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title: "Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure"
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# Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure

## Art. 1 {#art_1}

Sono considerate come pene nel senso del presente concordato le pene privative della
libertà inflitte in applicazione degli art. 35, 36 e 39, 87 e 95 del Codice penale svizzero (CPS) del 21
dicembre 1937.
A norma dell’art. 374 del Codice penale svizzero, queste pene sono eseguite dal Cantone dove è
stata pronunciata la sentenza. Resta riservato il caso in cui il condannato è collocato, in virtù di una
convenzione, nello stabilimento di un altro Cantone (sistema dei pensionanti).

## Art. 2 {#art_2}

Qualunque sia il Cantone o il paese d’origine e la dimora del condannato, ciascun
Cantone assume le spese d’esecuzione delle pene privative della libertà che sono pronunciate
dalle sue autorità. Con riserva di altri accordi, il Cantone in cui si eseguisce la pena non può
esigere una rifusione di spese dal Cantone di attinenza o di dimora.

## Art. 3 II. Ripartizione delle spese d’esecuzione delle misure {#art_3}

Sono considerate come misure nel senso del presente concordato l’internamento, la
cura e l’ospedalizzazione di delinquenti irresponsabili o di responsabilità scemata (art. 14 e 15
CPS), le misure di sicurezza (art. dal 42 al 45 CPS), il collocamento di fanciulli e adolescenti in una
casa d’educazione o in una famiglia, il trattamento speciale dei fanciulli e degli adolescenti e
l’ulteriore trasferimento di adolescenti in uno stabilimento penitenziario (articoli 84, 85, 91, 92 e 93,
secondo capoverso, CPS).

## Art. 4 {#art_4}

Ogni misura è eseguita dal Cantone nel quale essa è stata ordinata (Cantone
giudicante).
Il Cantone d’attinenza e, se deve partecipare alle spese, il Cantone di dimora hanno però il diritto di
eseguire essi stessi la misura. Se ambedue i Cantoni intendono procedere all’esecuzione, il diritto
spetta al Cantone che deve assumersi la parte maggiore delle spese o, a somme uguali, al
Cantone di attinenza.

## Art. 5 {#art_5}

Le spese delle misure prese per cittadini svizzeri sono ripartite come segue tra il
Cantone giudicante, il Cantone di attinenza e il Cantone di dimora:
1. Quando la pena pronunciata è sostituita da una misura o la sua esecuzione è sospesa perché
è stata ordinata una misura (art. 14, secondo capoverso; art. 15, secondo capoverso, e art.
dal 42 al 45 CPS), il Cantone giudicante assume da solo le spese della misura per la durata
della pena pronunciata. Esso non assume le spese cagionate dall’internamento di persone
irresponsabili (art. 14 e 15 CPS) o dall’internamento di fanciulli e di adolescenti (art. 84, 85, 91
e 94, secondo capoverso, CPS).
2. Le spese delle misure che non sono a carico del Cantone giudicante, quando questo non è il
Cantone d’attinenza o di dimora, sono sopportate dal Cantone di attinenza e da quello di
dimora in proporzione del tempo durante il quale l’internato ha abitato nel Cantone di dimora e
cioè:
a) se la durata della dimora è inferiore a 4 anni, il Cantone di attinenza assume da solo tutte le
spese;
b) se essa è di 4 a 10 anni, il Cantone di dimora assume un quarto delle spese;
c) se essa è di 10 a 20 anni, il Cantone di dimora assume la metà delle spese;
d) se essa è superiore a 20 anni, il Cantone di dimora assume tre quarti delle spese.
Il Cantone di dimora non è tuttavia tenuto ad assumere le spese quando ha ritirato la dimora
alla persona che forma oggetto della misura, conformemente all’art. 45 della Costituzione
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federale, sia a cagione di una sentenza penale pronunciata contro di essa, sia a causa della
sua indigenza permanente.
In materia d’internamento, il Cantone di dimora non è tenuto a partecipare alle spese per oltre
due anni se la durata della dimora del condannato è inferiore a 10 anni; per oltre 5 anni se
essa è inferiore a 20 anni e per oltre 10 anni se essa è più lunga.
Se un Cantone partecipa all’esecuzione per diversi titoli, è tenuto a contribuire alle spese di
esecuzione per ciascuno di questi titoli (come Cantone giudicante, di attinenza o di dimora).

## Art. 6 {#art_6}

Se a una misura deve far seguito l’esecuzione di tutta o di parte della pena sospesa,
questa esecuzione avrà luogo, di regola, nel Cantone giudicante, anche nel caso in cui il Cantone
di attinenza o di dimora si fosse assunto di eseguire le misure. In casi singoli, i Cantoni possono
tuttavia convenire fra loro norme differenti.
Le spese dell’esecuzione di una pena che fa seguito ad una misura sono ripartite fra i Cantoni
interessati come se continuasse ad essere eseguita la misura.

## Art. 7 {#art_7}

Con riserva delle disposizioni diverse delle convenzioni internazionali, il Cantone
giudicante assume le spese delle misure prese in confronto degli stranieri.
PARTE II

## Art. 8 REGOLE PER LA DETERMINAZIONE E PER IL CALCOLO {#art_8}

Il Cantone di cui il condannato o l’internato era attinente il giorno in cui la sentenza è
passata in giudicato è tenuto a partecipare alle spese a titolo di Cantone di attinenza.
Se il condannato o l’internato è attinente di più Cantoni, il Cantone di attinenza si determina giusta
l’art. 22 del Codice civile.

## Art. 9 {#art_9}

Il Cantone, nel quale il condannato o l’internato aveva dimorato in modo stabile per
almeno quattro anni prima del giorno in cui la sentenza è passata in giudicato, è tenuto a
contribuire alle spese a titolo di Cantone di dimora.
Se il condannato o l’internato era in stato d’arresto prima del giorno in cui la sentenza è passata in
giudicato, il Cantone di dimora si determina secondo il giorno in cui è stato ordinato l’arresto.
Per la donna maritata e per i minorenni la durata della dimora e il Cantone di dimora sono

## Art. 10 determinati in modo indipendente.1 {#art_10}

La durata della dimora si calcola a contare dal giorno in cui i documenti di legittimazione
della persona condannata sono stati depositati presso la polizia, a meno che non sia accertato che
la dimora è incominciata prima o più tardi.
La durata della dimora non comprende il tempo passato da un condannato in uno stabilimento
situato fuori dal Cantone di dimora per scontarvi una pena o una misura, oppure per esservi
ospedalizzato, trattato o curato. Questo tempo conterà tuttavia come dimora quando il soggiorno
fuori dal Cantone è stato ordinato da una sentenza o da una decisione amministrativa del Cantone
di dimora o quando la sentenza o la decisione di un altro Cantone è eseguita in uno stabilimento
del Cantone di dimora.
Se il condannato aveva già dimorato precedentemente nel Cantone della sua attuale dimora, la
durata della precedente dimora conta, per la ripartizione delle spese, se essa è continuata
ininterrottamente per almeno dieci anni e l’assenza non ha sorpassato due anni.

## Art. 11 {#art_11}

Le spese d’esecuzione sono calcolate secondo il prezzo abitualmente chiesto per i
pensionanti del Cantone, gli attinenti ed i dimoranti.
Il prezzo per i pensionanti non deve sorpassare in misura eccessiva quello fissato per gli attinenti
del Cantone.
Le spese d’abbigliamento, d’equipaggiamento e le cure mediche possono pure essere comprese
nelle spese d’esecuzione.
PARTE III
PROCEDURA E APPLICAZIONE DEL CONCORDATO

## Art. 12 I. Sentenza, esecuzione delle misure e regolamento delle spese {#art_12}

Il Cantone nel quale è stata pronunciata una sentenza o una decisione che ordina una
misura deve comunicare la sentenza o la decisione al Cantone di attinenza e al Cantone di dimora,
entro venti giorni al più tardi a contare dal momento in cui essa è passata in giudicato.
Esso indicherà, nella sua comunicazione, dove intende eseguire la misura e chiederà al Cantone di
attinenza e al Cantone di dimora di notificargli se essi intendono incaricarsi dell’esecuzione.
1 Nuovo testo del cpv. approvato dal CF l’11.2.1948 - RU 1948, 196.
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Contemporaneamente, dovrà fare le sue proposte relativamente alla ripartizione delle spese,
fondandosi sui suoi accertamenti circa l’attinenza e la dimora del condannato.

## Art. 13 {#art_13}

Il Cantone di attinenza e il Cantone di dimora che intende assumere l’esecuzione, deve
darne comunicazione entro 20 giorni a contare dalla notificazione della sentenza o della decisione.
Decade dal diritto il Cantone che non fa la dichiarazione entro questo termine.
Se il Cantone giudicante non riconosce la pretesa di assumersi l’esecuzione, notificata in tempo
debito, deve darne immediatamente comunicazione al Cantone interessato riferendosi all’ art. 22.

## Art. 14 {#art_14}

Il Cantone di attinenza e il Cantone di dimora devono far conoscere, entro lo stesso
termine di venti giorni (art. 13), le obbiezioni che potrebbero fare contro la ripartizione delle spese.
Ricevuta comunicazione delle obbiezioni o spirato il termine indicato, il Cantone giudicante deve
notificare ad essi le sue pretese, riferendosi all’art. 22.

## Art. 15 {#art_15}

Il Cantone che si incarica dell’esecuzione di una misura provvede, a sue spese, al
trasferimento dell’individuo da un Cantone all’altro.
Il Cantone giudicante provvede che l’individuo sia collocato convenientemente per il tempo che
passa tra l’emissione della sentenza o della decisione e l’esecuzione della misura. Le spese di
siffatto collocamento fanno parte delle spese di esecuzione della misura.

## Art. 16 {#art_16}

Le misure sono eseguite in conformità delle disposizioni in vigore nel Cantone che le
applica.
Gli attinenti di altri Cantoni non devono essere trattati diversamente da quelli del Cantone per
quanto concerne il peculio, il vitto e il regime.

## Art. 17 {#art_17}

Le decisioni ulteriori che il Codice penale svizzero riserva all’autorità competente o al
giudice (liberazione definitiva o condizionale, rinvio allo stabilimento, patronato, esecuzione
susseguente della pena, ecc.) devono essere prese dall’autorità del Cantone giudicante.

## Art. 18 {#art_18}

Il Cantone che si è assunto l’esecuzione deve presentare ogni anno all’autorità
competente del Cantone giudicante un rapporto su l’esecuzione e comunicare, ad essa oppure al
giudice del Cantone giudicante, le informazioni che sono necessarie per prendere le decisioni
previste nell’articolo 17.

## Art. 19 {#art_19}

Di regola generale, il patronato spetta al Cantone nel quale ha luogo l’esecuzione. Se la
persona soggetta a patronato trasferisce la sua dimora in un altro Cantone o essa ritorna nel luogo
della sua dimora precedente il patronato passa al nuovo Cantone.
Salvo convenzioni contrarie, le spese sono a carico del Cantone dove è stata eseguita in primo
luogo la misura.

## Art. 20 {#art_20}

In tutti i casi previsti dal presente concordato il Cantone giudicante presenta ai Cantoni
interessati i conti per l’insieme delle spese di esecuzione, anche se determinate misure (come il
patronato) sono eseguite in un altro Cantone.
I conti sono regolati alla fine dell’esecuzione, salvo che i Cantoni interessati non convengano
regolamenti parziali periodici quando si tratti di misure prorogate.

## Art. 21 II. Applicazione del concordato {#art_21}

In ogni Cantone concordatario, il Governo esercita l’alta vigilanza sulla applicazione del
concordato.
Esso designa le autorità incaricate dell’esecuzione e delle relazioni con gli altri Cantoni.

## Art. 22 {#art_22}

Contro qualsiasi decisione che un Cantone prende, relativamente all’applicazione del
presente concordato e comunica a un altro Cantone riferendosi espressamente al presente
articolo, è dato ricorso al dipartimento federale di giustizia e polizia, entro dieci giorni a contare dal
ricevimento della comunicazione.
Se la decisione tocca direttamente un terzo Cantone, questo deve essere considerato d’ufficio
come parte in lite.
Il dipartimento federale di giustizia e polizia può, mediante decisione provvisionale, prescrivere ciò
che deve essere fatto o omesso nella procedura.
Esso non è vincolato dalle conclusioni delle parti e può esigere, da queste ultime, informazioni
complementari, accertamenti o la produzione di altri documenti giustificativi, senza riguardo
all’onere della prova.
Esso statuisce in via definitiva (con riserva dell’art. 23) e senza spese.
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Si considerano come ammesse le decisioni cantonali che nessuno dei Cantoni interessati ha
deferito al dipartimento entro il termine fissato.

## Art. 23 {#art_23}

Un caso che è stato oggetto di una decisione esecutiva può essere nuovamente posto
in causa quando, da fatti scoperti dopo questa decisione o da prove che prima non potevano
essere addotte, appare manifestamente che la decisione è dovuta ad errore.

## Art. 24 {#art_24}

In favore degli attinenti dei Cantoni concordatari è riservato il ricorso di diritto pubblico
previsto nell’articolo 175, numero 3, della legge sull’organizzazione giudiziaria federale.

## Art. 25 {#art_25}

Il dipartimento federale di giustizia e polizia convoca, secondo i bisogni, delle
conferenze dei dipartimenti preposti all’esecuzione delle pene e delle misure nei Cantoni
concordatari. Queste conferenze possono trattare le questioni relative all’interpretazione e
all’applicazione del presente concordato e regolarle con decisioni prese a maggioranza di voti.
PARTE IV

## Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI {#art_26}

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore del presente concordato.
Esso fisserà parimenti la data a contare dalla quale il concordato avrà effetto per i Cantoni che vi
aderiranno ulteriormente.
Il concordato non è applicabile alle sentenze che sono già diventate esecutive al momento della
sua entrata in vigore o al momento in cui il concordato avrà effetto per i Cantoni che vi aderiranno
ulteriormente.

## Art. 27 {#art_27}

Ogni Cantone concordatario ha diritto di recedere dal concordato il 1° gennaio di ogni
anno mediante preavviso di sei mesi.
Le comunicazioni relative all’adesione e alla disdetta devono essere fatte al Consiglio federale, che
ne dà conoscenza ai Cantoni concordatari.2
Pubblicato nel BU 1945, 40.
2 Hanno aderito al Concordato i seguenti Cantoni (stato al 1.7.1984): Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto,
Obvaldo, Nidvaldo, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Interno,
Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Neuchâtel, Giura.
Adesione del Cantone Ticino con DL 19.2.1945, BU 1945, 39.
