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title: "Legge sul rimborso delle spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa"
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provisions: 2
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# Legge sul rimborso delle spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa

## Art. 1 {#art_1}

Il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il
procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un’autorità penale svizzera per i reati
commessi in stato di legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta
dalle circostanze a commettere un’azione per respingere un’aggressione ingiusta o la minaccia di
un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l’integralità di tutte le spese
procedurali, i disborsi e le spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinnanzi alle autorità
di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali, e al Tribunale federale, ivi comprese le
procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici.

## Art. 2 {#art_2}

1Se il Gran Consiglio accoglie l’iniziativa popolare, scaduti i termini per l’esercizio del
diritto di referendum, la presente legge entra in vigore immediatamente.
2Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa popolare o se l’accetta, ma è lanciato un referendum
popolare, la presente legge entra in vigore1 il giorno stesso in cui è accettata dal Popolo.
Pubblicata nel BU 2021, 312.
1 Entrata in vigore: 26 settembre 2021 - BU 2021, 312.
