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title: "Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato"
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# Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato

## Art. 1 Scopo e campo d’applicazione {#art_1}

1Il presente regolamento disciplina la contabilità dello Stato, la gestione e il controllo dei
crediti, la pianificazione finanziaria, il controllo interno della gestione finanziaria, il controlling e
l’analisi finanziaria per l’insieme delle unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, degli
istituti cantonali senza personalità giuridica e dei finanziamenti speciali.
2Sono riservate le disposizioni speciali applicabili alla gestione finanziaria di singoli enti.
II. Disposizioni sulla contabilità

## Art. 2 Piano contabile {#art_2}

1Il piano contabile riflette in modo trasparente la ripartizione istituzionale ed economica
dei ricavi e delle spese correnti, delle entrate e delle uscite per investimento ed è completato dai
dati statistici della classificazione funzionale.
2Il piano contabile è impostato secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.2
3Modifiche sostanziali della struttura del piano contabile sono di competenza del Consiglio di Stato.
4La Sezione delle finanze è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento del piano contabile.
5L’inserimento e lo stralcio di centri di costo e lo stralcio di singoli conti dal piano contabile sono
autorizzati unicamente in sede di preventivo.
Principio di competenza
Art. 2a3 1Le delimitazioni temporali concernenti spese e ricavi vengono effettuate, di principio, se
superiori a fr. 500’000.–.
2Le delimitazioni temporali non sono applicate se cumulativamente:
a) le prestazioni sono ripetitive e si protraggono su più anni;
b) l’importo delle prestazioni non è soggetto nel tempo a variazioni significative;
c) non vi è un legame diretto tra costi e ricavi.
3Non vengono effettuate delimitazioni temporali per quanto attiene il conto investimenti.
4La Sezione delle finanze è competente per definire le modalità attuative.

## Art. 3 Beni amministrativi {#art_3}

1Sono considerati, in particolare, beni amministrativi:
a) gli edifici amministrativi, gli edifici scolastici, le strade cantonali e i terreni destinati alla loro
realizzazione, i corsi d’acqua e le foreste demaniali;
b) i mobili, le macchine e le attrezzature necessari per l’attività amministrativa;
c) i contributi e i prestiti per investimenti;4
d) le partecipazioni e di principio anche i prestiti a lunga scadenza a entità che perseguono scopi
di interesse pubblico.5
2Il trasferimento dei beni immobili amministrativi a quelli patrimoniali avviene secondo la legge sul
demanio pubblico e la legge sulle strade.
Ammortamento dei beni amministrativi
1 Titolo modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.
2 Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
3 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
4 Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
5 Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

## Art. 4 {#art_4}

1I tassi di ammortamento ordinario sono determinati in modo differenziato a dipendenza
della natura dei beni da ammortizzare e in funzione della durata di utilizzo di tali beni. Nella
determinazione dei tassi d’ammortamento ordinario sono inoltre considerate le direttive di
armonizzazione contabile intercantonale.
2Gli ammortamenti sono calcolati sui valori residui di bilancio, ivi compresi gli investimenti in corso,
al momento della scadenza del periodo contabile di preventivo.
3I tassi di ammortamento ordinari per le differenti categorie di cespiti sono i seguenti:
a) Terreni non edificati: 0%
b) Strade e altre sottostrutture: 9%7
c) Fabbricati e altre costruzioni: 10%8
d) Demanio forestale: 10%9
e) Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature: 50%
f) Altri immobili e mobili (inv. immateriali): 50%
g) Contributi per investimenti: 20%10
4Eventuali ammortamenti straordinari sono stabiliti con il preventivo.

## Art. 5 Beni patrimoniali {#art_5}

1Sono considerati, in particolare, beni patrimoniali:
a) le disponibilità di cassa, di conti bancari e postali e i piazzamenti a breve termine (a 90 giorni);
b) i crediti per imposte, per forniture e prestazioni verso terzi, i conti correnti con terzi e gli anticipi;
c) i prestiti a breve termine, gli investimenti a reddito e i depositi a termine (da 90 giorni a un anno);
d) i ratei e risconti attivi concernenti i costi ed i ricavi del conto economico, così come le entrate e
le uscite del conto degli investimenti;
e) le scorte merci di prodotti e di materiale;
f) le azioni, i certificati di quote e gli investimenti a reddito a medio e lungo termine, nonché i
crediti a lungo termine (oltre un anno);
g) i terreni, i beni immobili e mobili che non servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici
e che possono essere alienati;
h) gli anticipi a finanziamenti speciali.
2Le scorte merci vengono attivate secondo il principio della rilevanza; non sono attivati gli inventari
gestiti localmente il cui valore non ha una rilevanza economica.
3Il trasferimento dei beni patrimoniali a quelli amministrativi necessita di una base legale.

## Art. 6 Rettifiche di valore dei beni patrimoniali {#art_6}

Le rettifiche di valore dei beni patrimoniali sono di principio determinate secondo il valore
venale.

## Art. 7 Valutazione delle partecipazioni e dei mutui {#art_7}

1Le partecipazioni di natura amministrativa sono registrate a bilancio nel seguente modo:
a) al valore nominale per il capitale di dotazione della Banca dello Stato del Cantone Ticino e
dell’Ente ospedaliero cantonale, maggiorato degli altri mezzi propri non vincolati esposti nei
rispettivi bilanci societari, tenuto conto di una percentuale di riduzione, quale rischio d’impresa
assunto dallo Stato per la garanzia degli impegni nei confronti dei due istituti;
b) al valore nominale per il capitale di dotazione dell’Azienda elettrica ticinese e per le azioni delle
officine idroelettriche;
c) all’1 per cento del valore nominale per le quote di partecipazione a fondazioni;
d) al 10 per cento del valore nominale per le altre partecipazioni;
e) a fr. 1 cadauno per i buoni di godimento senza valore nominale.13
2Nuove partecipazioni amministrative di importo superiore a fr. 1’000’000.– possono essere
ammortizzate linearmente su un periodo massimo di 10 anni, considerati l’oggetto del finanziamento
e i tassi previsti all’art. 4 cpv. 4.14
6 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
7 Lett. modificata dal R 23.8.2023; in vigore dal 25.8.2023 - BU 2023, 279.
8 Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.
9 Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.
10 Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.
11 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
12 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
13 Cpv. modificato dal R 6.2.2019; in vigore dal 8.2.2019 - BU 2019, 44.
14 Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
3Le partecipazioni di natura patrimoniale sono registrate a bilancio di regola al valore venale e i
prestiti di natura amministrativa e patrimoniale al valore nominale.15
Valutazione degli strumenti finanziari
Art. 7a16 1Gli strumenti finanziari sono inizialmente iscritti nei beni patrimoniali al valore di
acquisizione. Le valutazioni successive si effettuano al valore venale coerentemente con quanto
definito dalla relativa raccomandazione contenuta nelle direttive di armonizzazione contabile
intercantonale.
2I piazzamenti finanziari in obbligazioni, prestiti o simili, detenuti fino alla scadenza, e per i quali
l’importo pagato corrisponde all’importo rimborsato, sono portati a bilancio al loro valore nominale.
3Il costo d’acquisto degli elementi dei beni amministrativi corrisponde al prezzo di transazione al
quale si aggiungono le spese di transazione direttamente legate all’acquisto.
Le valutazioni successive si effettuano al costo di acquisto dal quale vengono dedotti eventuali
deprezzamenti dovuti a riduzioni durevoli di valore. In assenza del costo d’acquisto, si considera il
valore venale.
4Gli impegni a breve e a lungo termine sono iscritti a bilancio al valore nominale.
5Aggio e disaggio derivanti da investimenti finanziari o impegni a lungo termine, al netto di eventuali
costi d’emissione/acquisizione, sono ripartiti uniformemente su tutta la durata del credito o impegno.
6I prodotti derivati, sottoscritti allo scopo di copertura dei rischi sul tasso d’interesse, sono iscritti a
bilancio al valore venale alla data di chiusura; la variazione del valore riscontrata rispetto alla
valutazione precedente non è registrata nel conto economico, ma modifica direttamente il capitale
proprio.
Capitale proprio e conto di compensazione
Art. 7b17 1Gli ammortamenti dell’eccedenza passiva sono stabiliti a preventivo.
2Gli ammortamenti del disavanzo del conto di compensazione sono stabiliti a preventivo e vanno in
deduzione del limite massimo di disavanzo ammissibile.

## Art. 8 Conto degli investimenti {#art_8}

1Le spese per investimento sono iscritte nel conto degli investimenti.
2Sono considerate, in particolare, spese per investimento:
a) le spese per l’acquisto, la realizzazione e il miglioramento di beni durevoli del patrimonio
amministrativo;
b) le prestazioni proprie per la creazione o il miglioramento dei beni di cui alla lettera a);
c) i sussidi a terzi per l’acquisto, la creazione o il miglioramento dei beni del loro patrimonio
amministrativo;
d) i prestiti e le partecipazioni di natura amministrativa;18
e) i trasferimenti dei beni patrimoniali a quelli amministrativi.
3Le spese d’investimento, ad eccezione dei prestiti e delle partecipazioni di natura amministrativa,
che non superano l’importo di fr. 200’000.– sono contabilizzate nel conto economico.19
4La Sezione delle finanze è competente per determinare la natura di investimento di una spesa.
Allegato
Art. 8a20 L’allegato deve contenere in particolare le seguenti informazioni:
a) lo stato del capitale proprio, il quale indica le cause della variazione del capitale proprio;
b) l’elenco degli accantonamenti per tipologia, importo ed eventuale variazione rispetto all’anno
precedente;
c) l’elenco delle partecipazioni in capitale dello Stato che indica per ogni organizzazione: nome e
forma giuridica dell’organizzazione, attività e compiti pubblici che svolge, capitale
dell’organizzazione e quota di partecipazione dello Stato;
d) l’elenco delle garanzie nel quale sono iscritti i principali impegni condizionali per i quali lo Stato
si fa garante a favore di terzi, in particolare: cauzioni, fideiussioni, garanzie, garanzie di
copertura dei deficit. Devono inoltre essere rilevate eventuali altre situazioni finanziarie di
carattere condizionale non incluse negli accantonamenti;
15 Cpv. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
16 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
17 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
18 Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
19 Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
20 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
e) l’elenco delle immobilizzazioni deve fornire una visione globale dei beni d’investimento. Esso
deve informare sui principi contabili adottati ed esporre, raggruppati per tipologia
d’investimento, gli importi ad inizio e fine periodo nonché i relativi movimenti intermedi (uscite,
entrate, ammortamenti, rettifiche di valore, ecc.);
f) l’elenco degli strumenti finanziari utilizzati.

## Art. 9 Contabilità analitica {#art_9}

1L’applicazione della contabilità analitica è riservata prioritariamente alle unità
amministrative per le quali è indispensabile conoscere il costo completo e reale delle prestazioni
offerte.
2La Sezione delle finanze è responsabile per:
a) il coordinamento dell’introduzione della contabilità analitica nell’Amministrazione cantonale,
secondo criteri uniformi e vincolanti;
b) la consulenza e il supporto ai servizi che hanno introdotto la contabilità analitica;
c) la sua corretta integrazione con la contabilità finanziaria dello Stato;
d) la definizione dei criteri di calcolo e di riparto dei costi dei servizi centrali a carico delle unità
amministrative.
3Riservato il cpv. 2, l’unità amministrativa richiedente è responsabile per:
a) la messa a disposizione delle informazioni e delle risorse umane e finanziarie necessarie alla
realizzazione di progetti specifici e della successiva gestione operativa;21
b) la definizione dei prodotti o servizi e la scelta dei settori ai quali applicare la contabilità analitica
e di conseguenza sottoporre ai rilevamenti operativi.
4L’implementazione della contabilità analitica si basa sul modello di riferimento e le raccomandazioni
espresse, e riconosciute unanimemente, dalla Conferenza dei direttori delle finanze.
5Gli elementi di base necessari alla contabilità analitica sono rappresentati dai dati provenienti dalla
contabilità finanziaria, in particolare dalla contabilità stipendi, combinati con valori non finanziari di
rilevanza operativa.
6Il costo completo è formato dai costi diretti, imputati direttamente ai prodotti o alle prestazioni e dai
costi indiretti, ripartiti secondo chiavi di riparto, specifiche ad ogni unità amministrativa.

## Art. 10 Controlling finanziario {#art_10}

1L’attività di controlling consiste nel sostegno sistematico all’amministrazione cantonale
per il raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati nel preventivo e nel piano finanziario. Il sostegno
è fornito attraverso la reportistica regolare e lo sviluppo di un sistema di gestione e trasmissione
dell’informazione.
2…
3…
4Ogni unità amministrativa dello Stato è tenuta a fornire alla Sezione delle finanze le informazioni
necessarie alla sua attività di controlling. Le eventuali richieste sono da inoltrare al responsabile
della Divisione interessata.
5Le unità amministrative hanno la possibilità di richiedere le analisi e le elaborazioni che le
concernono direttamente e, previo preavviso del Consiglio di Stato, quelle relative ad altri settori.
Contabilizzazioni interne
Art. 10a23 1Gli addebiti e gli accrediti interni sono di principio utilizzati per l’imputazione dei costi dei
servizi centrali, tenuto conto di una soglia di materialità superiore a fr. 1’000’000.–.
2Eventuali ulteriori imputazioni interne possono essere effettuate a livello di contabilità analitica.
III. Gestione dei crediti

## Art. 11 Disegno di base legale dei crediti {#art_11}

1Il progetto di normativa per la concessione dei crediti deve specificare:
a) l’ammontare della spesa totale lorda al valore nominale;
b) i contributi da terzi;
c) il dipartimento responsabile per la riscossione dei contributi da terzi;
d) per i crediti quadro: l’istanza competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno.
21 Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
22 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
23 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
2Il progetto di decreto legislativo deve indicare la ripartizione del credito tra i servizi responsabili.24

## Art. 12 Messaggio per i crediti di competenza del Gran Consiglio {#art_12}

Il messaggio che accompagna la richiesta di un credito d’impegno, quadro o d’opera,
deve contenere le seguenti indicazioni:
a) necessità e scopi della richiesta;
b) descrizione del progetto;
c) tempi di realizzazione;
d) descrizione di eventuali varianti studiate e abbandonate;
e) calcolo della spesa totale lorda;
f) contributi da terzi;
g) conseguenze finanziarie sul conto economico quali: personale, materiale, manutenzione,
interessi e ammortamenti e ricavi;
h) relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario;
i) conseguenze finanziarie e amministrative per gli enti terzi, segnatamente i Comuni;
l) compatibilità con le altre leggi cantonali e federali;
m) rapporto con il diritto europeo.

## Art. 13 Credito d’opera {#art_13}

1Il Consiglio di Stato può conferire mandati a terzi allo scopo di definire gli elementi per
la richiesta del credito di progettazione o di realizzazione di un’opera. La spesa non può superare
l’importo di fr. 200'000.-- per oggetto.
2La motivazione del messaggio per la richiesta di crediti d’opera deve indicare, in aggiunta a quanto
stabilito dall’articolo 12 e in modo separato, i costi del terreno, i costi della costruzione ivi compresa
la progettazione, e i costi dell’arredamento e attrezzature.
3…26

## Art. 14 Credito aggiuntivo {#art_14}

1Il credito aggiuntivo è richiesto al più tardi nel momento in cui le fatturazioni o gli importi
deliberati superano del 10 per cento e di fr. 100’000.– l’importo del credito originario.
2Il servizio competente per l’esecuzione della spesa è responsabile della tempestiva richiesta del
credito suppletorio.
3Se vi sono più servizi incaricati la richiesta di credito aggiuntivo contempla l’insieme dei sorpassi.
La responsabilità è del Dipartimento che ha proposto il messaggio con la richiesta di credito al
Consiglio di Stato.28
4Nel messaggio che accompagna la richiesta di credito aggiuntivo sono inoltre motivate le ragioni
dei sorpassi e indicate le procedure di controllo esperite.29
5…30

## Art. 15 Spesa nuova di preventivo o di consuntivo {#art_15}

1Le nuove spese da approvare con il preventivo devono essere giustificate
singolarmente nel relativo messaggio ed evidenziate nei conti con una specifica voce contabile o un
conto della contabilità supplementare (tabelle).
2Le nuove spese da approvare con il consuntivo sono giustificate ed evidenziate in modo analogo.

## Art. 16 Sorpasso di crediti di preventivo {#art_16}

1La richiesta di sorpasso del credito di preventivo deve indicare i motivi del sorpasso e
la base legale che lo autorizza.
2I trasferimenti di crediti all’interno di un medesimo centro di costo e quelli da un centro di costo
all’altro sono autorizzati dalla Sezione delle finanze unicamente per voci di spesa dello stesso
gruppo contabile (gruppo del piano contabile a due cifre).31
Sorpasso di incarichi, delibere e contributi
24 Cpv. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
25 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
26 Cpv. abrogato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
27 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
28 Cpv. modificato dal R 22.1.2025; in vigore dal 24.1.2025 - BU 2025, 19.
29 Cpv. modificato dal R 22.1.2025; in vigore dal 24.1.2025 - BU 2025, 19.
30 Cpv. abrogato dal R 22.1.2025; in vigore dal 24.1.2025 - BU 2025, 19.
31 Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
Art. 16a32 Il servizio competente per l’esecuzione della spesa può autorizzare, nei limiti di credito
che gli sono assegnati, sorpassi di incarichi, delibere e contributi nella misura del 10 per cento,
massimo 100'000 franchi.
IV. Piano finanziario e preventivo

## Art. 17 Piano finanziario {#art_17}

1Il piano finanziario comprende la proiezione dei dati riferiti al conto economico e al conto
degli investimenti.
2…
3Il piano finanziario degli investimenti è suddiviso in settori.
4I dati di piano finanziario devono essere congruenti con quelli del progetto di preventivo.

## Art. 18 Progetto di preventivo {#art_18}

1Le richieste di credito da inserire nel progetto di preventivo sono motivate in forma
scritta; in particolare sono evidenziate le variazioni significative per rapporto al preventivo e al
consuntivo precedenti.
2Per le voci di spesa e le entrate più importanti devono essere indicati i criteri e le ipotesi che
giustificano l’importo inserito a preventivo.
3Le nuove spese da approvare con il preventivo secondo l’art. 28 cpv. 1 LGF e i costi supplementari
dovuti unicamente al rincaro secondo l’art. 25 cpv. 3 LGF sono evidenziati e giustificati
separatamente.
Preventivo
Art. 18a35 1Le eccezioni previste dall’art. 31 cpv. 4 LGF sono le seguenti:
a) spese strettamente vincolate
1. si tratta di spese per le quali non sussiste alcun margine di apprezzamento per il Consiglio di
Stato in quanto la legge fissa esplicitamente i parametri di calcolo che le determinano;
2. esse sono autorizzate anche oltre il valore di riferimento del preventivo dell’anno precedente.
b) spese interamente finanziate da terzi, che possono essere assunte fino a concorrenza del
finanziamento assicurato.
2I casi particolari previsti dall’art. 31 cpv. 4 LGF sono i seguenti:
a) spese del personale
1. è autorizzato il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di personale ausiliario e di
aiuti straordinari;
2. nuovi contratti sono concessi unicamente in sostituzione di personale ausiliario partente o in
relazione a nuovi compiti già decisi dal Parlamento;
3. le unità amministrative autonome sono autorizzate ad assumere nuovo personale ausiliario
nella misura in cui la spesa supplementare è coperta da riserve precedentemente cumulate.
b) i mandati e le prestazioni richieste a persone terze all’Amministrazione cantonale, la cui spesa
deve rispettare l’art. 31 cpv. 4 LGF, sono da valutare in relazione al concetto di spesa vincolata.
c) mandati di prestazione
1. non è autorizzata l’assunzione di nuovi impegni;
2. gli impegni contrattuali già presi con entità esterne sono regolati secondo quanto previsto dal
contratto anche se i costi che ne conseguono sono superiori a quanto indicato nel preventivo
dell’anno precedente;
3. per i mandati di prestazione con entità terze all’Amministrazione cantonale è autorizzato il
versamento di acconti nei limiti e secondo le scadenze del contratto di prestazione dell’anno
precedente; tali acconti tengono conto dell’aumento della spesa derivante dalla
concretizzazione di nuove iniziative decise dal Parlamento.
d) investimenti
1. la realizzazione di investimenti per i quali è già stato stanziato il relativo credito è autorizzata
secondo la pianificazione finanziaria prevista;
2. gli investimenti per i quali il Consiglio di Stato detiene una delega decisionale definita per legge
sono di principio bloccati al loro valore di preventivo dell’anno precedente.
V. Controllo della gestione finanziaria
32 Art. introdotto dal R 22.1.2025; in vigore dal 24.1.2025 - BU 2025, 19.
33 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
34 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
35 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
Sezione 1
Definizioni e competenze

## Art. 19 Definizione {#art_19}

Il controllo della gestione finanziaria è costituito dal controllo interno e dalla revisione
interna.

## Art. 20 Controllo interno {#art_20}

1Il controllo interno è costituito dall’insieme delle misure organizzative adottate
dall’Amministrazione allo scopo di assicurare l’applicazione dei principi di gestione finanziaria e della
contabilità.
2Il controllo interno riguarda le fasi di preparazione, di adozione e di esecuzione degli atti
amministrativi.
3Il controllo interno presuppone il monitoraggio della realizzazione degli obiettivi e un approccio
orientato ai rischi dei relativi processi.

## Art. 21 Revisione interna {#art_21}

1Il controllo interno dei processi amministrativi e finanziari è verificato, di regola a
posteriori, dalla revisione interna.
2…
3La revisione interna è l’attività di verifica indipendente e obiettiva per valutare e migliorare la
gestione dei rischi e il controllo dei processi amministrativi, finanziari e informatici delle entità
revisionate. Il Controllo cantonale delle finanze formula delle proposte concrete nell’ambito dei suoi
controlli.
4Il Controllo cantonale delle finanze può partecipare all’elaborazione di normative di ordine
finanziario e amministrativo e può essere rappresentato in gruppi di lavoro peritali e
interdipartimentali.
5…
6Le modalità operative della revisione interna e l’organizzazione del Controllo cantonale delle
finanze sono regolate nello specifico regolamento del controllo cantonale delle finanze.

## Art. 22 Competenze {#art_22}

1I singoli servizi sono in primo luogo competenti e responsabili dell’attuazione del
controllo interno.
2Il Dipartimento delle finanze e dell’economia vigila e coordina l’attività di controllo interno sui
processi finanziari dei singoli servizi.
3Il Controllo cantonale delle finanze è responsabile dell’attività di revisione interna.
Processi
Art. 22a37 L’implementazione o la modifica di processi amministrativi, finanziari e informatici tiene
conto delle normative legali, nonché delle esigenze in materia di controllo interno e di revisione
interna.
Sezione 2
Controllo interno

## Art. 23 Oggetto {#art_23}

Il controllo interno comporta la verifica degli aspetti formale, materiale e contabile degli
atti amministrativi.

## Art. 24 Controllo formale {#art_24}

Il controllo formale consiste nella verifica:
a) dell’indicazione della base legale;
b) dell’ossequio della procedura stabilita dalle disposizioni applicabili ed in particolare dei visti
necessari;
c) della concordanza formale fra i dati della proposta di atto amministrativo e i documenti
giustificativi.
36 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
37 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

## Art. 25 Controllo materiale {#art_25}

Il controllo materiale consiste nella verifica:
a) dell’esistenza di una base legale sufficiente;
b) dell’applicazione dei principi della parsimonia, dell’economicità, della causalità e della
compensazione dei vantaggi e segnatamente:
1. per le entrate:
- nell’accertamento dell’ammontare e in particolare se gli interessi dello Stato sono stati
adeguatamente salvaguardati; se le aliquote di imposte, tasse e emolumenti sono stati
correttamente applicati; se i costi per la fornitura di prestazioni particolari da parte dello Stato
sono stati integralmente considerati; se le pretese sono state integralmente e tempestivamente
notificate;
- nella verifica dell’incasso ed in particolare se sono stati incassati eventuali interessi di mora e,
per gli abbandoni di credito, se sono fondati su una decisione giustificata;
2. per le uscite:
- se la fornitura o prestazione fatturata corrisponde alle condizioni stabilite;
c) del riscontro sostanziale dei documenti giustificativi;
d) della presa in considerazione delle riduzioni, quali ad esempio la compensazione, i bonifici e
gli sconti.

## Art. 26 Controllo contabile {#art_26}

Il controllo contabile consiste nella verifica:
a) dell’esattezza dell’indicazione della voce contabile alla quale l’entrata rispettivamente l’uscita è
attribuibile; dell’assenza di doppio pagamento e della presa in considerazione degli acconti;
b) per le uscite: dell’effettiva disponibilità del credito a preventivo o a piano finanziario;38
c) per le entrate: se l’incasso corrisponde ai termini e alle condizioni stabilite nella pretesa.
VI. Competenze particolari

## Art. 27 Responsabilità fatturazione e incassi {#art_27}

1I Dipartimenti e i servizi loro subordinati sono responsabili della fatturazione e
dell’incasso:
a) degli importi risultanti dalle decisioni di loro competenza o dalle decisioni da loro proposte in
prima istanza;
b) degli importi esigibili a titolo di prestazioni particolari a favore di terzi;
c) dei sussidi e contributi esigibili da terzi.
2I Dipartimenti e i servizi sono inoltre responsabili dell’aggiornamento delle tariffe e delle tasse da
loro applicate.
3La Sezione delle finanze è competente per emanare direttive ai servizi dello Stato per quanto
attiene le modalità di fatturazione, incasso e restituzioni.
Incasso elettronico
Art. 27a40 1Per incasso elettronico si intende la ricezione di somme provenienti da pagamenti
eseguiti con mezzi elettronici attraverso Internet.
2L’incasso elettronico è effettuato tramite l’apposita piattaforma gestita dalla Sezione delle finanze.
3La piattaforma raccoglie dagli utenti nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica e gli ulteriori dati personali necessari all’erogazione delle prestazioni.
4Gli utenti eseguono il pagamento tramite un fornitore di servizi esterno, che elabora i dati relativi al
pagamento, comunica alla piattaforma l’esito delle transazioni e accredita il loro importo.
5La piattaforma rende accessibile al servizio interessato i dati necessari all’erogazione delle
prestazioni acquistate dall’utente.
6I dati personali sono conservati per un periodo massimo di 10 anni.
7La sicurezza è garantita da adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi, secondo lo stato attuale
della tecnica.

## Art. 28 Responsabilità dei pagamenti {#art_28}

I Dipartimenti e per delega i servizi loro subordinati sono responsabili dei pagamenti a
terzi e in particolare:
38 Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
39 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
40 Art. introdotto dal R 29.9.2016; in vigore dal 4.10.2016 - BU 2016, 414.
a) verificano l’ammontare e la giustificazione della richiesta di pagamento del terzo e, se del caso,
rifiutano o riducono la pretesa;
b) propongono, o per delega decidono, il pagamento attestando l’esistenza della base legale e
del credito di preventivo indicandoli espressamente nella proposta o nella decisione;
c) dispongono l’esecuzione tempestiva del pagamento tramite la Sezione delle finanze.

## Art. 29 Responsabilità degli inventari {#art_29}

1Gli inventari sono tenuti dai seguenti servizi:
a) i servizi generali del Dipartimento del territorio per tutti i beni immobili di proprietà dello Stato;
b) la Sezione della logistica per gli edifici, gli arredamenti, le attrezzature e il materiale per i quali
la responsabilità non è delegata ad altri servizi;
c) il Centro sistemi informativi per le apparecchiature d’informatica, i programmi e gli impianti di
telecomunicazione per i quali la responsabilità non è delegata ad altri servizi;
d) l’Ufficio automezzi e macchine dello Stato per gli autoveicoli, ad eccezione di quelli del Corpo
di Polizia;
e) il Corpo di Polizia per il materiale ed i veicoli ad esso affidati;
f) …;41
g) tutti gli altri servizi che non dipendono dai servizi centrali per gli acquisti di beni mobili.
2Gli istituti, le aziende e gli altri servizi sono responsabili dei beni in loro possesso.
3Ogni servizio competente è tenuto a definire delle specifiche direttive sulla tenuta degli inventari
che dovranno essere approvate dalla Sezione delle finanze.
4La Sezione delle finanze è competente per definire la soglia di materialità per l’attivazione a bilancio
degli inventari gestiti localmente ai sensi dell’art. 5 cpv. 2.42

## Art. 30 Conservazione dei documenti contabili43 {#art_30}

1Le unità amministrative, previa digitalizzazione e relativo inserimento nel gestionale,
conservano i documenti contabili cartacei per almeno 12 mesi. Tali documenti devono essere
originali e conservati per almeno 3 anni qualora l’originalità esplichi effetti giuridici a seguito di norme
legislative o esecutive.
2La Sezione delle finanze conserva le riproduzioni dei documenti contabili e la tenuta della
contabilità su supporto informatico per almeno 10 anni.
3…
4Le unità amministrative autorizzate per delega speciale alla tenuta della contabilità secondo
l’articolo 34 lettera n) LGF conservano i documenti contabili e la relativa contabilità su supporto
informatico per 10 anni. Per i documenti contabili cartacei valgono le medesime disposizioni del
capoverso 1.
5Le unità amministrative competenti sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni di
protezione dei documenti che rivestono importanza storica.
6La distruzione dei documenti contabili originali deve avvenire in modo da renderli illeggibili sotto
responsabilità delle unità amministrative preposte alla conservazione.

## Art. 31 Accettazione di liberalità e successioni {#art_31}

1L’accettazione di liberalità e di successioni a favore dello Stato è di competenza del
Consiglio di Stato; le liberalità che comportano oneri d’investimento, di gestione o di manutenzione
sproporzionate al loro valore economico, storico o culturale sono rifiutate.
2Le proposte dei terzi devono essere verificate dall’istanza competente a preavvisare l’acquisto a
titolo oneroso dell’oggetto della liberalità.

## Art. 32 Abbandono amministrativo dei crediti {#art_32}

1L’abbandono amministrativo di un credito, e la conseguente contabilizzazione
dell’importo a perdita, è di regola attestato dall’esito di una procedura esecutiva.
2La Sezione delle finanze è competente per decidere l’abbandono amministrativo dei crediti sino ad
un importo massimo di fr. 4’000.– per singolo caso.
3La Divisione delle risorse è competente per:
41 Lett. abrogata dal R 28.2.2018; in vigore dal 2.3.2018 - BU 2018, 85.
42 Cpv. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
43 Nota marginale modificata dal R 29.9.2016; in vigore dal 4.10.2016 - BU 2016, 414.
44 Art. modificato dal R 28.8.2024; in vigore dal 30.8.2024 - BU 2024, 198; precedente modifica: BU 2015,
306.
45 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
a) decidere l’abbandono amministrativo dei crediti oltre fr. 4’000.– e sino ad un importo massimo
di fr. 8’000.– per singolo caso;
b) stabilire l’importo al disotto del quale si rinuncia all’avvio della procedura esecutiva.
4Il Consiglio di Stato è competente per decidere l’abbandono amministrativo dei crediti oltre fr.
8’000.– per singolo caso.
5L’abbandono amministrativo dei crediti non preclude un’eventuale riavvio della procedura d’incasso
qualora il debitore sia nuovamente reperibile o solvibile.
6Sono riservate le disposizioni di leggi o regolamenti speciali.
Condono dei crediti
Art. 32a46 1Al debitore caduto nel bisogno, per il quale il pagamento di quanto dovuto sarebbe
oltremodo gravoso e al quale è stato concesso un condono per imposte da parte della Divisione
delle contribuzioni, per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, può essere condonato il proprio
debito nella medesima proporzione.
2La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dai mezzi di prova necessari, va
presentata alla Sezione delle finanze.
3La Sezione delle finanze è competente per decidere il condono dei crediti sino ad un importo
massimo di fr. 4000.– per singolo caso, sentita l’unità amministrativa che ha emesso la fattura
oggetto del condono.
4La Divisione delle risorse è competente per decidere il condono dei crediti oltre fr. 4000.– e sino
ad un importo massimo di fr. 8000.– per singolo caso, sentita l’unità amministrativa che ha emesso
la fattura oggetto del condono nonché sentita la Sezione delle finanze.
5Il Consiglio di Stato è competente per decidere il condono dei crediti oltre fr. 8000.– per singolo
caso, sentita l’unità amministrativa che ha emesso la fattura oggetto del condono, la Divisione delle
risorse nonché la Sezione delle finanze.
6Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità di condono e
contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso entro 30 giorni al Tribunale cantonale
amministrativo.
7Il debitore che, intenzionalmente o per negligenza, ottiene un condono ingiustificato, è punito con
la multa.
8La multa equivale di regola all’importo condonato in modo ingiustificato. In caso di colpa lieve, può
essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell’importo condonato
in modo ingiustificato.
9Sono riservate le disposizioni di leggi o regolamenti speciali.

## Art. 33 VII. Disposizioni abrogative e finali {#art_33}

…47

## Art. 34 Abrogazioni {#art_34}

1È abrogato il regolamento di applicazione della legge sulla gestione finanziaria dello
Stato del 26 giugno 1990.
2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra
immediatamente in vigore.48
Pubblicato nel BU 2005, 1.
46 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
47 Art. abrogato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
48 Entrata in vigore: 4 gennaio 2005 - BU 2005, 1.
