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# Regolamento delle scuole professionali

## Art. 1 Principio {#art_1}

1La direzione generale delle scuole professionali, definite dalla legge sulle scuole
professionali del 2 ottobre 1996 compete al Consiglio di Stato, che la esercita per mezzo del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2Nell’ambito del Dipartimento, la sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica,
la sezione della formazione commerciale e dei servizi e la sezione della formazione sanitaria e
sociale (di seguito sezioni di formazione) della Divisione della formazione professionale (di seguito
Divisione) svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) sovrintendono all’insegnamento nelle scuole e nei luoghi di formazione di loro competenza;
b) curano i rapporti con gli uffici e i servizi della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione (di seguito SEFRI), con le organizzazioni del mondo del lavoro e i datori di lavoro
delle persone in formazione;
c) vigilano sull’insegnamento, in particolare tramite le direzioni di istituto e gli esperti di materia, e
sulla formazione in azienda attraverso gli ispettori di tirocinio;
d) studiano ed esaminano i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e
promuovono iniziative e innovazioni;
e) assicurano il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali;
f) elaborano proposte per la formazione di base e continua dei docenti;
g) formulano al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei
docenti di loro spettanza e su ogni richiesta concernente i loro rapporti d’impiego.2
3Le competenze di cui ai cpv. 1 e 2 si applicano anche ai corsi di maturità professionale per quanto
non definito dal regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015.
4Le disposizioni sulle scuole specializzate superiori sono subordinate alle prescrizioni dell’ordinanza
del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca concernente le esigenze
minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole
specializzate superiori dell’11 settembre 2017 (OERic-SSS).3
Capitolo secondo
Centri professionali e scuole
Definizione e tipologia
1 Ingresso modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 142.
2 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
3 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 142.

## Art. 2 {#art_2}

1Le scuole professionali del Cantone sono di regola riunite in centri professionali.
2Ogni centro professionale costituisce un istituto scolastico giusta l’art. 24 della legge della scuola
del 1. febbraio 1990; ad esso fanno riferimento le relative scuole affiliate.
3I centri professionali del Cantone sono di tipo tecnico, agrario, artistico, commerciale e
sociosanitario.
4Le scuole professionali che non sono affiliate ai centri professionali costituiscono un singolo istituto
scolastico; sono tali:
a) l’Istituto della transizione e del sostegno (ITS);
b) la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT);
c) la Scuola specializzata superiore di economia (SSSE);
d) l’Istituto della formazione continua (IFC).4

## Art. 3 Sedi e contenuti dei centri professionali tecnici {#art_3}

1I centri professionali tecnici (CPT) hanno sede a Mendrisio, Lugano-Trevano,
Bellinzona, Biasca, Locarno. Il CPT del settore tessile ha sede a Lugano-Viganello.
2Ad essi sono affiliate le seguenti scuole:
a) al CPT di Mendrisio la Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) tecnica;5
b) al CPT di Lugano-Trevano la SPAI, la Scuola d’arti e mestieri (SAM) e la Scuola specializzata
superiore (SSS) tecnica (SSST);6
c) al CPT di Bellinzona la SPAI, la SAM e la SSS tecnica;
d) al CPT di Biasca la SPAI tecnica e la SAM della sartoria;
e) al CPT di Locarno la SPAI tecnica;
f) al CPT del settore tessile di Lugano-Viganello la SAM della sartoria e la SSS di abbigliamento
e design della moda.

## Art. 4 Sedi e contenuti dei centri professionali agrario e artistico {#art_4}

1Il centro professionale agrario, denominato Centro professionale del verde (CPV), ha
sede a Coldrerio-Mezzana. Al CPV è affiliata la SPAI delle professioni della natura.
2Il centro professionale artistico, denominato Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA), ha
sede a Lugano. Al CSIA sono affiliate la SPAI artistica, la Scuola d’arte applicata (SAA), la Scuola
cantonale d’arte (SCA) e la SSS di arte applicata (SSSAA).

## Art. 5 Sedi e contenuti dei centri professionali commerciali {#art_5}

1I centri professionali commerciali (CPC) hanno sede a Bellinzona, Chiasso, Locarno,
Lugano e Tenero, quest’ultimo sotto la denominazione di Scuola professionale per sportivi d’élite
(SPSE).
2I CPC comprendono la Scuola professionale commerciale (SPC) e la Scuola media di commercio
(SMC). La SPSE offre i medesimi percorsi formativi delle SMC.8

## Art. 6 Sedi e contenuti dei Centri professionali sociosanitari {#art_6}

1I centri professionali sociosanitari (CPS) hanno sede a Bellinzona, Giubiasco, Locarno,
Lugano, Manno e Mendrisio.9
2Ad essi sono affiliate le seguenti scuole:
a) al CPS infermieristico di Bellinzona/Manno, la Scuola specializzata superiore in cure
infermieristiche (SSSCI);10
b) al CPS di Giubiasco/Canobbio, la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali
(SSPSS);
c) al CPS medico-tecnico di Locarno, la Scuola medico-tecnica (SMT) e la SSS medico-tecnica
(SSSMT);
d) al CPS medico-tecnico di Lugano, la SMT e la SSSMT;
e) al CPS di Mendrisio, la Scuola per operatori sociosanitari (SCOS) e la SSS per educatori
dell’infanzia.11
4 Cpv. modificato dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
5 Lett. modificata dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
6 Lett. modificata dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
7 Art. modificato dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
8 Cpv. modificato dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.
9 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.11.2022 - BU 2022, 255.
10 Lett. modificata dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.11.2022 - BU 2022, 255.
11 Cpv. modificato dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.

## Art. 7 Professioni insegnate e comprensori {#art_7}

Il Consiglio di Stato definisce con decreto esecutivo le professioni insegnate nei vari
centri professionali e scuole professionali del Cantone e, dove necessario, la suddivisione in
comprensori di tali insegnamenti.
Capitolo III
Collegi dei direttori

## Art. 8 Istituzione e composizione dei collegi {#art_8}

Sono istituiti i collegi dei direttori:
a) delle scuole professionali del settore industriale, artigianale, agrario e artistico;
b) delle scuole professionali commerciali;
c) delle scuole professionali sanitarie e sociali;
d) delle scuole specializzate superiori.

## Art. 9 Compiti {#art_9}

1I collegi dei direttori trattano gli aspetti generali dell’insegnamento del loro settore di
competenza e coordinano le attività degli istituti d’intesa con le sezioni di formazione, la Divisione e
il Dipartimento.
2I collegi svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) formulano alle sezioni di formazione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico,
organizzativo e amministrativo;
b) preavvisano o decidono, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni della
SEFRI, del Consiglio di Stato e del Dipartimento;
c) curano l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti;
d) coordinano l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e le proposte di incarico, nomina
e trasferimento dei docenti all’attenzione delle sezioni di formazione;
e) esaminano le proposte concernenti la formazione di base e continua dei docenti;
f) esaminano i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.

## Art. 10 Presidente e segretario {#art_10}

1Ogni 4 anni il collegio designa un presidente, al quale compete la direzione dei lavori.
2Esso designa anche un segretario, al quale compete la redazione del verbale.

## Art. 11 Convocazione {#art_11}

Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla sezione della formazione, dalla
Divisione o dal Dipartimento.

## Art. 12 Partecipazione {#art_12}

1La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria.
2Alle sedute del collegio partecipa il capo della sezione della formazione di riferimento.14

## Art. 13 Decisioni {#art_13}

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Capitolo quarto
Esperti di materia

## Art. 14 Designazione {#art_14}

1Per ogni disciplina fondamentale prevista dai percorsi formativi di maturità professionale
e dove necessario il Consiglio di Stato incarica uno o più esperti di materia a dipendenza dei
problemi posti dall’insegnamento. Un esperto può assumere l’incarico per più istituti.
2Gli esperti di materia sono di regola docenti di scuola universitaria professionale oppure operatori
che svolgono la loro attività professionale in settori inerenti alla disciplina d’insegnamento.
Funzioni e compiti
12 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
13 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
14 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

## Art. 15 {#art_15}

Gli esperti di materia, nell’ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le
seguenti funzioni:
a) consulenza scientifica e didattica ai docenti;
b) coordinamento e valutazione dell’insegnamento;
c) vigilanza di carattere scientifico e didattico sull’insegnamento svolto dai docenti;
d) collaborazione nelle procedure di qualificazione.

## Art. 16 Durata della carica {#art_16}

L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.
TITOLO II
Delle persone in formazione
Capitolo primo
Diritti, doveri e frequenza delle scuole

## Art. 17 Diritti {#art_17}

1Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi e dai
regolamenti, le scuole professionali si preoccupano di fornire alla persona in formazione le adeguate
conoscenze e competenze in campo culturale e professionale, l’acquisizione di un metodo di studio,
la capacità di giudizio critico, la partecipazione attiva e l’indispensabile esperienza educativa
nell’ambito delle sezioni, dei gruppi di lavoro e dell’intera comunità scolastica.
2La persona in formazione ha il diritto al rispetto della propria personalità, di essere informata su
tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del
suo profitto, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui le sia stato
recato pregiudizio.
3Essa può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla
legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione del 19 maggio
1992.

## Art. 18 Doveri {#art_18}

La persona in formazione è tenuta all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle
disposizioni dell’autorità scolastica. Essa è inoltre tenuta a un comportamento consono alla
professione scelta e corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e
rispettoso delle infrastrutture scolastiche.

## Art. 19 Iscrizioni {#art_19}

1Nelle scuole professionali di base con pratica professionale in azienda l’iscrizione
avviene con la ratifica del contratto di tirocinio da parte dell’autorità cantonale.
2Nelle altre scuole professionali di base le iscrizioni avvengono di anno in anno presso la sede
scolastica secondo le modalità previste dalla direzione di istituto. Nel caso di candidati minorenni,
la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da chi detiene l’autorità parentale.
3Le iscrizioni alle scuole professionali di base a tempo pieno devono di regola pervenire all’istituto
entro il 30 giugno.
4I candidati devono essere in possesso dei requisiti e dei titoli di studio previsti dalla legge e dai
regolamenti; in mancanza di tali elementi, dove previsto, essi devono superare gli esami di
ammissione prescritti.
5In caso di necessità la sezione della formazione di riferimento, sentito il collegio dei direttori, può
limitare il numero massimo di persone in formazione in determinati curricoli e disporre eventuali
esami di idoneità o di graduatoria.
6La sezione della formazione di riferimento, mediante decisione motivata, può escludere
dall’ammissione o iscrizione i candidati che risultano inidonei alla formazione, segnatamente:
a) a seguito di una condanna penale per reati non compatibili con la stessa;
b) a seguito dello scioglimento, nell’arco degli ultimi tre anni, di un contratto di tirocinio per gravi
inadempienze inconciliabili con le finalità della formazione.18
Obbligo di frequenza
15 Art. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.
16 Art. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.
17 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
18 Cpv. modificato dal R 13.2.2019; in vigore dal 15.2.2019 - BU 2019, 51.

## Art. 20 {#art_20}

1La persona in formazione è tenuta a frequentare regolarmente le lezioni e le procedure
di qualificazione previste dai vari cicli di studio delle scuole.
2Nelle scuole professionali di base, in casi particolari, la direzione di istituto può concedere l’esonero
dalla frequenza delle lezioni in determinate discipline, fermo restando l’obbligo di effettuare le
verifiche decise dai docenti.
3All’esonero parziale dalla procedura di qualificazione è applicabile per analogia l’art. 57 del
regolamento sulla formazione professionale e continua del 1° luglio 2014.

## Art. 21 Assenze {#art_21}

1Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al
rientro alla direzione di istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione
deve essere consegnata; trascorso questo termine, la direzione può decidere di considerare le
assenze arbitrarie con un abbassamento della nota di condotta.
2Le assenze dovute a malattia vanno attestate con un certificato medico conformemente alle
direttive del medico cantonale.
3Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.

## Art. 22 Assenze ripetute o prolungate {#art_22}

1Il docente di classe considera con la persona in formazione i problemi posti dalle
assenze ripetute o prolungate. Quando lo ritiene necessario egli informa il Consiglio di classe o
richiede l’intervento della direzione di istituto.
2La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.
3In caso di frequenza insufficiente delle lezioni dispensate in una disciplina nel corso dell’anno
scolastico, fatte salve disposizioni particolari riguardanti le SSS, la direzione di istituto può segnalare
l’inadempienza alla Divisione che, a sua volta, può escludere la persona in formazione dalle
procedure di qualificazione o, nel caso di classi intermedie, decidere la mancata promozione alla
classe successiva.19
Abbandono
Art. 22a20 1L’abbandono degli studi in corso d’anno scolastico è registrato appena possibile, ma al
più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.
2La direzione di istituto è responsabile della registrazione tempestiva degli abbandoni non
annunciati, dopo aver chiarito la situazione con l’allievo e la sua famiglia.
Capitolo secondo
Sanzioni disciplinari

## Art. 23 Procedura prima della sanzione {#art_23}

1Un comportamento riprovevole da parte di una persona in formazione è oggetto di un
colloquio chiarificatore con gli insegnanti.
2Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, a
seconda dei casi, del docente di classe, della direzione di istituto e/o dei detentori dell’autorità
parentale.

## Art. 24 Sanzioni {#art_24}

1Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può
adottare, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l’ammonimento;
b) la sospensione dall’insegnamento fino a 10 giorni effettivi. Durante le giornate di sospensione
la persona in formazione può essere tenuta a svolgere attività di carattere educativo secondo
le disposizioni della direzione di istituto.
2In casi particolarmente gravi, rispettivamente di indisciplina ripetuta dopo aver fatto ricorso a quanto
stabilito dal cpv. 1, la Divisione sentito il parere del consiglio di classe e della direzione di istituto
può adottare, secondo la gravità, una delle seguenti ulteriori sanzioni disciplinari:
a) l’esclusione dalle procedure di qualificazione;
b) l’esclusione dalla scuola e/o la rescissione del contratto di tirocinio con la conseguente
esclusione dalla scuola.
19 Cpv. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.
20 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 175.
3Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla persona in formazione, ai rappresentanti
legali se essa è minorenne e, se del caso, al datore di lavoro. Esse sono annotate sul registro della
scuola e sulla pagella.
4L’adozione di una sanzione disciplinare implica un abbassamento della nota di condotta, quando
prevista.
5La persona in formazione esclusa da una scuola non può essere iscritta in nessun altro istituto
scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.
5bisL’esclusione da una scuola è registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella
banca dati GAGI.21
6Ai casi di azioni illecite durante le procedure di qualificazione nelle scuole professionali di base è
applicabile per analogia l’art. 61 del regolamento sulla formazione professionale e continua del 1°
luglio 2014.
TITOLO III
Funzionamento dell’istituto scolastico
Capitolo primo
Organizzazione della scuola

## Art. 25 Anno scolastico {#art_25}

1L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal
Dipartimento.
2Esso è diviso di regola in due semestri di durata equivalente.
3Il Dipartimento può autorizzare le scuole che prevedono dei periodi di formazione pratica esterna
(stage) ad organizzare autonomamente il calendario scolastico (periodi di scuola, periodi di stage e
periodi di vacanza).22

## Art. 26 Durata dell’ora-lezione {#art_26}

La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono adattate alla specificità del singolo
istituto o di gruppi di scuole affini e sono decise dalla Divisione.

## Art. 27 Composizione delle sezioni {#art_27}

1Le sezioni sono di regola formate da un massimo di 24 persone in formazione per
indirizzo di studio.
2Le sezioni della formazione professionale di base biennali sono formate di regola da 12 persone in
formazione al massimo.
3Alla SPSE le sezioni sono formate di regola da un massimo di 18 persone in formazione.
4Nelle sezione con 10 o meno persone in formazione, di regola l’insegnamento avviene nella forma
delle multiclassi oppure destinando alla singola sezione un numero inferiore di ore di insegnamento
fino ad un massimo del 50%, completato dallo studio individuale. Le due misure possono essere
cumulate quando il numero delle persone in formazione della multiclasse è inferiore o uguale a 10.23
Attività di non insegnamento
Art. 27a24 1La Divisione, sentiti i direttori di istituto, attribuisce annualmente le ore di non
insegnamento destinate all’organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente
regolamento e dai regolamenti degli studi di cui all’art. 34.
2La somma di tali ore di non insegnamento non supera il 3.6% del totale delle ore di insegnamento.
Docente di classe e docente mediatore
Art. 27b25 Ogni istituto della formazione di base dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi
orari settimanali:
a) fino a 1 ora-lezione per sezione a tempo pieno e 0.5 ore-lezione per sezione della formazione
duale per la funzione di docente di classe;
b) 1 ora-lezione ogni 60 persone in formazione per la funzione di docente mediatore;
21 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 175.
22 Cpv. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 346.
23 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 142.
24 Art. introdotto dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.
25 Art. introdotto dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.
c) …26

## Art. 28 Orario settimanale e assegnazione delle lezioni {#art_28}

1Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana in base ai
piani di studio, la direzione di istituto tiene conto prioritariamente delle esigenze didattiche.
2Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi
disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
3L’orario settimanale delle lezioni è comunicato ai docenti e agli allievi.
Giornate autogestite
Art. 28a27 1Con lo scopo segnatamente di confrontare gli allievi con la responsabilità di informarsi,
di scegliere temi di discussione e approfondimento, di studiare tematiche particolari, di animare
incontri e di confrontarsi con diverse espressioni culturali, sono organizzate nelle scuole
professionali a tempo pieno almeno due giornate annuali autogestite.
2Le giornate sono organizzate direttamente dagli allievi che presentano alla direzione di istituto per
l’approvazione l’elenco delle attività previste e un adeguato programma di svolgimento delle stesse.

## Art. 29 Uscite culturali o sportive {#art_29}

1Con lo scopo di integrare la normale attività di insegnamento, possono essere
organizzate uscite culturali o sportive della durata massima complessiva di 5 giorni di scuola per
classe e per anno scolastico.
2Il programma delle uscite culturali o sportive viene presentato per approvazione dal docente
responsabile alla direzione di istituto, corredato delle necessarie informazioni.
3La direzione di istituto autorizza le uscite culturali o sportive sulla base della loro attinenza con il
piano di studio o della particolare rilevanza culturale e tenendo conto dei crediti disponibili per le
indennità ai docenti accompagnatori.
4Il regolamento interno stabilisce le norme relative ai seguenti punti:
a) modi e tempi di presentazione delle richieste;
b) durata e collocazione delle uscite durante l’anno scolastico e nel corso del ciclo degli studi;
c) concessione di eventuali dispense;
d) limite massimo di spesa per ogni partecipante per tutto il ciclo di studi;
e) numero dei docenti accompagnatori;
f) presentazione di un rapporto consuntivo.
Formazione pratica
Art. 29a28 1Se la formazione prevede periodi di formazione pratica (stage pratici) presso aziende,
istituti o organizzazioni terze, essi sono assegnati dalla direzione di istituto alle persone in
formazione e possono svolgersi nel Cantone, in Svizzera o all’estero.
2I dettagli della collaborazione fra la scuola e l’ente presso il quale si svolge la formazione pratica
sono definiti in una convenzione sottoscritta dalle parti.
3Durante la formazione pratica l’orario settimanale delle persone in formazione non può essere
superiore all’orario dei professionisti. L’ente presso il quale si svolge la formazione pratica provvede
ad assicurare le persone in formazione per i rischi di responsabilità civile.
Retribuzione nel settore sociosanitario
Art. 29b29 1Le persone in formazione che frequentano scuole specializzate superiori del settore
sociosanitario percepiscono dalla scuola le indennità mensili definite dal Consiglio di Stato.
2Il Cantone recupera dagli istituti di formazione pratica il salario riconosciuto alle persone in
formazione di cui al cpv. 1 durante i periodi di formazione pratica.
3La persona in formazione che intende interrompere la formazione è tenuta a rispettare un termine
di preavviso di un mese per la fine di un mese. Il versamento dell’indennità viene sospeso
immediatamente.
26 Lett. abrogata dal R 30.9.2026; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 318; precedente modifica: BU 2020,
29.
27 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 229.
28 Art. introdotto dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 346.
29 Art. modificato dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 127; precedente modifica: BU 2016,
346.
4Le persone in formazione che frequentano la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e
sociali percepiscono dalle aziende, dagli istituti o dalle organizzazioni terze presso i quali svolgono
periodi di formazione pratica (stage pratici) le indennità mensili definite dal Consiglio di Stato.
5La persona in formazione è tenuta ad osservare il segreto professionale e d’ufficio anche quando
termina o abbandona la formazione pratica e la scuola.
6La Sezione della formazione sanitaria e sociale, tramite l’unità di coordinamento stage
sociosanitari, coordina la gestione amministrativa delle indennità e della fatturazione agli enti di
formazione di cui al cpv. 2, in collaborazione con le scuole e l'Ufficio degli stipendi e delle
assicurazioni.
Capitolo secondo
Attività didattica e valutazione

## Art. 30 Programmazione dell’insegnamento {#art_30}

1Ogni docente ha l’obbligo di programmare il proprio insegnamento e di esporre il proprio
piano alle persone in formazione all’inizio dell’anno scolastico.
2In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato
raggiunto nello svolgimento del programma, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone.

## Art. 31 Coordinamento dell’insegnamento {#art_31}

1Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti della stessa disciplina, vengono
costituiti gruppi disciplinari che esaminano e discutono periodicamente tutti i problemi relativi
all’interpretazione dei contenuti del piano di studio, ai sussidi didattici, alle scelte metodologiche e
ai criteri di verifica.
2I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di
istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.

## Art. 32 Valutazione nelle scuole professionali di base {#art_32}

1Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni persona in
formazione mediante elementi di verifica scritti e/o orali.
2Ogni persona in formazione ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della
valutazione sia frutto della collaborazione di più persone, il docente deve essere in grado di
accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
3Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio relativo al periodo
valutato, per il quale si tiene anche conto dei progressi della persona in formazione.
4Ogni valutazione viene comunicata con chiarezza alla persona in formazione. In particolare essa
deve essere espressa sotto forma di nota tra l’1 e il 6, dove la nota 6 rappresenta il meglio e la nota
4 la sufficienza; sono ammessi i quarti e i mezzi punti.30
5La persona in formazione deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per
migliorare il proprio profitto.
6La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in
tempo utile perché le persone in formazione possano tenerne conto prima delle successive prove
di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna alla persona in formazione.
7Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli della disciplina
sono annunciate alle persone in formazione con sufficiente anticipo; vengono adeguatamente
programmate nell’arco del periodo di valutazione considerato, d’intesa con esse e con i colleghi del
consiglio di classe, in modo che non si verifichi per quanto possibile la concomitanza di più prove
nello stesso giorno e che l’impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di
una preparazione adeguata.

## Art. 33 Note e pagelle nelle scuole professionali di base {#art_33}

1Le note vengono assegnate alla fine di ogni semestre o periodo di formazione.
2Le note vanno dall’1 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l’uso
dei mezzi punti.
3Se un docente non assegna una nota al termine di un semestre in una disciplina obbligatoria deve
motivarlo per iscritto.
4In caso di mancata assegnazione della nota dei semestri dispari, il docente deve accertare che la
persona in formazione abbia recuperato la disciplina per poter assegnare la nota di fine anno. Nelle
30 Cpv. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.
31 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 346.
discipline obbligatorie trattate solo nei semestri dispari, la nota semestrale viene considerata quale
nota di fine anno.
5Le note sono concordate quando l’insegnamento è impartito da più docenti o formatori in un
contesto interdisciplinare o di formazione pratica integrata.
6Le note relative al semestre o periodo di formazione, le assenze, le eventuali osservazioni e la
decisione relativa alla promozione sono registrate dalla scuola.
7La pagella viene controfirmata dalla persona in formazione, se maggiorenne, o dal detentore
dell’autorità parentale e, dove richiesto, dal datore di lavoro.
8Duplicati della pagella sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di
una tassa di fr. 50.–.
TITOLO IV
Studi professionali
Capitolo primo
Generalità

## Art. 34 Regolamenti degli studi {#art_34}

1Le norme inerenti ai percorsi formativi di base e superiori non contemplate dal presente
regolamento sono definite in appositi regolamenti degli studi elaborati per singole scuole o gruppi di
scuole approvati dal Dipartimento.
2Esse sono conformi ai piani quadro e di formazione nazionali emanati dalla SEFRI.
3Gli istituti scolastici si dotano di regolamenti interni di conduzione in conformità alla legge della
scuola del 1° febbraio 1990.

## Art. 35 Commissioni di vigilanza {#art_35}

1Per ciascuna formazione o gruppo di formazioni affini possono essere costituite
commissioni di vigilanza nominate dal Dipartimento.
2Le commissioni sono:
a) organo consultivo del Dipartimento e della Divisione per gli aspetti inerenti all’impostazione,
all’organizzazione, agli obiettivi e ai contenuti della formazione;
b) organo di vigilanza sull’andamento generale dei corsi.
3La composizione delle diverse commissioni è stabilita dai regolamenti degli studi, fatte salve le
disposizioni previste da specifiche convenzioni.
4Le commissioni comprendono tra i loro membri il capo della sezione della formazione di riferimento
e persone rappresentative delle organizzazioni del mondo del lavoro; i direttori delle scuole
partecipano alle riunioni senza diritto di voto.32
5Le commissioni si riuniscono almeno una volta l’anno e quando ve ne sia bisogno; esse possono
essere convocate dal presidente, da una maggioranza dei loro membri, dalla Divisione o dal
Dipartimento.

## Art. 36 Proprietà dei lavori {#art_36}

1I lavori svolti dalle persone in formazione durante il ciclo formativo e il materiale didattico
sviluppato dai docenti sono di proprietà dello Stato, riservate le norme sulla proprietà intellettuale.
2Nelle scuole specializzate superiori le persone in formazione si impegnano a cedere all’istituto
scolastico, a titolo esclusivo, i diritti d’autore e gli eventuali profitti derivanti da lavori semestrali o di
diploma. Possono essere previste eccezioni nei casi in cui i lavori siano stati realizzati e finanziati
dalle aziende o per evitare possibilità di spionaggio industriale.
Capitolo secondo
Scuole professionali di base

## Art. 37 Contratto di tirocinio {#art_37}

1I contratti di tirocinio sono stipulati nel rispetto delle norme federali e cantonali
applicabili.
2Nelle scuole a tempo pieno la scuola stipula un contratto di tirocinio con la persona in formazione
o il suo rappresentante legale; le direzioni di istituto, d’intesa con le sezioni della formazione di
riferimento, sono responsabili della determinazione del periodo di prova previsto dal contratto di
tirocinio, nel rispetto delle normative federali applicabili.33
32 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
33 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

## Art. 38 Ammissione delle persone in formazione {#art_38}

1L’ammissione a un anno scolastico dei cicli formativi avviene nel rispetto delle norme
federali e cantonali applicabili.
2Le condizioni di ammissione ai curricoli di maturità professionale sono definite dal regolamento
della maturità professionale del 1° luglio 2015.
3Per l’ammissione al primo anno delle scuole a tempo pieno è richiesta di regola la licenza di scuola
media.
4In caso di necessità la sezione della formazione di riferimento, sentito il collegio dei direttori, può
limitare il numero massimo di persone in formazione in determinati curricoli e disporre eventuali
esami di idoneità o di graduatoria.34
5Possono inoltre essere pretesi una media qualificata e particolari requisiti di idoneità indicati nei
regolamenti degli studi; in difetto della media qualificata le scuole possono prevedere esami
integrativi e/o attitudinali anch’essi precisati nei regolamenti degli studi.
6Gli esami di ammissione finalizzati ad allestire eventuali graduatorie sono organizzati, di regola,
prima dell’inizio dell’anno scolastico.

## Art. 39 Ammissioni particolari e cambiamenti di percorso formativo {#art_39}

1La Divisione, sulla base del preavviso della direzione di istituto, decide la riduzione della
durata dei contratti di tirocinio, sentito la sezione di formazione di riferimento. A tale fine è analizzato
il dossier del candidato e, se necessario, è prescritto il superamento di esami integrativi.35
2La Divisione decide, sulla base del preavviso della direzione di istituto, anche sul passaggio da una
scuola a tempo pieno a una con pratica professionale in azienda, dopo avere esaminato la specifica
situazione scolastica o professionale della persona in formazione.
3La direzione di istituto decide sull’ammissione dal secondo anno nelle scuole professionali a tempo
pieno, compresi eventuali cambiamenti di percorso formativo.

## Art. 40 Promozione {#art_40}

1La promozione alla fine del periodo di formazione è definita dalle norme federali e dai
piani di formazione specifici.
2Nelle formazioni con pratica professionale in azienda, per casi segnalati dalla direzione di istituto,
la decisione sulla continuazione o sul prolungamento del tirocinio compete alla sezione di
formazione di riferimento. In tali casi, per la sua decisione, la sezione tiene conto del rapporto della
direzione di istituto, del parere dell’azienda di formazione, nonché dell’opinione della persona in
formazione o del suo rappresentante legale se questa è minorenne.36

## Art. 41 Limite alle ripetizioni {#art_41}

1La ripetizione dell’anno scolastico nelle scuole professionali di base a tempo pieno è
consentita una sola volta su tutto il curricolo; l’anno scolastico abbandonato è considerato non
superato.
2Una seconda ripetizione può essere consentita in casi eccezionali dalla direzione di istituto, sentito
il Consiglio di classe.
3Il limite alle ripetizioni vale per lo stesso tipo di percorso formativo; l’allievo promosso non può
ripetere l’anno scolastico.
4La decisione che impedisce una nuova iscrizione a seguito del superamento del limite alle
ripetizioni compete alla Divisione.
5La mancata ripetizione implica lo scioglimento del contratto di tirocinio.
6Sono riservate le disposizioni federali e le norme del regolamento della maturità professionale del
1° luglio 2015, quando dispongono altrimenti.

## Art. 42 Procedure di qualificazione {#art_42}

1Le procedure di qualificazione previste al termine dei differenti percorsi professionali di
base si svolgono nel rispetto delle vigenti disposizioni federali e cantonali.
2Gli art. 54 e segg. del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014
sono direttamente applicabili alle procedure di qualificazione al termine di una scuola professionale
di base con pratica professionale in azienda.
34 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
35 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
36 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
37 Art. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.
3Per le procedure di qualificazione al termine di una scuola professionale di base a tempo pieno e
per quelle che si concludono con il rilascio di una maturità professionale o di una maturità
specializzata, le norme richiamate al cpv. 2 sono applicabili per analogia, ritenuto che è la direzione
di istituto a fungere da autorità d’esame.
4Le procedure di qualificazione si svolgono, di regola, alla fine della formazione, nel periodo fissato
dall’autorità d’esame, dove possibile in modo coordinato e uniforme; la Divisione può autorizzare,
se opportuno e conforme ai piani cantonali di formazione, esami finali anticipati.

## Art. 43 Titoli rilasciati {#art_43}

1Il Dipartimento rilascia gratuitamente i certificati di formazione pratica, gli attestati
federali di capacità, i certificati di maturità professionale, i diplomi di scuola specializzata e i diplomi
di maturità specializzata. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.– possono essere
rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento.
2Nei percorsi che lo prevedono, l’istituto rilascia certificazioni supplementari che attestano la
frequenza della formazione organizzata dalla scuola stessa.
3Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr.
50.–.
Capitolo terzo
Scuole specializzate superiori

## Art. 44 Istituzione di cicli di formazione {#art_44}

1Il Consiglio di Stato istituisce cicli di formazione di scuola specializzata superiore o cicli
di studio postdiploma sulla base della OERic-SSS, su proposta della Divisione e tenendo conto delle
esigenze del mondo del lavoro.38
2Il singolo ciclo di formazione può essere attivato se vi sono al minimo 10 candidati provvisti dei
requisiti per l’ammissione, a meno che particolari esigenze del mercato del lavoro richiedano
diversamente.

## Art. 45 Tassa d’iscrizione {#art_45}

L’importo delle tasse scolastiche è deciso mediante decreto esecutivo dal Consiglio di
Stato.

## Art. 46 Titoli rilasciati {#art_46}

1Le scuole specializzate superiori rilasciano i diplomi federali relativi ai loro cicli di
formazione e di studio postdiploma sulla base della OERic-SSS, nonché di particolari disposizioni
della SEFRI.39
2Duplicati sono rilasciati previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa.
TITOLO V
Disposizioni finali

## Art. 47 Abrogazioni {#art_47}

Sono abrogati:
a) il regolamento delle Scuole d’arti e mestieri del 14 maggio 1997;
b) il regolamento delle scuole sociosanitarie cantonali del 21 maggio 1997;
c) il regolamento delle Scuole professionali agraria, artigianali e industriali del 22 febbraio 2000;
d) il regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica del 26 agosto 2009;
e) il regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano del 13 aprile 2010;
f) il regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali del
13 luglio 2010;
g) il regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione del 31 maggio 2011;
h) il regolamento della Scuola superiore di economia aziendale dell’8 maggio 2012;
i) il regolamento della Scuola specializzata superiore alberghiera e sul turismo del 22 gennaio
2014.
Entrata in vigore
38 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 142.
39 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 142.

## Art. 48 {#art_48}

1Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti è
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore
il 1° agosto 2015.
2Fino all’adozione da parte del Dipartimento dei regolamenti degli studi elaborati per singole scuole
o gruppi di scuole, ma al massimo fino al 31 luglio 2016, è applicabile a titolo suppletivo il diritto
previgente, sempre che non sia in contrasto con il presente regolamento.
Pubblicato nel BU 2015, 384.
