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title: "Legge sulla statistica cantonale"
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# Legge sulla statistica cantonale

## Art. 1 Scopi {#art_1}

Questa legge ha lo scopo di:
a) definire i compiti della statistica pubblica condotta in Ticino, denominata statistica cantonale, e
i principi che ne reggono l’operare;
b) organizzare la statistica cantonale;
c) favorire la cooperazione con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli organismi interni ed
esterni al Cantone nell’ambito della statistica;
d) garantire l’accesso all’informazione statistica disponibile;
e) garantire il rispetto della protezione dei dati nell’attività statistica.

## Art. 2 Campo di applicazione {#art_2}

1La legge si applica alle attività statistiche:
a) ordinate dal Consiglio di Stato;
b) eseguite o fatte eseguire dalle unità amministrative del Cantone;
c) di corporazioni e istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di diritto privato alle
quali l’autorità competente delega l’esecuzione di un mandato nell’ambito statistico.
2Il Consiglio di Stato può dichiarare questa legge applicabile, integralmente o in parte, alle attività
statistiche di altre corporazioni e di altri istituti di diritto pubblico, persone fisiche e giuridiche di
diritto privato, se questi:
a) sottostanno alla vigilanza dello Stato;
b) ricevono aiuti finanziari o indennizzi dello Stato;
c) esercitano un’attività in base ad una concessione o autorizzazione dello Stato.
3Le attività statistiche realizzate dai Comuni e dai Consorzi sono in ogni caso rette dagli articoli 4,
5 e da 14 a 17 di questa legge.
4Il Consiglio di Stato rispetta la libertà di ricerca nonché i compiti legali e l’autonomia degli
organismi che sottopone a questa legge conformemente al cpv. 2.

## Art. 3 Compiti della statistica cantonale {#art_3}

1La statistica cantonale fornisce alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti
informazioni pertinenti, corrette e imparziali in particolare sulla popolazione, l’economia, la vita
sociale, l’ambiente e l’uso del territorio.
2Essa raccoglie, tratta, archivia, analizza e diffonde dati statistici, rispettivamente informazioni
statistiche, nel rispetto dei principi fondamentali enunciati agli articoli 4 e 5 di questa legge.
3Nell’ambito della sua attività, la statistica cantonale collabora con la Confederazione, i Cantoni, i
Comuni, i consorzi e gli altri organismi regionali, gli ambienti scientifici ed economici, i partner
sociali e gli organismi statistici, e contribuisce allo sviluppo della statistica pubblica svizzera ed
internazionale.
4Le informazioni della statistica cantonale servono a:
a) rispondere nella misura del possibile ai bisogni d’informazione della collettività, dei suoi organi
e delle sue componenti, in particolare le collettività pubbliche, gli ambienti scientifici e
economici, i partner sociali, i diversi gruppi d’interesse, i media e il pubblico in generale;
b) preparare, realizzare e valutare i compiti del Cantone;
1 Titolo modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
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c) contribuire alla conoscenza e all’analisi dei fenomeni e delle loro evoluzioni nei settori
menzionati al cpv. 1;
d) realizzare progetti di ricerca d’interesse generale.

## Art. 4 Principi fondamentali {#art_4}

1L’informazione statistica è un bene a destinazione pubblica.
2Le informazioni statistiche sono pubbliche, nei limiti del rispetto del segreto statistico e della
Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, e sono accompagnate dai
relativi metadati, ossia dalle indicazioni relative alle fonti, ai metodi di raccolta e di trattamento dei
dati, alle definizioni e al campo di validità.
3La statistica cantonale opera in base a principi scientifici universalmente riconosciuti, nel rispetto
delle regole deontologiche e in completa indipendenza scientifica, allo scopo di garantire in
particolare la qualità e l’imparzialità delle informazioni statistiche.
4La statistica cantonale assicura la continuità e la paragonabilità nel tempo delle principali
informazioni statistiche.

## Art. 5 Principi di rilevazione dei dati {#art_5}

1Per fornire le informazioni statistiche di cui all’art. 3 cpv. 1, la statistica cantonale:
a) si avvale in prima misura dei dati disponibili presso le unità amministrative del Cantone o gli
altri organismi sottoposti a questa legge (utilizzazione di dati amministrativi);
b) procede alla regionalizzazione di statistiche federali, se le fonti di cui alla lettera a) si rivelano
insufficienti o non ragionevolmente sfruttabili;
c) realizza rilevazioni dirette, se le fonti di cui alle lettere a) e b) si rivelano insufficienti o non
ragionevolmente sfruttabili; tale modalità di raccolta dei dati deve essere limitata allo stretto
necessario.
2Per ogni rilevazione diretta, effettuata in applicazione di questa legge, l’autorità competente
precisa, tramite regolamento, l’oggetto della rilevazione, lo scopo, le persone interrogate,
l’organismo responsabile, l’obbligo di informare e il costo della rilevazione.
Capitolo secondo
Competenze e partecipazione

## Art. 6 Competenza di ordinare rilevazioni {#art_6}

1Il Consiglio di Stato ordina le rilevazioni statistiche necessarie e ne regola le modalità.
2Esso può delegare questa competenza ad un’unità amministrativa del Cantone, o ad un
organismo di diritto pubblico:
a) per rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali;
b) per rilevazioni senza obbligo di informare riguardanti una piccola cerchia di imprese e aziende
di diritto privato o pubblico;
c) per rilevazioni uniche e senza obbligo di informare presso una piccola cerchia di persone.
3Gli istituti per la promozione della ricerca e i centri di ricerca sottoposti a questa legge possono
ordinare rilevazioni uniche o limitate nel tempo e senza obbligo di informare.
4Altri organismi sottoposti a questa legge possono ordinare autonomamente:
a) rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali;
b) rilevazioni senza obbligo di informare presso persone fisiche o giuridiche di diritto privato o
pubblico, con le quali gli organismi collaborano per l’esecuzione dei loro compiti;
c) rilevazioni con obbligo di informare, se un’altra legge lo prevede.

## Art. 7 Obblighi delle persone interrogate {#art_7}

1Le unità amministrative del Cantone e gli organismi cantonali di diritto pubblico
sottostanno all’obbligo di informazione.
2Nell’ordinare una rilevazione, il Consiglio di Stato può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di
diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti, nonché i Comuni, all’obbligo di informazione, se la
completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono.
3Le persone sottoposte all’obbligo di informazione devono fornire le informazioni in modo
completo, secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.
4Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle
secondo verità. Il Consiglio di Stato può prevedere un indennizzo per informazioni rilasciate
volontariamente che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale.
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## Art. 8 Partecipazione dei Comuni e di altri organismi {#art_8}

1Nell’ordinare una rilevazione, il Consiglio di Stato stabilisce in che misura i Comuni e
gli altri organismi che sottostanno a questa legge partecipano all’esecuzione.
2Esso può ordinare l’assunzione di dati contenuti nelle loro collezioni di dati se la base giuridica di
dette collezioni non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici.
3Il Consiglio di Stato può accordare ai Comuni e agli altri organismi partecipanti un indennizzo per
lavori straordinari o prestazioni supplementari fornite volontariamente, purché siano di interesse
generale per il Cantone.
4Gli istituti per la promozione della ricerca, i centri di ricerca e altri organismi competenti, se vi
consentono, possono essere chiamati a partecipare all’esecuzione di rilevazioni o ad altri lavori
statistici purché sia garantita la protezione dei dati. Può essere versato un indennizzo.
Capitolo terzo
Organizzazione della statistica cantonale

## Art. 9 Autorità cantonale competente {#art_9}

1L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino è l’autorità cantonale competente; esso funge
nel contempo da servizio statistico centrale e da coordinatore della statistica cantonale.
2Essa svolge, secondo i principi fondamentali di cui all’articolo 4 di questa legge e nell’ambito del
programma pluriennale deciso dal Consiglio di Stato, i seguenti compiti principali:
a) esegue le principali rilevazioni statistiche del Cantone;
b) gestisce, tratta, archivia, e documenta i dati delle principali statistiche a valenza cantonale;
c) assicura la pubblicazione e la diffusione dell’informazione statistica;
d) realizza, per conto proprio o in collaborazione, analisi e ricerche sui principali fenomeni
relative alla popolazione, all’economia, alla vita sociale, all’ambiente e all’uso del territorio;
e) fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative del Cantone, ai Comuni, agli
altri organismi che sottostanno a questa legge e agli utenti della statistica cantonale.
3Essa coordina la statistica cantonale, prepara, in collaborazione con i principali organismi che
sottostanno a questa legge e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale
della statistica cantonale e assicura il coordinamento a livello federale, regionale e internazionale,
intrattenendo le necessarie relazioni.

## Art. 10 Coordinamento e collaborazione {#art_10}

1Al fine di garantire il coordinamento della statistica cantonale, l’Ufficio di statistica:
a) collabora con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, gli organismi regionali, le altre unità
amministrative del Cantone, gli ambienti scientifici ed economici, i partner sociali e gli
organismi statistici;
b) elabora basi omogenee per la comparabilità cantonale, regionale, nazionale e internazionale;
c) può emanare direttive tecniche che regolino l’esecuzione coordinata di compiti statistici e lo
scambio di dati.
2Per facilitare il coordinamento, l’Ufficio di statistica viene consultato dalle unità amministrative del
Cantone, dai Comuni e dagli altri organismi che sottostanno a questa legge in merito ad ogni
progetto che abbia significativa valenza statistica; si tratti di una rilevazione, di una revisione di
nomenclature, metodo, procedure di trattamento, caratteristiche o identificatori, di uno studio, di
una pubblicazione o di uno sfruttamento di dati amministrativi utilizzabili anche a scopi statistici.
3L’Ufficio di statistica viene consultato in occasione dell’elaborazione di nuove disposizioni
legislative che prevedono la raccolta o lo sfruttamento di dati utilizzabili anche a scopi statistici.
4Per facilitare e promuovere la rilevazione e l’utilizzo di dati amministrativi, l’Ufficio di statistica
viene consultato in occasione di progetti di creazione e modifica di sistemi informativi, basi dati e
registri rilevanti per la statistica pubblica.

## Art. 11 Registri {#art_11}

1L’Ufficio di statistica può creare, o partecipare alla costituzione, e gestire registri a
scopi statistici, qualora sia espressamente autorizzato da leggi che disciplinano almeno lo scopo, il
contenuto, i diritti di accesso e le responsabilità della tenuta. Il Consiglio di Stato disciplina i
particolari.
2Le informazioni derivanti dalla tenuta di registri non possono essere utilizzate per altri fini, salvo
che una legge lo prescriva espressamente oppure che la persona interessata vi abbia
acconsentito per scritto.
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## Art. 12 Programma pluriennale {#art_12}

1L’Ufficio di statistica prepara per ogni legislatura il programma pluriennale della
statistica cantonale, in collaborazione con i principali organismi che sottostanno a questa legge,
con il contributo della Commissione della statistica cantonale e coordinandolo con la statistica
federale.
2Il Consiglio di Stato approva il programma pluriennale e lo sottopone, per discussione, al Gran
Consiglio.
3Il programma pluriennale informa in merito a:
a) le principali attività della statistica cantonale e i relativi prodotti;
b) le risorse umane e finanziarie necessarie alla loro realizzazione;
c) le implicazioni per le cerchie intervistate e per chi collabora alle rilevazioni;
d) la cooperazione con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni e, se del caso, gli altri
Paesi.

## Art. 13 Commissione scientifica della statistica cantonale {#art_13}

1Il Consiglio di Stato istituisce una commissione consultiva denominata Commissione
scientifica della statistica cantonale e ne definisce l’organizzazione, la composizione e il
funzionamento.
2La Commissione è nominata per un periodo di quattro anni, tenendo conto di un’equa
rappresentanza delle principali cerchie interessate.
3La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) partecipa alla formulazione dei bisogni generali in materia di informazione statistica a livello
cantonale;
b) contribuisce alla riflessione sugli orientamenti generali della statistica cantonale;
c) contribuisce alla preparazione del programma pluriennale;
d) propone raccomandazioni relative alla realizzazione di progetti e di attività statistiche;
e) collabora alla valutazione del programma di lavoro pluriennale e del suo stato di
realizzazione;
f) fornisce il suo apporto per lo sviluppo e il miglioramento della statistica cantonale.
Capitolo quarto
Protezione e sicurezza dei dati

## Art. 14 Segreto statistico e protezione dei dati {#art_14}

1I dati rilevati o trasmessi per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini,
salvo che una legge lo prescriva espressamente oppure che la persona interessata vi abbia
acconsentito per scritto.
2I dati rilevati a fini statistici sono trattati confidenzialmente.
3Tutte le persone incaricate di attività statistiche nell’ambito di questa legge sono tenute a
mantenere il segreto sui dati personali, di cui sono venute a conoscenza nel loro lavoro; questo
obbligo vale in particolare anche per le persone che, nel Cantone, nei Comuni e negli altri
organismi, hanno partecipato alle rilevazioni, come pure per le persone che ricevono dati o che vi
hanno accesso.

## Art. 15 Collegamento dei dati {#art_15}

1Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio di statistica può collegare dati tra loro
se questi vengono in seguito resi anonimi. Se si tratta di dati che richiedono una protezione
particolare o se dal collegamento emergono profili della personalità, i dati collegati vanno eliminati
al termine delle elaborazioni statistiche. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
2In questo ambito l’Ufficio di statistica può utilizzare il nuovo numero di assicurato ai sensi dell’art.
50e della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i supersiti del 20 dicembre 1946
(LAVS).
3Per adempiere i loro compiti statistici, gli altri servizi cantonali e comunali possono collegare dati
della statistica cantonale tra loro, unicamente previa approvazione scritta da parte dei proprietari di
questi dati e in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli stessi e alle condizioni enunciate al cpv.
1.

## Art. 16 Rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati {#art_16}

1Per la protezione dei dati, in tutte le attività statistiche sono applicabili, oltre alle
disposizioni di questa legge, le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati
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personali. Gli organismi che eseguono una rilevazione statistica federale, o vi partecipano,
osservano le disposizioni federali.
2Il materiale di rilevazione che contiene, oltre ai dati richiesti, nomi, indirizzi o numeri di
identificazione delle persone interessate, può essere elaborato solo dagli organismi responsabili
della rilevazione.
3I produttori di statistiche della statistica cantonale possono trasmettere i dati personali raccolti a
servizi statistici e istituzioni per la promozione della ricerca o a centri di ricerca cantonali e federali
nonché a terzi, per scopi esclusivamente statistici, se:
a) i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo dell’elaborazione.2
b) il destinatario comunica a terzi i dati soltanto con l’autorizzazione del produttore;
c) il destinatario pubblica i risultati del trattamento in una forma che escluda l’identificazione
delle persone implicate;
d) il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto statistico e delle altre
disposizioni relative alla protezione dei dati.

## Art. 17 Sicurezza e conservazione dei dati {#art_17}

1Gli organismi che elaborano dati personali a scopi statistici devono proteggerli contro
la perdita, il furto e ogni elaborazione illecita mediante appropriati provvedimenti tecnici e
organizzativi.
2I dati personali devono essere conservati in modo tale da non essere consultati, modificati o
distrutti da parte di persone non autorizzate.
3Gli organismi responsabili di rilevazioni possono conservare gli elenchi di nomi, gli indirizzi, i
numeri di identificazione delle persone interessate e il materiale di rilevazione, elaborati per la
preparazione, l’esecuzione e il coordinamento di rilevazioni soltanto finché sono strettamente
necessari all’attività statistica, dopo di che vanno distrutti.
Capitolo quinto
Diffusione dell’informazione statistica e altre prestazioni

## Art. 18 Diffusione dell’informazione statistica {#art_18}

1I principali risultati dell’attività della statistica cantonale, comprendenti dati, metadati e
analisi, sono pubblicati in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. Ciò che non viene
pubblicato è, nel limite del possibile e del rispetto del segreto statistico e nella misura in cui ciò
non contrasti con interessi superiori, reso accessibile in modo adeguato.
2A questo scopo, nel limite del possibile l’Ufficio di statistica mette a disposizione degli altri
organismi cantonali e comunali produttori di statistiche le attrezzature necessarie per la diffusione
dei loro risultati.
3Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già resi noti al pubblico
dalle persone interessate devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento
a persone specifiche.

## Art. 19 Altre prestazioni {#art_19}

1L’Ufficio di statistica offre consulenza statistica di base alle unità amministrative del
Cantone, ai Comuni, agli altri organismi che sottostanno a questa legge e agli utenti della statistica
cantonale.
2A condizione che il mandante ne assuma i costi, l’Ufficio di statistica e gli altri servizi statistici
degli organismi che sottostanno a questa legge possono eseguire altre prestazioni statistiche,
quali elaborazioni statistiche, analisi, ricerche e perizie, per le unità amministrative del Cantone,
per i Comuni, per gli altri organismi che sottostanno a questa legge e per terzi.

## Art. 20 Utilizzazione da parte di terzi {#art_20}

1I risultati statistici pubblicati, resi accessibili o elaborati a partire da dati o da
informazioni statistiche della statistica pubblica possono essere utilizzati o riprodotti senza
autorizzazione, purché rechino l’indicazione della fonte.
2Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni, se la loro utilizzazione è a scopo di lucro.

## Art. 21 Emolumenti {#art_21}

Il Consiglio di Stato fissa in un regolamento le tariffe per le pubblicazioni, le prestazioni
e le autorizzazioni dell’Ufficio di statistica.
2 Lett. modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 128.
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Capitolo sesto
Sanzioni amministrative

## Art. 22 Violazione dell’obbligo di informazione {#art_22}

Chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base a questa legge, e
dopo essere stato avvertito delle conseguenze penali:
a) nonostante diffida, non soddisfa l’obbligo di informazione o non lo soddisfa correttamente, è
punito con una multa fino a fr. 5’000.–;
b) fornisce intenzionalmente informazioni false, è punito con una multa fino a fr. 10’000.–.

## Art. 23 Violazione del segreto statistico {#art_23}

1Chiunque viola le disposizioni sulla protezione dei dati o sul segreto statistico,
comunicando dati che devono rimanere segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è
punito con una multa fino a fr. 20’000.–.
2Se la violazione è commessa per negligenza la multa non può superare fr. 3’000.–.

## Art. 24 Azione penale {#art_24}

1Il Dipartimento competente promuove il procedimento per contravvenzione.
2L’azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.
Capitolo settimo
Disposizioni finali

## Art. 25 Abrogazione e modificazione di atti legislativi {#art_25}

Sono abrogati i seguenti atti legislativi:
- Decreto legislativo istituente l’Ufficio Cantonale di Statistica, del 19 febbraio 1929;
- Decreto legislativo concernente le tasse per le prestazioni statistiche, del 24 giugno 1997;
- Decreto legislativo concernente l’allestimento di un censimento sulle abitazioni e sui locali
industriali e commerciali vuoti, del 3 novembre 2003.

## Art. 26 Disposizione transitoria {#art_26}

Per le attività statistiche in corso, il termine di adeguamento a questa Legge è di 2 anni
dalla sua entrata in vigore.

## Art. 27 Referendum ed entrata in vigore {#art_27}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente Legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.3
Pubblicata nel BU 2010, 85.
3 Entrata in vigore: 10 marzo 2010 - BU 2010, 85.
