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title: "4.3 Ordinanza municipale concernente la prevenzione dell'inquinamento luminoso del 19 aprile 2018"
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# 4.3 Ordinanza municipale concernente la prevenzione dell'inquinamento luminoso del 19 aprile 2018

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Scopo
La presente Ordinanza intende prevenire l'inquinamento luminoso.
Essa è volta a prevenire in particolare l'uso di illuminazioni inefficienti,
moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria. Valgono
a tale scopo le raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2005
"Prevenzione delle emissioni luminose", e le " Linee guida per la
prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione della protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio del 2007.

## Art. 2 {#art_2}

Campo di applicazione
1 Sono soggetti alla presente Ordinanza i proprietari privati e pubblici di
edifici o impianti e i gestori.
2 L'Ordinanza si applica ai diversi tipi d'illuminazione, in particolare:
- ai grandi edifici e terrazze;
- agli impianti sportivi;
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- ai monumenti e agli edifici storici;
- ai parchi e alle infrastrutture per il tempo libero;
- alle infrastrutture per i trasporti;
- alle strade, ai piazzali e ai posteggi, ai percorsi pedonali e ciclabili, ai
portici;
- alle insegne pubblicitarie, alle vetrine e agli spazi espositivi.
3 L'Ordinanza si applica a impianti nuovi e, nel caso di interventi di
manutenzione, ampliamento o modifica, a quelli esistenti, siano essi
pubblici o privati. È riservata l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 in caso di
impianti o situazioni palesemente in contrasto con gli scopi previsti all'art.
1 della presente Ordinanza.

## Art. 3 {#art_3}

Impegno del Comune
La Città di Lugano, in collaborazione con le Aziende Industriali di Lugano
(AIL) SA, si impegna nella realizzazione degli interventi proposti e, più in
generale, nella promozione dei miglioramenti nell'efficacia e nell'efficienza
dell'illuminazione pubblica, seguendo le evoluzioni della tecnica. A tale
scopo, si dota di un piano dell'illuminazione pubblica.
CAPITOLO II

## Art. 4 Impiego {#art_4}

Principi generali
1 L'illuminazione degli spazi pubblici e privati dev'essere realizzata secondo
criteri di efficacia, e di efficienza, sulla base dello stato attuale della
tecnica, impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza e
predisponendo laddove possibile la loro accensione solamente quando
effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione
in funzione dell'orario.
2 Per la realizzazione dell'illuminazione stradale, delle vie pedonali e ciclabili
sono applicabili le indicazioni dell'Agenzia Svizzera per l'efficienza
energetica (S.A.F.E) "Efficienza ed emissioni luminose", "Sicurezza e
efficienza", "LED ed efficienza energetica", "Gestione e LED",
rispettivamente le direttive dell'Associazione Svizzera per la luce (SLG).

## Art. 5 {#art_5}

Casistica 1
1 Sul territorio cittadino è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi o sky
beamer o fasci di luce fissi o mobili rivolti verso il cielo.
2 L'installazione di impianti di illuminazione nelle aree naturali deve avvenire
limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia
dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante.
3 Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie
devono di regola essere spente dalle ore 24:00 fino alle ore 06:00. Fanno
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eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive,
commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria.
Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così
come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza
o movimento.
4 L'illuminazione non deve essere eccessiva e deve essere calibrata
all'ambiente circostante: le insegne non devono abbagliare o causare
riflessi pericolosi per i pedoni, ciclisti o conducenti.
5 Il Municipio può concedere delle deroghe ai cpv. 1, 2 e 3 del presente
articolo per situazioni commerciali o altre situazioni particolari.
CAPITOLO III

## Art. 6 Procedura {#art_6}

Richieste di autorizzazione
1 Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione
esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure per la limitazione
delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere
specificate nell'ambito della procedura di autorizzazione.
2 In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe alla presente
Ordinanza.

## Art. 7 {#art_7}

Controlli
1 Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed
intervenire per imporre il rispetto della presente Ordinanza.
2 In caso di impianti o situazioni particolarmente molesti, il Municipio può
imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente
Ordinanza.
CAPITOLO IV

## Art. 8 Disposizioni finali {#art_8}

Contravvenzioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa ai sensi degli
art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di CHF 10'000.--.

## Art. 9 {#art_9}

Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art.
208 LOC.
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Ordinanza 4.3
Per il Municipio
Il Sindaco
Avv. M. Borradori
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 1 9 aprile 2018.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 23 aprile e il 23
maggio 2018.
1 Cpv. 4 modificato dal Municipio con risoluzione dell’11 settembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 1 8 settembre al 20 ottobre 2025.
Note
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