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title: "Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità"
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# Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

## Art. 1 A. Natura e scopo {#art_1}

1Le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia ed i superstiti
(AVS) ed all’assicurazione federale per l’invalidità (AI) sono prestazioni in denaro.
2Esse garantiscono un reddito minimo agli anziani, ai superstiti ed agli invalidi.
TITOLO II
Ordinamento del Cantone
Capitolo primo
Disposizioni generali

## Art. 2 A. Limiti di reddito e altre disposizioni {#art_2}

I limiti di reddito e le altre disposizioni concernenti la determinazione della prestazione
complementare annua sono quelli previsti dalla LPC.

## Art. 3 B. Premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie {#art_3}

1Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari
all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall’ordinanza del
Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è riconosciuto il premio
effettivamente dovuto.
2Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo
assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto dall’Ordinanza del Dipartimento
federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è riconosciuto il premio forfettario.
3Il premio di cui ai cpv. 1 e 2 è versato direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie.
C. Sostanza dei beneficiari di PC che vivono in istituto o in ospedale
Art. 3a2 Richiamato l’art. 11 LPC, per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale sono
computabili come reddito:
a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui all’art. 11 cpv.
1 lett. c) LPC;
b) 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i superstiti, nei termini di
cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC.

## Art. 4 D. Competenze cantonali3 {#art_4}

Il Consiglio di Stato disciplina le competenze che la legislazione federale sulle prestazioni
complementari conferisce ai Cantoni.
1 Art. modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 55.
2 Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 77.
3 Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 77.
851.200
Capitolo secondo
Rimborso delle spese

## Art. 5 Spese di malattia e d’invalidità Limiti {#art_5}

Le spese di malattia e d’invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla
LPC.

## Art. 6 Tempo determinante {#art_6}

1Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono
rimborsate soltanto per l’anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l’acquisto.
2Questa regolamentazione si applica per analogia anche alle spese relative a una degenza
temporanea in un istituto.

## Art. 7 Termine per chiedere il rimborso {#art_7}

Le spese sono rimborsate se:
a) la domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione;
b) le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva una delle condizioni
menzionate nell’articolo 4 della legge federale (LPC);
c) il termine di carenza previsto nell’articolo 5 LPC è adempiuto.

## Art. 8 Relazione con le prestazioni di altre assicurazioni {#art_8}

1Un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese
non siano già prese a carico da altre assicurazioni.
2La concessione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione infortuni o
dell’assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni.
3Nella misura in cui l’assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l’assegno per grandi invalidi
dell’AI o dell’assicurazione infortuni per fissare l’importo delle spese di cura e assistenza a domicilio
che essa è tenuta a rimborsare, l’assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate.
4Nei casi di cui all’articolo 14 capoverso 5 LPC, i capoversi 3 e 4 sono applicabili per analogia.

## Art. 9 Rimborso dopo la morte dell’assicurato {#art_9}

Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari causate da un assicurato defunto
cui era applicabile il calcolo della prestazione complementare annua sono rimborsate se gli eredi le
fanno valere entro dodici mesi dal decesso.

## Art. 10 Spese di malattia e per i mezzi ausiliari insorte all’estero {#art_10}

1Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari insorte in Svizzera sono
rimborsate.
2Le spese insorte all’estero sono eccezionalmente rimborsate se si rivelano necessarie durante un
soggiorno fuori dalla Svizzera o se i provvedimenti sanitari indicati erano eseguibili solo all’estero.
3Le spese di balneoterapia e di soggiorni di convalescenza all’estero non sono rimborsate.
4Allorché un mezzo ausiliario non consegnato in prestito è acquistato all’estero è determinante il
prezzo previsto in Svizzera se chiaramente inferiore.
Spese per il medico, il dentista, i medicamenti, le cure e l’assistenza

## Art. 11 Partecipazione ai costi {#art_11}

La partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 64 della legge federale sull’assicurazione
malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) è rimborsata per le prestazioni assunte dall’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 24 LAMal.

## Art. 12 Assicurazione con franchigie opzionali {#art_12}

Se una persona opta per un’assicurazione con una franchigia più elevata ai sensi
dell’articolo 93 dell’ordinanza sull’assicurazione malattia del 27 giugno 1995 (OAMal), il rimborso
della partecipazione ai costi ammonta 1’000.-- franchi al massimo all’anno.

## Art. 13 Trattamenti dentari {#art_13}

1Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate.
2Per il rimborso è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare e
dell’assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa
AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria.
851.200
3I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI.

## Art. 14 Prodotti dietetici {#art_14}

Le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico
d’importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un
ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata una somma forfetaria annua di 2100
franchi.

## Art. 15 Spese di soggiorno temporaneo in un ospedale {#art_15}

In caso di soggiorno temporaneo in un ospedale, dalla partecipazione ai costi ai sensi
dell’articolo 8 è dedotta una quota appropriata per le spese di mantenimento.

## Art. 16 Spese derivanti da un soggiorno di convalescenza {#art_16}

1Le spese per soggiorni di convalescenza prescritti da un medico sono rimborsate, previa
deduzione di una quota appropriata per le spese di mantenimento, se la convalescenza è stata
effettuata in un istituto o in un ospedale.
2Le rette giornaliere massime stabilite per le degenze in casa per anziani, casa di cura o istituto per
invalidi, sono applicabili per analogia anche ai soggiorni di convalescenza.
Spese derivanti da un soggiorno temporaneo in una stazione balneoterapica

## Art. 17 {#art_17}

Le spese di cure balneoterapiche prescritte da un medico sono prese in considerazione,
previa deduzione di una quota appropriata per le spese di mantenimento, se la persona assicurata
era sottoposta a controllo medico durante il soggiorno di cura.

## Art. 18 Spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio {#art_18}

1Le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall’invalidità, da
un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici di utilità pubblica sono rimborsate.
2Nel caso di una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si tiene conto solo della tariffa più
bassa.
3Le spese di cura e assistenza insorte in un istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un
ambulatorio, pubblici o di utilità pubblica, sono anch’esse rimborsate.
4Le spese di cura prestate da istituti privati sono rimborsate in quanto corrispondono a quelle insorte
in istituti pubblici o di utilità pubblica.
5Le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza necessari nell’economia domestica sono
rimborsate fino a 4’800 franchi al massimo per anno civile se tali prestazioni sono fornite da una
persona che:
a) non vive nella stessa economia domestica o
b) non lavora per un’organizzazione Spitex riconosciuta.
6In caso di rimborso ai sensi del capoverso 5, le spese prese in considerazione sono limitate a un
massimo di 25 franchi l’ora.

## Art. 19 Spese per il personale di cura assunto direttamente {#art_19}

1Le spese per il personale di cura assunto direttamente sono rimborsate ai beneficiari di
un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza
delle spese di cura e di assistenza che non possono essere prese a carico da un’organizzazione
Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal.
2Il Servizio di assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio determina per l’intero
territorio cantonale sia la parte delle cure e dell’assistenza che non può, in un caso concreto, essere
presa a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta, sia il profilo della persona da impiegare.

## Art. 20 Spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia {#art_20}

1Le spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono rimborsate
se questi ultimi:
a) non sono considerati nel calcolo della PC e
b) se essi hanno subito, a causa delle cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per
un periodo prolungato.
2Le spese possono essere rimborsate al massimo fino a concorrenza della perdita di guadagno.
Spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne

## Art. 21 {#art_21}

1Le spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne, in centri
occupazionali e in istituti diurni analoghi sono rimborsate se:
851.200
a) la persona invalida vi ha soggiornato per più di cinque ore al giorno e;
b) la struttura diurna è gestita da un servizio pubblico o privato di utilità pubblica.
2Le spese conteggiate sono limitate a un massimo di 45 franchi per ogni giorno che la persona
invalida ha trascorso nella struttura diurna.
3Nessuna spesa è rimborsata:
a) in caso di attività con retribuzione in denaro di oltre 50 franchi al mese;
b) in caso di soggiorno in un istituto con calcolo della PC ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LPC.

## Art. 22 Spese di trasporto {#art_22}

1Le spese di trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera
e se sono state provocate da un’urgenza o da uno spostamento indispensabile.
2Sono rimborsate anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più
vicino.
3Si assumono le spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto.
4Se l’impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese
relative sono rimborsate.
5Le strutture diurne ai sensi dell’articolo 19 sono parificati ai luoghi di trattamento medico ai sensi
del capoverso 2.
Mezzi ausiliari e apparecchi ausiliari

## Art. 23 Diritto {#art_23}

1Nell’ambito dell’articolo 14 capoverso 1 lettera e LPC, i beneficiari di prestazioni
complementari hanno diritto al rimborso delle spese d’acquisto o alla consegna in prestito dei mezzi
ausiliari e degli apparecchi ausiliari (apparecchi di trattamento e di cura) elencati nel regolamento
d’applicazione.
2I beneficiari di prestazioni complementari hanno inoltre diritto a un rimborso corrispondente a un
terzo del sussidio erogato dall’AVS per i mezzi ausiliari:
a) che figurano nell’allegato dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte
dell’assicurazione per la vecchiaia del 28 agosto 1978 (OMAV) e
b) per cui l’AVS ha erogato un sussidio.
3Sono inoltre rimborsate le spese di endoprotesi anatomiche e funzionali applicate con un intervento
chirurgico.
4Il diritto al rimborso può essere fatto valere solo se il mezzo ausiliario non è consegnato dall’AVS,
dall’AI o dall’assicurazione malattie.
5Gli apparecchi di trattamento e di cura sono dati in prestito solo per le cure a domicilio.
6Le spese di acquisto e di noleggio sono rimborsate in quanto si tratti di mezzi ausiliari semplici e
adeguati.
7Le disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia riguardo al rimborso
delle spese di riparazione, di adattamento e di rinnovo, come pure di quelle concernenti
l’addestramento all’uso di mezzi ausiliari e di apparecchi ausiliari.

## Art. 24 Accertamenti {#art_24}

1Qualora sembri dubbio che il mezzo ausiliario o l’apparecchio ausiliario sia necessario
o sia semplice e adeguato, l’assicurato deve esibire l’attestato di un medico, di un servizio sociale
per l’aiuto agli invalidi o di un centro di terapia occupazionale.
2Nel caso di apparecchi acustici, un perito riconosciuto dall’assicurazione per l’invalidità dovrà
attestare che l’assicurato ne ha bisogno e che si tratta di un apparecchio semplice e adeguato.
3Le spese per gli accertamenti sono reputate spese ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera e)
LPC.

## Art. 25 Depositi AI; consegna e ritiro {#art_25}

1Qualora il mezzo ausiliario o l’apparecchio ausiliario da consegnare in prestito sia
disponibile nei depositi AI, l’assicurato non ne ha diritto a uno nuovo.
2Le disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per il ritiro, l’immagazzinamento e
l’ulteriore impiego dei mezzi e degli apparecchi consegnati in prestito.
TITOLO III
Organizzazione, procedura e informazione
A. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
851.200

## Art. 26 {#art_26}

L’applicazione della presente legge è affidata alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG, sotto la vigilanza del Consiglio di Stato.

## Art. 27 B. Agenzia AVS {#art_27}

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG si avvale della collaborazione delle
Agenzie AVS.

## Art. 28 C. Richiesta {#art_28}

1La richiesta di prestazioni è presentata alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG tramite la competente Agenzia AVS.
2L’Agenzia AVS accerta lo stato di famiglia e le condizioni di reddito e di sostanza del richiedente.
Essa trasmette la richiesta di prestazioni alla Cassa cantonale di compensazione.
D. Trasmissione dei dati fiscali
Art. 28a4 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti
elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

## Art. 29 E. Pagamento e garanzia d’uso5 {#art_29}

1La prestazione complementare è pagata, di regola, all’avente diritto dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Il versamento avviene, di regola, ogni mese.
2Il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei beneficiari di
prestazioni complementari è pagato direttamente dal Cantone agli assicuratori.
3La singola prestazione complementare nei confronti dell’avente diritto è, di conseguenza, ridotta
nella misura necessaria al pagamento del premio assicurativo, tenuto conto della parte di premio a
carico del sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie.
4Sono applicabili, per analogia, le norme della legislazione federale sull’AVS concernenti la garanzia
dell’uso della rendita conforme al suo scopo.

## Art. 30 F. Informazione6 {#art_30}

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG provvede ad informare
periodicamente i potenziali beneficiari di prestazione complementare.
TITOLO IV
Finanziamento

## Art. 31 A. Mezzi finanziari {#art_31}

Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della legge sono coperti:
a) dalla Confederazione;
b) dal Cantone;
c) dai Comuni.

## Art. 32 B. Partecipazione finanziaria del Cantone {#art_32}

Il Cantone si assume l’importo non coperto dalla Confederazione e dai Comuni.

## Art. 33 C. Partecipazione finanziaria dei Comuni {#art_33}

1La partecipazione dei Comuni agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della LPC
e della presente legge, della LAMal e della legge cantonale di applicazione del 26 giugno 1997
(LCAMal) per quanto concerne gli assicurati insolventi e la riduzione dei premi e della legge sul
servizio medico nelle zone di montagna del 5 novembre 1997 (LMont), è determinata sulla base
della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni stabilita dal Consiglio di Stato, ai
sensi della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI).
2Il contributo annuo del singolo Comune corrisponde:
a) al 10,2% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente forti;
b) al 9,5% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente medi;
c) all'8,5% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente deboli.
4 Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
5 Nota marginale modificata dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
6 Nota marginale modificata dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
7 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 69.
851.200

## Art. 34 D. Spese amministrative {#art_34}

Le spese amministrative derivanti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
dall’applicazione della legge sono coperte dalla Confederazione e dal Cantone.

## Art. 35 E. Contabilità {#art_35}

1Il Cantone anticipa alla Cassa cantonale di compensazione i fondi necessari al
pagamento delle prestazioni complementari e la copertura delle spese amministrative.
2Le prestazioni complementari e le spese amministrative sono registrate in conti separati nella
contabilità della Cassa cantonale di compensazione.
TITOLO V
Rimedi giuridici

## Art. 36 A. Opposizione {#art_36}

Contro le decisioni della Cassa cantonale di compensazione è data facoltà di presentare
opposizione entro trenta giorni dalla notifica all’istanza che le ha emanate.

## Art. 37 B. Autorità cantonale di ricorso {#art_37}

Contro le decisioni su opposizione della Cassa cantonale di compensazione è data
facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notifica.

## Art. 38 {#art_38}

…8
TITOLO VI
Disposizioni penali

## Art. 39 Procedura {#art_39}

1Il perseguimento delle infrazioni previste dalle disposizioni penali della legge federale
sulle prestazioni complementari spetta all’autorità giudiziaria competente giusta le norme della
vigente legge organica giudiziaria.
2Il perseguimento delle infrazioni previste all’art. 31 cpv. 2 LPC spetta al Dipartimento competente
giusta le norme della vigente legge di procedura sulle contravvenzioni.
3È applicabile l’art. 90 della legge federale sull’AVS.
TITOLO VII
Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse

## Art. 40 Restituzione {#art_40}

Per la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente riscosse è applicabile
la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
TITOLO VIII
Disposizioni finali e abrogative

## Art. 41 A. Disposizione abrogativa {#art_41}

La legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari
all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 19 marzo 1965 (LAPC) è
abrogata.

## Art. 42 B. Entrata in vigore {#art_42}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.9
2Previa approvazione federale, la legge10 entra in vigore contemporaneamente alla legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6
ottobre 2006.
8 Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.
9 Entrata in vigore: 1° gennaio 2008 - BU 2007, 753.
10 Approvazione federale: 27 novembre 2007 - BU 2007, 753.
851.200
Pubblicato nel BU 2007, 747.
