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title: "Direttiva concernente l’esclusione dall’ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili"
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# Direttiva concernente l’esclusione dall’ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili

## Art. 1 {#art_1}

1La presente direttiva indica le malattie che impongono l’esclusione dalla scuola pubblica
e privata parificata e non parificata di ogni ordine e grado, dalle strutture di accoglienza collettiva
diurna (asilo nido, famiglia diurna, centri extrascolastici, colonie diurne, ecc.) e dalle colonie
residenziali per motivi di salute pubblica.
2Gli ambiti di cui al cpv. 1 sono categorizzati come segue:
– scolare: tutte le scuole dalla scuola dell’infanzia alle scuole di grado terziario, tutto l’ambito
extrascolastico incluse le colonie diurne e le famiglie diurne che accolgono persone dopo l’inizio
della scuola dell’infanzia;
– prescolare: gli asili nido e le famiglie diurne che accolgono persone prima dell’inizio della scuola
dell’infanzia;
– colonie: le colonie residenziali e la scuola fuori sede.
3In presenza di problemi acuti di salute il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso
opportuno, a tutela della salute della persona ammalata e nell’ottica del buon funzionamento
dell’istituto scolastico, della struttura e della colonia. In particolare sono considerati problemi acuti
di salute: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto inconsolabile. Il rientro in comunità è possibile
solo quando lo stato di salute lo consente.

## Art. 2 {#art_2}

L’esclusione è disciplinata secondo l’allegato, fermo restando che la persona sottoposta
a esclusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico (per esempio attività
sportive, ricreative, musicali, ecc.).

## Art. 3 {#art_3}

1Le malattie non elencate non sono causa di esclusione (per es. angina da streptococchi,
mani-piedi-bocca, parotite, rosolia, varicella, ecc.): in questi casi lo stato di salute è il solo
responsabile di un’assenza.
2Alcune malattie per le quali non è prevista l’esclusione richiedono l’informazione alle persone
entrate in contatto con il caso indice e particolarmente a rischio di complicazione che sono invitate
a contattare il proprio medico:
– infezione da citomegalovirus: donne in gravidanza;
– infezioni da parvovirus B19: donne in gravidanza;
– rosolia: donne in gravidanza;
– varicella: donne in gravidanza, persone immunosoppresse.

## Art. 4 {#art_4}

L’esclusione per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni
specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace,
colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e ogni
altra malattia infettiva emergente ritenuta pericolosa.

## Art. 5 {#art_5}

1Il direttore della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico
designato per il suo istituto in caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie
trasmissibili.
2La decisione ultima compete al medico scolastico.
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3Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Il ricorso
non ha effetto sospensivo.

## Art. 6 {#art_6}

Le direttive e le raccomandazioni emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica per
il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del
Medico cantonale.

## Art. 7 {#art_7}

La direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione dalla scuola in caso di malattie
infettive del 19 dicembre 2019 è abrogata.

## Art. 8 {#art_8}

La presente direttiva, unitamente all’allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle
leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2022.
Pubblicata nel BU 2022, 276.
Allegato
Elenco delle malattie trasmissibili che richiedono l’esclusione
Durata dell’esclusioneMalattia
Misure per il caso indice
(persona ammalata) in ambito
scolare, prescolare e colonie
Misure applicabili per le
persone a contatto con la
persona ammalata
Misure d’igiene1
in ambito prescolare
e colonie
Epatite A2
(Virus dell’epatite A,
HAV)
Scolare
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale
assenza)
Prescolare e colonie
- Bambino: se nella
struttura d’accoglienza oppure in
colonia non si riescono a
mantenere le condizioni igieniche
adeguate, esclusione di 5 giorni
dall’inizio della diarrea acuta o
dell’ittero
- Adulto: auspicabile se è in contatto
professionale con bambini di età
inferiore ai 6 mesi, esclusione di 5
giorni dall’inizio della diarrea acuta
o dell’ittero
- Per i contatti stretti, a
partire da 1 anno di età, il
vaccino contro l’epatite A
può essere proposto come
prevenzione secondaria
durante i 7 giorni
successivi all’esposizione
Misura 1
Misura 2
Misura 3
Gastroenteriti
(es. Shigella,
Campylobacter,
Norovirus,
Adenovirus, Rotavirus,
Salmonella, Amibiasi,
Giardia)
Scolare
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale
assenza)
Prescolare e colonie
- Bambino: se nella
struttura d’accoglienza oppure in
colonia non si riescono a mantenere
le condizioni igieniche adeguate,
esclusione
fino a 2 giorni dal termine della
diarrea acuta
- Adulto: auspicabile se è in contatto
professionale con bambini di età
inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a
2 giorni dal termine
della diarrea acuta
Nessuna esclusione Misura 1
Misura 2
Misura 3
Infezione cutanea da
MRSA comunitario
(staphylococcus
aureus resistente alla
meticillina)
Scolare
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale
assenza)
Prescolare e colonie
- Se infezione cutanea disseminata,
esclusione fino alla fine del
trattamento
Nessuna esclusione Nessuna misura
Infezione invasiva da Esclusione Nessuna esclusione Nessuna misura
402.175
meningococco2
(Neisseria
meningitidis)
Rientro possibile 24 ore dopo l’inizio
del trattamento o dopo formulazione
di diagnosi alternativa
- Profilassi antibiotica e
vaccinazione delle
persone a stretto contatto
con il caso indice in
accordo con l’Ufficio del
medico cantonale e
secondo le
raccomandazioni
dell’Ufficio federale sanità
pubblica
Morbillo2
(Morbillivirus)
4 giorni dall’inizio dell’esantema Nessuna esclusione per le
persone vaccinate con due
dosi
Per le persone non
vaccinate:
- Esclusione per 21 giorni
dall’ultimo contatto con il
caso indice
- Rientro possibile dopo la
vaccinazione postesposizione se eseguita
entro 72 ore dal primo
contatto con il caso indice
Per le persone vaccinate
solo con 1 dose:
- Esclusione per 21 giorni
dall’ultimo contatto con il
caso indice
- Rientro possibile subito
dopo la somministrazione
della seconda dose
Nessuna misura
Pertosse
(Bordetella pertussis)
Scolare
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale
assenza)
Strutture di accoglienza con bambini
di meno di 6 mesi
- 5 giorni dall’inizio della terapia
antibiotica
- 21 giorni senza terapia antibiotica
In tutti gli ambiti (scolare, prescolare
e colonie) la persona malata deve
evitare i contatti con:
- i bambini di età
inferiore ai 6 mesi
e i loro famigliari
- le donne incinte
al terzo trimestre
- gli adulti in contatto professionale
con bambini di età inferiore ai 6
mesi
Strutture di accoglienza con
bambini di meno di 6 mesi
Persone in contatto stretto
che presentano sintomi:
alla comparsa dei sintomi
respiratori fino al 21° giorno
dopo l’ultimo contatto con la
persona malata si applicano
le stesse misure previste per
il caso indice fino
all’esclusione formale della
diagnosi. Se la pertosse è
esclusa seguire quanto
previsto per le persone in
contatto stretto che non
presentano sintomi
Persone in contatto stretto
che non presentano
sintomi:
- Profilassi antibiotica per i
contatti stretti con il caso
indice risalenti fino a
21 giorni, unicamente
se sono:
- bambini di età inferiore ai
6 mesi che non hanno
ricevuto due dosi di
vaccino contro la
pertosse
- donne incinte non
immuni al terzo trimestre
- adulti non immuni in
contatto famigliare o
professionale con
bambini di età inferiore ai
6 mesi
- Valutare la necessità di
accelerare la vaccinazione
nei bambini di età inferiore
ai 6 mesi o di recuperarla
per le donne incinte non
immuni al terzo trimestre e
per gli adulti non immuni in
Nessuna misura
Dichiarazione
obbligatoria in caso
di focolaio (≥ 2 casi)
Dichiarazione
obbligatoria se il
caso è in una
struttura
d’accoglienza con
bambini di meno di 6
mesi
402.175
contatto famigliare o
professionale con bambini
di età inferiore ai 6 mesi
Scuola dell’infanzia e
scuola elementare
In presenza di almeno due
casi confermati nella stessa
classe, informare il medico
scolastico che valuterà
eventuali misure
Scabbia
(Sarcoptes scabiei)
Scolare
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale
assenza)
Prescolare e colonie
24 ore dall’inizio della terapia
Nessuna esclusione, ma
rispetto delle misure
standard d’igiene
In presenza di ≥ 2 casi con
un legame epidemiologico
devono essere intraprese
delle misure complementari
per i contatti secondo le
raccomandazioni del
Medico cantonale
Prescolare
Misura 1
Misura 3
In presenza di ≥ 2
casi con un legame
epidemiologico
devono essere
intraprese delle
ulteriori misure di
disinfezione secondo
le raccomandazioni
del Medico
cantonale
Tifo addominale/
paratifo2
(Salmonella typhi e
S. paratyphi)
Scolare
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale
assenza)
Prescolare e colonie
- Bambino: se nella struttura
d’accoglienza oppure in colonia non
si riescono a mantenere
le condizioni igieniche adeguate,
esclusione
fino a 2 giorni dal termine della
diarrea acuta
- Adulto: auspicabile se è in contatto
professionale con bambini di età
inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a
2 giorni dal termine
della diarrea acuta
Nessuna esclusione Misura 1
Misura 2
Misura 3
Tubercolosi
polmonare aperta2
(Mycobacterium
tuberculosis)
Esclusione e riammissione secondo
le disposizioni specifiche del Medico
cantonale
Indagine ambientale svolta
dalla Lega polmonare
ticinese
Nessuna misura
Note
Misura 1: applicazione rigorosa delle misure standard d’igiene, in particolare il lavaggio delle mani
con il sapone
Misura 2: uso dei guanti monouso al cambio del pannolino in un bambino sintomatico
Misura 3: rinforzo delle misure di pulizia e disinfezione locali, oggetti e giochi
Malattia a dichiarazione obbligatoria, vedi pagina Internet “Malattie infettive a dichiarazione
obbligatoria” dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
