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title: "Regolamento sul monte ore scolastico"
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# Regolamento sul monte ore scolastico

## Art. 1 Definizione e scopo {#art_1}

Il monte ore è un capitale di ore-lezione assegnato segnatamente per attività di ricerca,
di innovazione e di sperimentazione.

## Art. 2 Stanziamento dei crediti {#art_2}

1I crediti per il finanziamento del monte ore sono stanziati in sede di preventivo dal
Cantone, rispettivamente dai comuni e dai consorzi.
2Gli importi stanziati dai comuni e dai consorzi sono interamente a loro carico.

## Art. 3 Scuole cantonali {#art_3}

Per le scuole cantonali il monte ore è così quantificato:
a) l’equivalente di 14 e ¼ ore-lezione settimanali per ogni istituto scolastico (monte ore cantonale)
assegnate al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;1
b) un’ora-lezione settimanale ogni 50 allievi a tempo pieno, rispettivamente 100 allievi della
formazione duale, e frazione di questo numero, ma al minimo 5 e al massimo 12 ore-lezione
(monte ore di istituto) assegnate ad ogni istituto. All’istituto della formazione continua è
assegnato il monte ore di istituto minimo.
Monte ore cantonale

## Art. 4 a) in generale {#art_4}

1Il monte ore cantonale è usato dalla Divisione della scuola e dalla Divisione della
formazione professionale sulla base di una pianificazione decisa dal Dipartimento.
2Le Divisioni presentano alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, che ne informa il Consiglio
di Stato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore cantonale.

## Art. 5 b) monte ore di istituto {#art_5}

1L’uso del monte ore di istituto è deciso dal collegio dei docenti (come da art. 37 della
legge della scuola del 1° febbraio 1990) a favore di attività di ricerca riferite a problemi di ordine
pedagogico e didattico, nonché a innovazioni e sperimentazioni riguardanti l’organizzazione della
scuola, i piani di studio, i metodi e le tecniche dell’insegnamento.
2Per le scuole cantonali la lista delle proposte di attività da sottoporre a decisione del collegio deve
avere il nulla osta da parte della sezione dell’insegnamento o della formazione di riferimento.
L’impiego del monte ore di istituto per attività diverse da quelle di cui al cpv. 1 è possibile solo con
il consenso del Dipartimento.
3Tutte le attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione promosse dall’istituto devono far
capo al monte ore assegnato, comprese eventuali consulenze esterne per l’impostazione e
l’attuazione dei progetti.
4La direzione di istituto presenta alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, rispettivamente al
municipio o al consorzio con copia all’ispettorato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte
ore di istituto. Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto.

## Art. 6 c) coordinamento e trasferimenti {#art_6}

1La Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale svolgono opera
di coordinamento e di informazione nei confronti degli istituti cantonali che realizzano progetti
1 Lett. modificata dal R 7.1.2025; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2025, 2.
400.120
mediante il proprio monte ore di istituto; in particolare esse coordinano l’attuazione di progetti
analoghi presentati da più istituti, tenuto conto dei progetti già previsti o in corso di realizzazione.
2Le Divisioni possono trasferire risorse non utilizzate da un monte ore di istituto ad un altro.

## Art. 7 Scuole comunali {#art_7}

Il monte ore di istituto è assegnato in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.

## Art. 8 Onere individuale del docente {#art_8}

1Per ogni ora-lezione utilizzata nell’ambito del monte ore è richiesto un impegno in ore
effettive calcolato in base ai disposti dell’art. 22 del regolamento della legge della scuola del 19
maggio 1992.
2Le sezioni dell’insegnamento e della formazione e le direzioni di istituto vigilano sul corretto impiego
del monte ore da parte dei docenti che ne usufruiscono.

## Art. 9 Abrogazione {#art_9}

Questo regolamento abroga il regolamento sull’entità e le modalità di assegnazione del
monte ore del 15 gennaio 2002.

## Art. 10 Entrata in vigore {#art_10}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° agosto 2019.
Pubblicato nel BU 2019, 96.
