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title: "Regolamento delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione"
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# Regolamento delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione

## Art. 1 Composizione {#art_1}

Sulla base dell’articolo 85c LADI sono costituite due commissioni tripartite, una per gli
Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri.

## Art. 2 Composizione {#art_2}

1Sono membri delle commissioni tripartite:
a) due rappresentanti dell’autorità del mercato del lavoro cantonale;
b) due rappresentanti dei datori di lavoro;
c) due rappresentanti dei lavoratori;
d) un rappresentante della cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione con voto
consultivo.
2La presidenza delle commissioni tripartite compete a un rappresentante dell’autorità cantonale.
II
Compiti e competenze

## Art. 3 Compiti e competenze {#art_3}

1Le commissioni tripartite assumono oltre ai compiti previsti dall’art. 85c LADI quelli
previsti dall’art. 18 L-rilocc. Assistono inoltre gli URC nell’esercizio dei loro compiti e ne
promuovono le prestazioni presso le organizzazioni da loro rappresentate.
2Le commissioni possono delegare i loro compiti a sotto commissioni.
3Le commissioni tripartite prendono posizione in merito ad eventuali eccezioni di cui all’art. 16 cpv.
2 lett. i) LADI.
4Le commissioni hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli URC.
III
Organizzazione

## Art. 4 Organizzazione {#art_4}

1I membri delle commissioni tripartite possono farsi rappresentare.
2Le commissioni possono validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei
membri.
3Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è
determinante il voto del presidente.
4Un rappresentante dell’autorità cantonale tiene il verbale.
5Il segretariato è assicurato dall’autorità cantonale.
IV
Rapporto
Rapporto
857.120

## Art. 5 {#art_5}

Le commissioni tripartite consegnano annualmente entro il 28 febbraio all’Ufficio di
compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e all’autorità cantonale un rapporto
sulla loro attività.
V
Segreto d’ufficio

## Art. 6 Segreto d’ufficio {#art_6}

1I membri delle commissioni devono osservare il massimo riserbo su tutto ciò che viene
fatto o detto in seno alle commissioni.
2Se non vi si oppone alcun interesse pubblico o privato, il presidente può autorizzare delle
deroghe.
VI
Indennità

## Art. 7 Indennità {#art_7}

1I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ricevono gettoni di presenza e
indennità di viaggio.
2Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le
rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.1
3Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.
VII
Entrata in vigore

## Art. 8 Entrata in vigore {#art_8}

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998.
Pubblicato nel BU 1998, 42.
1 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.
