dei singoli enti.
2È riservata la dichiarazione dello stato di necessità in conformità della relativa legislazione
speciale.

## Art. 25 b) Organizzazione {#art_25}

1In caso di incidente maggiore l’organizzazione della condotta sanitaria avviene
secondo un concetto preordinato che si avvale del coordinamento operativo dei mezzi
appositamente predisposti, del personale e delle attrezzature degli enti.
2La pianificazione del concetto organizzativo avviene nell’ambito del Servizio sanitario coordinato.
3L’intervento sanitario è coordinato con quello degli altri specialisti (polizia, pompieri, protezione
civile, esercito).
c) Costi degli interventi
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## Art. 26 {#art_26}

1I costi degli interventi in caso di incidente maggiore sono a carico dei responsabili
degli incidenti se noti oppure delle persone soccorse o trasportate e delle rispettive assicurazioni.
2Il Consiglio di Stato assume i costi dell’organizzazione, del materiale e delle attrezzature
necessarie.
È riservato il cpv. 1.
Capitolo VI
Garanzie, norme transitorie e finali

## Art. 27 Restituzione dei sussidi2 {#art_27}

1Il Consiglio di Stato, entro 10 anni dalla concessione, ordina la restituzione dei sussidi
concessi in base a questa legge:
a) quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;
b) quando il beneficiario violi gravemente le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento;
c) quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazioni infondate, inveritiere o con
documentazione falsa.
2È riservata l’azione penale.
Norma transitoria

## Art. 28 a) Convenzioni {#art_28}

1Entro un anno dall’entrata in vigore di questa legge i Comuni dei comprensori regionali
definiti dal Consiglio di Stato devono sottoporre per approvazione al Dipartimento competente le
convenzioni con gli enti, stipulate secondo l’art. 10.
2Decorso infruttuosamente il termine previsto dal cpv. 1, il Consiglio di Stato procede al
consorziamento coattivo dei Comuni dello stesso comprensorio secondo l’art. 5.

## Art. 29 b) Contratti di prestazione {#art_29}

1Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione, stabilita dal Consiglio di Stato, i
sussidi ai costi di esercizio e a quelli d’investimento vengono erogati in base alle seguenti
disposizioni:
a) Sussidi d’esercizio:
Nei conti preventivi dello Stato è stanziato annualmente un sussidio complessivo ai costi di
esercizio degli enti regionali, pari al massimo al 25% del totale cantonale dei costi del
personale riconosciuto.
b) Ripartizione fra i Comuni:
I) l’aliquota del sussidio cantonale alle spese d’esercizio per ogni singolo comprensorio è
differenziata in modo che l’onere pro capite a carico dei Comuni sia uguale per tutti i
Comuni;
II) l’ente di un comprensorio ha la possibilità di diminuire il proprio pro capite a dipendenza
dei mezzi propri, in particolare mediante i ricavi da altre attività, offerte, donazioni o lasciti.
c) Sussidi agli investimenti:
I) lo Stato può sussidiare fino ad un massimo del 40% i costi d’acquisto riconosciuti delle
ambulanze e delle relative attrezzature, segnatamente dei sistemi di comunicazione;
II) il Consiglio di Stato è competente fino al limite di cinquecentomila franchi;
III) importi superiori sono di competenza del Gran Consiglio.
2Nel frattempo il Consiglio di Stato è tuttavia autorizzato a sperimentare l’utilizzo dello strumento
dei contratti di prestazione con enti pilota volontari.
3Quali criteri per limitare i crediti fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi
dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a
enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume
delle prestazioni, la qualità delle prestazioni, gli obblighi contrattuali, gli accordi tariffali e la
scadenza delle misure di risparmio.

## Art. 30 Aggiornamento degli enti {#art_30}

Su richiesta motivata, il Consiglio di Stato può, per giustificati motivi, autorizzare gli enti
a dilazionare l’adeguamento dell’organizzazione del servizio e della qualità delle prestazioni ai
requisiti prescritti in base a questa legge.
Norma abrogativa
2 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
812.100

## Art. 31 {#art_31}

È abrogata la legge sul coordinamento e sussidiamento dei servizi autoambulanza del
24 maggio 1977.

## Art. 32 Entrata in vigore {#art_32}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data dell’entrata in vigore.3
Pubblicata nel BU 2002, 429.
3 Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2002, 434.
