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title: "2.2.9 Ordinanza municipale concernente i provvedimenti in caso di nevicate e di gelo del 16 luglio 2020"
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# 2.2.9 Ordinanza municipale concernente i provvedimenti in caso di nevicate e di gelo del 16 luglio 2020

## Art. 1 {#art_1}

Spostamento e rimozione forzata
1 In caso di nevicate il Municipio, tramite la Polizia Città di Lugano e/0 la
Divisione spazi urbani, può ordinare previa comunicazione (ai massmedia,
sul sito internet della Città www.lugano.ch) lo spostamento e, in caso di
mancato adempimento, la rimozione forzata dei veicoli che sostano
sull area pubblica.
Si applicano le disposizioni dellOrdinanza municipale concernente la
procedura di rimozione forzata di veicoli.

## Art. 2 {#art_2}

Agevolazioni di parcheggio
1 Nel periodo di divieto di parcheggio sulle strade e piazze pubbliche, è
data la possibilità ai residenti nel Comune di posteggiare i loro veicoli
all'interno dei parcheggi di primo livello (autosili Motta, Balestra, Piazza
Castello, LAC, Sonvico, parcheggi Campo Marzio ed ex Pestalozzi) senza
limiti di orario, richiedendo unagevolazione di parcheggio alla Polizia.
2 1 Costo dell'agevolazione di parcheggio è di CHF 10.-- al giorno.

## Art. 3 {#art_3}

Veicoli rimossi
Il detentore di un veicolo rimosso deve rivolgersi, per la riconsegna, al
Comando della Polizia Città di Lugano.
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Città di Lugano Ordinanza 2.2.9

## Art. 4 y {#art_4}

Obblighi e responsabilità dei proprietari di stabili
1 I proprietari di stabili sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti
necessari affinché neve o lastroni di ghiaccio non cadano sull'area
pubblica.
2 Lo sgombero della neve in corrispondenza degli accessi a proprietà
private deve essere eseguito o fatto eseguire dal proprietario interessato.
3 E vietato depositare sui marciapiedi o sulle strade pubbliche la neve
proveniente dallo sgombero delle proprietà private.
4 proprietari di stabili sono responsabili per qualsiasi danno provocato a
persone, animali o cose, dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti e
pensiline dei loro stabili.

## Art. 5 {#art_5}

Danni
Eventuali danni cagionati alle proprietà private, durante il servizio pubblico di
sgombero della neve, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Città
di Lugano.

## Art. 6 {#art_6}

Divieti
Durante la stagione invernale è vietato bagnare marciapiedi o strade
pubbliche, a meno che sia escluso qualsiasi pericolo di gelo.

## Art. 7 {#art_7}

Sanzioni
Il Municipio punisce con multa sino ad un massimo di CHF 10'000.-- le
contravvenzioni alla presente Ordinanza.

## Art. 8 {#art_8}

Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art.
208 LOC.

## Art. 9 {#art_9}

Abrogazioni
La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'Ordinanza municipale
concernente i provedimenti in caso di nevicate e di gelo, del 13 ottobre
1997, nonché ogni altra disposizione municipale incompatibile o contraria.
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Città di Lugano Ordinanza 2.2.9
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Per il Municipio
11 Sindaco 1[ Segretario
Av. M. Borradori R. Bregy
Risoluzione municipale del 16 luglio 2020.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 16
settembre 2020.
