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title: "Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale"
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provisions: 3
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# Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale

## Art. 1 Competenze {#art_1}

Competente per l’applicazione della legislazione federale e cantonale concernente
l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito:
Dipartimento), riservate le competenze espressamente attribuite dalla LAOERA al Consiglio di
Stato o ad altri organi.

## Art. 2 Notifica di infrazioni {#art_2}

1La ditta mandataria del servizio di raccolta è tenuta a segnalare all’Ufficio del
veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione
dei rifiuti di origine animale.
2Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funzionari chiamati a collaborare
nell’esecuzione della legislazione secondo l’art. 5 LAOERA.

## Art. 3 Entrata in vigore {#art_3}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.2
Pubblicato nel BU 1998, 43 e 45.
1 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.
2 Entrata in vigore: 13 febbraio 1998 – BU 1998, 43 e 45.
