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title: "2.2.7 Ordinanza municipale concernente la procedura di rimozione forzata di veicoli del 16 luglio 2020"
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# 2.2.7 Ordinanza municipale concernente la procedura di rimozione forzata di veicoli del 16 luglio 2020

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Scopo e oggetto
1 La presente Ordinanza disciplina la procedura di rimozione forzata di
veicoli (in seguito rimozione) allo scopo di assicurare in particolare il
rispetto delle norme e della sicurezza della circolazione stradale e
pedonale.
2 La presente Ordinanza concerne la rimozione di veicoli illecitamente fermi,
posteggiati, ostacolanti la circolazione stradale ed il transito pedonale o
bloccati con l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", quando i conducenti o
detentori non possono essere raggiunti oppure rifiutano di ottemperare
allingiunzione di spostare il veicolo.
3 La presente Ordinanza si applica all'interno del territorio giurisdizionale
del Comune di Lugano, nonché dei territori dei comuni con i quali è stata
conclusa una convenzione di collaborazione intercomunale in materia di
polizia.
CAPITOLO 11

## Art. 2 Procedura di rimozione {#art_2}

Accertamenti preliminari e richiesta d'autorizzazione
1 L'agente di polizia, prima di richiedere l'intervento di rimozione (art. 3),
deve rintracciare il conducente ed impartirgli l'ordine di immediata
rimozione, oppure, in caso di mancata reperibilità, contattare [a Centrale
Operativa (in seguito CEOP) delegando a quest'ultima tali compiti. Sono
fatti salvi i casi in cui si rende necessaria la rimozione per imminenti motivi
di interesse pubblico.
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www.lugano.ch
La CEOP richiede l'autorizzazione di rimozione al capo gruppo esterno e,
in sua assenza, al suo sostituto, se il conducente non è reperibile oppure
non da seguito all'ordine di immediata rimozione.

## Art. 3 {#art_3}

Richiesta d'intervento
La CEOP, dopo aver ottenuto lautorizzazione di rimozione, richiede
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designato dal Municipio all'inizio di ogni anno in base ad un concorso che
definisce le modalità ed i costi di rimozione, nonché le aree di deposito.

## Art. 4 {#art_4}

Accertamenti
L'agente di polizia deve verificare, prima di richiedere lintervento di
rimozione, lo stato del veicolo, rilevando eventuali danni già presenti
mediante rapporto e documentazione fotografica che dovranno essere
trasmessi al Comando di polizia.
L'agente di polizia deve inoltre verificare, allorquando l'intervento di
rimozione è successivo ad un blocco eseguito mediante l'apparecchio
blocca ruote "Sheriff", se lo stato del veicolo, al momento della
rimozione, coincide con quello al momento de] blocco.

## Art. 5 {#art_5}

Trasmissione di informazioni
Il capo gruppo comunica lavvenuta rimozione ed il luogo in cui è depositato
il veicolo alla CEOP, che a sua volta informa la Polizia cantonale.
CAPITOLO Ili

## Art. 6 Riconsegna del veicolo {#art_6}

Riconsegna
La riconsegna del veicolo avviene su richiesta del conducente, del
detentore o della persona autorizzata dietro anticipato pagamento delle
spese di rimozione (art. 8), di un eventuale deposito (art. 9) e di quelle
amministrative (art. 10).
2 AI momento della riconsegna del veicolo il conducente, il detentore o la
persona autorizzata al suo ritiro, devono sottoscrivere una dichiarazione
attestante la riconsegna e lo stato del veicolo.
3 11 CP gruppo comunica l'avvenuta riconsegna del veicolo alla CEOP, che
a sua volta informa la Polizia cantonale.

## Art. 7 {#art_7}

Mancato ritiro
Se il conducente, il detentore o l'avente diritto non si annunciano entro 48
ore alla Polizia Città di Lugano o alla Polizia cantonale per il ritiro del veicolo,
I ufficiale della Sezione amministrativa intimerà al conducente o detentore
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uno scritto per raccomandata nel quale dovranno essere indicati i fatti
rilevanti, le norme concretamente applicabili e le conseguenze del mancato
ritiro.
CAPITOLO IV

## Art. 8 Spese e garanzie {#art_8}

Spese di rimozione e di corsa a vuoto
Le spese di rimozione del veicolo o della corsa a vuoto effettuata dal servizio
addetto alla rimozione, quando giunge sul luogo de[['intervento ed il motivo
decade, sono a carico del conducente o del detentore.

## Art. 9 {#art_9}

Spese di deposito
Le spese di deposito per i veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione
sono disciplinate dall'art. 5 cpv. 4 [et. b) dell'Ordinanza municipale di
applicazione del regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della
Polizia comunale del 25 maggio 2016.

## Art. 10 {#art_10}

Tassa amministrativa
La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di rimozione
è disciplinata dallart. 5 cpv. 4 let. a) dellOrdinanza municipale di
applicazione del regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della
Polizia comunale del 25 maggio 2016.

## Art. 11 {#art_11}

Garanzia
AI conducente o detentore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un
deposito cauzionale oppure la prestazione di un'altra adeguata garanzia per
le spese di cui al presente capitolo.
CAPITOLO V

## Art. 12 Procedura dincasso {#art_12}

Modalità di riconsegna
Lägente di polizia riconsegna il veicolo al conducente, al detentore o ad una
persona autorizzata, durante gli orari di sportello dietro anticipato
pagamento delle spese di cui agli artt. 8=10.
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CAPITOLO VI

## Art. 13 Disposizioni finali {#art_13}

Entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella dell11 gennaio 2006. Essa
entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione agli albi comunali,
riservati eventuali ricorsi ai sensi dellart. 208 LOC.
Per il Municipio
11 Sindaco 1[ Segretario
Av. M. Borradori R. Bregy
Risoluzione municipale del 16 luglio 2020.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 16
settembre 2020.
