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title: "Regolamento concernente l’esercizio della podologia"
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provisions: 8
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# Regolamento concernente l’esercizio della podologia

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

1Il presente regolamento si applica all’esercizio della professione di podologo.
2L’esercizio della professione di podologo è soggetto all’ottenimento dell’autorizzazione al libero
esercizio da parte dell’Ufficio di sanità come previsto dagli articoli 53−61 LSan.

## Art. 2 Definizione {#art_2}

1Il podologo è un operatore sanitario che si occupa della cura del piede e della
prevenzione delle patologie podaliche, mantiene e migliora la funzione locomotoria dei pazienti e
fornisce loro la consulenza necessaria per il mantenimento in autonomia dello stato di salute dello
stesso.
2In particolare egli esegue, entro i limiti delle sue competenze stabilite in base al piano di formazione
da lui seguito:
a) diagnosi podologiche, valutazioni delle patologie e cura delle stesse tramite test clinici e
strumentali, analisi cinetiche e cinematiche, supporti plantari di sostegno su misura e
consulenza per calzature idonee;
b) diagnosi e cura delle affezioni della pelle e delle unghie tramite trattamenti diretti (ad es. cura
delle ipercheratosi, trattamento delle onicocriptosi, ricostruzioni ungueali ecc.), tecniche di
rieducazione ungueale (ortonixie o simili), ortesi digitali, feltraggi di ogni genere e dispositivi
laser per la regione podalica;
c) prevenzione e cura del piede diabetico (sia in fase cronica che acuta);
d) riduzione o eliminazione delle anomalie e della loro sintomatologia dolorosa nella regione
podalica (ad esempio con tecniche di kinesio taping e bendaggi a livello sottogenicolare).

## Art. 3 Trattamenti o strumenti diagnostici supplementari {#art_3}

Il podologo che, oltre al diploma rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS)
o a una formazione equipollente, ha seguito una formazione supplementare specifica può inoltre
segnatamente:
a) eseguire punzioni con aghi a secco (dry needling);
b) eseguire elettrolisi terapia ed elettroterapia a livello sottogenicolare;
c) utilizzare il sonografo, il dermatoscopio o altri strumenti analoghi per effettuare valutazioni
podologiche di supporto.

## Art. 4 Esercizio della professione {#art_4}

1Può esercitare sotto la propria responsabilità professionale il titolare di un diploma
federale di podologia rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS) o colui che è in
possesso di una formazione riconosciuta equipollente a quella svizzera dalla competente autorità.
2Per l’attività su pazienti che non appartengono a nessuna categoria a rischio secondo i criteri definiti
dall’Organizzazione Podologia Svizzera (OPS) può inoltre esercitare sotto la propria responsabilità
professionale anche il titolare di un attestato federale di capacità (AFC) di podologo. Per i pazienti
che appartengono a una categoria a rischio, il titolare dell’AFC può esercitare unicamente sotto la
responsabilità di un podologo in possesso dei titoli previsti al capoverso 1 o sotto la responsabilità
di un podologo titolare del diploma cantonale con attestazione di superamento del corso sul piede
diabetico organizzato dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Lugano (CPS) in
collaborazione con l’Unione Podologi della Svizzera Italiana (UPSI).

## Art. 5 Locali {#art_5}

I locali in cui si svolge l’attività di podologo devono essere adeguati, disporre del
certificato di agibilità rilasciato dall’Ufficio di sanità così come di attrezzature idonee a garantire le
condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza dei pazienti.
813.640

## Art. 6 Abrogazione {#art_6}

Il regolamento concernente l’esercizio della podologia del 15 ottobre 1975 è abrogato.

## Art. 7 Disposizioni transitorie {#art_7}

1Chi è in possesso del diploma cantonale di podologo e al momento dell’entrata in vigore
del presente regolamento esercita l’attività, può continuare a svolgerla sotto la propria responsabilità
professionale unicamente su pazienti che non appartengono a una categoria a rischio secondo
quanto definito dall’OPS.
2Chi, oltre al diploma cantonale, è in possesso dell’attestazione di superamento del corso sul piede
diabetico organizzato dal CPS in collaborazione con l’UPSI può continuare a esercitare sotto la
propria responsabilità professionale anche su pazienti che appartengono a una categoria a rischio
secondo quanto definito dall’OPS.

## Art. 8 Entrata in vigore {#art_8}

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2025, 276.
