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title: "Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto"
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# Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto

## Art. 1 Dipartimento competente {#art_1}

Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente all’esecuzione della legge di
applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di
affitto.

## Art. 2 Compiti {#art_2}

1Il perito compie constatazioni tecniche neutrali e indipendenti del bene locato su
richiesta scritta di locatori, inquilini e Uffici di conciliazione.
2Il perito effettua perizie di carattere giudiziario soltanto su richiesta delle Preture e degli Uffici di
conciliazione; la procedura e la remunerazione sono disciplinate dal codice di procedura civile del
19 dicembre 2008.2
3Il perito conserva la registrazione progressiva degli interventi eseguiti comprese la richiesta
d’intervento e una copia del referto; al termine della sua attività il perito consegna l’archivio
all’autorità di nomina.

## Art. 3 Limiti {#art_3}

1L’intervento del perito non sostituisce gli obblighi delle parti in merito alla notifica dei
danni e alla procedura per difetti del bene locato.
2Il perito dirige il sopralluogo indetto per eseguire le constatazioni tecniche e può richiedere alle
parti la consegna di una copia del contratto di locazione.

## Art. 4 Procedura {#art_4}

1Le constatazioni tecniche del perito devono avvenire di regola alla presenza delle parti
interessate, che devono essere citate possibilmente per iscritto, dallo stesso perito; l’assenza di
una parte non esclude tuttavia le constatazioni del perito, che può altresì richiedere delucidazioni
alle parti presenti.
2Su richiesta di parte e nel caso che la convocazione della controparte ne possa pregiudicare
l’esito, il perito può svolgere le constatazioni alla sola presenza della parte richiedente.
3Durante il sopralluogo il perito non redige alcun verbale.
4Le constatazioni tecniche del perito hanno efficacia probatoria.
5Il perito non è autorizzato ad avvalersi di ausiliari o di altri esperti nell’ambito delle sue
constatazioni tecniche.

## Art. 5 Referto {#art_5}

1Le constatazioni tecniche del perito sono riportate in un referto scritto, che il perito
invia senza indugio alle parti o all’Ufficio di conciliazione se esso ha ordinato l’intervento peritale; il
referto indica il luogo e la data, la parte richiedente, l’oggetto, la data del sopralluogo e le parti che
vi hanno partecipato.
Al referto devono essere allegate eventuali fotografie, planimetrie e schizzi che delucidano lo
stesso referto.
2Il referto indica eventuali difficoltà o impedimenti a svolgere le constatazioni e può riportare le
osservazioni formulate dalle parti.
3Il referto si limita all’accertamento della situazione di fatto e alla stima dell’età dell’oggetto; il
perito non può pronunciarsi su altre questioni.
1 Ingresso introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.
2 Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.
222.110

## Art. 6 Esclusione {#art_6}

L’intervento del perito è escluso qualora lo stesso abbia già compiuto sullo stesso
oggetto perizie private estranee al rapporto di locazione.

## Art. 7 Costi dell’intervento {#art_7}

1I costi dell’intervento del perito sono posti a carico della parte richiedente, riservato
l’art. 2 cpv. 2.
2La parte che domanda l’intervento deve anticipare i costi presumibili stimati dal perito, il quale
trasmette alla stessa, unitamente al referto, la nota delle spese.

## Art. 8 Tariffa {#art_8}

Il perito percepisce un’indennità oraria di fr. 80.-- (IVA inclusa), ritenuto un minimo di fr.
80.-- per intervento, alla quale possono essere aggiunte le spese vive.

## Art. 9 Entrata in vigore {#art_9}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi e entra in vigore il 1° luglio 2005.
Pubblicato nel BU 2005, 166.
