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title: "Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale"
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provisions: 34
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# Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale

## Art. 1 A. Domanda al municipio {#art_1}

1Il confederato che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e
l’attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza, utilizzando
l’apposito modulo ufficiale.
2Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a) certificato individuale di stato civile dell’istante (non coniugato) oppure certificato di famiglia
dell’istante (coniugato) o certificato dell’unione domestica dell’istante (in unione domestica
registrata), rilasciato dal competente ufficio svizzero di stato civile da meno di 6 mesi;
b) certificati di domicilio giustificanti i termini legali di residenza trascorsi nel Cantone e nel
Comune;
c) estratto per privati del casellario giudiziale federale;
d) dichiarazione dell’ufficio di esecuzione circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in
corso ed attestati di carenza di beni già rilasciati;
e) dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali e l’assenza di
arretrati scoperti;
f) dichiarazione delle competenti autorità circa l’eventuale erogazione di aiuti sociali concernenti
gli ultimi 10 anni;1
g) ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato;
h) certificazioni circa la conoscenza della lingua italiana conformemente a quanto disposto
dall’articolo 3 o dispensa rilasciata dall’autorità cantonale;
i) certificazioni inerenti all’esercizio di un’attività economica o a una formazione durante gli ultimi
10 anni;2
j) certificazione concernente l’attribuzione dell’autorità parentale per istanti o figli minorenni
compresi nell’istanza, nella misura in cui l’autorità parentale non è esercitata congiuntamente
dai genitori;
k) ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale.
3I documenti di cui alle lettere b), f) ed i) devono essere emessi di recente e, a dipendenza delle
circostanze, sono da aggiornare sino alla conclusione della procedura.

## Art. 2 B. Accertamento dell’idoneità {#art_2}

1Ricevuta la domanda, il Municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia
cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro
completo ed aggiornato della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in
particolare per quanto si riferisce all’integrazione nella comunità ticinese, segnatamente:
– il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
– il rispetto dei valori della Costituzione cantonale;
– la partecipazione alla vita sociale e culturale;
– l’intrattenimento di rapporti con cittadini ticinesi;
– lo svolgimento di un’attività economica o l’acquisizione di una formazione.
1 Lett. modificata dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.
2 Lett. modificata dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.
2L’esito di questi accertamenti va indicato nell’apposito modulo ufficiale.

## Art. 3 C. Esame {#art_3}

1Nell’ambito di questi accertamenti il richiedente deve dimostrare di possedere le
competenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i criteri definiti dall’articolo 6 dell’ordinanza
sulla cittadinanza svizzera del 17 giugno 2016 (OCit) per la naturalizzazione di cittadini stranieri.
2Le competenze linguistiche orali e scritte della lingua italiana sono considerate dimostrate se il
richiedente:
a) parla e scrive l’italiano in quanto lingua madre;
b) ha frequentato almeno 5 anni la scuola dell’obbligo ticinese o ha ultimato una formazione a
livello secondario II o terziario in lingua italiana in una scuola ticinese di cui agli articoli 4
capoversi 1 e 3 rispettivamente 80 e seguenti della legge della scuola del 1° febbraio 1990,
oppure3
c) produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente all’articolo
6 capoverso 1 OCit, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi
generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.
3Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) si pronuncia in casi di dubbio
circa l’equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino,
rispettivamente presta la sua consulenza circa l’equivalenza della formazione della lingua italiana
assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all’estero.

## Art. 4 D. Concessione dell’attinenza comunale {#art_4}

1Svolta la procedura dell’articolo 9 della legge, il Municipio, di regola entro sei mesi,
sottopone con messaggio al legislativo la domanda di concessione dell’attinenza comunale; la
decisione del legislativo va intimata al richiedente, motivata e munita di mezzi e termini di ricorso.
2Il rifiuto della concessione da parte del legislativo deve fondarsi su una proposta negativa in un
messaggio municipale o in un rapporto commissionale. In assenza di atti in tal senso, in caso di
rifiuto l’oggetto ritorna al Municipio perché licenzi un nuovo messaggio con una proposta negativa.
3Nel caso di seconda parità secondo l’articolo 10 capoverso 3 della legge, si procede come ai
capoversi 1 e 2.
4Nella procedura va garantito al richiedente il diritto di essere sentito in base all’articolo 34 della
legge; devono inoltre essere rispettati i principi della protezione dei dati secondo l’articolo 34a della
legge e l’articolo 22 del presente regolamento.
Capitolo secondo
Stranieri

## Art. 5 A. Domanda al Municipio {#art_5}

1Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l’attinenza
comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la domanda al Municipio del Comune di
residenza, utilizzando l’apposito modulo ufficiale e procurandosi la documentazione seguendo
questo ordine:
1. se necessario, il certificato di lingua italiana ai sensi del capoverso 2 lettera a);
2. se necessario, il certificato di frequenza e di superamento dell’esame del corso sulle
conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino ai
sensi del capoverso 2 lettera b);
3. il certificato di stato civile ai sensi del capoverso 2 lettera c);
4. la dichiarazione dell’Ufficio della migrazione ai sensi del capoverso 2 lettera d);
5. tutti gli altri documenti indicati al capoverso 2 lettere e) - p).
2Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a) certificazioni «CELI» o «fide» circa la conoscenza della lingua italiana o dispensa rilasciata
dalla competente autorità cantonale conformemente a quanto indicato dall’articolo 7;
b) certificazione originale circa rispettivamente la frequentazione del corso, presso una scuola
ticinese accreditata, e il superamento dell’esame sulle conoscenze del contesto geografico,
storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino o documentazione a comprova della
frequenza scolastica o dispensa rilasciata dalla competente autorità cantonale conformemente
a quanto indicato dall’articolo 7;
3 Lett. modificata dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.
4 Art. modificato dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.
c) conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri o apolidi (richiedente non coniugato)
oppure certificato di famiglia (richiedente coniugato) o certificato dell’unione domestica
(richiedente in unione domestica registrata) rilasciato dal competente Ufficio di stato civile da
meno di 6 mesi;
d) certificazione dell’Ufficio della migrazione confermante tipologie e durate dei permessi per
stranieri posseduti dal richiedente durante i termini legali di residenza in Svizzera (modulo 11);
e) copia del permesso per stranieri C in corso di validità;
f) copia di un documento nazionale di identità in corso di validità (passaporto, carta d’identità,
certificato di viaggio per rifugiati, passaporto per stranieri sprovvisti di documenti nazionali,
eventuali documenti nazionali sostitutivi);
g) certificati di domicilio giustificanti i termini legali di residenza trascorsi in Svizzera, nel Canton
Ticino e nel Comune;
h) estratto per privati del casellario giudiziale federale (a partire dai 12 anni anche per i figli
compresi nella procedura);
i) autocertificazione sui criteri d’integrazione penale (modulo 8) (a partire dai 16 anni anche per i
figli compresi nella procedura);
j) dichiarazione del competente Ufficio di esecuzione circa eventuali procedimenti esecutivi o
fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati (a partire dai 12 anni
anche per i figli compresi nella procedura);
k) dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali e l’assenza di
arretrati scoperti (moduli 2 e 3) (a partire dai 18 anni di età);
l) dichiarazione delle competenti autorità circa l’eventuale erogazione di aiuti sociali degli ultimi
10 anni (modulo 10);
m) ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato;
n) certificazioni inerenti all’esercizio di un’attività economica (dichiarazione o contratto di lavoro,
decisione AI, iscrizione alla disoccupazione, decisione di pensionamento, estratto registro di
commercio e iscrizione AVS per indipendenti ecc.) o di una formazione (dichiarazione di
frequenza scolastica) durante gli ultimi 10 anni;
o) certificazione concernente l’attribuzione dell’autorità parentale per richiedenti o figli minorenni
compresi nell’istanza, nella misura in cui l’autorità parentale non è esercitata congiuntamente
dai genitori;
p) ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale.
3Tutti i documenti devono essere emessi di recente e a dipendenza delle circostanze sono da
aggiornare sino alla conclusione della procedura.

## Art. 6 B. Accertamento dell’idoneità {#art_6}

1Ricevuta la domanda, il Municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia
cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro
completo ed aggiornato della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in
particolare per quanto si riferisce alla compromissione della sicurezza interna o esterna della
Svizzera, all’integrazione nella comunità svizzera e ticinese, segnatamente:
– il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
– il rispetto dei valori della Costituzione federale e di quella cantonale;
– la partecipazione alla vita sociale e culturale;
– l’intrattenimento di rapporti con cittadini svizzeri e ticinesi;
– lo svolgimento di un’attività economica o l’acquisizione di una formazione;
– l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione del coniuge e dei figli minorenni sottoposti alla
sua autorità parentale.
2L’esito di questi accertamenti va indicato nell’apposito modulo ufficiale.

## Art. 7 C. Esame {#art_7}

1Nell’ambito di questi accertamenti, il richiedente deve:
– dimostrare di possedere le competenze orali e scritte della lingua italiana secondo i criteri
definiti dall’articolo 6 dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 17 giugno 2016 (OCit);
– dimostrare di aver frequentato un corso organizzato presso una delle scuole individuate dal
DECS nel contesto della formazione post-obbligatoria e di aver superato un test circa le sue
conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino.
2Le competenze linguistiche orali e scritte della lingua italiana sono considerate dimostrate se il
richiedente:
a) parla e scrive l’italiano in quanto lingua madre;
5 Art. modificato dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.
b) ha frequentato almeno cinque anni la scuola dell’obbligo ticinese o ha ultimato una formazione
a livello secondario II o terziario in lingua italiana in una scuola ticinese di cui agli articoli 4
capoversi 1 e 3 rispettivamente 80 e seguenti della legge della scuola del 1° febbraio 1990,
oppure
c) produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente all’articolo
6 capoverso 1 OCit, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi
generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.
3Lo straniero che ha frequentato in Ticino almeno 5 anni fra formazione dell’obbligo (esclusa la
scuola dell’infanzia) e/o una formazione di livello secondario II presso una scuola ticinese di cui agli
articoli 4 rispettivamente 80 e seguenti della legge della scuola del 1° febbraio 1990 è dispensato
dalla frequentazione del corso e dal test sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico
e sociale della Svizzera e del Ticino.
4Lo straniero che non adempie i criteri del capoverso 3 ma ha ottenuto un titolo del secondario II o
un titolo terziario in Ticino può ottenere su richiesta l’esonero dalla frequenza del corso sulle
conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino, ma deve
sottoporsi al test.
5Il DECS si pronuncia in casi di dubbio circa l’equivalenza della formazione assolta presso scuole
private con sede in Ticino e presta la sua consulenza circa l’equivalenza della formazione della
lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all’estero e circa i titoli del settore
secondario II e terziario.
D. Procedura di concessione dell’attinenza comunale da parte del legislativo

## Art. 8 {#art_8}

1Svolta la procedura dell’articolo 16 della legge, il Municipio, di regola entro sei mesi,
sottopone con messaggio al legislativo la domanda di concessione dell’attinenza comunale; la
decisione va intimata al richiedente, motivata e munita di mezzi e termini di ricorso.
2Il rifiuto della concessione da parte del legislativo deve fondarsi su una proposta negativa in un
messaggio municipale o in un rapporto commissionale. In assenza di atti in tal senso, in caso di
rifiuto l’oggetto ritorna al Municipio perché licenzi un nuovo messaggio con una proposta negativa.
3Nel caso di seconda parità secondo l’articolo 17 capoverso 3 della legge, si procede come ai
capoversi 1 e 2.
4Nella procedura va garantito al richiedente il diritto di essere sentito in base all’articolo 34 della
legge; devono inoltre essere rispettati i principi della protezione dei dati secondo l’articolo 34a della
legge e l’articolo 22 del presente regolamento.
Capitolo terzo
Disposizioni comuni in materia di esame

## Art. 9 A. Certificazione {#art_9}

1La certificazione inerente alle conoscenze orali e scritte della lingua italiana deve essere
emessa da un istituto riconosciuto e deve essere basata su un test linguistico conforme agli standard
qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.
2La certificazione circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della
Svizzera e del Ticino deve essere emessa da una delle scuole individuate dal DECS nel contesto
della formazione post-obbligatoria che ha dispensato la formazione.

## Art. 10 B. Svolgimento dell’esame {#art_10}

1L’esito dell’esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o
d’insufficienza.
2Nell’esaminare la conoscenza della lingua italiana e del contesto geografico, storico, politico e
sociale della Svizzera e del Ticino, occorre tenere debitamente conto delle circostanze personali
definite dall’articolo 9 OCit, in particolare della situazione di persone che, per disabilità o malattia, o
per altre importanti circostanze personali, non possono sottoporsi a formazioni, certificazione e test
oppure lo potrebbero solo con grandi difficoltà.
3Contro la decisione di mancato superamento del test è possibile ricorrere conformemente alle
disposizioni dell’articolo 96 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
4Il candidato che non ha superato l’esame può chiedere di ripetere il test circa le conoscenze del
contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino quando sono trascorsi
almeno 6 mesi dal precedente esame.
5Tenuto conto di quanto previsto al capoverso 2, dispense parziali o totali dalla presentazione della
certificazione circa la conoscenza della lingua italiana, del contesto geografico, storico, politico e
sociale della Svizzera e del Ticino nei casi di cui al capoverso 1, sono decise dall’ufficio dello stato
civile.
Il DECS si pronuncia in casi di dubbio circa l’equivalenza della formazione assolta presso scuole
private con sede in Ticino, rispettivamente presta la sua consulenza circa l’equivalenza della
formazione della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all’estero.

## Art. 11 C. Esame dei coniugi e dei partner registrati {#art_11}

I coniugi e le persone che vivono in unione domestica registrata sono esaminati
separatamente anche se hanno presentato congiuntamente la domanda di concessione della
cittadinanza.
Capitolo quarto
Tasse

## Art. 12 A. Tasse comunali {#art_12}

1L’autorità comunale preleva le tasse secondo il principio della copertura dei costi; i
relativi importi sono fissati in un’ordinanza municipale.
2Le tasse sono riscosse indipendentemente dall’esito della procedura e devono essere pagate
prima della presentazione del messaggio al legislativo comunale.

## Art. 13 B. Tasse cantonali {#art_13}

1L’autorità cantonale preleva le seguenti tasse:
a) fr. 500.– per le procedure di naturalizzazione ordinaria dei confederati;
b) fr. 800.– per le procedure individuali di naturalizzazione ordinaria degli stranieri;
c) fr. 100.– per ogni figlio minorenne straniero compreso nell’istanza di naturalizzazione ordinaria
di un genitore;
d) fr. 200.– per le procedure ritirate dall’istante prima dell’emanazione della decisione;
e) fr. 200.– per le procedure di rinuncia alla cittadinanza cantonale;
f) fr. 200.– per l’esame delle domande di svincolo dalla cittadinanza svizzera conformemente agli
articoli 37 e seguenti LCit.
2Nei casi delle lettere a), b) e c) del capoverso 1 le tasse sono riscosse indipendentemente dall’esito
della procedura e devono essere pagate prima della presentazione del messaggio al Gran
Consiglio, rispettivamente prima della decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui agli articoli 18
capoverso 2 e 19 capoverso 2 della legge.
3Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura le tasse possono
essere aumentate in proporzione.

## Art. 14 C. Riversamento ai comuni {#art_14}

L’importo riversato dalla Segreteria di Stato della migrazione ai Cantoni per la
collaborazione fornita nell’ambito delle inchieste ordinate in relazione alle istanze di naturalizzazione
agevolata federale è ripartito annualmente in parti uguali tra il Cantone e il Comune di ultimo
domicilio che ha collaborato all’inchiesta.
Capitolo quinto
Disposizioni particolari

## Art. 15 A. Trasmissione degli atti al Cantone {#art_15}

Terminata positivamente la procedura a livello comunale, il Municipio trasmette gli atti
all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e allegando pure
l’estratto della risoluzione del legislativo attestante la concessione dell’attinenza con indicati, per
ogni naturalizzato, il numero dei votanti, i voti affermativi, quelli negativi e gli astenuti

## Art. 16 B. Concessione della cittadinanza cantonale da parte del legislativo {#art_16}

1Concessa l’attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l’autorizzazione
federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la
concessione della cittadinanza cantonale.
2L’ufficio dello stato civile comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione del Gran
Consiglio.

## Art. 17 C. Decadimento della procedura {#art_17}

1Il trasferimento del domicilio in un altro Comune del Cantone da parte del richiedente
prima che siano terminate le indagini necessarie a formalizzare una proposta di decisione al
legislativo comunale fa decadere la domanda.
2Il trasferimento di domicilio in un altro Cantone prima che siano terminate le indagini necessarie a
rilasciare l’assicurazione secondo l’articolo 13 capoverso 2 LCit fa decadere la domanda.
3La concessione dell’attinenza comunale decade se l’istanza viene ritirata, rispettivamente nei casi
di cui all’articolo 19 capoverso 2 della legge, se la concessione dell’autorizzazione federale o della
cittadinanza cantonale sono rifiutate, infine nei casi di cui all’articolo 13 capoverso 4 OCit.
4Il decadimento della procedura per trasferimento del domicilio all’estero è disciplinato dalle
disposizioni federali.
TITOLO II
Concessione della cittadinanza in via agevolata

## Art. 18 A. Confederati {#art_18}

1Il confederato che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta
la sua domanda al Municipio del Comune di residenza nel modo prescritto dall’articolo 1.
2Ricevuta la domanda, il Municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti
dall’articolo 2 e trasmette poi l’intero incarto all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il
proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.
3Svolta la procedura prevista dall’articolo 34 della legge, sulla domanda di concessione della
cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente per
il tramite dell’ufficio dello stato civile.

## Art. 19 B. Stranieri {#art_19}

1Lo straniero che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta
la sua domanda al Municipio del Comune di residenza nel modo prescritto dall’articolo 5.
2Ricevuta la domanda, il Municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti
dall’articolo 6 e trasmette poi l’intero incarto all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il
proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.
3Rilasciata l’autorizzazione federale e svolta la procedura prevista dall’articolo 34 della legge, sulla
domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale
da notificare al richiedente per il tramite dell’ufficio dello stato civile.

## Art. 20 C. Tasse comunali {#art_20}

1L’autorità comunale preleva le tasse secondo il principio della copertura dei costi; i
relativi importi sono fissati in un’ordinanza municipale.
2Le tasse sono riscosse indipendentemente dall’esito della procedura e devono essere pagate
prima del rilascio del preavviso da parte del Municipio.

## Art. 21 D. Tasse cantonali {#art_21}

1L’autorità cantonale preleva le seguenti tasse:
a) fr. 350.– per le procedure di naturalizzazione agevolata dei confederati;
b) fr. 600.– per le procedure individuali di naturalizzazione agevolata degli stranieri;
c) fr. 50.– per ogni figlio minorenne straniero compreso nell’istanza di un genitore;
d) fr. 200.– per le procedure ritirate dall’istante prima dell’emanazione della decisione.
2Le tasse sono riscosse indipendentemente dall’esito della procedura e devono essere pagate
prima della decisione del Consiglio di Stato.
3Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura le tasse possono
essere aumentate in proporzione.
TITOLO III
Trattamento di dati e assistenza amministrativa

## Art. 22 A. Elaborazione di dati personali {#art_22}

1Gli organi cantonali e comunali che, in applicazione della LCit, della OCit, della legge e
del presente regolamento, possono elaborare dati personali secondo quanto previsto dalle
disposizioni di riferimento, applicano i principi di proporzionalità e di finalità e, in particolare,
raccolgono per ogni procedura i dati necessari alla trattazione dell’istanza, finalizzati all’assunzione
delle decisioni da parte delle istanze coinvolte a livello federale, cantonale e comunale.
2Le autorità di cui al capoverso 1 possono elaborare i dati personali previsti dalla LCit, dalla OCit,
dalla legge e dal presente regolamento anche allorquando, in applicazione di disposizioni federali,
svolgono indagini su mandato delle autorità federali nell’ambito di procedure di naturalizzazione
agevolata, di reintegrazione, di annullamento o di accertamento della cittadinanza.

## Art. 23 B. Accesso ai dati del richiedente {#art_23}

Oltre ai dati di cui all’articolo 34a capoverso 3 LCCit, agli aventi diritto di voto è consentito
l’accesso ai dati necessari all’assunzione delle rispettive decisioni, tenuto conto delle direttive
procedurali emanate in virtù dell’articolo 27.

## Art. 24 C. Pubblicazioni in Internet {#art_24}

1La pubblicazione del messaggio, dei rapporti commissionali e dei verbali delle
discussioni sul sito internet del Comune è esclusa.
2Le risoluzioni e gli avvisi di convocazione pubblicati non devono contenere alcun riferimento a dati
personali.

## Art. 25 D. Assistenza amministrativa {#art_25}

1Gli organi cantonali e comunali che, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, si
scambiano informazioni, ponderano le stesse tenendo conto dei principi generali del diritto,
facendone uso limitato al necessario per l’assunzione della decisione e della relativa motivazione.
2Le autorità che, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, detengono dati, documenti e decisioni
di terze autorità, si limitano a segnalarne l’esistenza all’autorità incaricata dell’applicazione delle
presenti disposizioni.
3L’autorità incaricata di cui al capoverso 2 può farne richiesta direttamente all’autorità emittente.
Previa autorizzazione dell’autorità emittente, la documentazione può anche essere trasmessa
dall’autorità che la detiene.
4Rimangono riservate eventuali norme del diritto superiore.
TITOLO IV
Disposizioni comuni

## Art. 26 A. Iscrizioni nei pubblici registri {#art_26}

In caso di concessione della cittadinanza cantonale, l’ufficio dello stato civile ordina le
necessarie iscrizioni nel registro dello stato civile del luogo di attinenza e provvede a darne
comunicazione al Comune di domicilio, così come pure a ogni altro ufficio cantonale interessato.

## Art. 27 B. Vigilanza {#art_27}

Il Dipartimento delle istituzioni, sezione della popolazione, ufficio dello stato civile, vigila
sulle procedure di concessione della cittadinanza a livello comunale, emana le necessarie direttive
di applicazione ed è, in generale, l’autorità cantonale competente per l’applicazione della legge.

## Art. 28 C. Moduli {#art_28}

L’ufficio dello stato civile allestisce i moduli per la domanda di concessione in via
ordinaria e agevolata dell’attinenza comunale e della cittadinanza cantonale, per la relativa inchiesta
comunale, per la domanda di reintegrazione secondo il diritto cantonale, per la rinuncia alla
cittadinanza cantonale e all’attinenza comunale, nonché ogni altro modulo che fosse necessario.

## Art. 29 D. Sicurezza dei dati {#art_29}

Le autorità responsabili dell’applicazione del presente regolamento, adottano le misure
tecniche e organizzative necessarie a garantire l’autenticità, l’integrità e la disponibilità della
documentazione.
A tal fine, gli organi e servizi del Cantone e per analogia quelli dei Comuni, applicano le disposizioni
del regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale del 5 settembre 2012.

## Art. 30 E. Archiviazione {#art_30}

1Il Cantone ed i Comuni archiviano i documenti contenuti negli incarti di naturalizzazione
secondo le rispettive competenze.
2I documenti giustificativi vanno conservati in originale per 80 anni. L’archiviazione deve essere
conforme a quanto disposto dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011
(LArch) e dal regolamento della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 28 marzo 2012
(RLArch). I documenti possono essere sostituiti da microfilm o supporto elettronico di dati dopo 10
anni. Documenti originali forniti dagli istanti vanno in tal caso restituiti dietro consegna di una
ricevuta.

## Art. 31 G. Competenze {#art_31}

1La sezione della popolazione è competente a formulare all’autorità federale il consenso
del Cantone all’annullamento dell’acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione.
2L’ufficio dello stato civile è competente a:
a) accertare l’attinenza del trovatello, giusta l’articolo 5 della legge;
b) pronunciarsi sulla reintegrazione secondo il diritto cantonale, giusta gli articoli 25 e 26 della
legge;
c) pronunciarsi sulla domanda di rinuncia alla cittadinanza ticinese e all’attinenza comunale,
giusta gli articoli 30 e 32 della legge;
d) decidere, d’ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza
comunale;
e) rilasciare all’indirizzo della Segreteria di Stato della migrazione l’assicurazione del Cantone
nell’ambito delle procedure di concessione della cittadinanza attivate in virtù della legge
federale, conformemente a quanto disposto dall’articolo 13 capoverso 2 LCit;
f) concedere le dispense parziali o totali dalla presentazione della certificazione circa la
conoscenza della lingua italiana, del contesto geografico, storico, politico e sociale della
Svizzera e del Ticino nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 1.
TITOLO V
Disposizioni finali

## Art. 32 Norma transitoria {#art_32}

Le norme del regolamento si applicano a tutte le domande presentate dopo il 1° gennaio
2018. Le domande presentate in antecedenza sono disciplinate dalle norme del regolamento
anteriore, salvo che il presente sia più favorevole.

## Art. 33 Abrogazione {#art_33}

Il regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale del 10
ottobre 1995 (RLCCit) è abrogato.

## Art. 34 Entrata in vigore {#art_34}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° gennaio 2018.
Pubblicato nel BU 2017, 465.
