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title: "Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale"
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# Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale

## Art. 1 (art. 36, cpv. 1 Lorform) {#art_1}

1È istituito il Fondo cantonale per la formazione professionale (in seguito Fondo).
2È dichiarata obbligatoria la partecipazione al Fondo delle aziende, agenzie di intermediazione
incluse, tenute, in qualità di datore di lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione
dell’AVS sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone.
Dipartimento competente

## Art. 2 (art. 1, cpv. 2, lett. b Lorform) {#art_2}

Dipartimento competente per l’applicazione delle disposizioni sul Fondo è il
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per il tramite
della Divisione della formazione professionale (in seguito Divisione).
Entità del finanziamento da parte del Fondo

## Art. 3 (art. 36, cpv. 2 Lorform) {#art_3}

1Il Fondo finanzia:
a) totalmente:
1. le spese residue riconosciute, dedotti i contributi federali e cantonali, delle aziende e delle
organizzazioni del mondo del lavoro per i corsi interaziendali;
2. le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione
professionale di base;
b) in ragione, di regola, della metà della tariffa più conveniente le spese di trasferta comprovate
su mezzi pubblici degli apprendisti dall’azienda alla scuola professionale e ai corsi
interaziendali; la Commissione tripartita (in seguito Commissione) fissa i criteri.1
2L’entità del finanziamento obbligatorio o facoltativo di altre misure è fissata in analogia con le
disposizioni previste dalla legge e dal regolamento d’applicazione per i contributi del Cantone.
3I criteri degli accordi intercantonali definiscono, di regola, le spese residue riconosciute per i corsi
interaziendali o le altre spese.
Modalità di richiesta di finanziamento delle misure

## Art. 4 (art. 36f, lett. b Lorform) {#art_4}

1Le richieste di finanziamento da parte del Fondo di misure possono essere inoltrate:
a) da organizzazioni del mondo del lavoro;
b) da altri enti pubblici o privati;
c) da singole persone.
2Le richieste sono da inoltrare, entro il 30 marzo per l’anno successivo se ricorrenti, alla
Commissione per il tramite della Divisione, che allestisce un preavviso all’indirizzo della stessa.2
3Sono finanziabili solo misure che non perseguono uno scopo di lucro o di prevalente promozione
di iniziative commerciali.
Definizione dell’aliquota
(art. 36a, cpv. 1 Lorform)
1 Lett. modificata dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183.
2 Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183.
416.130

## Art. 5 {#art_5}

1La Commissione fissa l’aliquota del contributo entro il 31 ottobre per l’anno successivo
prendendo in considerazione:
a) il preventivo delle spese da finanziare;
b) le spese di commissione per l’incasso dei contributi;
c) le spese di funzionamento del Fondo.
2Il contributo dovuto dal datore di lavoro è calcolato secondo le disposizioni della legge sull’AVS.
Incasso dei contributi

## Art. 6 (art. 36a, cpv. 2 Lorform) {#art_6}

1L’incasso dei contributi dovuti dal datore di lavoro è effettuato dalle Casse di
compensazione AVS/AI/IPG secondo le disposizioni della legge sull’AVS.
2I contributi sono prelevati quali supplemento a quelli dell’AVS e sono indicati separatamente.
3I contributi incassati sono riversati al Fondo di regola con cadenza trimestrale.
Indennità alle casse

## Art. 7 (art. 36a, cpv. 4 Lorform) {#art_7}

Per il prelievo dei contributi e per l’esecuzione dei relativi compiti alle Casse di
compensazione AVS/AI/IPG è corrisposta un’indennità pari al 3% dei contributi fatturati, ma
almeno di 300 franchi, con possibilità di adeguamento.
Prestazioni analoghe per richieste di esenzione

## Art. 8 (art. 36b, cpv. 1 Lorform) {#art_8}

Per richieste di esenzione sono considerate analoghe le prestazioni:
a) di un’associazione, di un altro fondo o di un fondo paritetico cantonale se essi finanziano
cumulativamente:
1. le spese residue riconosciute, dedotti i contributi federali e cantonali, delle aziende e delle
organizzazioni del mondo del lavoro per i corsi interaziendali;
2. le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione
professionale di base;
3. le spese di trasferta degli apprendisti dall’azienda ai corsi interaziendali e a scuola in
ragione dei criteri fissati dalla Commissione;4
b) di singole aziende se esse finanziano cumulativamente, senza alcun contributo cantonale o
federale:
1. le spese per un proprio centro di formazione aziendale o interaziendale, in cui si svolgano
integralmente anche i corsi interaziendali;
2. le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione
professionale di base;
3. le spese di trasferta degli apprendisti dall’azienda ai corsi interaziendali e a scuola in
ragione dei criteri fissati dalla Commissione.5
Inoltro di richieste di esenzione

## Art. 9 (art. 36b, cpv. 2) {#art_9}

1La richiesta di esenzione dalla partecipazione al Fondo, con le relative motivazioni,
deve essere inoltrata alla Commissione dalle organizzazioni del mondo del lavoro della
professione o del settore professionale entro il 30 giugno per l’anno successivo.
2La Commissione può richiedere alle organizzazioni del mondo del lavoro supplementi di
informazione alla richiesta e la relativa documentazione, che devono essere inderogabilmente
forniti.
Aliquota del contributo del Cantone

## Art. 10 (art. 36c Lorform) {#art_10}

Il contributo del Cantone o della Confederazione alle misure al beneficio del
finanziamento del Fondo è erogato alle aliquote normalmente previste dalla legge e dal
regolamento d’applicazione.
Gestione del fondo
(art. 36d, cpv. 1 Lorform)
3 Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183.
4 Numero modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183.
5 Numero modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183.
416.130

## Art. 11 {#art_11}

Il conto di bilancio per la gestione del Fondo è attribuito all’Ufficio amministrativo, delle
finanze e del controllo della Divisione.
Composizione e funzionamento
della Commissione tripartita

## Art. 12 (art. 36d, cpv. 2 Lorform) {#art_12}

1La Commissione è composta di 9 membri, di cui:
a) tre in rappresentanza dello Stato, fra cui il presidente;
b) tre in rappresentanza delle organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali (primario,
artigianato e industria, commercio e amministrazione, sanità, socialità e arte);
c) tre in rappresentanza delle organizzazioni del mondo del lavoro sindacali.
2La Commissione si dà un proprio regolamento interno per il funzionamento.
3Per le indennità della Commissione fa stato il Regolamento concernente le commissioni, i gruppi
di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato.
Esenzione: comunicazione alle Casse
di compensazione AVS

## Art. 13 (art. 36f lett. a Lorform) {#art_13}

1La Commissione decide le richieste di esenzione e ne dà comunicazione alla
Divisione.
2La Divisione trasmette alle Casse di compensazione AVS/AI/IPG entro il 31 ottobre per l’anno
successivo la lista nominativa dei datori di lavoro che:
a) sono oggetto di esenzione e la misura della stessa;
b) non sono più al beneficio dell’esenzione dal pagamento del contributo.
Servizio responsabile dell’esecuzione

## Art. 14 (art. 36f, lett. d Lorform) {#art_14}

1Responsabile dell’esecuzione delle decisioni della Commissione del Fondo è il
servizio Amministrazione del Fondo.
2Il servizio è gestito da un Amministratore del Fondo, i cui compiti sono stabiliti dalla
Commissione.
Raccolta dei dati sulle aziende

## Art. 15 (art. 36f, lett. e) {#art_15}

1Le Casse di compensazione AVS/AI/IPG trasmettono annualmente agli organi del
Fondo, entro i limiti delle disposizioni applicabili in materia di comunicazione dei dati secondo la
legislazione AVS, l’ammontare dei contributi fatturati e incassati a favore del Fondo per l’anno di
riferimento.
2In casi eccezionali, le aziende sono tenute, su richiesta, a fornire direttamente alla Divisione tutte
le informazioni necessarie all’assoggettamento, alla determinazione e alla riscossione delle quote
obbligatorie.
Disposizioni penali

## Art. 16 (art. 36f, lett. f Lorform) {#art_16}

1Sono applicabili per analogia le disposizioni penali previste dalla legge sull’AVS.
2La Cassa AVS/AI/IPG può infliggere una multa fino a 10'000 franchi.

## Art. 17 Contenzioso {#art_17}

1Per le contestazioni relative alla fissazione e alla riscossione dei contributi si applica la
legislazione sull’AVS.
2Per le contestazioni relative alle prestazioni si applica la Lorform e il presente regolamento
d’applicazione.

## Art. 18 Entrata in vigore {#art_18}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° ottobre 2009.
Pubblicato nel BU 2009, 455.
