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title: "Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale"
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provisions: 13
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# Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale

## Art. 1 {#art_1}

1Il presente regolamento disciplina gli impianti di trasporto a fune o con altro sistema di
trazione, adibiti al trasporto di persone e di merci, segnatamente funivie, sciovie, piccole sciovie
(impianti a fune bassa), tappeti mobili (con utilizzo simile alle sciovie), funicolari, ascensori inclinati
preesistenti al 2 giugno 2022 (non conformi all’OAsc o alla norma SN EN 81-22) e impianti inclinati
stazionari o mobili installati in gallerie, pozzi o condotte.
2Esso non si applica:
a) agli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale;
b) agli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci, purché non
costituiscano un pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici;
c) agli impianti disciplinati dalla legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009;
d) agli impianti che esulano dal campo d’applicazione della LIFT e del concordato, tra i quali i
montascale, gli impianti a cremagliera, le piste artificiali per slittini, le tirolesi e i flying fox.

## Art. 2 {#art_2}

1Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è incaricato dell’esecuzione del
presente regolamento.
2Il Dipartimento svolge i propri compiti tramite la Sezione della mobilità.
3L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di trasporto merci che
costituiscono pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici è la Sezione forestale, che rilascia
l’autorizzazione secondo la procedura prevista dal concordato concernente gli impianti di trasporto
a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

## Art. 3 {#art_3}

Per la costruzione degli impianti di cui all’art. 1 è applicabile la procedura prevista dalla
legge edilizia cantonale e dal relativo regolamento d’applicazione.

## Art. 4 {#art_4}

1La messa in esercizio degli impianti è subordinata al rilascio dell’autorizzazione
d’esercizio, che deve essere tempestivamente chiesta alla Sezione della mobilità.
2Ricevuta la domanda all’autorizzazione d’esercizio, la Sezione della mobilità svolge un collaudo
tecnico, in base al quale rilascia l’autorizzazione d’esercizio con le relative condizioni.
3Dopo la messa in esercizio, la Sezione della mobilità ordina la verifica tecnica periodica degli
impianti.
1 Titolo modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.
2 Ingresso modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedente modifica: BU
2014, 397.
3 Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2007,
139; BU 2014, 397.
4 Art. modificato dal R 18.3.2015; in vigore dal 24.3.2015 - BU 2015, 87; precedenti modifiche: BU 2003,
354; BU 2007, 139.
5 Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2003,
354; BU 2014, 397.
6 Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.
770.310

## Art. 5 {#art_5}

Ogni cambiamento di ubicazione di una piccola sciovia o di un tappeto mobile dev’essere
notificato alla Sezione della mobilità, tramite lo specifico formulario elaborato dall’Organo di controllo
del concordato IKSS/CITT.

## Art. 6 {#art_6}

1L’autorizzazione d’esercizio ha una durata di almeno cinque anni. Una durata inferiore
può essere stabilita in considerazione di particolari limitazioni riscontrate sull’impianto oppure su
richiesta del proprietario.
2L’autorizzazione può essere rinnovata se sono adempiute le condizioni di legge per il rilascio.

## Art. 7 {#art_7}

Il proprietario e l’esercente sono responsabili della costante e buona manutenzione
dell’impianto. Deve inoltre essere garantita una regolare manutenzione come pure una adeguata
copertura assicurativa per la responsabilità civile che corrisponda almeno alle raccomandazioni
emanate dall’Organo di controllo del concordato IKSS/CITT.

## Art. 8 {#art_8}

Per le disposizioni particolari e tecniche si richiamano gli articoli del predetto concordato
intercantonale e del relativo regolamento.

## Art. 9 {#art_9}

1Gravi o ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel concordato e relativo
regolamento, comporteranno la sospensione o la revoca dell’autorizzazione d’esercizio.
2L’autorizzazione d’esercizio può inoltre essere revocata in ogni momento in caso di interesse
pubblico.11
3Se il proprietario rinuncia all’esercizio o se l’autorizzazione d’esercizio è scaduta o revocata,
l’impianto deve essere smantellato a cura e spese dell’ultimo proprietario.12
4La rinuncia dev’essere comunicata all’autorità con un preavviso di tre mesi rispetto alla data di

## Art. 10 scadenza o di cessazione dell’esercizio.13 {#art_10}

I Municipi sono tenuti a vigilare l’osservanza del presente regolamento e a notificare
tempestivamente alla Sezione della mobilità eventuali difetti o abusi.

## Art. 11 {#art_11}

1Le autorizzazioni di esercizio, le relative modifiche e i rinnovi, i collaudi e i successivi
controlli periodici e straordinari sono assoggettati:
a) a una tassa di cancelleria compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 500.--
determinata in funzione dell’attività amministrativa resasi necessaria; e
b) a una tassa ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 del concordato concernente gli impianti di trasporto a
fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 compresa tra un
minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 10’000.-- stabilita in base all’allegato.
2Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.
3Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

## Art. 12 {#art_12}

I proprietari degli impianti esistenti, se non già in possesso di regolare autorizzazione,
devono conformarsi alle norme del presente regolamento, notificando entro sei mesi l’esistenza
dell’impianto al Dipartimento.

## Art. 13 {#art_13}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.16 È abrogato il regolamento concernente le funivie e le sciovie
esonerate dalla concessione federale del 4 febbraio 1975.
7 Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2007,
139; BU 2014, 397.
8 Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precendente modifica: BU 2007,
139.
9 Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.
10 Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.
11 Cpv. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.
12 Cpv. introdotto dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.
13 Cpv. introdotto dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3.
14 Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.
15 Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 397; precedente modifica: BU 2007,
139.
16 Entrata in vigore: 21 dicembre 1982 - BU 1982, 300.
770.310
Pubblicato nel BU 1982, 300.
Allegato17
Impianti per il trasporto di persone con autorizzazione cantonale
Il genere degli impianti sottoposti, il principio dei controlli e quello del recupero delle spese sono
sanciti dagli articoli 2, 6 e 13 del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie
esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 e dal presente regolamento.
Fatturazione e tasse
Tasse (franchi)
di
autorizzazione
di
cancelleria
Genere (*) Spese di esame e
di controllo
(franchi)
Frequenza controlli
150.–
Esame progetto
(per categoria)
Collaudo
**
x 5 anni
150.– 50.–
Mini sciovie
(installate presso
comprensori
sciistici)
600.– 4 anni
x 5 anni
150.– 50.–
Tappeti mobili
(installati presso
comprensori
sciistici) 600.– 4 anni
x 10 anni
500.–
600.–
800.–
1’000.–
1’100.–
1’200.–
80.–
80.–
80.–
80.–
80.–
80.–
Sciovie
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
800.–
800.–
1’000.–
1’000.–
1’200.–
1’200.–
biennale
x 15 anni
800.–
1’000.–
1’200.–
1’500.–
1’700.–
2’000.–
Funivie
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
1’300.–
1’300.–
1’600.–
1’600.–
1’900.–
1’900.–
annuale/biennale ***
x 15 anni
800.–
1’000.–
1’200.–
1’500.–
1’700.–
2’000.–
Funicolari
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
1’300.–
1'300.–
1’600.–
1’600.–
1’900.–
1’900.–
annuale/biennale ***
x 5 anni
200.–
250.–
300.–
350.–
400.–
450.–
Funicolari private
(ascensori inclinati
non conformi alla
OAsc rispett. alla
SN EN81-22)
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
800.–
800.–
1’000.–
1’000.–
1’200.–
1’200.–
biennale
1’700.– 100.–
Impianti stazionari
installati in pozzi,
condotte, ecc.
Categoria non
definita 1’900.– definita caso per caso
* Ogni impianto è classificato con un determinato numero di punti varianti da 1 a 6 a seconda di
genere e importanza dello stesso; le sciovie secondo la potenza del motore (vedi la categoria
indicata sui rapporti dell’Organo di controllo).
** Calcolo particolare e fattura direttamente dal concordato.
17 Allegato modificato dal R 12.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 274; precedenti modifiche: BU
2014, 397; BU 2021, 80; BU 2024, 321.
770.310
*** Ispezione biennale possibile con esercizio non superiore a 40 ore/anno.
