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title: "Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione"
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# Regolamento d’esecuzione della legge di espropriazione

## Art. 1 Tribunali di espropriazione (art. 36 LEspr.) {#art_1}

1L’istanza intesa a ottenere il diritto d’espropriazione secondo l’art. 3, cpv. 1 LEspr.
dev’essere presentata al Consiglio di Stato.
2Essa dev’essere redatta in tre copie, più una per ogni Comune interessato e corredata della
documentazione prevista dall’art. 21, lett. a), b), e c) LEspr.
a) ...

## Art. 2 {#art_2}

…2

## Art. 3 b) Ufficio permanente {#art_3}

L’ufficio permanente del Tribunale di espropriazione è costituito dal Presidente, dal
segretario giurista e dal segretario.

## Art. 4 c) Ricusa: motivi e modalità {#art_4}

1I motivi di ricusazione degli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm) sono applicabili al presidente, ai membri e al segretariato del
Tribunale di espropriazione.4
2In caso di contestazione del Presidente, di un membro o del supplente decide il Tribunale
amministrativo; sulla contestazione riguardante i segretari decide il Presidente.5
3La ricusa si propone con istanza motivata, contemporaneamente al primo atto di causa, oppure
tosto essa si verifichi o sia scoperta.
4Non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi.
5L’istanza viene comunicata alla controparte e all’interessato per le osservazioni.
6Il Presidente, il membro, il supplente o i segretari che riconoscono su di sé un motivo di astensione
devono darne comunicazione alle parti, precisandone le ragioni.6
7…7

## Art. 5 d) Supplenze {#art_5}

1In caso di ricusa, astensione o assenza il Presidente del Tribunale di espropriazione
trasmette gli atti ad un supplente. Se questi pure non può esercitare il suo ufficio, l’altro supplente
svolge le funzioni di Presidente.
1 Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
2 Art. abrogato dal R 23.1.2013; in vigore dal 25.1.2013 - BU 2013, 20; precedente modifica: BU 2000,
374.
3 Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
4 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
5 Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
6 Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
7 Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
8 Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
710.110
2In caso di ricusa, astensione o assenza di uno o più membri del collegio giudicante, il Presidente
provvede alla sostituzione con altri membri del Tribunale di espropriazione. In caso di ricusa,
astensione o assenza di tutti i membri, il Consiglio di Stato nomina un collegio giudicante ad hoc.
3In caso di ricusa, astensione o assenza i segretari si sostituiscono vicendevolmente.
4...9

## Art. 6 e) Sedute e deliberazioni {#art_6}

1Le sedute davanti al tribunale d’espropriazione sono pubbliche; le deliberazioni, segrete.
2Per motivi gravi il tribunale può escludere il pubblico dalle sedute.
3Le decisioni sono prese a maggioranza; la sentenza dev’essere firmata dal presidente e dal
segretario.

## Art. 7 f) Istruttoria {#art_7}

1L’istruttoria è diretta dal presidente; le prove sono assunte alla presenza di tutti i membri.
2L’interrogatorio delle parti, l’assunzione dei testi, il sopralluogo, il richiamo e l’esame dei documenti
possono essere effettuati dal Presidente o da un membro del Tribunale.10

## Art. 8 g) Indennità {#art_8}

1I due membri (periti) del Tribunale d’espropriazione ricevono un’indennità forfetaria di fr.
450.- per ogni giornata intera (di regola almeno 5 ore) e un’indennità di fr. 225.- per ogni mezza
giornata (di regola almeno 2 ore). Sono escluse unicamente le spese di viaggio per le quali valgono
le disposizioni previste per i dipendenti dello Stato.11
2I membri presentano la nota dell’onorario e delle spese al presidente al termine di ogni procedura. Il
pagamento è fatto dal Dipartimento delle finanze, su proposta del presidente.12
3...13
4I supplenti hanno diritto alle indennità conformemente all’art. 3 della Legge sugli onorari dei
magistrati del 14 maggio 1973.14

## Art. 9 h) Provvisionali e assistenza giudiziaria {#art_9}

1Le misure provvisionali sono adottate dal presidente; è applicabile la legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
2Le istanze di assistenza giudiziaria sono decise dal tribunale; è applicabile la legge sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011.

## Art. 10 i) Competenze particolari del presidente {#art_10}

Il presidente, d’ufficio o su istanza dell’ente espropriante, ordina l’esecuzione:
a) dell’anticipata immissione in possesso in virtù degli articoli 51-53 LEspr;
b) dell’immissione in possesso in seguito ad accordo espropriativo secondo l’art. 44, capoverso 2
LEspr;
c) dell’immissione in possesso per l’acquisto del diritto oggetto dell’espropriazione secondo l’art.
56, capoverso 1 LEspr.

## Art. 11 l) Esecuzione delle decisioni {#art_11}

Riservati i casi regolati dall’art. 72 LEspr, per l’esecuzione delle decisioni è applicabile
l’art. 56 LPAmm.
9 Cpv. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
10 Cpv. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
11 Cpv. modificato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
12 Cpv. modificato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
13 Cpv. abrogato dal R 22.6.1988; in vigore dal 1.7.1988 - BU 1988, 189.
14 Cpv. introdotto dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
15 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 1978,
129.
16 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedenti modifiche: BU 1978,
129; BU 2000, 374.
710.110

## Art. 12 m) Tasse di giustizia {#art_12}

Per la tassa di giustizia è applicabile l’art. 47 LPAmm.

## Art. 13 n) Compiti particolari del segretario {#art_13}

1Gli incombenti del segretario giurista e del segretario nonché l’attività della cancelleria
sono disciplinate secondo le direttive d el Presidente e sotto la sua vigilanza.
2Il segretario cura la percezione delle tasse e delle spese di giustizia e tiene i registri generali
secondo le direttive della Divisione della giustizia.

## Art. 14 o) Orario d’ufficio {#art_14}

L’orario d’ufficio dei tribunali d’espropriazione è regolato come quello delle preture.

## Art. 15 p) Rapporto {#art_15}

Alla fine di ogni anno il Presidente del Tribunale di espropriazione presenta al
Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, un rapporto sulle pratiche trattate durante
l’anno civile.
Norme transitorie e finali
1. Procedure pendenti (art. 74, cpv. 2 LEspr)

## Art. 16 a) In generale {#art_16}

Con l’entrata in vigore del presente regolamento i procedimenti pendenti davanti alle
Commissioni distrettuali d’espropriazione, nei quali sia già stata effettuata la convocazione delle parti
secondo l’art. 32 dell’abrogata legge d’espropriazione del 16 gennaio 1940 sono soggetti alle norme
della medesima legge.
Art. 17 ...20
Art. 18 ...21
2. Abrogazione ed entrata in vigore

## Art. 19 {#art_19}

1Il presente regolamento abroga il regolamento di esecuzione della legge di
espropriazione del 22 novembre 1940.
2È pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile
1972.
Pubblicato nel BU 1971, 476.
17 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 1978,
129.
18 Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
19 Art. modificato dal R del 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
20 Art. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
21 Art. abrogato dal R 29.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
