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title: "Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi"
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# Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale sulla protezione contro
le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) e delle relative ordinanze
federali di esecuzione.

## Art. 2 Competenza {#art_2}

1L’applicazione della legislazione federale sui prodotti chimici e delle relative
disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.
2Esso adotta il relativo regolamento di applicazione, stabilendo le autorità incaricate
dell’esecuzione, l’organizzazione e le procedure applicabili.
3Il Consiglio di Stato è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità
amministrative subordinate.

## Art. 3 Delega {#art_3}

1Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il
loro consenso, compiti di esecuzione, controllo, sorveglianza e formazione.
2Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione.
3Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e
qualità sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico
concorso.

## Art. 4 Informazione, sensibilizzazione e consulenza {#art_4}

1Il Consiglio di Stato assicura la necessaria informazione sui pericoli connessi con
l’utilizzazione di sostanze e preparati.
2Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

## Art. 5 Formazione e aggiornamento professionale {#art_5}

1Il Consiglio di Stato promuove la formazione e l’aggiornamento professionale nel
campo della protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, in particolare dei funzionari e
degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore.
2Il Consiglio di Stato organizza la formazione e l’aggiornamento professionale ad esso delegato
dal Dipartimento federale degli interni (art. 12 ORRPChim).

## Art. 6 Tasse {#art_6}

1Le autorità competenti percepiscono delle tasse per l’esame di domande, la
concessione di autorizzazioni e permessi, l’esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche
connesse con l’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali come
pure per la partecipazione ai corsi da esse proposti.
2Le spese per l’esecuzione di perizie, analisi, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di
questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.
3Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di
fr. 20’000.-- per singola tassa.
Ricorsi
836.100

## Art. 7 {#art_7}

Nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile,
contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## Art. 8 Esecuzione coattiva e sostitutiva {#art_8}

1Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente
l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art.
292 CPS e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato.
2A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta un’ipoteca legale a carico del fondo sul
quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito.
L’ipoteca legale è di rango prevalente a ogni altro pegno immobiliare e non richiede per la sua
validità l’iscrizione nel registro fondiario.
L’autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate
garanzie.2
3Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi
privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incombenti o non sono in grado di
provvedere direttamente all’esecuzione sostitutiva, l’autorità cantonale può sostituirsi a loro.
4Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i
provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza.
5I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto
sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso.

## Art. 9 Procedura penale {#art_9}

1I delitti puniti dalla legge federale (art. 49 LPChim) sono perseguiti dall’autorità
giudiziaria.
2Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 50 LPChim) sono perseguite dal Dipartimento,
giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.3

## Art. 10 Entrata in vigore {#art_10}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione
della Confederazione4, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.5
Pubblicato nel BU 2008, 333.
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
2 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
3 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
4 Non soggetta ad approvazione federale - BU 2008, 333.
5 Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 333.
