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title: "Regolamento del Fondo gioco patologico"
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# Regolamento del Fondo gioco patologico

## Art. 1 Campo d’applicazione, scopo e finanziamento {#art_1}

1Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai
sensi dell’art. 18 della convenzione.
2Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività,
progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.3
3Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della
convenzione.

## Art. 2 Commissione {#art_2}

1Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di:
a) definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e
della lotta contro la dipendenza da gioco;
b) preavvisare all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo;4
c) stimolare la presentazione di progetti.
2La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti
che le sono affidati.

## Art. 3 Gestione amministrativa e finanziaria {#art_3}

1Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos.5
2I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.

## Art. 4 Beneficiari {#art_4}

Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola
aventi sede o domicilio in Ticino.

## Art. 5 Requisiti {#art_5}

1I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative
nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento
alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con
esso direttamente collegati.7
2Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti
in Ticino.
3In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono
considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.
4L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.
1 Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533; precedente modifica: BU 2010,
401.
2 Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22.
3 Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401.
4 Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
5 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012,
533.
6 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
7 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
944.140
5Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano.8

## Art. 6 Ammontare del contributo {#art_6}

Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e
dell’impatto delle misure proposte.

## Art. 7 Richieste di contributo10 {#art_7}

1Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale
all’Ufficio fondi Swisslos.11
2La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31
dicembre dell’anno di competenza.
3La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una
descrizione del progetto.
4L’Ufficio fondi Swisslos può richiedere ulteriore documentazione.12
5Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta
di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al
preventivo.13
6A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti.

## Art. 8 Competenze decisionali {#art_8}

1Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:
a) al capoufficio fino a 10’000 franchi;
b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi;
c) al direttore del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a
100’000 franchi;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.
2Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la
decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate
è dato ricorso al Consiglio di Stato.

## Art. 9 Disposizioni finali {#art_9}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.16
Pubblicato nel BU 2008, 216.
8 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
9 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
10 Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
11 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedenti modifiche: BU 2012,
533; BU 2018, 413.
12 Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012,
533.
13 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
14 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018,
413.
15 Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
16 Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.
