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title: "2.9.1 Regolamento dei cimiteri del Comune di Lugano del 1° luglio 2025"
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# 2.9.1 Regolamento dei cimiteri del Comune di Lugano del 1° luglio 2025

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Definizione
I cimiteri sono luoghi destinati a ospitare salme, ceneri o resti di salme
nelle modalità e secondo le prescrizioni stabilite dal presente
Regolamento.

## Art. 2 {#art_2}

Campo di applicazione
1 Il presente Regolamento si applica ai seguenti cimiteri situati sul territorio
giurisdizionale del Comune di Lugano: Barbengo, Bogno, Brè,
Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, Castagnola, Certara, Cimadera,
Colla, Curtina, Davesco, Dino, Gandria, Insone, Lugano (Alla Gerra)
comprensivo della sezione islamica, Piandera, Pregassona, Scareglia,
Signôra, Sonvico, Villa Luganese.
2 Per i quartieri di Pazzallo e di Pambio-Noranco è esteso l’utilizzo del
cimitero situato sul fondo 1 62 RFD Lugano, sezione di Pazzallo,
secondo quanto disciplinato dal regolamento del cimitero comunale,
approvato dal Consiglio comunale di Paradiso il 7 maggio 2007.
3 I rapporti tra l’associazione Comunità islamica nel Canton Ticino e la
Città di Lugano inerenti alla gestione del Cimitero islamico sono
definiti da apposita convenzione.
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4 Genere, durata delle concessioni, come pure l'ammontare di tutte le
tasse sono regolati dall’Ordinanza municipale di applicazione del
presente Regolamento.

## Art. 3 {#art_3}

Proprietà
1 I cimiteri appartengono ai beni amministrativi del Comune di Lugano e
sono integralmente di sua proprietà; fanno eccezione alcuni mappali di
proprietà privata situati nel cimitero di Villa Luganese.
2 L'unica forma di messa a disposizione a terzi di aree all'interno dei
cimiteri è quella della concessione a tempo determinato.
3 Monumenti, lapidi, croci e ogni altro manufatto o ornamento funerario
sono di proprietà dei beneficiari delle concessioni, per la durata delle
medesime.

## Art. 4 {#art_4}

Amministrazione
1 L'amministrazione dei cimiteri compete al Municipio e - per esso - al
servizio delegato, ossia al Servizio cimiteri.
2 Restano riservate le competenze di altre autorità, come pure quelle del
medico designato.

## Art. 5 {#art_5}

Sorveglianza e manutenzione
1 Sorveglianza manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio
e - per esso - del Servizio cimiteri, che può avvalersi della collaborazione
di ditte terze.
2 Sono riservate le competenze dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) nei casi
di manutenzioni straordinarie nei cimiteri iscritti nell’inventario dei beni
tutelati a livello cantonale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni
culturali del 1 3 maggio 1997 (LBC).

## Art. 6 {#art_6}

Aventi diritto
1 Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e i resti di salme di persone:
a. domiciliate a Lugano al momento del decesso;
b. attinenti di Lugano;
c. non domiciliate a Lugano al momento del decesso, ma discendenti o
ascendenti, rispettivamente coniugi di persone sepolte nei cimiteri
elencati all'art. 2;
d. decedute nel territorio giurisdizionale di Lugano, qualunque fosse in
vita il loro domicilio.
2 Per quanto non previsto al cpv. 1 , il Municipio decide caso per caso,
applicando la tariffa che più si avvicina alla situazione specifica.
3 Di regola, i defunti domiciliati in vita nel Comune di Lugano sono sepolti
nel cimitero del quartiere dell’ultimo domicilio.
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CAPITOLO II

## Art. 7 Norme di polizia {#art_7}

Orari
1 Gli orari di apertura sono stabiliti dal Municipio ed esposti pubblicamente
all’entrata dei cimiteri.
2 Il Famedio sito presso il cimitero di Lugano è aperto solo per le cerimonie
funebri autorizzate.

## Art. 8 {#art_8}

Funzioni funebri
1 Inumazioni, esumazioni e cerimonie funebri devono avvenire durante gli
orari di apertura dei cimiteri, ad esclusione della domenica e dei giorni
festivi.
2 Nei casi in cui ad una cerimonia sia prevedibile una forte affluenza, le ditte
di onoranze funebri sono tenute ad avvisare la Polizia comunale e il
Servizio cimiteri.

## Art. 9 {#art_9}

Lavori
Nessun lavoro, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori, è
permesso di domenica, nei giorni festivi e nel periodo compreso tra il 28
ottobre e il 3 novembre.

## Art. 10 {#art_10}

Modalità di accesso
1 L’accesso all’interno dei cimiteri è consentito unicamente a piedi.
2 La circolazione di automezzi deve avvenire a passo d'uomo ed è permessa
unicamente ai veicoli:
- adibiti alle funzioni funebri;
- utilizzati per l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri;
- impiegati da persone le cui condizioni di salute richiedono l'uso di un
mezzo ausiliario.

## Art. 11 {#art_11}

Limiti di età
I minori di 1 2 anni possono accedere ai cimiteri solo se accompagnati da
persone adulte.

## Art. 12 {#art_12}

Animali
È vietato introdurre nei cimiteri animali. Fanno eccezione i cani guida
appositamente addestrati all'accompagnamento di persone ipovedenti.

## Art. 13 P. 4 di 22 {#art_13}

Oggetti
È vietato introdurre nei cimiteri oggetti estranei al luogo, come pure
asportare terra, pietre, sabbia, erba e piante.

## Art. 14 {#art_14}

Rifiuti
1 Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione di fiori, piante o arbusti, dalla
pulizia e manutenzione delle opere funerarie devono essere raccolti e
depositati negli appositi contenitori.
2 Le ditte incaricate dai privati della manutenzione sono tenute a smaltire in
proprio i rifiuti.

## Art. 15 {#art_15}

Divieto di commercio
All’interno dei cimiteri vige il divieto di commercio, nonché quello di esporre
insegne e avvisi pubblicitari.

## Art. 16 {#art_16}

Regole comportamentali
1 Nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze deve essere osservato un
comportamento serio e rispettoso, compatibile con il luogo, astenendosi
dall'arrecare disturbo ai visitatori.
2 In particolare, all'interno dei perimetri cimiteriali, è vietato:
a. consumare cibi o bevande;
b. fumare;
c. rimuovere piante, fiori o qualsiasi oggetto senza il consenso dei
concessionari;
d. depositare attrezzi, vasi e oggetti;
e. riporre gli annaffiatoi al di fuori dei luoghi espressamente previsti;
f. correre, sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi
viali;
g. danneggiare il verde, le opere funerarie e gli spazi comuni;
h. turbare lo svolgimento delle cerimonie funebri;
i. fotografare o filmare, con scopi che non siano prettamente privati,
senza preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteri, opere
funerarie, cerimonie funebri e operazioni cimiteriali.

## Art. 17 {#art_17}

Danni
Il Comune di Lugano non si assume nessuna responsabilità in caso di danni
arrecati da terzi a opere funerarie, decorazioni floreali ed eventuali altri
ricordi funebri siti nei cimiteri e negli edifici a essi connessi, comprese le
camere ardenti.
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CAPITOLO III
Piani di utilizzazione, protezione beni culturali, norme

## Art. 18 edilizie e di manutenzione {#art_18}

Piani di utilizzazione
1 Il Servizio cimiteri allestisce e tiene aggiornati i piani di utilizzazione dei
cimiteri, dove sono indicati i singoli posti di sepoltura contrassegnati dalle
zone e dai rispettivi numeri.
2 Essi sono consultabili presso il Servizio cimiteri.

## Art. 19 {#art_19}

Protezione beni culturali
I cimiteri e le opere funerarie designati beni culturali d'interesse cantonale o
locale sono contemplati nelle norme di attuazione del piano regolatore
applicate al rispettivo territorio (NAPR) secondo le prescrizioni della LBC.

## Art. 20 {#art_20}

Obbligo minimo di edificazione
1 Le tombe devono essere provviste almeno di una targa contemplante
almeno nome e cognome delle persone decedute e delimitate da cordoli
da posare entro 1 5 giorni dalla sepoltura. In caso di inadempienza,
l’esecuzione è effettuata d'ufficio e a spese degli interessati.
2 Per i casi di assistenza, cordoli e targa vengono forniti dal Comune previo
specifica richiesta da parte della ditta di onoranze funebri interessata, da
presentare entro 5 giorni dall’avvenuto funerale.

## Art. 21 {#art_21}

Autorizzazioni edilizie
1 Per i seguenti interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione da
parte di ditte specializzate del settore, per conto degli interessati al
Servizio cimiteri, prima del prospettato intervento:
a. posa di cordoli, lapidi, monumenti o altro con relative iscrizioni;
b. interventi eccedenti la manutenzione ordinaria;
c. cambiamenti della struttura;
d. rimozione di opere funerarie.
2 Per la posa di lapidi o monumenti, alla richiesta di autorizzazione devono
essere allegati due esemplari del progetto con indicazione delle sue
dimensioni e dei materiali impiegati.
3 Il Servizio cimiteri esamina la conformità dei progetti e rilascia la relativa
decisione.
4 Ogni intervento sulle opere funerarie tutelate necessita pure
dell'autorizzazione da parte dell'UBC seguendo le procedure indicate
dalla LBC.
5 Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al prelievo di una tassa
amministrativa.

## Art. 22 P. 6 di 22 {#art_22}

Assegnazione delle tombe e dei loculi
1 Responsabile dell’assegnazione di tombe e loculi è il Servizio cimiteri.
2 L'assegnazione delle tombe avviene - di regola - dall'estremità di un
campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di essa in
ordine progressivo.
3 La scelta delle tombe è possibile solo in caso di posti liberi o abbandonati,
indicati su specifica lista allestita dal Servizio cimiteri.
4 Per l'assegnazione dei loculi l'ordine progressivo avviene da sinistra a
destra partendo dall'alto verso il basso.

## Art. 23 {#art_23}

Carattere estetico e altezza
1 L'edificazione di nuove opere funerarie deve rispettare le dimensioni
dell'area concessa, nonché tenere conto di un confacente inserimento
architettonico e paesaggistico nel contesto del cimitero in cui vengono
installate e delle opere situate nelle vicinanze, specialmente quando
queste siano inserite nell’inventario dei beni tutelati a livello cantonale.
2 In linea di principio non sono ammesse opere funerarie di altezza
superiore a 1 .50 m, mentre quelle addossate ai muri di cinta non possono
oltrepassare l'altezza dei medesimi. Il Municipio può concedere deroghe
per opere funerarie di particolare pregio, a condizione che l'ubicazione
non comprometta la peculiarità menzionate al cpv. 1 .

## Art. 24 {#art_24}

Esecuzione delle opere funerarie
1 I lavori di costruzione, eccettuati quelli di posa e piccole opere di restauro
e di rifinitura di monumenti o lapidi che per loro natura non possono
essere eseguiti altrove, devono essere effettuati al di fuori dei cimiteri.
2 I materiali e detriti provenienti dall'esecuzione di lavori devono essere
tempestivamente asportati dagli interessati e depositati al di fuori dei
cimiteri.

## Art. 25 {#art_25}

Conformità
1 Il Servizio cimiteri verifica la conformità delle opere funerarie eseguite.
2 Il Servizio cimiteri assegna un termine di 60 giorni per la messa in
conformità, con intimazione della rimozione in caso di inadempienza. Le
spese di rimozione sono a carico dei concessionari.
3 Per le opere funerarie tutelate sono riservate le disposizioni della LBC.

## Art. 26 {#art_26}

Piante e fiori
1 Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di
semplici fiori o arbusti sempreverdi, è vietata.
2 I sempreverdi non devono superare l'altezza di un metro né invadere il
terreno pubblico o altre aree, mentre le decorazioni floreali poste sulle
lastre dei loculi devono rispettare le dimensioni degli stessi.
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3 In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, il Servizio cimiteri
provvede al ripristino del rispetto delle presenti disposizioni o alla
estirpazione delle piante disseccate a spese dei concessionari.
4 Davanti ai loculi non è ammessa la posa di vasi sui pavimenti, fatta
eccezione di un periodo di 1 5 giorni dopo il funerale e nel periodo
compreso tra il 20 ottobre e il 1 0 novembre di ogni anno.

## Art. 27 {#art_27}

Fondazioni
1 Lapidi, cordoli e monumenti devono poggiare su adeguate fondazioni.
2 In caso di inadempienza, dopo semplice richiamo, il Servizio cimiteri
procede al consolidamento dei manufatti a spese dei concessionari.

## Art. 28 {#art_28}

Manutezione generale
1 Tombe, monumenti, lapidi e qualunque altro manufatto o decorazione
funebri devono essere mantenuti in buono stato, a cura e spese dei
concessionari.
2 Per la conservazione di opere funerarie tutelate, è necessario prevedere e
programmare una manutenzione regolare, in particolare dopo un
intervento di restauro, secondo i criteri concordati con gli organi preposti
indicati nella LBC.
3 Le opere funerarie non devono compromettere la sicurezza delle persone,
i diritti di altri concessionari o pregiudicare il decoro dei cimiteri.
4 In caso di inadempienza, il Servizio cimiteri fissa un termine perentorio di
60 giorni per provvedere alla manutenzione con l’intimazione
dell'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati e della revoca della
concessione giusta l'art.71 .
5 Se, prima della scadenza della concessione, non fossero più reperibili
parenti prossimi, la manutenzione è effettuata a cura e spese del Comune,
riservata la procedura prevista dall'art. 30.

## Art. 29 {#art_29}

Cappelle di famiglia al cimitero di Lugano
1 Manutenzione e restauro della struttura delle cappelle di famiglia (parti
murali, intonaci esterni, tetti, cancelli e ringhiere divisorie) sono a carico
dei titolari della concessione.
2 Manutenzione e restauro interno delle cappelle (pavimenti, intonaci,
tinteggiature, pitture murali, bassorilievi, statue, lapidi e altre opere
ornamentali) sono a carico dei titolari della concessione. In caso di
inadempienza, si applica la procedura indicata all'art. 28 cpv. 4.
3 Per la procedura di autorizzazione si applica l’art. 21 .
4 La procedura di ottenimento di eventuali sussidi è regolata dalla LBC e dal
relativo Regolamento di applicazione.

## Art. 30 P. 8 di 22 {#art_30}

Stato di abbandono
1 Nel caso di opere funerarie in stato di abbandono, il Servizio cimiteri
avvisa gli eredi, se noti, e pubblica, per due volte, un avviso sul Foglio
ufficiale, invitando gli eventuali eredi aventi diritto a manifestarsi entro 3
mesi dal primo avviso. Lo stesso avviso viene pure esposto per l'intero
periodo all'albo comunale.
2 Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione
viene revocata, secondo la procedura prevista dagli art. 71 e 72.
CAPITOLO IV

## Art. 31 Composizione e utilizzazioni delle aree cimiteriali {#art_31}

Registro delle sepolture
Il Servizio cimiteri conserva un registro contenente le seguenti informazioni
riguardanti i defunti le cui spoglie si trovano nei cimiteri comunali:
- cognome, nome, data di nascita e del decesso, paternità, nazionalità,
attinenza, rappresentante degli eredi, ultimo domicilio;
- cimitero, data e tipo di sepoltura, ubicazione, ditta di onoranze funebri
incaricata;
- tipo di concessione;
- data dell'esumazione o dello spurgo e destinazione dei resti;
- ogni altra informazione ritenuta necessaria.

## Art. 32 {#art_32}

Notifica
Ogni attività legata alla deposizione di salme e ceneri o alla loro rimozione
deve essere preventivamente notificata al Servizio cimiteri.

## Art. 33 {#art_33}

Composizione
1 La composizione delle aree cimiteriali è desumibile dalla tabella annessa
quale allegato 2 al presente Regolamento.
2 All’interno del cimitero di Lugano è ubicato il famedio, il cui utilizzo è
subordinato al pagamento di una tassa, stabilita dal Municipio in via di
Ordinanza.

## Art. 34 {#art_34}

Tombe semplici, doppie e tombe di famiglia
1 Nei campi di sepoltura vengono deposte, in fosse, le salme o i resti di
salme di defunti.
Le tombe si distinguono in:
a. tombe semplici, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo
di due defunti, riservato il pagamento anticipato di una tassa di
sovrapposizione, stabilita dal Municipio in via di Ordinanza;
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b. tombe doppie, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di
quattro defunti, riservata la tassa di sovrapposizione di cui alla lett. a;
c. tombe di famiglia, in cui è fatto obbligo di formare una camera murata
sottostrutture in cemento o prefabbricate.
2 Nei campi di sepoltura riservati alle concessioni ventennali non rinnovabili,
denominati anche campi comuni, non è permessa la sovrapposizione di
salme.

## Art. 35 {#art_35}

Cappelle di famiglia al cimitero di Lugano
1 Le cappelle di famiglia sono composte da sovrastrutture in cui sono
collocati monumenti, statue, insegne funerarie, nonché da cripte, in cui
vengono deposte le salme o le ceneri dei defunti della famiglia a cui sono
intestate.
2 Il Servizio cimiteri può autorizzare il deposito di salme, ceneri o resti di
persone estranee alla famiglia, previo accordo scritto da parte del
rappresentante del titolare della concessione.

## Art. 36 {#art_36}

Urne cinerarie
Le urne cinerarie sono contenitori recanti l'indicazione del nome del defunto
e destinate alla conservazione delle sue ceneri. Esse possono essere
depositate nei loculi cinerari, nei loculi colombari, oppure nelle tombe. Non è
ammessa la deposizione di urne in superficie.

## Art. 37 {#art_37}

Loculi cinerari
1 I loculi cinerari sono vani murari disposti su più ordini sovrapposti lungo
pareti, nei quali vengono depositate le urne cinerarie.
2 Gli stessi, a dipendenza delle dimensioni, possono essere semplici, e
contenere fino a tre urne, oppure doppi, fino a sei urne.
3 Sulla lastra di chiusura dei loculi cinerari possono essere menzionati solo:
cognome, nome, anno di nascita e di morte; possono inoltre essere
applicati una cornice con fotografia, un portafiori, nonché un simbolo
religioso. Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione
delle scritte devono rispettare le prescrizioni del Servizio cimiteri. I costi
della decorazione sono a carico dei concessionari.
4 La chiusura della lastra e le applicazioni di cui al precedente capoverso
devono essere eseguite da una ditta specializzata e incaricata dai
concessionari.

## Art. 38 {#art_38}

Loculi colombari
1 I loculi colombari sono dei vani posti gli uni sopra agli altri, in cripte o
all'esterno, in una parete, in cui vengono adagiate le bare.
2 Gli stessi possono essere semplici o doppi; nel cimitero di Castagnola
esistono i loculi colombari di famiglia. Si applicano i cpv. 3 e 4 dell'art. 37.
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3 Essi sono dotati di una vasca di contenimento di almeno 5 cm di altezza,
che deve essere allestita a spese dei concessionari.
4 La Posa della lastra di marmo deve avvenire previa esecuzione di un
tavolato di chiusura in malta e mattoni di cemento, con uno spessore
minimo di 6 cm, a spese dei concessionari.

## Art. 39 {#art_39}

Ossari
Gli ossari sono strutture in cui vengono deposte ossa o resti di ossa, ceneri,
rinvenute a seguito di soppressione di cimiteri, di esumazioni o di operazioni
di spurgo. Su specifica richiesta, gli ossari potranno accogliere ceneri di
defunti, le cui ultime volontà ne abbiano specificato la deposizione.

## Art. 40 Camere ardenti {#art_40}

Definizione e composizione
1 Le camere ardenti sono locali appositamente predisposti ad accogliere le
salme dei defunti prima della sepoltura o cremazione.
2 Nell'edificio destinato alle camere ardenti sito al cimitero di Lugano, si
trovano anche i locali dedicati alla vestizione, le celle frigorifere e di
congelamento; essi sono accessibili a terzi unicamente previo
autorizzazione da parte del Servizio cimiteri.

## Art. 41 {#art_41}

Utilizzo
1 L'utilizzo delle camere ardenti e dei servizi annessi a cura di una ditta di
onoranze funebri in possesso dell'autorizzazione cantonale deve essere
preventivamente richiesto al Servizio cimiteri.
2 Ogni camera utilizzata deve essere contraddistinta da un cartellino posto
nell'apposito supporto, indicante le generalità della persona defunta;
nessuna altra indicazione viene ammessa, sia nei corridoi sia all'interno
delle camere ardenti.
3 I coperchi delle bare devono essere sistemati nelle camere oppure in
luogo designato dal Servizio cimiteri.

## Art. 42 {#art_42}

Visite e veglia
Le visite e la veglia funebre possono avvenire esclusivamente negli orari di
apertura del cimitero.

## Art. 43 {#art_43}

Divieti
1 Nelle camere è vietato introdurre lumini, candele e altro materiale
infiammabile, come pure depositare qualsiasi genere di materiale usato
per il trasporto o per la preparazione della salma.
2 Di principio è unicamente ammessa la posa di piante e fiori.
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3 È richiesto un atteggiamento confacente al luogo ed è vietato l’uso del
telefono.

## Art. 44 {#art_44}

Ordine, danneggiamenti e furti
1 Gli spazi delle camere ardenti devono essere lasciati in maniera decorosa.
In caso di mancato ossequio di questa prescrizione, il Servizio cimiteri può
addebitare le spese di ripristino alla ditta di onoranze funebri
responsabile.
2 Eventuali danni a oggetti o apparecchiature di proprietà della Città di
Lugano vengono fatturate alla ditta di onoranze funebri che ha utilizzato la
struttura.

## Art. 45 {#art_45}

Tasse
L’uso delle camere ardenti e dei servizi ad essa connessi è subordinato al
prelievo di una tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza.

## Art. 46 Crematorio {#art_46}

Nozione, gestione
1 Il Crematorio, sito presso il cimitero di Lugano, è il luogo in cui le salme o i
resti dei defunti vengono cremati.
2 Lo stesso è gestito dall'Associazione ticinese di cremazione.
3 Il suo funzionamento è sottoposto a un Regolamento interno, riservati il
rispetto della legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente
e di inquinamento atmosferico.

## Art. 47 {#art_47}

Condizioni
La cremazione può avvenire in caso di presentazione dell'attestato di morte
che ne autorizzi l'esecuzione; in caso di morte violenta segnalata dall'autorità
giudiziaria è necessaria una specifica autorizzazione da parte di quest’ultima.

## Art. 48 {#art_48}

Materiali
In caso di cremazione bare, rivestimenti delle stesse e indumenti funebri
devono essere composti da materiali non suscettibili di nuocere all’ambiente
al momento della cremazione.

## Art. 49 {#art_49}

Registro
L'Associazione ticinese di cremazione è responsabile della tenuta di un
registro nel quale figurano i dati di stato civile della persona deceduta e la
data della cremazione.
P. 1 2 di 22
CAPITOLO V

## Art. 50 Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, spurghi {#art_50}

Autorizzazioni
1 Nessuna sepoltura o cremazione può essere eseguita prima di 24 ore dal
decesso, senza l'autorizzazione del Municipio del Comune in cui si è
verificato il decesso e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico
sull'attestato di morte.
2 Per il trasporto all'estero di salme, resti di salme o ceneri viene rilasciata la
carta di passo dietro pagamento di una tassa, fissata dal Municipio in via
di Ordinanza.

## Art. 51 {#art_51}

Inumazioni
Le inumazioni consistono nella sepoltura di salme, resti di salme o ceneri in
fosse scavate nella terra o – nel caso delle tombe di famiglia - in camere
murate sotterranee.

## Art. 52 {#art_52}

Fosse
1 I lavori di scavo delle fosse sono di competenza dei concessionari, per il
tramite di aziende specializzate.
2 Le fosse delle tombe hanno indicativamente le seguenti dimensioni:
a. per adulti: 180-220 cm di lunghezza, 80-90 cm di larghezza (1 60-1 80
cm per le tombe doppie) e 1 50 cm di profondità per una inumazione,
200 cm per due inumazioni;
b. per bambini fino all'età di 5 anni: 1 30 cm di lunghezza, 70 cm di
larghezza e 1 00 cm di profondità.
3 Le fosse per le tombe di famiglia hanno una superficie che va dal doppio
al triplo rispetto a quelle semplici.
4 La distanza tra le fosse deve essere di 20 cm nei campi comuni e di 40 cm
negli altri campi, tenuto conto che la distanza minima tra le opere
funerarie deve essere di almeno 20 cm.

## Art. 53 {#art_53}

Tumulazioni
Le tumulazioni consistono nella deposizione di salme, resti di salme o ceneri
nei loculi.

## Art. 54 Bare {#art_54}

Feretri
Un feretro deve contenere solo una salma; fanno eccezione la madre e il
neonato morti al momento del parto.

## Art. 55 P. 1 3 di 22 {#art_55}

Materiale
1 Per le inumazioni nelle tombe semplici e doppie è obbligatorio l'uso di
casse in legno dolce di uno spessore non superiore a 3 cm, mentre il
rivestimento interno della bara deve essere in materiale biodegradabile.
2 Per le inumazioni nelle tombe di famiglia e per le tumulazioni nei
colombari - compresi quelli delle cappelle di famigli - le casse devono
essere internamente rivestite in zinco e dotate di valvole di sfogo. Fanno
eccezione le tombe di famiglia dotate di infrastrutture murarie o cassoni
prefabbricati in cemento armato.

## Art. 56 Esumazioni {#art_56}

Definizione
La procedura di esumazione consiste nel recupero dei resti di persone
inumate o tumulate.

## Art. 57 {#art_57}

Ordinarie
1 Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.
2 Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un rappresentante
del Servizio cimiteri.

## Art. 58 {#art_58}

Straordinarie
1 Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima che siano trascorsi
20 anni dalla sepoltura e segnatamente:
a. per ordine dell'Autorità giudiziaria;
b. per necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri;
c. a richiesta motivata dalla famiglia e dopo approvazione del Municipio.
2 Salvo che nel caso di cui al cpv. 1 lett. a, nessuna salma può essere
esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente e senza la
presenza del medico designato dal Municipio e di un rappresentante del
Servizio cimiteri.

## Art. 59 {#art_59}

Avviso
L'avviso di esumazione ordinaria viene pubblicato agli albi comunali, sul
Foglio ufficiale e mediante avviso personale agli eredi o ai loro
rappresentanti conosciuti, affinché questi possano presenziare all'esumazione
e disporre dei resti del defunto.

## Art. 60 {#art_60}

Spese
1 Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune di
Lugano.
P. 1 4 di 22
2 Le spese legate alle esumazioni straordinarie sono a carico di chi ne fa
richiesta.

## Art. 61 {#art_61}

Resti
1 I resti rinvenuti in occasione delle esumazioni sono riposti nell'ossario, a
meno che i rappresentanti del defunto non diano disposizioni diverse.
2 In caso di incompleta decomposizione della salma, i resti devono essere
cremati o sepolti in un’altra area del cimitero.

## Art. 62 {#art_62}

Spurghi
1 Il Municipio può procedere allo spurgo dei campi di sepoltura ventennali
non rinnovabili, trascorsi 20 anni dall'ultima inumazione.
2 Tre mesi prima dell'inizio dei lavori di spurgo il Municipio avvisa gli
interessati con comunicazione personale, se gli eredi o i rappresentanti
sono conosciuti e mediante avviso agli albi comunali e pubblicazione nel
Foglio ufficiale.
3 I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati dai rappresentanti
dei defunti entro un mese dallo stesso diventano di proprietà del
Comune, che ne può disporre liberamente.
4 Le spese di spurgo sono a carico del Comune.
CAPITOLO VI

## Art. 63 Concessioni {#art_63}

Tipologia
Il presente Regolamento prevede il rilascio delle seguenti concessioni:
a. sepolture nei campi comuni: 20 anni, non rinnovabili;
b. tombe semplici e doppie: 30 anni, rinnovabile due volte per una durata di
1 5 anni cadauna;
c. tombe di famiglia: 60 anni, rinnovabile una volta per una durata di 30 anni;
d. cappelle di famiglia al cimitero di Lugano: 99 anni, rinnovabile una volta
per lo stesso periodo;
e. loculi cinerari semplici e doppi: 30 anni, rinnovabile una volta per 1 5 anni;
f. loculi colombari: 99 anni, rinnovabile per lo stesso periodo.

## Art. 64 {#art_64}

Rilascio
1 Per l'ottenimento della concessione è necessario inoltrare al Servizio
cimiteri una richiesta scritta.
2 Non sono accettate richieste anticipate, fatto salvo i casi di assegnazione
di posti tornati liberi in seguito a rinuncia (art. 68), scadenza (art. 69) o
revoca della concessione (art. 71).
3 La concessione è da considerarsi definitiva con il pagamento della relativa
tassa prevista dall’art. 65.

## Art. 65 P. 1 5 di 22 {#art_65}

Tasse
1 Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento di una tassa,
fissata dal Municipio in via di Ordinanza. La gratuità è unicamente prevista
per la concessione riferita a sepolture nei campi comuni per domiciliati o
attinenti di Lugano.
2 Le tasse delle concessioni rilasciate a persone non domiciliate o non
attinenti sono raddoppiate.
3 Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa viene
fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina
al caso specifico.

## Art. 66 {#art_66}

Limitazioni
1 Le concessioni non costituiscono titolo di proprietà bensì un diritto di
occupazione limitato nel tempo, non trasferibile a terzi.
2 Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora le aree dei cimiteri
dovessero essere destinate ad altri scopi pubblici.

## Art. 67 {#art_67}

Rappresentante
1 Entro il termine indicato dal Servizio cimiteri nell'atto di rilascio della
concessione, gli eredi devono designare un rappresentante che assuma
nei confronti del Comune gli obblighi e i diritti derivanti dalla stessa.
2 In caso di inosservanza, il Municipio nomina d'ufficio un rappresentante,
riservata la responsabilità solidale dei membri della comunione ereditaria.
3 Qualora subentrasse un nuovo rappresentante, il suo nominativo deve
essere notificato al Servizio cimiteri.

## Art. 68 {#art_68}

Rinuncia
1 La rinuncia alla concessione deve essere comunicata per iscritto al Servizio
cimiteri; la stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante.
2 La tassa di concessione non è rimborsata in nessun caso.

## Art. 69 {#art_69}

Scadenza e rinnovo
1 La durata delle concessioni decorre dalla data del loro rilascio. Ad
eccezione dei casi di revoca, esse giungono a termine al 31 dicembre
dell'anno di scadenza.
2 Se è data la facoltà di rinnovo, sei mesi prima della scadenza il Servizio
cimiteri ne dà avviso agli interessati, se conosciuti, o mediante
pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e sul Foglio
Ufficiale negli altri casi. La richiesta di rinnovo e il pagamento della relativa
tassa devono pervenire prima della scadenza.
3 A scadenza avvenuta e in caso di mancato rinnovo, il Servizio cimiteri
assegna un termine di 60 giorni per procedere alla rimozione delle opere
funerarie.
P. 1 6 di 22
Quando ciò non avviene, il Comune ne entra in possesso e ne può
disporre liberamente, riservata la dovuta attenzione e conservazione delle
opere tutelate giusta la LBC.

## Art. 70 Revoca {#art_70}

In generale
1 È facoltà del Comune di rientrare in possesso in ogni momento di qualsiasi
area concessa, quando ciò sia necessario per ampliamenti, trasformazioni
dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2 Il Municipio assegna un altro posto equivalente ed esegue - a proprie
spese - la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della
tomba o del monumento.

## Art. 71 {#art_71}

Casi particolari
1 La concessione può essere revocata mediante apposita decisione in caso
di violazione dell'obbligo di manutenzione previsto agli artt. 28 e 29, del
divieto di cessione della concessione giusta l'art. 66, oppure con una
situazione di stato di abbandono ai sensi dell'art. 30.
2 In questi casi la tassa di concessione non è rimborsata.

## Art. 72 {#art_72}

Intimazione
Le decisioni di revoca vengono intimate al rappresentante o agli eredi, se
conosciuti; in caso contrario, le stesse sono pubblicate agli albi comunali per
un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale cantonale.

## Art. 73 {#art_73}

Assegnazione posti liberi
1 I posti rimasti liberi ritornano a piena disposizione del Comune.
2 Il Comune può disporre dei monumenti funebri e degli accessori, riservate
le disposizioni della LBC.
3 Nel caso di riassegnazione di una cappella di famiglia presso il cimitero di
Lugano, il Comune procede per pubblico concorso, indicando come piede
d'asta l'importo minimo stabilito in via di Ordinanza.
CAPITOLO VII

## Art. 74 Disposizioni finali e transitorie {#art_74}

Esecutività
Le decisioni di imposizione di tasse e contributi sono, una volta cresciute in
giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di
rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 LEF e 349 CPC.

## Art. 75 P. 1 7 di 22 {#art_75}

Contravvenzioni
Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento e alle
indicazioni del Municipio, arreca danni o sfregi ai cimiteri comunali è punito
con una multa ai sensi degli artt. 1 45 e segg. LOC, riservata l'azione civile e
penale. Nel caso di opere eseguite abusivamente è pure riservato l'obbligo
di demolizione a proprie spese.

## Art. 76 {#art_76}

Contenzioso
Contro le decisioni delegate ai servizi comunali è data facoltà di reclamo al
Municipio entro 1 5 giorni. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al
Consiglio di Stato. Si applica la Legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm).

## Art. 77 {#art_77}

Norma transitoria
1 Le concessioni a tempo determinato rilasciate secondo i Regolamenti dei
Comuni aggregati restano valide fino alla loro scadenza. È riservata la
facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo
pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in via di Ordinanza.
2 Le concessioni a tempo indeterminato rilasciate secondo i Regolamenti
dei Comuni aggregati mantengono la loro validità per la durata prevista
dall'art. 63 a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È
riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento,
previo pagamento della relativa tassa, fissata dal Municipio in via di
Ordinanza.
3 Sono riservati i casi di revoca della concessione, come disposto dal
presente Regolamento.

## Art. 78 {#art_78}

Entrata in vigore 1
L'entrata in vigore è decisa dal Municipio mediante apposita Ordinanza dopo
la ratifica da parte dell'Autorità cantonale.
P. 1 8 di 22
Per il Consiglio comunale
Il Presidente
Edoardo Cappelletti
Il Segretario
Robert Bregy
Gli scrutatori
Laura Méar
Luca Campana
Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 1 ° luglio 2025.
Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 3
settembre 2025.
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 24 ottobre 2025.
Inserti:
a. Tariffario
b. Composizione aree cimiteriali
Allegato A
R
g
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n
t
o
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TARIFFARIO
1. Tasse diverse
Descrizione Minimo CHF Massimo CHF
Rilascio autorizzazione edilizia (art. 21) 30.- 200.-
Utilizzo Famedio (art. 33 cpv. 2) 100.- 200.-
Sovrapposizione di salme in una tomba (art. 34 cpv. 1 lett. 100.- 300.-
a) e b)
Carta di passo per ceneri (art. 50 cpv. 2) 40.-
.
-
Carta d passo per salme e resti di salme (art. 50 cpv. 2) 120.- 200.-
P
s
n
z
n
t
o
S
v
zi
o
t
(
t 6
p
v
.
) 100.- 200.-
2. Tasse utilizzo camere ardenti e servizi annessi (art. 44 cpv. 1, art. 45)
Descrizione Minimo CHF Massimo CHF
Camera ardente
Domiciliati e/0 attinenti 100.- / giorno 150.- / giorno
Altri 120.- / giorno 170.- / giorno
Cella frigorifera
Domiciliati e/ attinenti 80.- / giorno 130.- / giorno
Altri 100.- / giorno 150.- / giorno
Cella di congelamento
Domiciliati e/ attinenti 150.- / giorno 200.- / giorno
Altri 170.- / giorno 220.- / giorno
Locale divestizione 70.- 120.-
Pulizia camera ardente 90.-
.
-
3. Tasse di concessione (Capitolo VI)
Sepolture nei campi Durata concessione
comuni
Domiciliati e/ attinenti 20 anni
Altri 20 anni
Minimo CHF Massimo CHF
gratuito
200.- / m2 600.- / m2
Tombe semplici e doppie Durata concessione
30 anni
Domiciliati e/ attinenti rinnovo di 15 anni
(max. 2volte)
30 anni
Altri rinnovo di 15 anni
(max. 2volte)
Minimo CHF Massimo CHF
400.- / m2 1'200.- / m2
200.- / m2 600.- / m2
800.- / m2 2'400.- / m2
400.- / m2 1'200.- / m2
Tombe di famiglia
Domiciliati e/0 attinenti
Altri
Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF
60 anni 1'600.- / m2 3'200.- / m2
rinnovo ogni 30 anni 800.- / m2 1'600.- / m2
60 anni 3'200.- / m2 6'400.- / m2
rinnovo ogni 30 anni 1'600.- / m2 3'200.- / m2
Cappelle di famiglia al
t
o
d
L
u
g
n
o
Durata concessione
99 anni
rinnovo 99 anni
Minimo CHF Massimo CHF
.
-
(piede d'asta)
3000 40'000.-
Loculi cinerari
Domiciliati e/0 attinenti
S
p
l
ci
Doppi
Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF
30 anni 700.- 1'000.-
Rinnovo 15 anni (1volta) 700.- 1'000.-
30 anni 1 '000.- 1 oo.-
Rinnovo 15 anni (1volta) 1 '000.- 1 300.-
Altri
S
p
l
ci
Doppi
30 anni 1 '400.- 2'000.-
Rinnovo 15 anni (1volta) 1 '400.- 2000.-
30 anni 2'000.- 200.-
Rinnovo 15 anni (1volta) 2'000.- 2'600.-
Loculi colombari Durata concessione Minimo CHF Massimo CHF
Domiciliati e/0 attinenti
S
p
l
i 99 anni 2'000.- 3000.-
Doppi 99 anni 3'000.- 4'500.-
D
f
g
l
(
t
o 99 anni 6'000.- 9000.-
Castagnola)
Altri
S
p
li
i 99 anni 4'000.- 6'000.-
Doppi 99 anni 6'000.- 000.-
Di famiglia (cimitero 99 anni 12'000.- 18'000.-
C
st
g
nol
)
P. 21 di 22
Regolamento 2.9.117 1
COMPOSIZIONE AREE CIMITERIALI
Allegato B
Regolamento cimiteri
Campi Tombe Tombe Tombe Cappelle Loculi Loculi Loculi Loculi
O
s
s
o Camere
comuni Semplici doppie di di cinerari cinerari colombar colombar ardenti
famiglia famiglia semplici doppi i semplici i doppi
Lugano sì sì sì sì sì sì sì no no sì
Barbengo sì sì sì sì - sì no
n
o
n
o no no
Bogno sì sì sì sì - sì no no no sì no
Brè sì sì sì sì - sì no no no no no
Breganzona sì sì sì sì - sì no sì sì sì sì
Cadro sì sì sì sì sì no sì no sì no
Carabbia sì sì sì sì - sì no no no no no
Carona sì sì sì sì - sì no sì no no no
Castagnola sì sì sì sì - sì no sì no sì sì
Certara sì sì sì sì - sì no no no no no
Cimadera sì sì sì sì - sì no no no no no
Colla sì sì sì sì - sì no no no no no
Curtina sì sì sì sì - sì no no no no no
Davesco sì sì sì sì - sì no no no Sì no
Din o sì sì sì sì - sì sì n o no no no
Gandria sì sì sì sì - sì no sì no no no
Insone sì sì sì sì - sì no no no no no
Piandera sì sì sì sì - sì no no no no no
Pregassona sì sì sì sì - sì no sì no Sì no
Scareglia sì sì sì sì - sì no no no no no
Signôra sì sì sì sì - sì no no no no no
Sonvico sì sì sì sì - sì sì sì no no no
Villa Luganese sì sì sì sì - sì no no no no sì
P. 22 di 22
1 Nella seduta del 1 3 novembre 2025 il Municipio ha risolto l’entrata in vigore per il 1 ° gennaio
2026.
Note
