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title: "8.1 Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del 7 luglio 2020"
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# 8.1 Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del 7 luglio 2020

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Definizioni 1
Ai sensi del presente regolamento si definiscono:
a. abbonato: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza
l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non
necessariamente, coincide con l'utente;
b. titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo allacciato o usufruttario
o avente diritto di superficie sul fondo;
c. utente: colui che beneficia delle forniture, consumatore finale;
d. acqua potabile: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge
federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative
Ordinanze;
e. acqua greggia: acqua che non ha beneficiato di trattamenti di
potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità (non potabile);
f. azienda: Azienda Acqua Potabile del Comune di Lugano (AAP);
g. condotte di trasporto: condotte che collegano tra di loro captazioni e
impianti di potabilizzazione, serbatoi per l’acqua potabile e settori di
distribuzione, in generale senza allacciamenti diretti alle utenze;
h. condotte principali: condotte di distribuzione principale in un settore di
distribuzione, in generale senza allacciamenti diretti alle utenze;
i. condotte di approvvigionamento: condotte posate all’interno della zona
da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le
condotte di allacciamento;
j. condotte di allacciamento: raccordo dell'installazione dello stabile alla
condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche
ad una condotta principale;
k. dorsale: parte comune di un allacciamento che serve più stabili, posta
prevalentemente su suolo privato (non in anello) e avente un diametro
inferiore a 1 00mm;
l. gestore: società di diritto privato o pubblico a cui è delegata la gestione
dell'azienda;
1- 7
P. 2 di 34
m. installazione interna: parte di installazione idraulica a partire dal
passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
n. contatore: strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito
all'abbonato;
o. idrante: organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato
prevalentemente alla lotta antincendio;
p. SVGW: Associazione per l’acqua, il gas e il calore;
q. rivenditore: ente pubblico, azienda distributrice o responsabile di una
rete privata fuori zona edificabile che provvede alla rivendita di acqua;
r. rete privata fuori zona edificabile: insieme di condotte e/o dorsali situate
fuori zona edificabile a cui sono allacciati più utenti che vengono riforniti
all'ingrosso tramite un punto di consegna unico gestito da un rivenditore.
Esse sono definite e autorizzate dal Gestore.
s. smart meter: sistema di misurazione intelligente con funzionalità di
registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema dell’azienda.

## Art. 2 {#art_2}

Basi legali 2
1 Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le
seguenti leggi, ordinanze e direttive.
a. Leggi e ordinanze:
- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr),
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, del 1 6 dicembre
201 6 (ODerr),
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce
accessibili al pubblico, del 1 6 dicembre 201 6 (OPPD),
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in
contatto con le derrate alimentari, del 1 6 dicembre 201 6 (Ordinanza sui
materiali e gli oggetti)
- Legge federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1 991 (LPAc),
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque, del 28 ottobre 1 998,
(OPAc),
- Legge sull'approvigionamento idrico, del 22 giugno 1 994 (LApprI),
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) e Regolamento di
applicazione (RLPDP),
b. Direttive della SVGW:
- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3
(W/TPW 1 26)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua
potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua
(W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di
sorgenti (W1 0)
P. 3 di 34
- Nota tecnica, Impiego di contatori dell’acqua elettronici con lettura
remota (smart meter) da parte delle aziende dell’acqua potabile
(W1 0034)
2 Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua
potabile (W12).
3 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in
vigore come pure qualsiasi eventuale contratto di fornitura, costituiscono
le basi giuridiche delle relazioni tra l'azienda, il gestore, i titolari
dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
4 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili
in materia.
5 L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua
potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle
prescrizioni e delle tariffe in vigore.
6 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a
richiesta, un esemplare cartaceo del presente Regolamento e delle tariffe.
Tali documenti sono reperibili sul sito internet del gestore e del Comune.

## Art. 3 {#art_3}

Costituzione e scioglimento
1 È costituita un'azienda comunale (in seguito azienda) ai sensi dell'art. 1 92b
e seguenti LOC che assume, con diritto di privativa, la fornitura di acqua
potabile.
2 L'azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della
LOC, del presente regolamento e del Regolamento comunale della Città
di Lugano. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.
3 Il Municipio amministra l'azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in
giudizio;
4 L'amministrazione dell'azienda è distinta da quella degli altri rami
dell'amministrazione comunale e la contabilità è tenuta separata, secondo
le modalità stabilite dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione
finanziaria e contabilità dei Comuni del 30 giugno 1 987 (RGFCC), riservati
disposti di leggi speciali e direttive settoriali;
5 Fatte salve le prerogative del Consiglio comunale e del Municipio, la
gestione delle infrastrutture e dei beni dell'azienda è affidata, tramite un
mandato di prestazioni, ad una persona giuridica di diritto privato
controllata dal Comune di Lugano e dotata di personale proprio (in
seguito gestore). I suoi compiti sono definiti dall'art. 7.
6 La costituzione e lo scioglimento dell'azienda sono decisi dal Consiglio
comunale.

## Art. 4 {#art_4}

Scopo e campo di applicazione
1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla
costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle
infrastrutture dell'azienda e ne regola i rapporti con il gestore, gli
abbonati, gli utenti e i terzi.
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2 La fornitura di acqua industriale non è disciplinata dal presente
Regolamento.
3 L'azienda, tramite il gestore, promuove un utilizzo parsimonioso e
razionale dell'acqua.
4 L'azienda sostiene, attraverso il prelievo di un contributo di solidarietà,
progetti per lo sviluppo idrico nei Paesi con gravi problemi di
approvvigionamento di acqua potabile.

## Art. 5 {#art_5}

Zona di distribuzione 3
1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con
quello della zona edificabile del piano regolatore del Comune di Lugano e
dei Comuni nei quali l'azienda assicura la distribuzione di acqua.
2 Al di fuori della zona edificabile l'azienda è tenuta a fornire l'acqua alle
zone già allacciate alla rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di
privativa.
3 Riservato il parere dell’autorità cantonale competente, qualora risultasse
economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in
riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua
greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell’allacciamento
adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
4 Nel resto del comprensorio l’azienda, nel limite delle sue possibilità
tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di
provvedere alla fornitura di acqua.

## Art. 6 {#art_6}

Compiti dell'azienda
1 L'azienda distribuisce acqua potabile e acqua greggia al dettaglio nella
zona di distribuzione, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni
previste dal presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2 L'azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria
alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3 L'azienda può fornire acqua potabile e greggia ad altri enti di
distribuzione secondo quanto disposto al Capitolo VIII.

## Art. 7 {#art_7}

Compiti del gestore
1 Il gestore provvede in particolare a:
a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i
requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
b. informare periodicamente l'utenza sulle caratteristiche dell'acqua
potabile distribuita;
c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua
potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in
materia di derrate alimentari;
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d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella
quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in
particolare i casi di cui agli artt. 45 e 47).
2 Il gestore può delegare a ditte del ramo che assumono il ruolo di
installatori i compiti relativi alle installazioni interne. Il gestore definisce le
condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
3 Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.
CAPITOLO II

## Art. 8 Organi dell'azienda {#art_8}

Organizzazione
1 Gli organi dell'azienda sono:
- il Consiglio comunale
- il Municipio
2 La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da
commissione di revisione.

## Art. 9 {#art_9}

Competenze del Consiglio comunale
1 L'organo legislativo dell'azienda è il Consiglio comunale. Esso ha in
particolare le seguenti competenze riferite al settore di attività
dell'azienda:
- adotta i regolamenti dell'azienda, li abroga, li modifica o ne sospende
l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse applicabili all'utenza;
- esercita l'alta vigilanza sulla gestione dell'azienda;
- esamina e delibera sul conto preventivo e sul conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'azienda sulla base di
preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a
compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria
dell'azienda;
- destinazione degli utili;
- approva il mandato di Gestione.
2 Per il resto è applicabile l'art. 1 3 cpv. 1 LOC.
3 Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.
4 Per le deleghe ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC relative al settore
dell'azienda si rinvia all'art. 9bis del Regolamento comunale.

## Art. 10 P. 6 di 34 {#art_10}

Competenze del Municipio 4
1 Il Municipio è l'organo esecutivo dell'azienda. Esso è responsabile
dell'amministrazione dell'azienda, delle sue infrastrutture e la rappresenta
in giudizio.
2 Il consenso del Consiglio comunale per stare in causa non è necessario
per le vertenze amministrative e quelle relative all'incasso delle bollette
per forniture o prestazioni, nelle procedure sommarie, nonché per le
azioni possessorie o provvisionali.
3 In particolare il Municipio:
- sottopone al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo
dell'azienda;
- sottopone al Consiglio comunale la realizzazione delle infrastrutture
dell'azienda, sulla base di progetti e preventivi definiti;
- allestisce il regolamento dell'azienda e le sue eventuali modifiche da
sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le
tasse;
- può emanare direttive tecniche e regolamenti interni;
- sorveglia il gestore nell'ambito del mandato di prestazioni;
- esercita tutti gli attributi che la legge o i regolamenti non conferiscono
ad altri organi;
- stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti
devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e
funzionalità;
- garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli
accessi ai dati all’interno dell’Azienda tramite credenziali di accesso
personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato.
4 Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 9bis del
Regolamento comunale della Città di Lugano.
CAPITOLO III

## Art. 11 Conti {#art_11}

Contabilità
La contabilità è allestita in base alle disposizioni della LOC e del
Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni (RGFCC).

## Art. 12 {#art_12}

Preventivi
I conti preventivi sono allestiti dal Municipio e sono sottoposti al Consiglio
comunale unitamente al preventivo generale del Comune.

## Art. 13 P. 7 di 34 {#art_13}

Consuntivi
1 I conti consuntivi e i relativi bilanci sono sottoposti al Consiglio comunale
unitamente al consuntivo generale del Comune.
2 Contemporaneamente alla decisione sui conti, il Consiglio comunale
stabilisce la destinazione degli utili nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo successivo.

## Art. 14 {#art_14}

Proventi
1 L'azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo
un pareggio dei conti a medio termine.
2 L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3 La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio. È
applicabile per analogia l'art. 1 59 cpv. 3 LOC.
CAPITOLO IV

## Art. 15 Impianti di distribuzione {#art_15}

Piano generale acquedotto
Gli impianti dell'azienda sono realizzati in base al piano generale
dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

## Art. 16 {#art_16}

Rete di distribuzione 5
1 La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di
approvvigionamento, come pure gli idranti.
2 La classificazione delle condotte e degli impianti all’interno del
comprensorio del sistema di approvvigionamento è di competenza del
gestore.

## Art. 17 {#art_17}

Condotte di trasporto e condotte principali 6
1 Le condotte di trasporto (o adduttrici) sono condotte senza stacchi e
portano l’acqua all’interno del settore di approvvigionamento. Le
condotte principali alimentano le condotte di approvvigionamento. Esse
fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della
realizzazione del piano delle zone del piano regolatore, in conformità con
il PGA.
2 Di regola su queste condotte non possono essere eseguiti allacciamenti.

## Art. 18 {#art_18}

Condotte di approvvigionamento 7
Le condotte di approvvigionamento sono posate all’interno della zona di cui
all’art. 5 e servono alla distribuzione al dettaglio della zona di
approvvigionamento. Da esse partono gli allacciamenti, le dorsali e gli
stacchi agli idranti.

## Art. 19 P. 8 di 34 {#art_19}

Costruzione 8
1 L’azienda, tramite il gestore, stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati
e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni
cantonali e secondo le specifiche direttive della SVGW.
2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di
distribuzione spettano esclusivamente al gestore.
3 Gli investimenti per la realizzazione degli impianti di distribuzione sono
sopportati dall'azienda.

## Art. 20 {#art_20}

Idranti 9
1 Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento
trova applicazione, conformemente all’art. 18 della Legge
sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni
della natura del 5 febbraio 1 996 (LLI):
a. definisce, previa consultazione con il gestore, la rete degli idranti;
b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte
di distribuzione e ne è proprietario;
c. incarica il gestore della posa degli idranti.
2 Il gestore assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti
dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui
comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

## Art. 21 {#art_21}

Accesso, azionamento di idranti e saracinesche 1 0
1 Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo,
senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva
d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2 Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche
(compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle
persone espressamente autorizzate dal gestore.
3 È obbligo degli utilizzatori degli idranti osservare le direttive del gestore
per impedire con mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di
distribuzione.
4 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla
base della procedura di contravvenzione prevista dal presente
Regolamento.

## Art. 22 {#art_22}

Messa a terra 1 1
1 Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a
terra di correnti elettriche provenienti da impianti, parafulmini, ecc.
2 Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono
essere elettricamente separate dalla condotta principale o di
approvvigionamento.
3 L'azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.
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CAPITOLO V

## Art. 23 Allacciamenti {#art_23}

Domanda di allacciamento
1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i
rifacimenti di allacciamenti esistenti devono essere richieste al gestore,
tramite l'apposito formulario.
2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del
presente Regolamento.

## Art. 24 {#art_24}

Rifiuto di allacciamento 1 2
1 L’azienda, tramite il gestore, può rifiutare un allacciamento in particolare
nei seguenti casi:
a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle
prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche
direttive della SVGW e ad altre normative vigenti in materia o non
possiedono omologazioni o certificazioni di conformità alla SVGW.
b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto
funzionamento degli impianti di proprietà dell'azienda o del gestore;
c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte o da persone che
non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal
gestore;
d. quando l'oggetto si trova al di fuori della zona edificabile e non sono
dati i presupposti per l’allacciamento a una rete di distribuzione
dell’azienda.
2 I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare
dell'allacciamento.
3 Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica,
ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

## Art. 25 {#art_25}

Tracciato e caratteristiche
Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le
dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal
gestore, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

## Art. 26 {#art_26}

Condizioni tecniche 1 3
1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere
raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3 In casi eccezionali, stabiliti dal gestore, uno stabile può essere provvisto di
più allacciamenti.
4 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di approvvigionamento o alla
dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione a
P. 1 0 di 34
saracinesca, installato il più vicino possibile alla condotta di
approvvigionamento e posato, per quanto possibile, su area pubblica, in
un luogo sempre accessibile.

## Art. 27 {#art_27}

Utilizzazione di proprietà private, servitù
1 Ogni titolare dell'allacciamento e ogni proprietario fondiario è tenuto, in
applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le
servitù (in particolare per la posa e per l'attraversamento) di condotte, di
saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua e a permettere la
posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario hanno l'obbligo di
consentire all'azienda, per il tramite del gestore, l'accesso al proprio
fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa,
l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il
diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse
necessario per i suddetti lavori.
3 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario sono tenuti a
mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e
piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area
sopraccitata, larga 1 ,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né
crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere
adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.), previo accordo con
l'azienda, tramite il gestore.
4 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad
accordare gratuitamente l'installazione sul proprio terreno di parti di
impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date premesse e
condizioni, può essere accordata un'adeguata indennità.
5 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi
dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al
proprietario dell'immobile da allacciare:
- la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- l'iscrizione a registro fondiario.
6 Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di
installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre
indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.
7 Un esemplare della convenzione iscritta a registro fondiario deve essere
trasmesso al gestore prima dell'inizio dei lavori.
8 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'ufficio
Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati
sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario
della servitù.
9 Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

## Art. 28 P. 1 1 di 34 {#art_28}

Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsale 1 4
1 L’allacciamento, fino al passaggio murale compreso e l’eventuale dorsale,
sono di regola realizzati dal gestore. In casi particolari quest’ultimo può
delegarne l’esecuzione, totale o parziale, a installatori da esso autorizzati.
2 I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono
regolati nel Capitolo X.

## Art. 29 {#art_29}

Proprietà dell'allacciamento e dorsale 1 5
1 Le parti di allacciamento e di dorsale su area pubblica, così come il
dispositivo di interruzione principale posto sul collegamento alla condotta
di approvvigionamento sono di proprietà dell'azienda.
2 La parte rimanente di allacciamento e di dorsale appartengono ai titolari
degli stabili allacciati.
3 La dorsale fuori zona edificabile, indipendentemente se su suolo pubblico
o privato, è di regola da considerare di proprietà dei titolari degli
allacciamenti.
4 Le reti private fuori zona edificabile sono di proprietà dei titolari degli
allacciamenti. Le medesime sono gestite dai relativi rivenditori.

## Art. 30 {#art_30}

Vetustà delle condotte
Una condotta d'allacciamento o una dorsale che ha raggiunto i 40 anni è
considerata vetusta. Ad essa si applicano i principi di cui all'art. 31 cpv. 1 lett.
c).

## Art. 31 {#art_31}

Sostituzione allacciamento e dorsale 1 6
1 Il gestore, secondo gli ambiti di competenza fissati dall’art. 29, può
intervenire direttamente o rispettivamente intimare al titolare la
sostituzione dell’allacciamento o della dorsale nei seguenti casi:
a. limitata capacità di trasporto;
b. non conformità alle vigenti normative;
c. vetustà della condotta;
d. ripetute perdite d'acqua;
e. deterioramento accertato della condotta, tale da comprometterne la
tenuta;
f. per altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari.
2 I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel
Capitolo X.

## Art. 32 {#art_32}

Manutenzione allacciamento e dorsale 1 7
1 Il gestore può intervenire direttamente per la manutenzione puntuale
dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:
a. limitata manovrabilità o guasto degli organi di arresto;
b. non conformità alle vigenti normative;
P. 1 2 di 34
c. perdite d'acqua;
d. altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari.
2 I costi per gli interventi di manutenzione dell’allacciamento o della dorsale
sono regolati al Capitolo X.

## Art. 33 {#art_33}

Modalità di intervento 1 8
1 Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono
essere immediatamente segnalati al gestore.
2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente
informati dell'intervento di manutenzione o di sostituzione. Restano
riservati i casi d'urgenza.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse all’intimazione di
sostituzione o alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la
manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sostenute
in sua vece dall’azienda per qualsiasi motivo, l’azienda – tramite il gestore
– può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e
l'assegnazione di un ultimo termine di 1 0 giorni per il pagamento,
dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia
garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

## Art. 34 {#art_34}

Messa fuori esercizio 1 9
Nell’eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, ad esempio in
caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell’allacciamento, il
gestore provvede alla separazione fisica dalla condotta di
approvvigionamento a spese del titolare dell’allacciamento, secondo quanto
previsto dal Capitolo X.
CAPITOLO VI

## Art. 35 Installazioni interne {#art_35}

Esecuzione
1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere
a proprie spese le installazioni interne.
2 I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari
debitamente autorizzati dal gestore. In particolare sono autorizzati gli
installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione
Acquedotti Ticinesi.

## Art. 36 {#art_36}

Prescrizioni tecniche 20
1 Le installazioni interne devono essere eseguite, mantenute e
regolarmente controllate secondo le regole dell’arte e lo stato della
tecnica, conformemente alle specifiche direttive e prescrizioni tecniche
della SVGW e alle prescrizioni emanate dal gestore.
P. 1 3 di 34
2 Nell’ordine, dopo il rubinetto di arresto principale, il contatore e di norma
prima di qualsiasi deviazione, deve obbligatoriamente essere posato un
sistema di protezione anti riflusso adeguato alle necessità e ai rischi,
conforme alle direttive SVGW.
3 Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un
riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del gestore rinunciare a
tale esigenza, imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio
necessario per una sua futura posa.
4 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna
a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'azienda o delle condizioni
di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle
prescrizioni dell'azienda entro un congruo termine.
5 Se entro tale termine il titolare non da seguito a quanto richiesto,
l’azienda può far eseguire le trasformazioni o interrompere o limitare la
fornitura di acqua.
6 Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

## Art. 37 {#art_37}

Collaudo
1 Il gestore o un terzo abilitato e da essa incaricato, esegue il collaudo di
ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si
completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di
allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità
rilasciato dal Comune.
2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda
di allacciamento, il gestore si riserva il diritto di non procedere alla
fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da
attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le
spese dell'eventuale secondo collaudo, che sono poste a carico
dell'installatore.
3 Con il collaudo l'azienda, il Comune e il gestore non si assumono alcuna
garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4 Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

## Art. 38 {#art_38}

Obblighi del titolare dell'allacciamento
Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà
vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

## Art. 39 {#art_39}

Pericolo di gelo
Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi
fuori esercizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di
eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

## Art. 40 P. 1 4 di 34 {#art_40}

Dovere di informazione
1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono
essere annunciati al gestore preventivamente e per iscritto.
2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare
al gestore danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che
potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'azienda.
3 Tutti i costi che dovessero derivare all'azienda, al Comune e/o al gestore
dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare
dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, relativamente alle loro
responsabilità.

## Art. 41 {#art_41}

Controlli
1 L'azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle
installazioni interne per effettuare controlli.
2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conferme alle prescrizioni,
oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su
intimazione del gestore, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il
termine fissatogli.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'azienda può far
eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la
fornitura di acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle
esigenze minime vitali.

## Art. 42 {#art_42}

Responsabilità
1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono
solidalmente nei confronti dell'azienda, del Comune e del gestore per
tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria,
sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei
loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato
ad usare le loro installazioni.

## Art. 43 {#art_43}

Impianti di trattamento dell'acqua
1 L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva
autorizzazione del gestore.
2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati
dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e
l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati
dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3 Essi devono essere muniti di adeguato organo di protezione che
impedisca ogni ritorno di acqua in rete, conformemente alle direttive del
settore.

## Art. 44 P. 1 5 di 34 {#art_44}

Adeguamento degli impianti privi di autorizzazione di conteggio
Entro due anni dall'intimazione da parte del gestore, i titolari di allacciamenti
fuori zona edificabile e/o privi di contatore sono tenuti a modificare le
proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore, nonché
conformarsi ai requisiti tecnici del presente capitolo.
CAPITOLO VII

## Art. 45 Fornitura dell'acqua {#art_45}

Principi
1 La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2 L'utente s'impegna a utilizzare in modo razionale e parsimonioso l'acqua
fornita. Il gestore vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure
necessarie volte ad interrompere lo spreco, potendo limitare o
sospendere la fornitura dell'acqua ai sensi dell'art. 48 del presente
Regolamento.
3 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la
sua estensione.
4 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero
stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla
posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di
sovrapressione.
5 Il gestore garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme
della legislazione in materia di derrate alimentari.
6 L'azienda, il Comune e il gestore non garantiscono la costanza della
composizione, della durezza, della temperatura e della pressione
dell'acqua erogata.
7 L'azienda, il Comune e il gestore non garantiscono la potabilità dell'acqua
fornita agli utenti al beneficio di tariffe di "acqua greggia". È compito
dell'utente adottare i necessari accorgimenti per uso alimentare.

## Art. 46 {#art_46}

Obbligo di prelievo
1 L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete
dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri
autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche
concernenti l'acqua potabile.
2 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'azienda; è vietato ad
altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale. Fanno
eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.
3 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non
permette l'allacciamento all'acquedotto, possono essere autorizzate altre
aziende a fornire l'acqua.
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4 All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di
distribuzione alimentate da acquedotti privati.

## Art. 47 {#art_47}

Divieto di cessione dell'acqua
È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere
acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva
autorizzazione del gestore. Fanno eccezione le forniture a rivenditori
autorizzati.

## Art. 48 {#art_48}

Limitazione o sospensione della fornitura 21
1 Il gestore può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura
dell'acqua nei seguenti casi:
a. forza maggiore;
b. eventi atmosferici straordinari;
c. carenza d'acqua;
d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di
derrate alimentari;
g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente
Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate
dall'azienda.
h. Pericolo potenziale di danni a cose o persone o di contaminazione e
inquinamento dell’acqua nella rete di distribuzione.
2 Il gestore provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle
interruzioni.
3 Il gestore può, in particolare in caso di carenza di acqua, differenziare le
limitazioni e i divieti d’uso in funzione della tipologia di utenti e delle
utilizzazioni.
4 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo
agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell’abbonato
avvertire tempestivamente gli utenti. In caso di guasti e interventi urgenti
e non programmati, il gestore non è tenuto a notificare con anticipo
l’interruzione.

## Art. 49 {#art_49}

Esclusione della responsabilità
1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'azienda, del Comune o del
gestore per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati
all'art. 48 o per qualsiasi altra ragione che dovessero comportare danni
materiali, immateriali o patrimoniali di qualsiasi genere, sia diretti che
indiretti.
2 Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare
ogni misura adeguata per evitare l'insorgere di danni derivanti dal
P. 1 7 di 34
successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire
tempestivamente l'utente.

## Art. 50 {#art_50}

Prelievo abusivo 22
1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il
danno cagionato all'azienda, al Comune o al gestore.
2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
a. posando derivazioni prima del contatore;
b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche;
e. non osservando le limitazioni e i divieti stabiliti dal gestore giusta l’art.
48.
3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al
Capitolo XII.
4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.

## Art. 51 {#art_51}

Forniture temporanee di acqua e acqua per cantieri
1 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori
necessita di un'autorizzazione rilasciata dal gestore.
2 Il gestore può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo
di acqua dagli idranti.
3 L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili
manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente
risponde di ogni eventuale danno.

## Art. 52 {#art_52}

Disdetta dell'abbonamento 23
1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve
comunicarlo per iscritto al gestore con almeno 30 giorni di anticipo,
indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi dei
rivenditori autorizzati.
2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua
consumata fino al momento della lettura del contatore. Il gestore effettua
la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella
disdetta.
4 Trascorsi tre anni dalla disdetta, il gestore provvede alla messa fuori
esercizio dell’allacciamento, secondo la procedura prevista dall’art. 34.

## Art. 53 {#art_53}

Ripristino dell'abbonamento
1 L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la
richiesta al gestore con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
2 Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

## Art. 54 P. 1 8 di 34 {#art_54}

Limitazione di portata per installazioni speciali
L'azienda, tramite il gestore, può limitare la portata erogata a installazioni
quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di
climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di
prelievo con punte elevate.

## Art. 55 {#art_55}

Piscine
1 Il gestore può emanare disposizioni particolari relative al riempimento di
piscine.
2 È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 1 0 mc.
3 Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le
stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4 L'acqua consumata per le piscine va conteggiata e pagata in base alla
tariffa standard e misurata tramite il contatore.

## Art. 56 {#art_56}

Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad
autorizzazione
1 La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure
con elevate punte di consumo, può essere oggetto di una convenzione
speciale tra utente e azienda.
2 Si applicano le condizioni tariffali del presente Regolamento.

## Art. 57 {#art_57}

Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie
1 L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere
notificato al gestore.
2 In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o
grigie è assolutamente vietato qualsiasi collegamento con la rete di
distribuzione idrica dell'azienda.
3 La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete
idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.
CAPITOLO VIII

## Art. 58 Fornitura a rivenditori {#art_58}

In generale
1 L'azienda, tramite il gestore, può fornire acqua all'ingrosso a rivenditori.
2 Le condizioni di base della fornitura sono stabilite dal presente
Regolamento.
3 Le condizioni specifiche sono contenute in appositi contratti, rispettosi del
presente Regolamento.
4 Per i rivenditori responsabili di reti private fuori zona edificabile si
applicano le condizioni per la vendita al dettaglio.

## Art. 59 P. 1 9 di 34 {#art_59}

Deroghe
1 I rivenditori che intendono rinunciare alla fornitura di acqua devono
comunicarlo al gestore con 6 mesi di preavviso per la fine di ogni anno
civile (31 dicembre).
2 Il rivenditore è autorizzato a rivendere l'acqua al dettaglio e all'ingrosso.

## Art. 60 {#art_60}

Contenuto dei contratti di fornitura
1 I contratti specifici, sottoscritti dal gestore e dal rivenditore, devono
indicare in particolare:
a. l'inizio e la durata della fornitura;
b. la potabilità dell'acqua erogata;
c. il potenziale massimo di fornitura;
d. la presenza di collegamenti di emergenza;
e. la presenza di ulteriori rivenditori.
2 Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali necessita della forma
scritta.

## Art. 61 {#art_61}

Responsabilità del rivenditore
1 Il rivenditore è responsabile per qualsiasi danno derivante dalla fornitura
di acqua a terzi, sia al dettaglio sia all'ingrosso. Il rivenditore veglia
affinché l'acqua da lui fornita sia conforme alle disposizioni applicabili.
2 L'azienda risponde per la fornitura di acqua fino al contatore.

## Art. 62 {#art_62}

Proprietà
1 L'azienda è proprietaria della condotta di allacciamento fino al punto di
fornitura che coincide con il contatore. Per la proprietà di eventuali altri
manufatti fa stato l'iscrizione a registro fondiario.
2 Il contatore e i relativi accessori sono di proprietà del gestore.

## Art. 63 {#art_63}

Costruzione, modifiche e manutenzione
1 L'azienda, il gestore e il rivenditore sono responsabili, per quanto di loro
spettanza, e si assumono pertanto tutti i costi derivanti, per la costruzione,
le modifiche e la manutenzione delle proprie installazioni e allacciamenti
relativi al punto di fornitura.
2 Prima di eseguire qualsiasi intervento su installazioni, condotte,
allacciamenti e manufatti relativi al punto di fornitura, è fatto obbligo di
reciproca notifica.

## Art. 64 {#art_64}

Uso razionale e parsimonioso
Il rivenditore s'impegna a vigilare affinché l'acqua fornita venga utilizzata in
modo razionale e parsimonioso.

## Art. 65 P. 20 di 34 {#art_65}

Rinvio
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolo sono applicabili le
disposizioni generali.
CAPITOLO IX

## Art. 66 Apparecchi di misura {#art_66}

Misura e lettura
1 Il quantitativo di acqua erogato viene misurato tramite il contatore messo
a disposizione dal gestore, che ne assicura la lettura periodica.
2 L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i
dati rilevati al gestore.
Art 66 bis Protezione dei dati personali, contatori intelligenti (smart
meter) e telelettura 24
1 L’impiego di contatori dell’acqua in grado di registrare e di trasmettere
all’Azienda, tramite moduli di comunicazione oppure contatori intelligenti
dell’elettricità, i dati relativi al consumo idrico, è autorizzato.
2 Il trattamento delle seguenti categorie di dati personali è autorizzato:
a. flusso idrico effettivo e sua variazione nel tempo;
b. interruzioni dell’approvvigionamento idrico;
c. direzione del flusso;
d. rilevamento acustico;
e. rottura del contatore;
f. manomissione del contatore;
g. temperatura.
3 La raccolta e la trasmissione dei dati relativi al consumo idrico su base
oraria è autorizzata. Frequenze maggiori sono ammesse, previo consenso
espresso e informato dell’Utente dove necessario per erogare servizi
supplementari.
4 I dati relativi al consumo possono essere trattati per le seguenti finalità:
a. fatturazione del consumo idrico e relativa contabilità;
b. fatturazione della tassa d’uso delle canalizzazioni;
c. gestione di mutazioni e trapassi contrattuali;
d. pianificazione delle risorse e degli investimenti, in particolare per
ottimizzare i dimensionamenti degli impianti di approvvigionamento,
stoccaggio e distribuzione dell’acquedotto;
e. rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa;
f. adempimento di servizi supplementari richiesti dall’utente, quali in
particolare servizi di consulenza e analisi di consumo, nonché
rilevamento di perdite sugli impianti dell’Utente.
5 I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end.
L’Azienda raccoglie e tratta i dati sul consumo idrico sotto pseudonimo e
P. 21 di 34
li conserva in maniera cifrata o con misure simili, sempreché vi sia la
garanzia della cifratura dei dati nella comunicazione. Il dato relativo al
consumo può essere ricondotto a un Utente identificato solo nell’ambito
di quanto necessario per il perseguimento delle finalità di trattamento di
cui al cpv. 4 o in ossequio di un obbligo di legge.
6 Una volta conseguite le finalità in virtù delle quali sono stati raccolti, i dati
relativi al consumo devono essere distrutti oppure anonimizzati. È
riservata la conservazione dei dati in ossequio agli obblighi di
conservazione stabiliti dalla legge, in particolare in ambito contabile e
finanziario.
7 Di principio, i dati personali relativi al consumo idrico non sono trasmessi a
terzi. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente
dalla legge. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati
possono essere trasmessi, limitatamente a quanto strettamente necessario
per adempiere alla richiesta, nel rispetto del diritto processuale e
materiale applicabile.
8 L’Azienda è autorizzata a delegare a terzi, mediante contratto scritto che
contempli adeguate clausole di protezione dei dati personali, specifiche
attività di trattamento di dati personali. I dati personali devono essere
trattati in Svizzera.
9 L’Azienda garantisce, l’integrità, la disponibilità, la confidenzialità e
l’autenticità dei dati elaborati tramite adeguate misure tecniche e
organizzative corrispondenti allo stato della tecnica, all’entità del
trattamento dei dati, come pure ai rischi per la personalità e i diritti
fondamentali delle persone interessate. Devono inoltre essere limitati gli
accessi ai dati all’interno dell’Azienda tramite credenziali di accesso
personalizzate. Gli accessi ai dati personali devono essere verbalizzati. È
vietato l’impiego di sistemi di misurazione intelligenti che non abbiano
superato una verifica della sicurezza dei dati.
1 0 Il Gestore subentra nella posizione dell’Azienda in relazione a tutti i
trattamenti di dati necessari nell’ambito della gestione delle infrastrutture
e dei beni aziendali, in particolare per quanto riguarda la comunicazione e
l’accesso ai dati di consumo dell’Utente da parte del personale addetto. È
data facoltà al Gestore di delegare a terzi specifiche attività di trattamento
di dati personali mediante contratto scritto. Gli accordi dovranno
contemplare adeguate clausole di protezione dei dati personali, i quali
dovranno essere trattati in Svizzera.
1 1 Per aspetti della misurazione intelligente del consumo idrico che non sono
disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale
sulla protezione dei dati personali (LPDP) con il relativo regolamento
d’applicazione (RLPDP).

## Art. 67 {#art_67}

Proprietà e manutenzione 25
La proprietà del contatore è del gestore, che ne garantisce la manutenzione
e la sostituzione a proprie spese secondo le regole del settore.

## Art. 68 P. 22 di 34 {#art_68}

Ubicazione
1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dal gestore, tenuto conto delle
esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione
gratuitamente lo spazio necessario.
2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni
meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento; deve
essere facilmente accessibile in ogni momento.
3 Le nuove costruzioni o le riattazioni, laddove possibile, devono essere
predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve
conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni del gestore.

## Art. 69 {#art_69}

Responsabilità
1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono,
relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti
alla normale usura, quali ad esempio danni del gelo e del fuoco, danni
dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a
difetti di funzionamento delle installazioni interne.
2 Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

## Art. 70 {#art_70}

Prescrizioni tecniche
1 Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione.
Devono inoltre essere rispettate le specifiche direttive della SSIGA ed
eventuali disposizioni interne del gestore.
2 In caso di inosservanza si applica l'art. 37 cpv. 2.

## Art. 71 {#art_71}

Contestazioni
1 Qualora l'abbonato avesse dubbi sull'esattezza delle misurazioni può
chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal
gestore e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore dovessero rimanere nei limiti di
tolleranza (per contatore in esercizio: +/- 1 0% alla portata Q1 e +/- 4% alle
portate Q2 e Q3), tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico
dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del
contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese
sono sopportate dal gestore, unitamente a quelle derivate dalla revisione
dell'apparecchio.

## Art. 72 {#art_72}

Disfunzioni 26
1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere
tempestivamente annunciata al gestore.
2 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo di riferimento
da fatturare viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente
negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche
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intervenute nel frattempo nell’impianto interno e nella sua utilizzazione,
ammesso che in tale periodo la misurazione sia stata corretta. In caso di
assenza di informazioni e dati affidabili, il consumo viene definito dal
gestore in base alla tipologia di utenza o ai consumi di riferimento pro
capite indicati dalla SVGW.
3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio
implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle
verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si
estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito
di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da
parte di terzi.

## Art. 73 {#art_73}

Sotto-contatori
1 L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese
d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le
prescrizioni tecniche.
2 Il gestore ha il diritto ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sottocontatori.
CAPITOLO X

## Art. 74 Finanziamento {#art_74}

Autonomia finanziaria
1 L'azienda deve essere finanziariamente autosufficiente
2 Il Finanziamento dell'azienda è assicurato da:
a. tasse di allacciamento;
b. tasse di utilizzazione;
c. fatturazione di forniture speciali;
d. sussidi ufficiali;
e. altre partecipazioni di terzi
f. contributi di miglioria.
3 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese
d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
4 I rapporti finanziari ed economici tra l'azienda e il gestore sono disciplinati
dal mandato di prestazioni.

## Art. 75 {#art_75}

Determinazione delle tasse
Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite ordinanza, su proposta del
gestore, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente
Regolamento.

## Art. 76 P. 24 di 34 {#art_76}

Spese per le condotte di trasporto, principali e di
approvvigionamento 27
Le spese di posa delle condotte di trasporto, principali e di
approvvigionamento vengono sopportate di regola dall’azienda.

## Art. 77 {#art_77}

Costi di realizzazione 28
1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
a. la tassa di allacciamento;
b. i costi di posa delle condotte;
c. le spese di collaudo.
2 In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi, ad esempio
per la posa delle condotte di approvvigionamento.
3 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione
dell'allacciamento è il titolare dello stesso.

## Art. 78 {#art_78}

Casistica e criteri di calcolo 29
1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale
partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già
esistenti:
a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente. In tal caso viene
addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.
2 La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta,
secondo le specifiche direttive della SVGW.

## Art. 79 {#art_79}

Limiti minimi e massimi
1 L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite
ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente
tabella.
2 Gli importi che seguono sono da intendere IVA esclusa.
Diametro esterno
(polietilene) [mm]
Diametro interno
(ghisa duttile)
[mm]
Importo minimo
[CHF]
Importo massimo
[CHF]
32 600.-- 1 '200.--
40 1 '000.-- 2'000.--
50 1 '500.-- 3'000.--
63 2'400.-- 4'800.--
75 4'000.-- 8'000.--
90 80 5'000.-- 1 0'000.--
P. 25 di 34
1 1 0 7'500.-- 1 5'000.--
1 25 1 00 9'600.-- 1 9'000.--
1 40 1 2'000.-- 24'000.--
1 60 1 5'000.-- 30'000.--
1 80 1 50 20'000.-- 40'000.--
200 24'000.-- 48'000.--
225 32'000.-- 64'000.--
250 200 39'000.-- 78'000.--

## Art. 80 {#art_80}

Costi di posa degli allacciamenti 30
1 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo
d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a
carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia
per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal gestore.
2 Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal
titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal gestore. I
relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte
sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

## Art. 81 {#art_81}

Spese di collaudo
Le spese di collaudo vengono stabilite dal gestore e fatturate al titolare
dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi
sono fatturati agli installatori.

## Art. 82 {#art_82}

Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione
1 Il gestore allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare
dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori
di esecuzione.
2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, il gestore provvede all'emissione della
relativa fattura.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di
pagamento dei costi a suo carico il gestore ha la facoltà di non procedere
alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4 Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto
l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

## Art. 83 {#art_83}

Altri costi 31
1 I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio
dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal gestore.
P. 26 di 34
2 Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i
relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti
secondo le modalità di cui all'art. 80 e segg., fatta riserva per la tassa
d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.
3 I costi di manutenzione dell’allacciamento sono posti a carico del
proprietario della parte interessata secondo quanto definito dall’art. 29.

## Art. 84 {#art_84}

Costi della dorsale 32
1 I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico
dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni
allacciamento o secondo eventuali altri accordi tra i proprietari.
2 Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di
trasporto a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli
esistenti, i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono
calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni
singolo allacciamento.
3 Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo
dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire,
ovvero il contributo iniziale dedotto l'ammortamento. Il valore residuo è
imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.
4 I costi per gli interventi di manutenzione delle dorsali in zona edificabile
sono a carico dell’azienda, mentre quelli di manutenzione sulle dorsali
fuori zona edificabile sono integralmente posti a carico dei titolari degli
allacciamenti.

## Art. 85 {#art_85}

Tasse
Tassa di utilizzazione
1 La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta
come segue:
- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base annua e da
una tassa di consumo (tabelle A e B);
- per il consumo generato da impianti di consumo costante (tariffa FS) e
per il consumo temporaneo con prelievo da idranti (tariffa FT), da una
tassa forfetaria (tabella C);
- per il consumo di acqua fuori zona edificabile, fino alla posa di un
contatore, da una tassa forfettaria (tabella D, tariffa FF).
2 L'importo delle tasse di utilizzazione è definito dal Municipio tramite
ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente
tabella.
3 Gli importi che seguono sono da intendere IVA esclusa.
4 L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
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A. Tassa base annua
tariffa fornitura calcolo unità min. mass.
CS standard
in base alla
portata nominale
del contatore Qn*
CHF/m³/h 60.-- 1 20.--
CT
temporanea per
impianti di
cantiere
in base alla
portata nominale
del contatore Qn*
CHF/m³/h 1 20.-- 240.--
CR
all'ingrosso a
rivenditori (tranne
rete privata fuori
zona)
in base al
potenziale
massimo definito
nella specifica
Convenzione
CHF/l/s 450.-- 900.--
* Per l'applicazione della tassa base annua viene utilizzato il valore Qn,
conformemente alla seguente tabella di corrispondenza, con i valori della
direttiva MID (Measurement Instruments Directive).
Diametro nominale
[mm] Q3 [m3/h] (MID) Qn [m3/h]
1 5 2.5 1 .5
20 4.0 2.5
25 6.3 3.5
32 1 0.0 6.0
40 1 6.0 1 0.0
50 25.0 1 5.0
B. Tassa di consumo
tipo di acqua vendita unità minimo massimo
acqua
potabile al dettaglio CHF/m³ 0.80 2.--
acqua
greggia al dettaglio CHF/m³ 0.75 1 .90
acqua
potabile
a rivenditori
(tranne rete
privata fuori
zona)
CHF/m³ 0.50 1 .--
acqua
greggia
a rivenditori
(tranne rete
privata fuori
zona)
CHF/m³ 0.45 0.90
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C. Tasse forfetarie per punto di prelievo
tariffa fornitura calcolo unità minimo massimo oss.
FS
standard per
impianti a
consumo
costante (es.
fontane)
in base alla
portata
massima
limitata da
un
diaframma
CHF/l/min/
anno 450.-- 900.--
FT
temporanea
con prelievo
da idranti
in base al
periodo di
utilizzo in
un anno
(noleggio
dispositivo)
CHF/giorno
20.--
4.--
2.--
1 .--
40.--
8.--
4.--
2.--
i primi 7g
i succ. 23g
i succ. 60g
i succ. g
D. Tassa forfetaria fuori zona edificabile in assenza di contatore
tariffa fornitura calcolo unità minimo massimo oss.
FF acqua
potabile FZ
in base al
numero di
rubinetti
CHF /
rubinetti /
anno
1 00.-- 200.--
tassa base
e primo
rubinetto
20.-- 40.-- successivi
rubinetti
FFg acqua
greggia FZ
in base al
numero di
rubinetti
CHF /
rubinetti /
anno
95.-- 1 90.--
tassa base
e primo
rubinetto
1 8.-- 38.-- successivi

## Art. 86 rubinetti {#art_86}

Contributo di solidarietà
1 Il contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo
ammonta a 1 cts/m3 e viene prelevato per le categorie CS e CT.
2 Il gestore, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica
destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti
tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

## Art. 87 {#art_87}

Fatturazione e acconti per costi di fornitura
1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari
fissati dal gestore.
2 Il gestore si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti
calcolati secondo il probabile consumo.
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3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

## Art. 88 {#art_88}

Incasso ed esecuzione
1 Il gestore indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito
scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le
relative spese.
2 L'azienda, tramite il gestore, ha il diritto di limitare o sospendere la
fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti.
È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso
responsabile di una perdita finanziaria per l'azienda o per il gestore è
possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli
importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.
CAPITOLO XI

## Art. 89 Cauzioni {#art_89}

In generale
1 L'azienda, tramite il gestore, richiede all'abbonato il versamento di una
cauzione.
2 Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le
ditte individuali e i liberi professionisti.
3 Devono inoltre versare una cauzione:
- gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi
o che rappresentano un rischio di perdita per l'azienda o per il gestore;
- gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del gestore;
- gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.
4 Sono esentati dal pagamento della cauzione gli Enti pubblici e le società
di diritto privato di cui gli Enti pubblici detengono la maggioranza della
proprietà e che svolgono compiti di diritto pubblico.

## Art. 90 {#art_90}

Deroghe
Il gestore può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita
è minimo.

## Art. 91 {#art_91}

Importo e genere della cauzione
1 La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo
semestrale dell'abbonato.
2 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di
fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle
banche e le casse di risparmio (LBCR) dell'8 novembre 1 934.

## Art. 92 P. 30 di 34 {#art_92}

Inadempienza
L'azienda, tramite il gestore, può rifiutare o sospendere l'erogazione di
acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta,
oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito. È
garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

## Art. 93 {#art_93}

Restituzione
1 Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di
abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2 Il gestore, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della
fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e
unicamente alle persone fisiche.

## Art. 94 {#art_94}

Acquisizione cauzioni
1 Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal gestore dopo dieci anni
dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2 Decorso tale termine, il gestore provvede a restituire la cauzione, previa
deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti
validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a
richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il gestore
corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato del
Cantone Ticino per conti di risparmio.
CAPITOLO XII

## Art. 95 Multe, contestazioni e procedure {#art_95}

Contravvenzioni
1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione
sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del
gestore, fino ad un importo di CHF 1 0'000.--.
2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro
trenta giorni. Si applica la Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm)
del 23 settembre 201 3.
3 Il gestore, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese
amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di
contestazione delle fatture del gestore per prestazioni speciali sono
competenti i tribunali civili ordinari.

## Art. 96 {#art_96}

Contestazioni e procedure 33
1 Le contestazioni contro le decisioni del gestore devono essere notificate
allo stesso entro trenta giorni dalla ricezione.
P. 31 di 34
2 Entro 1 5 giorni dalla ricezione, il gestore trasmette la contestazione con le
proprie osservazioni al Municipio, che decide in merito.
3 Contro le decisioni del Municipio sono dati i rimedi di diritto previsti dalla
legge. Gli stessi devono essere indicati nella decisione.
4 Restano riservati i giudizi della SVGW per le contestazioni di ordine
tecnico e del laboratorio cantonale per le contestazioni di sua
competenza.
CAPITOLO XIII

## Art. 97 Disposizioni finali {#art_97}

Disposizioni incompatibili
Il presente Regolamento abroga il Regolamento organico delle aziende
municipalizzate del 5 luglio 1 983 e il Regolamento per la fornitura dell'acqua
potabile dell'1 1 novembre 2008 e ogni altra disposizione incompatibile o
contraria.

## Art. 98 {#art_98}

Entrata in vigore
L'entrata in vigore del presente Regolamento è stabilita dal Municipio, dopo
l'approvazione da parte della Sezione enti locali.
Per il Consiglio comunale
Il Presidente
M. Malfanti
Il Segretario
R. Bregy
Gli scrutatori
L. Méar
L. Aliprandi
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 luglio 2020.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. del 1 3 ottobre 2020.
P. 32 di 34
1 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
2 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
3 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
4 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
5 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
6 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
7 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
8 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
9 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
1 0 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
1 1 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
1 2 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
1 3 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
1 4 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
Note
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a
1 5 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
1 6 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
1 7 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
1 8 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
1 9 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
20 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
21 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
22 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
23 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
24 Articolo adottato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
25 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
26 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
27 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
28 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
29 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
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a
30 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
31 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
32 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
33 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali
