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title: "Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici"
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provisions: 8
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# Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici

## Art. 1 (art. 24 cpv. 3 Lsc) {#art_1}

1Il credito annuale per la realizzazione di attività didattiche e culturali è un importo
attribuito all’istituto scolastico.
2Il credito è destinato a finanziare totalmente o parzialmente:
a) attività didattiche complementari e integrative dell’insegnamento, in particolare lo scambio di
classi, le uscite di studio (compresa un’indennità ai docenti e un compenso fino a un massimo
di 30 franchi al giorno per docente);
b) attività culturali principalmente destinate alle componenti della scuola, in particolare
conferenze, seminari, mostre, spettacoli;
c) acquisti di libri e riviste;
d) cerimonie di consegna dei titoli di studio;
e) spese di rappresentanza, spese per un collegio dei docenti annuo o altre spese fino ad un
importo massimo di 2’000 franchi annui.3
Stanziamento

## Art. 2 (art. 24 cpv. 4 Lsc) {#art_2}

Il credito annuale è stanziato dal Cantone, rispettivamente dai comuni, in sede di
preventivo.
Ammontare

## Art. 3 a) istituti cantonali {#art_3}

Il credito degli istituti cantonali è attribuito in base ai seguenti parametri:
a) scuole medie importo base di 15’000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;
b) scuole speciali importo base di 14’000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;
c) scuole medie superiori importo base di 15’000 franchi per istituto più 80 franchi per allievo;
d) scuole professionali importo base di 15’000 franchi per istituto più 60 franchi per allievo a tempo
pieno e 30 franchi per allievo della formazione duale.

## Art. 4 b) trasferimenti di credito {#art_4}

1Per gli istituti cantonali il credito annuale è iscritto a preventivo in una voce contabile.
2È ammesso il trasferimento di credito totale o parziale dal centro costo d’un istituto a un altro o
all’interno del proprio centro costo per genere di spesa simile.

## Art. 5 c) istituti comunali {#art_5}

Il credito degli istituti comunali è attribuito in base a parametri stabiliti dalle autorità
comunali.
Utilizzazione
(art. 26 cpv. 4 e art. 37 cpv. 1 Lsc)
1 Titolo modificato dal DE 26.10.1993; in vigore dal 29.10.1993 - BU 1993, 392.
2 Ingresso modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.
3 Cpv. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378; precedenti modifiche: BU 2010,
215; BU 2015, 55.
4 Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348; precedenti modifiche: BU 1995,
561; BU 2001, 175; BU 2002, 58; BU 2003, 375 e 397; BU 2018, 378.
5 Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.
401.150

## Art. 6 {#art_6}

1Il credito è utilizzato in modo autonomo dall’istituto, secondo le competenze stabilite
dagli art. 26 e 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2La direzione di istituto presenta a fine anno civile all’autorità che ha stanziato il credito il consuntivo
sulle attività finanziate con il credito annuo.
3Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto redatta dalla
direzione di istituto.

## Art. 7 {#art_7}

…7

## Art. 8 Pubblicazione ed entrata in vigore {#art_8}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1993.
Pubblicato nel BU 1992, 245.
6 Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.
7 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 375.
