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title: "Regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio"
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provisions: 15
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# Regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio

## Art. 1 del registro fondiario definitivo {#art_1}

Il municipio è competente e responsabile per la tenuta dei catastrini censuari comunali.
Le operazioni di aggiornamento sono eseguite dal segretario comunale o da un impiegato designato
dal municipio.
2) durante il raggruppamento terreni e

## Art. 2 la misurazione catastale {#art_2}

La tenuta dei catastrini censuari e il rilascio dei relativi estratti è, di regola, di competenza
dell’incaricato comunale fino all’inizio del II. periodo del raggruppamento dei terreni (art. 61/3 cpv.
LRF 1933) e cioè fino alla pubblicazione della risoluzione governativa di approvazione del progetto di
nuovo riparto dei fondi in prima istanza. Da questo momento e fino all’approvazione della nuova
misurazione catastale, la tenuta dei registri è di competenza del geometra assuntore del RT: in
seguito, fino all’introduzione del registro fondiario definitivo, del geometra revisore di circondario.
3) durante l’allestimento di mappe fotogrammetriche
Nei comuni in cui il raggruppamento dei terreni è preceduto dall’esecuzione di una mappa
fotogrammetrica, l’aggiornamento della mappa è affidato al geometra revisore di circondario (o
assuntore del raggruppamento terreni) per quanto concerne le mutazioni che richiedono operazioni
sul terreno, modificazione dei piani e calcolo delle superfici.
Le mutazioni nel catastrino per semplici trapassi di particelle intere o di partite (volture catastali)
sono eseguite dall’incaricato comunale in base alle comunicazioni mensili dell’ufficio dei registri. A
mutazione inscritta la comunicazione dell’ufficio dei registri va immediatamente trasmessa al
geometra revisore, per l’aggiornamento dei documenti in suo possesso.

## Art. 3 Autorità di vigilanza {#art_3}

Autorità di vigilanza in materia di catastrini censuari comunali sono:
a) l’Ufficio cantonale di stima per quanto concerne la descrizione dei fondi e il valore di stima
ufficiale;
b) la Divisione della giustizia, per quanto concerne l’intestazione delle partite e dei singoli fondi.

## Art. 4 Obblighi dell’incaricato comunale {#art_4}

L’incaricato comunale deve:
a) iscrivere nel catastrino censuario al più tardi entro 15 giorni (LRF 1933, art. 25) tutte le
mutazioni che gli vengono comunicate mensilmente dall’ufficio dei registri;
b) conservare in fascicoli annuali, in ordine cronologico, le comunicazioni trasmesse dall’ufficio dei
registri, a giustificazione delle iscrizioni fatte nei catastrini comunali, dal 1912 innanzi. Su ogni
1 Art. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 451; precedente modifica: BU 1994,
506.
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estratto ricevuto dall’ufficio dei registri, l’incaricato comunale indica la data di ricevuta e la data
dell’avvenuto aggiornamento del catastrino.

## Art. 5 Divieti {#art_5}

Né il municipio, né l’incaricato comunale possono fare rettificazioni nei catastrini
comunali.
Non è ammessa l’iscrizione alla partita del capo-famiglia dei beni acquistati dalla moglie o dai figli
minorenni.
È vietata in particolare la automatica voltura agli eredi dei beni di una eredità loro devoluta. Il
cambiamento dell’intestazione di beni da una persona defunta alla comunione ereditaria può essere
iscritto nel catastrino comunale solo dopo la relativa iscrizione a RF (art. 656, 2 cpv. CCS).
Successioni precedenti il 1912
Fanno eccezione unicamente le volture catastali per le successioni aperte prima del 1° gennaio
1912, per le quali la competenza spetta al municipio.
Le successioni aperte prima del 1° gennaio 1912 vanno intestate agli eredi in comproprietà.
Una copia delle risoluzioni municipali concernenti le successioni precedenti il 1912 deve essere
allegata alla raccolta delle comunicazioni mensili dell’ufficio dei registri, a giustificazione
dell’operazione eseguita nel catastrino.

## Art. 6 Allestimento di nuovi registri censuari comunali {#art_6}

Durante le operazioni di allestimento di nuovi catastrini non è ammesso modificare le
intestazioni di proprietà senza il preventivo trapasso a registro fondiario e l’autorizzazione della
Divisione della giustizia.
Per la esatta iscrizione le intestazioni di proprietà devono essere iscritte nella forma prevista dall’art.
15 del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario del 1° aprile 1998.

## Art. 7 Rettifica di errori {#art_7}

Nel caso di contestazione di errori nei catastrini censuari, l’incaricato comunale avvertirà
la competente autorità di vigilanza di cui all’art. 3 del presente regolamento per richiedere il
necessario accertamento e l’autorizzazione a procedere alla correzione.

## Art. 8 Norme generali per la tenuta del catastrino {#art_8}

Per la tenuta del catastrino censuario comunale valgono le seguenti norme:
1) verifica
Ricevuta una comunicazione di trapasso dall’ufficio dei registri, il tenitore del catastrino comunale
deve immediatamente controllarne la esatta corrispondenza con la partita del catasto e segnalare
immediatamente all’ufficiale dei registri eventuali errori di nomi, numeri di mappa., subalterni,
superficie, quote di comproprietà o discordanze di altra natura.
2) iscrizione
Accertata l’esattezza della comunicazione, il tenitore del catastrino procede immediatamente alle
volture.
3) riporti
L’intestazione nuova deve essere riportata integralmente. Quote di proprietà devono essere indicate
soltanto nel caso di comproprietà (CCS art. 646), la indicazione è invece esclusa quando trattasi di
comunioni ereditarie o convenzionali (proprietà comune CCS art. 652).
4) cancellazioni e nuove iscrizioni
Le cancellazioni devono essere eseguite con una riga in inchiostro rosso; le nuove iscrizioni devono
essere fatte in inchiostro nero, in scrittura chiara, con l’indicazione del numero e dell’anno della
mutazione nel RF corrispondente all’estratto dell’ufficio dei registri.
Non è ammesso scrivere gli aggiornamenti fra le righe: la vecchia descrizione va cancellata e
l’aggiornamento iscritto in calce.
5) comproprietà
2 Art. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 451; precedente modifica: BU 1994,
506.
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I beni posseduti in comproprietà (art. 646 segg. CCS) devono essere inscritti in una partita unica
intestata alla “comproprietà” seguita dal nome dei comproprietari e dalle loro quote (1/3, 1/4, 3/8 ...).
In caso di vendita o di cessione di una quota a terzi, il nome del nuovo proprietario della quota va
iscritto nella intestazione al posto del precedente comproprietario.
Se un comproprietario di diversi mappali vende la quota relativa a uno solo dei beni, questo mappale
va radiato completamente dalla partita e intavolato in una nuova partita a sé stante, intestata ai
membri della nuova comproprietà venutasi a creare mediante il trapasso.
6) rubriche - elenco proprietari
Con i catastrini ufficiali devono essere aggiornate anche le annesse rubriche (elenco proprietari),
nelle quali sotto il nome di ogni singolo proprietario, sono indicati i numeri delle partite - pagine nelle
quali fosse partecipe.
7) variazioni di coltura
Prima di riportare nel catastrino le variazioni notificate periodicamente dall’ufficio cantonale di stima,
devono essere accertate l’identità della nuova intestazione con la precedente e l’identità della
superficie totale del fondo.
Qualora dovessero risultare divergenze nei prospetti di stima, il tenitore del catastrino deve
richiedere la verifica all’ufficio cantonale di stima. La copiatura delle nuove indicazioni portate dal
formulario d’estimo, senza preventivo controllo, non libera il tenitore dalle sue responsabilità.
8) costruzione su più mappali di un proprietario
Quando un proprietario di diversi piccoli mappali erige sugli stessi una costruzione, nella nuova
descrizione i numeri dei mappali vecchi devono essere mantenuti, ma raggruppati nella medesima
finca.
9) frazionamenti
Nelle variazioni di coltura dei fondi, gli eventuali subalterni creati per costruzioni, vanno indicati con
lettere dell’alfabeto, maiuscole per i fabbricati e minuscole per i terreni. Non sono ammessi gli
esponenti numerici (1, 2, ... o I. II. ... per frazioni) se non in quanto servano a indicare le proprietà
promiscue in uno stesso fabbricato o diritti di superficie.
Nella descrizione nuova, il mappale deve essere indicato una volta sola nella prima riga. Per i
susseguenti subalterni è fatto divieto di ripetere il numero.
Nelle lottizzazioni di terreni (Reg. RF 1935, art. 28, § 1), alle parcelle nuove non devono essere dati
dei subalterni, ma dei nuovi numeri in continuazione della serie figurante nel sommarione vecchio o
nel prospetto d’estimo dei terreni e dei fabbricati nel quale vanno iscritti i nuovi numeri assegnati con
la rispettiva intestazione e descrizione.
L’esecutore del tipo planimetrico deve assumere le necessarie informazioni presso la cancelleria
municipale.
10) costruzione sul fondo altrui
a) con diritto di superficie
Nel caso di costruzione di un diritto di superficie iscritto a RF (come diritto di costruzione per se
stante o servitù), la superficie occupata dalla costruzione non deve essere dedotta dalla superficie
del mappale gravato dal diritto, ma deve essere iscritta in una annotazione nella colonna delle
osservazioni della partita del proprietario del fondo con menzione “gravato da diritto di superficie
(Mut. N. .../ 19...)”. La costruzione deve essere intavolata nella partita intestata al proprietario del
fabbricato, con il medesimo numero di mappa originario, seguito da un subalterno numerico (I, II. III.
...) e l’indicazione nella colonna della descrizione “Diritto di superficie” (sottolineato) senza
l’indicazione della superficie (anche se la stessa risultasse dagli atti). Nella colonna delle
osservazioni deve essere indicato il numero della mutazione e l’anno.
b) concessione precaria
Qualora sul fondo altrui risultasse inscritta a RF la menzione di una concessione precaria,
quest’ultima sarà iscritta nello stesso modo come il diritto di superficie.
c) senza costituzione di rapporti giuridici iscritti a R. F
Nel caso di costruzioni sul fondo altrui, senza costituzione di un diritto di superficie o di una
concessione precaria iscritti a RF il fabbricato non può essere intestato al costruttore, ma deve
essere intestato al proprietario del fondo, sin tanto che le parti non regolano i reciproci rapporti.
Tipi planimetrici
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## Art. 9 {#art_9}

Possono allestire piani di mutazione (tipi planimetrici) soltanto i tecnici diplomati. Dove
esiste la misurazione catastale ufficiale, soltanto il geometra revisore di circondario è autorizzato ad
allestire tali piani.
Il piano di mutazione deve essere allestito in tante copie quante sono le parti, più due: una per
l’ufficio dei registri e l’altra per l’incaricato della tenuta del catastrino censuario che deve essere
aggiunto alla raccolta degli estratti mensili delle mutazioni.
Il tipo planimetrico oltre a dare il piano in scala, deve indicare la vecchia e la nuova situazione, con la
descrizione completa dei terreni oggetto della mutazione, con la relativa superficie vecchia e nuova e
le relative intestazioni. Tutte le copie del tipo planimetrico devono portare la data e la firma di chi lo
ha allestito e delle parti interessate.
Prima di allestire un tipo planimetrico, il tecnico deve chiedere i dati risultanti dalla mappa comunale
(ove esiste) e dal catastrino.

## Art. 10 Vecchi registri censuari {#art_10}

I municipi devono conservare nelle cancellerie municipali o in archivio idoneo e
facilmente accessibile, i vecchi registri catastali (sommarioni, catastrini, registri dei fabbricati, registri
delle volture e relative rubriche) affinché gli stessi possano essere consultati in ogni tempo per
l’accertamento dei diritti di proprietà e relativi trapassi, sia nel corso della normale tenuta, sia in sede
di raggruppamenti dei terreni e della misurazione catastale.

## Art. 11 Rilascio estratti censuari {#art_11}

Gli estratti censuari devono essere la copia conforme del catastrino censuario e
riprodurre esattamente l’intestazione e i dati dei singoli beni.
Nel caso in cui una partita fosse intestata agli eredi di un proprietario morto dopo il 1° gennaio 1912,
senza che sia stata inscritta a RF la successione, l’estratto censuario deve essere intestato al
defunto.
Ove fosse richiesto l’estratto censuario di tutti i beni appartenenti a una medesima persona, sarà
fatto l’estratto della partita personale e separatamente quello dei beni posseduti in comunione
oppure in comproprietà.

## Art. 12 Estratti volture dal 1897 innanzi {#art_12}

Gli estratti delle mutazioni di proprietà dal 1897 innanzi devono essere rilasciati
dall’incaricato comunale per la tenuta del catastrino censuario.
Nei comuni dove è in corso il raggruppamento terreni o la misurazione catastale e la competenza del
rilascio dell’estratto censuario è del geometra, il tenitore del catastrino deve sempre esigere che il
geometra indichi nell’apposita finca anche i vecchi numeri di mappa che hanno formato
l’interessenza o la proprietà del richiedente, o suoi coeredi, prima del RT e ciò anche se la domanda
si riferisce a uno solo dei nuovi mappali assegnati.

## Art. 13 Tariffa per la tenuta dei catastrini e relativi estratti {#art_13}

Per le operazioni eseguite dall’incaricato comunale sono stabilite le seguenti tasse per
l’apertura di nuove partite nel catastrino e trapasso di singole particelle:
a) per l’intestazione di una nuova partita o la
modificazione dell’intestazione fr. 10.--
b) per l’iscrizione di ogni particella fr. 2.--
c) per l’iscrizione di ogni subalterno fr. 1.--
d) per la modificazione dei soli valori di stima totali
o parziali delle particelle a seguito di
frazionamento o variazione di cultura, per ogni
particella o subalterno modificato fr. 2.--
In queste indennità è compresa la cancellazione della vecchia
intestazione delle singole particelle e l’aggiornamento dell’elenco
dei proprietari (rubricati)
3 Art. modificato dal R 13.9.1994; in vigore dal 16.9.1994 - BU 1994, 506; precedente modifica: BU 1982,
268 e 288.
216.120
e) per gli estratti censuari rilasciati dalla cancelleria
comunale:
sino a dieci mappali o subalterni
per ogni mappale o subalterno in più
fr. 15.--
fr. 2.--
f) per un estratto del registro catastale, delle
mutazioni avvenute a partire dal 1897:
per la prima pagina di scritturazione
per quelle successive, cadauna
fr. 100.--
fr. 75.--
Se il lavoro per la compilazione della voltura richiede più di un’ora per pagina, viene prelevato un
supplemento di fr. 60.-- per ogni ora in più.
Sulle bollette e sugli estratti devono essere applicate le marche di bollo comunali corrispondenti
all’importo delle tasse richieste. Tutti gli interessati sono solidalmente responsabili, nei confronti del
Municipio, per il pagamento delle tasse per le operazioni che li riguardano, tanto se fatte a loro
richiesta, quanto se ordinate d’ufficio.
Per le eventuali contestazioni concernenti la tariffa si rinvia agli articoli 208 segg Loc.

## Art. 14 {#art_14}

Le contravvenzioni da parte dei Municipi e loro incaricati alle norme del presente
regolamento sono punite, giusta le disposizioni della legge organica comunale.
Sono riservate in ogni caso l’azione civile e penale. Gli ufficiali dei registri e tutte le altre autorità che
venissero a conoscenza di abusi o di iscrizioni in urto alle norme del presente regolamento, sono
tenuti a denunciarli al Consiglio di Stato.

## Art. 15 Entrata in vigore {#art_15}

Il presente regolamento entra in vigore5 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi e abroga:
1. le disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in questa materia il 28 giugno 1930;
2. il DE sulle tasse per le volture catastali del 7 giugno 1918; le lettere g)-h) dell’art. 57 del DE 3
novembre 1950 di applicazione della LOC sono abrogate e sostituite dai numeri 2 e 3 dell’art.
13.
Pubblicato nel BU 1958, 48.
4 Art. modificato dal R 13.9.1994; in vigore dal 16.9.1994 - BU 1994, 506.
5 Entrata in vigore: 13 maggio 1958 - BU 1958, 48.
