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title: "Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale"
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# Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale

## Art. 1 Autorità competente (art. 130 cpv. 2 legge) {#art_1}

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, è l’autorità competente per
l’esecuzione delle norme legali concernenti il Patriziato.

## Art. 2 Istanza di riconoscimento (art. 3 cpv. 1 legge) {#art_2}

L’istanza di riconoscimento deve essere presentata dall’Ufficio patriziale, al Consiglio
di Stato e corredata dalla seguente documentazione:
a) regolamento del Patriziato;
b) ultimo bilancio o conto patrimoniale (al 31.12);
c) numero dei fuochi patriziali;
d) numero degli aventi diritto al voto:
- domiciliati nel Comune;
- domiciliati fuori dal Comune;
- numero dei patrizi minorenni;
e) l’impronta del sigillo patriziale.

## Art. 3 Ufficio patriziale (art. 1 cpv. 3 legge) {#art_3}

Il termine di Ufficio patriziale si estende anche agli esecutivi delle altre corporazioni di
diritto pubblico secondo l’art. 1 cpv. 3 LOP segnatamente patriziati generali, corporazioni,
degagne e vicinati.
TITOLO II
Dei beni patriziali
Inventario beni patriziali (art. 5 cpv. 4 legge)

## Art. 4 a) registro {#art_4}

1I beni patriziali sono singolarmente elencati in un apposito registro, suddivisi tra beni
immobili e mobili.
2Il registro deve essere costantemente aggiornato.

## Art. 5 b) descrizione (art. 5 cpv. 5 legge) {#art_5}

1I beni immobili devono essere indicati per i terreni a Registro fondiario definitivo con
il numero di mappa mentre per i terreni a Registro fondiario provvisorio con il numero o
l’indicazione del luogo.
2I beni mobili devono essere indicati con la descrizione dell’oggetto.
3Per i fondi gravati da jus plantandi deve essere allestito un apposito registro delle piante di
proprietà privata e relativi proprietari.

## Art. 6 Alienazione beni: documentazione (art. 9 legge) {#art_6}

L’istanza di ratifica deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- richiesta dell’istante;
- messaggio dell’Ufficio patriziale;
- rapporto commissionale;
- estratto del verbale del legislativo;
1 Titolo modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 275.
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- copia dell’avviso pubblicato all’albo;
- planimetria con l’appartenenza alla zona di piano regolatore.
Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone (art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 legge)

## Art. 7 {#art_7}

Allorquando il fondo è considerato d’interesse pubblico dalle norme pianificatorie,
l’alienazione può avvenire previa rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione da parte del
Municipio rispettivamente del Consiglio di Stato.
Pubblico concorso (art. 12 legge)

## Art. 8 a) modalità {#art_8}

1L’avviso di concorso per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà
patriziale deve indicare:
a) il bene oggetto del concorso (numero particella, ubicazione, destinazione del bene ecc.) e
l’eventuale importo minimo d’offerta;
b) le modalità attraverso le quali gli interessati possono prendere conoscenza degli eventuali
atti accompagnanti il concorso (capitolato ecc.);
c) se del caso, l’importo e la forma della garanzia di cui dev’essere corredata ogni offerta;
d) il giorno, l’ora e il luogo di eventuali sopralluoghi;
e) il giorno e l’ora nei quali le offerte devono pervenire all’Ufficio patriziale;
f) il giorno, l’ora, e il luogo di apertura pubblica delle offerte.
2L’avviso di concorso può prevedere ulteriori formalità.
3È riservato l’art. 13 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio
2007.

## Art. 9 b) apertura delle offerte (art. 15 legge) {#art_9}

Ogni offerta è registrata a verbale, con l’indicazione delle eventuali irregolarità
riscontrate all’atto dell’apertura.

## Art. 10 Decisione e aggiudicazione (art. 15 legge) {#art_10}

La decisione concernente l’aggiudicazione o l’eventuale annullamento del concorso
da parte dell’Ufficio patriziale, deve essere comunicata per iscritto ad ogni concorrente, con
l’indicazione della data della deliberazione e dei rimedi giuridici.
TITOLO III
Interventi finanziari
CAPITOLO I
Fondo di riserva forestale
Fondo di riserva forestale (art. 22 cpv. 2 legge)

## Art. 11 I) Scopo {#art_11}

1I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare per l’esecuzione di lavori
forestali, l’elaborazione di piani di assestamento e di gestione, il riscatto di servitù e utilizzazioni
incompatibili con il buon governo dei boschi.
2In casi particolari i proventi del fondo di riserva forestale possono essere impiegati per altri scopi
di pubblica utilità.

## Art. 12 II) Determinazione delle quote (art. 22 cpv. 1 legge) {#art_12}

L’importo delle quote da devolvere al fondo di riserva forestale è stabilito dalla Sezione
forestale, nei limiti massimi di cui all’art. 22 della legge, sulla base dei proventi del taglio di boschi.
La decisione è comunicata all’Ufficio patriziale interessato e alla Sezione degli enti locali.

## Art. 13 III) Forme (art. 22 cpv. 3 legge) {#art_13}

1Il fondo di riserva forestale dev’essere costituito presso la Banca dello Stato o un altro
istituto di credito, previa autorizzazione della Sezione forestale, nella forma di un libretto o conto
di deposito, oppure di un deposito di obbligazioni in valuta svizzera.
2Il deposito delle quote dev’essere fatto entro la fine dell’anno successivo dalla decorrenza
dell’obbligo di versamento.
IV) Vigilanza (art. 22 cpv. 3 legge)
2 Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
188.110

## Art. 14 {#art_14}

La Sezione forestale si accerta presso la banca dei versamenti delle quote; essa è
pure autorizzata a verificare in ogni tempo presso la banca la consistenza dei fondi di riserva
forestale.

## Art. 15 V) Prelevamenti (art. 22 cpv. 3 legge) {#art_15}

Le somme depositate possono essere prelevate con l’autorizzazione della Sezione
forestale.
CAPITOLO II
Fondo di aiuto patriziale
Fondo di aiuto patriziale (art. 26 cpv. 1 legge)

## Art. 16 I) Domanda {#art_16}

1Le domande dei patriziati intese ad ottenere gli aiuti particolari di cui all’art. 26 della
legge, devono essere presentate dall’Ufficio patriziale alla Sezione degli enti locali entro il 31
gennaio di ogni anno, corredate:
a) dalla risoluzione del legislativo patriziale con relativo messaggio e rapporto commissionale;
b) dal progetto definitivo dell’opera o dell’infrastruttura e dal loro programma di esecuzione;
c) dal preventivo e dal piano di finanziamento;
d) dalle indicazioni concernenti prossimi investimenti a media scadenza (5-10 anni).
2Le domande possono essere presentate dall’Ufficio patriziale anche a titolo preliminare. In
questo caso la domanda deve essere corredata da una descrizione dell’opera e da una previsione
della spesa.
3Su istanza motivata, il termine di cui al cpv. 1 può essere prorogato.

## Art. 17 II) Decisione; autorità competente (art. 26 cpv. 2 legge) {#art_17}

L’aiuto è deciso dal Dipartimento delle istituzioni.

## Art. 18 III) Commissione consultiva (art. 27 cpv. 1 legge) {#art_18}

1Il Consiglio di Stato nomina, ogni quattro anni, la Commissione consultiva e ne
designa il Presidente e il Segretario.
2La Commissione è composta da:
a) tre rappresentanti dello Stato;
b) tre rappresentanti degli enti patriziali.
3Il Consiglio direttivo dell’Alleanza patriziale propone i rappresentanti degli enti patriziali.
IV) Determinazione del reddito netto (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)
1. Vendite di beni patriziali

## Art. 19 {#art_19}

1Il reddito netto delle vendite di beni patriziali è determinato dal ricavato della vendita,
dedotti i debiti contratti per la sua acquisizione e gravanti il bene alienato al momento della
cessione, come pure le spese legate alla vendita a carico del patriziato segnatamente spese
notarili, spese per l’iscrizione, perizie e pubblicazioni inerenti la vendita.
2Nel caso di vendite secondo l’art. 20 cpv. 2 della legge, è considerato unicamente il ricavato
netto che eccede il fabbisogno per il risanamento delle finanze.
3Il ricavato della vendita di legname, in piedi o lavorato, non viene ritenuto fonte di reddito secondo
i disposti del cpv. 1.
2. Reddito di capitali (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

## Art. 20 {#art_20}

1Il reddito netto dei capitali è determinato dagli interessi maturati su depositi bancari e
conti correnti, dagli interessi obbligazionari, dai dividendi, dai redditi derivanti dalla vendita di titoli
o dagli interessi maturati su prestiti a terzi, dedotte le spese bancarie.
2Gli interessi maturati sul fondo di riserva forestale non sono considerati.
3. Reddito degli affitti e delle locazioni (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

## Art. 21 {#art_21}

Il reddito netto degli affitti e delle locazioni è determinato dall’affitto percepito dedotti
gli interessi passivi e gli ammortamenti ordinari, nonché le spese d’esercizio e di manutenzione
ed altre debitamente documentate.
4. Reddito dei diritti di superficie (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)
3 Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
188.110

## Art. 22 {#art_22}

Il reddito netto dei diritti di superficie è determinato dall’importo percepito dedotte le
spese o contributi di urbanizzazione, di costituzione del diritto e le altre spese debitamente
documentate necessarie per il conseguimento del reddito.

## Art. 23 V. Base di computo (art. 27 cpv. 2 lett. a legge) {#art_23}

1Sono computati i redditi netti conseguiti durante il penultimo esercizio contabile.
2L’aliquota applicata ai redditi di cui agli art. 19-22 è fissata al 5.19% del reddito netto.4
Art. 23a-23b …5
CAPITOLO IIA6
Fondo per la gestione del territorio
Fondo per la gestione del territorio (art. 27a legge)
I) Scopo del fondo; ente capofila
Art. 23c7 1Il fondo per la gestione del territorio è destinato al finanziamento di investimenti
articolati in uno o più interventi da eseguire in un determinato periodo; essi sono stabiliti in un
accordo programmatico fra il Comune ed uno o più Patriziati operanti sul suo territorio
giurisdizionale.
2L’ente capofila dev’essere un Patriziato; esso deve fornire garanzie di funzionalità amministrativa
e di solidità finanziaria, in particolare dando prova:
a) di funzionamento dei propri organi;
b) di essere a giorno con l’approvazione dei conti preventivi e consuntivi;
c) di essere finanziariamente sano;
d) di affidabilità nello svolgimento dei propri compiti.
3In casi eccezionali il ruolo di capofila può essere assunto dal Comune.
II) Alimentazione del fondo (art. 27b cpv. 2 legge)
Art. 23d8 1Il fondo è alimentato dal Cantone con un apporto annuo massimo di 1’000’000.– di
franchi.
2L’importo non utilizzato a fine anno viene automaticamente trasposto contabilmente alla gestione
corrente successiva.
III) Interventi oggetto di incentivi
Art. 23e9 1Sono oggetto di incentivi gli interventi di gestione e manutenzione del territorio aventi
lo scopo di mantenere o/e restituire al territorio un giusto valore socioeconomico ed ambientale;
sono segnatamente tali:
a) la valorizzazione del patrimonio boschivo e il risanamento selvicolturale;
b) il risanamento ed il ripristino di prati e pascoli;
c) il ripristino e la manutenzione straordinaria di sentieri;
d) il ripristino di beni da danni della natura;
e) il riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata;
f) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale legato al territorio.
2Possono essere oggetto di incentivi anche altri interventi di rilevante interesse paesaggistico e
gli atti preparatori per la concretizzazione dei progetti.
3Gli incentivi stanziati per il singolo programma non possono superare l’importo erogato dal
Comune.
IV) Domanda preliminare (art. 27a cpv. 1 legge)
4 Cpv. modificato dal R 19.9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 353; precedenti modifiche: BU
2015, 520; BU 2016, 499; BU 2017, 336.
5 Art. abrogati dal R 25.11.2015; in vigore dal 27.11.2015 - BU 2015, 520; precedente modifica: BU
2012, 508.
6 Capitolo introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
7 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
8 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
9 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
188.110
Art. 23f10 1L’ente capofila inoltra alla Sezione degli enti locali una domanda preliminare di
incentivo sottoscritta dagli Uffici patriziali e dal Municipio; la domanda deve essere corredata dai
seguenti documenti:
a) il programma d’intervento previsto;
b) il progetto di massima dell’investimento, composto dai piani, dalla relazione tecnica, dal
preventivo di spesa suddiviso per lotti e dal programma di attuazione;
c) un progetto d’accordo programmatico fra le parti elaborato sotto forma di convenzione o di
mandato di prestazione;
d) un piano di finanziamento provvisorio comprendente la quota di partecipazione degli enti
coinvolti, gli eventuali sussidi o partecipazioni esterne che si presumono, rispettivamente
l’importo mancante;
e) l’autocertificazione di funzionalità amministrativa ed operativa da parte del Patriziato capofila.
2La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della legge esamina la domanda; essa prende posizione
in via provvisoria e non vincolante sulla presumibile entità dell’incentivo; la presa di posizione è
comunicata all’ente capofila e può contenere condizioni vincolanti per la concessione definitiva
dell’incentivo.
V) Domanda definitiva; decisione (art. 27a cpv. 1 legge)
Art. 23g11 1La domanda definitiva va sottoposta dall’ente capofila alla Sezione degli enti locali.
2La domanda dev’essere comprensiva dei seguenti documenti, approvati dai legislativi degli enti
coinvolti, riservate le competenze delegate:
a) l’accordo programmatico stipulato sotto forma di convenzione o mandato di prestazione fra il
Comune e il/i Patriziato/i; esso deve prevedere l’ente capofila, i contenuti, il programma e i
termini di realizzazione dell’investimento, il riparto del finanziamento fra gli enti coinvolti;
b) il progetto e il preventivo definitivo;
c) il credito stanziato, con termine entro il quale esso decade se non utilizzato, e il piano di
finanziamento.
3Alla domanda vanno inoltre allegate le risoluzioni dei legislativi degli enti coinvolti, i relativi
messaggi e i rapporti commissionali.
4La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della legge sottopone con proprio preavviso la decisione
di incentivo al Dipartimento delle istituzioni.
VI) Versamento degli incentivi (art. 27b cpv. 2 legge)
Art. 23h12 1Gli incentivi sono versati sulla base della presentazione della liquidazione corredata
dagli attestati di pagamento e da una dichiarazione o rapporto di collaudo degli interventi eseguiti.
2È data la facoltà di versamento di acconti sulla base di corrispondenti liquidazioni parziali.
TITOLO IV
Acquisto dello stato di patrizio
Concessione dello stato di patrizio (art. 43 legge)

## Art. 24 a) domanda {#art_24}

1La domanda di concessione dello stato di patrizio è presentata all’Ufficio patriziale dal
richiedente, corredata dagli atti ufficiali comprovanti l’adempimento delle condizioni poste dall’art.
43 della legge.
2Se il richiedente appartiene già ad altro patriziato dev’essere unita l’attestazione di svincolo da
quest’ultimo.
3La domanda presentata dal marito si estende alla moglie, se consenziente, e ai figli minorenni.

## Art. 25 b) procedura e comunicazione (art. 45 legge) {#art_25}

1L’Ufficio patriziale sottopone all’assemblea, rispettivamente al Consiglio patriziale, la
domanda di concessione dello stato di patrizio.
2La decisione del legislativo è comunicata al richiedente e all’Ufficio del patriziato che gli avesse
rilasciato l’attestazione di svincolo.
Svincolo dallo stato di patrizio (art. 43 cpv. 1 lett. c legge)
a) domanda
10 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
11 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
12 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
188.110

## Art. 26 {#art_26}

La domanda di svincolo dallo stato di patrizio è presentata per iscritto all’Ufficio
patriziale.

## Art. 27 b) procedura e comunicazione (art. 43 cpv. 1 lett. c legge) {#art_27}

1L’Ufficio patriziale sottopone all’assemblea, rispettivamente al Consiglio patriziale, la
domanda di svincolo.
2La decisione del legislativo è comunicata all’interessato.
TITOLO V
Rinuncia e riacquisto dello stato di patrizio

## Art. 28 Rinuncia allo stato di patrizio (art. 50 legge) {#art_28}

1La rinuncia allo stato di patrizio, è comunicata per iscritto all’Ufficio patriziale che
informa il legislativo.
2La rinuncia ha effetto immediato salvo indicazione contraria dell’interessato.

## Art. 29 Riacquisto dello stato di patrizio (art. 50 legge) {#art_29}

Il riacquisto dello stato di patrizio, avviene conformemente agli articoli 24 e 25 del
presente regolamento.
TITOLO VI
Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

## Art. 30 Allestimento e aggiornamento registro (art. 57 legge) {#art_30}

1La cancelleria comunale fornisce gratuitamente all’Ufficio patriziale i dati necessari
per l’allestimento e l’aggiornamento del registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi.
2È inoltre riservato l’accesso ai dati di Movpop secondo l’art. 8 cpv. 1 e 3 della legge di
applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati
movimento della popolazione del 5 giugno 2000 e l’art. 30 cpv. 1 del regolamento di
applicazione.13
3L’Ufficio patriziale può far capo ad un ente esterno di pubblica utilità senza scopo di lucro per
l’allestimento e l’aggiornamento del registro, anche mediante accesso ai dati di Movpop, secondo
le condizioni dell’art. 30 cpv. 4 del regolamento della legge di applicazione della legge federale
sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento
della popolazione del 2 dicembre 2009. Sono riservate le competenze dell’Ufficio patriziale
secondo gli articoli 57, 58 e 59 della legge.14
TITOLO VII
Del coordinamento

## Art. 31 Commissione di coordinamento (art. 129 cpv. 2 legge) {#art_31}

1La Commissione di cui all’art. 129 della legge è composta da 6 membri e un
Presidente nominati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato designa pure il segretario della Commissione.15
TITOLO VIII

## Art. 32 …16 {#art_32}

…17
TITOLO IX
Norme finali

## Art. 33 Abrogazione {#art_33}

Il regolamento del 29 gennaio 1963 è abrogato.
13 Cpv. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
14 Cpv. introdotto dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 275.
15 Cpv. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
16 Titolo abrogato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
17 Art. abrogato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
188.110

## Art. 34 Entrata in vigore {#art_34}

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1994, 547.
