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title: "Regolamento della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto"
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provisions: 13
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# Regolamento della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto

## Art. 1 Oggetto e diritto applicabile {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sul coordinamento
pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e servizi di trasporto.

## Art. 2 Definizione {#art_2}

1Per gli agglomerati ai sensi dell’OPTA, il programma di agglomerato (di seguito PA)
costituisce il piano cantonale dei trasporti (di seguito PCT) per il rispettivo comprensorio regionale.
2Per i contenuti e l’allestimento del PA fanno stato le disposizioni federali in materia.

## Art. 3 Commissioni regionali dei trasporti {#art_3}

1Le Commissioni regionali dei trasporti (CRT) sono corporazioni di diritto pubblico
composte di Comuni.
2Sono costituite le seguenti Commissioni regionali dei trasporti (CRT):
a) Mendrisiotto
b) Luganese
c) Locarnese
d) Bellinzonese
e) Tre Valli.

## Art. 4 Competenze {#art_4}

1Il Consiglio di Stato:
a) è l’ente responsabile ai sensi dell’art. 23 OUMin;
b) assegna i mandati necessari per gli studi di base e l’elaborazione del PCT e del PA;
c) può delegare l’elaborazione di PRT e PA alle CRT nei singoli comprensori regionali;
d) dirime definitivamente eventuali divergenze fra i componenti delle CRT.
2Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento):
a) allestisce i PRT rispettivamente i PA;
b) assicura il coordinamento intercantonale e con le regioni transfrontaliere confinanti;
c) può partecipare come osservatore ed a titolo consultivo alle riunioni delle CRT e dei settori;
d) in caso di delega ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c:
1. promuove l’elaborazione dei PA e li coordina tra loro;
2. incassa la quota di partecipazione comunale per l’elaborazione e l’attuazione di PRT e PA;
3. partecipa nel quadro dei gruppi politici e tecnici all’elaborazione del PCT e del PA;
e) propone al Consiglio di Stato l’adozione dei PRT rispettivamente dei PA.
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3La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (di seguito DSTM), con la collaborazione
della Divisione delle costruzioni (di seguito DC):
a) coordina lo sviluppo della mobilità e quello degli insediamenti, coerentemente con il piano
direttore cantonale;
b) verifica, congiuntamente alle CRT, l’attuazione delle misure definite nei PA nella loro attuazione
in relazione ai costi d’investimento (monitoraggio);
c) può delegare alle CRT la procedura di informazione e consultazione ai sensi della legge sullo
sviluppo territoriale;
d) in caso di delega ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c, segue l’attuazione dei compiti
delegati e verifica il rispetto dei termini stabiliti dal programma di lavoro.
4La CRT:
a) rappresenta tutti i Comuni della CRT nei confronti del Consiglio di Stato per tutti i temi
concernenti il suo campo d’attività;
b) accompagna il Dipartimento nell’allestimento del PCT e del PA o, se così delegato, gli propone
il progetto di PRT o PA, collaborando con la DSTM e con i mandatari incaricati dal Consiglio di
Stato;
c) raccoglie il consenso tra i Comuni per l’allestimento del PA, la concretizzazione delle strategie
in esso contenute e i provvedimenti necessari per attuarle;
d) propone le misure d’interesse locale efficaci per l’agglomerato;
e) attesta che i Comuni si sono impegnati ad attuare nell’ambito delle proprie competenze il PA o
il PCT;
f) con l’accordo del Consiglio di Stato, può assumere la responsabilità di singole misure
d’interesse regionale o locale, provvedendo alla loro progettazione, realizzazione e gestione;
g) collabora con il Dipartimento affinché la progettazione e la realizzazione delle opere di rilevanza
cantonale e regionale siano sostenute a livello locale;
h) propone al Consiglio di Stato l’offerta di trasporto, conformemente all’articolo 10 della legge sui
trasporti pubblici;
i) formula i preavvisi per i contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale (articolo 37
capoverso 1 della legge sui trasporti pubblici);
j) elabora e adotta i preventivi ed i consuntivi per le spese di funzionamento della CRT e li
trasmette ai Municipi dei singoli Comuni per esame ed approvazione.

## Art. 5 Deleghe {#art_5}

Le deleghe sono conferite mediante convenzione che ne determina i limiti e i contenuti.
Capitolo secondo
Composizione e funzionamento delle CRT

## Art. 6 Composizione della CRT {#art_6}

1Nei comprensori dove i Comuni sono troppo numerosi per essere rappresentati tutti
nella CRT, vengono costituiti i settori, formati dai rispettivi Comuni e dalle Associazioni dei Comuni.
2Per garantire un miglior coordinamento con le politiche regionali di sviluppo, nelle CRT possono
partecipare gli Enti regionali per lo sviluppo (di seguito ERS) con ruolo consultivo.
3L’allegato alla presente legge stabilisce i comprensori regionali, la composizione e il numero dei
membri e l’eventuale suddivisione in settori.

## Art. 7 Designazione dei membri della CRT {#art_7}

1I membri di pertinenza dei Comuni sono designati dai Municipi.
2I membri di pertinenza di settori che comprendono più Comuni sono designati dall’Assemblea del
settore.
3Di regola, i membri sono scelti fra i municipali.
Assemblea del settore

## Art. 8 a) composizione e funzionamento {#art_8}

1L’Assemblea è costituita da un rappresentante di ciascun Comune del settore,
designato dal Municipio e scelto tra i propri membri.
2Quando il settore coincide con il territorio di un solo Comune, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea
sono esercitati dal Municipio.
3Quando il settore coincide con due Comuni, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono esercitati
dai rispettivi Municipi, rappresentati entrambi da due Municipali.
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4L’Assemblea si costituisce di regola entro due mesi dal rinnovo dei poteri comunali e delibera a
maggioranza semplice.
5I Comuni interessati possono delegare i compiti e le funzioni dell’Assemblea di settore a
un’Associazione dei Comuni se il perimetro del settore coincide con quello della sua attività.

## Art. 9 b) compiti {#art_9}

L’Assemblea ha il compito di:
a) nominare il proprio Presidente;
b) designare i suoi rappresentanti nella CRT;
c) individuare i problemi connessi alla mobilità del settore e proporre la priorità degli interventi;
d) esaminare i rapporti sottoposti dalla CRT;
e) provvedere al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.

## Art. 10 Funzionamento della CRT {#art_10}

1La CRT si costituisce entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.
2Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.
3La CRT nomina il proprio presidente e vice-presidente; può nominare al suo interno un Comitato
organizzativo.
4La CRT designa un organo incaricato della revisione dei conti.

## Art. 11 Finanziamento delle CRT {#art_11}

1Le spese di funzionamento delle CRT e della sua segreteria sono a carico dei Comuni
membri, che, su proposta della rispettiva CRT, se le ripartiscono consensualmente.
2In caso di disaccordo decide definitivamente il Consiglio di Stato in base alla loro popolazione.
Capitolo terzo
Disposizioni finali

## Art. 12 Abrogazione {#art_12}

È abrogato il regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni
regionali dei trasporti del 10 luglio 2001.

## Art. 13 Entrata in vigore {#art_13}

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore1.
Pubblicata nel BU 2026, 193.
Allegato
1. CRT del Mendrisiotto
Comprensorio:
Distretto di Mendrisio e Comuni del distretto di Lugano sino al ponte diga di Melide.
1.2 Membri:
17 membri, così suddivisi:
a) Comune di Mendrisio: 2 membri;
b) Comuni di Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Coldrerio, Riva San Vitale, Stabio, Balerna,
Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo, Val Mara: 1
membro ciascuno, per un totale di 14 membri;
c) Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB): 1 membro.
2. CRT del Luganese
2.1 Comprensorio:
Distretto di Lugano, esclusi i Comuni a sud del ponte diga di Melide e compreso quello di Isone.
2.2 Settori:
1 Entrata in vigore: 26 giugno 2026 - BU 2026, 193.
751.120
a) Lugano: Comune di Lugano;
b) Ceresio Centrale: Comuni di Muzzano, Collina d’Oro, Grancia, Melide, Morcote, Paradiso,
Sorengo e Vico Morcote;
c) Ceresio Nord: Comuni di Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno,
Savosa, Porza e Vezia;
d) Malcantone: Comuni di Agno, Aranno, Alto Malcantone, Bioggio, Cademario, Caslano,
Lema, Magliaso, Manno, Neggio, Pura, Tresa e Vernate;
e) Valli di Lugano: Comuni di Bedano, Capriasca, Gravesano, Isone, Mezzovico-Vira,
Monteceneri, Origlio, Ponte Capriasca e Torricella-Taverne.
2.3 Membri:
15 membri, 3 per ogni settore.
3. CRT del Locarnese
3.1 Comprensorio:
Distretti di Locarno e Vallemaggia.
3.2 Settori:
a) Locarno: Comune di Locarno;
b) Verbano Est: Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia e Tenero-
Contra;
c) Verbano Centro: Comuni di Brione s/Minusio, Minusio, Muralto e Orselina;
d) Verzasca: Comune di Verzasca;
e) Vallemaggia: Associazione dei Comuni della Vallemaggia;
f) Melezza e Isorno: Associazione dei Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte;
g) Verbano Ovest: Comuni di Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona;
h) Gambarogno: Comune di Gambarogno.
3.3 Membri:
16 membri, così suddivisi:
a) Locarno: 3 membri
b) Verbano Est: 2 membri
c) Verbano Centro: 3 membri;
d) Verzasca: 1 membro;
e) Associazione dei Comuni della Vallemaggia: 1 membro;
g) Associazione dei Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte: 1 membro;
h) Verbano Ovest: 3 membri;
i) Gambarogno: 1 membro;
l) Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM): 1 membro.
4. CRT del Bellinzonese
4.1 Comprensorio:
Distretto di Bellinzona, senza il Comune di Isone.
4.2 Membri:
9 membri, così suddivisi:
a) Comune di Bellinzona: 5 membri;
b) Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino: 1 membro ciascuno, per
un totale di 4 membri.
5. CRT delle Tre Valli
5.1 Comprensorio:
Distretti di Leventina, Blenio e Riviera.
5.2 Membri:
4 membri, di cui almeno 3 dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzona e Valli (ERS-BV).
