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title: "Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l’adozione di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2024−2027"
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# Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l’adozione di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2024−2027

## Art. 1 {#art_1}

Per il quadriennio 2024−2027 è stanziato un credito di 11'600’000 franchi destinato a
misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica
economica regionale 2024−2027.

## Art. 2 {#art_2}

Il credito di cui all’articolo 1 è destinato al finanziamento di misure cantonali per progetti
che rientrano nelle seguenti categorie:
a) progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni destinati a colmare lacune nell’ambito dei
servizi o a valorizzare risorse locali, in particolare nelle regioni periferiche delle rispettive regioni
funzionali;
b) progetti che rientrano nel campo d’applicazione dell’economia locale;
c) progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d’attuazione della politica
economica regionale per il periodo 2024−2027, considerando in particolare l’obiettivo “Regioni
periferiche”;
d) manutenzione di impianti di risalita invernali minori per le stagioni invernali dal 2025/26 al
2028/29 (Impianti Sciistici Alpe di Neggia, Sci Club Lavizzara/Mogno, Sport Club Pizzo
Castello/Piano di Peccia, Sciovia Luina SA, Sci Club Prato Leventina, Bedrina Sport SA Dalpe,

## Art. 3 Impianti Cioss Prato, Sci Club Monte Lema/Sciovia Bedea-Novaggio).1 {#art_3}

1I progetti di cui all’articolo 2 lettera a e b sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali
per lo sviluppo sulla base della convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti
regionali per lo sviluppo.
1bisI progetti di cui all’articolo 2 lettera d sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo
sviluppo.2
2Il Consiglio di Stato assegna, per il periodo 2024−2027, 1’500'000 franchi ad ogni Ente regionale
per lo sviluppo per il sostegno di progetti di cui all’articolo 2 lettere a e b. Nel caso di esaurimento
dei fondi di promozione regionale per progetti di cui all’articolo 2 lettera a e b del presente decreto,
può essere attribuito un contributo supplementare, equivalente al contributo versato dai comuni
associati per alimentare il fondo di promozione regionale nel quadriennio 2024−2027, pari al
massimo a 500'000 franchi per Ente.
2bisIl Consiglio di Stato assegna agli Enti regionali per lo sviluppo un contributo massimo di
complessivi 214'000 franchi per il sostegno di progetti di cui all’articolo 2 lettera d.3
3Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di decisione e di erogazione dei sussidi vengono
stabilite dal singolo Ente regionale per lo sviluppo sulla base della convenzione di sussidiamento
stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo.
4Gli Enti regionali per lo sviluppo redigono un rendiconto sull’utilizzo della dotazione finanziaria
nell’ambito del rendiconto annuale previsto dalla convenzione di sussidiamento 2024-2027 con il
Cantone Ticino.

## Art. 4 {#art_4}

1Per i progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d’attuazione della
politica economica regionale per il periodo 2024−2027 di cui all’articolo 2 lettera c, possono essere
concessi i seguenti tipi di sussidio:
a) mutui a tassi d’interesse agevolati o senza interesse;
b) a fondo perso.
2Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:
1 Lett. introdotta dal DL 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 342.
2 Cpv. introdotto dal DL 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 342.
3 Cpv. introdotto dal DL 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 342.
901.200
a) i promotori di un progetto assicurano l’apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25%
dell’investimento complessivo;
b) i sussidi a fondo perso stanziati per un singolo progetto non possono superare il 50%
dell’importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi
intercomunali, i fondi dell’aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative
così come fondi cantonali, nei quali confluisce l’utile netto delle lotterie e delle scommesse
sportive, destinati a scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e
sportivo. Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale
che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute
perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del
65% dell’importo computabile;
c) per l’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio, è possibile
stanziare sussidi a fondo perso fino al 90% dell’importo computabile.
3Per la concessione di sussidi è richiesta l’elaborazione di un modello imprenditoriale,
comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.
4Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per il sostegno all’elaborazione del modello imprenditoriale e
l’approfondimento pianificatorio.
5Il Gran Consiglio decide gli aiuti per il sostegno ai progetti di cui all’articolo 2 lettera c.
6Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti e designa il
servizio competente.
7Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della
legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

## Art. 5 {#art_5}

1Per le attività di gestione dei progetti di cui al presente decreto legislativo il Consiglio di
Stato, nell’ambito della convenzione di sussidiamento per le attività svolte dalle Agenzie regionali
per lo sviluppo nel periodo 2024−2027, assegna ad ogni Ente regionale per lo sviluppo (ERS) un
sussidio forfettario annuale di 50'000 franchi.
2Ogni Ente regionale per lo sviluppo, per finanziare particolari attività di management regionale volte
ad agevolare la progettualità nell’ambito dell’economia locale a favore delle regioni periferiche, è
autorizzato ad attingere direttamente dai fondi cantonali di cui all’articolo 3 capoverso 2 fino ad un
massimo di 60'000 franchi annui.

## Art. 6 {#art_6}

Il credito di cui all'articolo 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle
finanze e dell'economia, Divisione dell’economia.

## Art. 7 {#art_7}

1Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
2Esso entra in vigore il 1° gennaio 2024 e mantiene la sua validità sino al 31 dicembre 2027.
Pubblicato nel BU 2024, 42.
