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# Regolamento delle scuole comunali

## Art. 1 Dipartimento e denominazioni {#art_1}

1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è
competente per l’applicazione della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7
febbraio 1996 (di seguito legge) e del presente regolamento.
2Salvo diversa specificazione, valgono le seguenti denominazioni:
a) comune, inteso anche per consorzio;
b) Municipio, inteso anche per Delegazione scolastica consortile;
c) genitore, inteso ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990;3
d) ispettore, ispettorato e collegio degli ispettori, intesi sia per la scuola dell’infanzia che per la
scuola elementare.
TITOLO II
Frequenza scolastica

## Art. 2 Controllo della frequenza {#art_2}

Il Municipio è tenuto a controllare che tutti gli allievi domiciliati e nell’età prescritta
frequentino la scuola obbligatoria nel comune, in un comune diverso o siano iscritti in una scuola
privata.

## Art. 3 Allievi obbligati alla frequenza {#art_3}

Sono assimilati ai domiciliati i bambini stabilmente residenti di fatto nel comune,
indipendentemente dal loro statuto.

## Art. 4 Rinvio dell’obbligo di frequenza {#art_4}

1L’inizio dell’obbligo scolastico può essere posticipato solo per gravi e certificati motivi di
ordine fisico o psichico, nonché in caso di richiesta motivata da parte dei genitori nell’interesse
superiore del bambino e con il sostegno del docente del primo anno facoltativo di scuola
dell’infanzia.
2Se l’allievo non ha frequentato il primo anno facoltativo di scuola dell’infanzia, la richiesta di rinvio
dell’obbligo di frequenza dei genitori, secondo quanto previsto dal cpv. 1, deve essere sostenuta
dalla direzione di istituto.
3La decisione sul rinvio dell’obbligo di frequenza spetta all’ispettorato.

## Art. 5 Frequenza di allievi disabili {#art_5}

Per favorire l’inserimento e la frequenza di allievi disabili in sezioni di scuola dell’infanzia
e di scuola elementare, il Dipartimento può autorizzare speciali misure di sostegno individualizzato
mediante personale qualificato.
Frequenza di allievi in scuole di altri comuni
1 Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003,
372 e 422.
2 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
3 Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.
4 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277; BU 2015, 279.

## Art. 6 {#art_6}

1La richiesta di frequenza della scuola dell’infanzia o della scuola elementare in altri
Comuni presentata dai genitori dell’allievo è indirizzata al Municipio per iscritto e adeguatamente
motivata.
2La quota stabilita dal Dipartimento per i comuni di residenza di allievi autorizzati a frequentare la
scuola dell’infanzia o la scuola elementare in altri comuni, prevista dall’art. 47 cpv. 4 della legge,
comprende le spese dirette causate dall’attività scolastica, escluse quelle concernenti gli stipendi
del personale docente e non docente, e gli oneri di gestione degli istituti.
3Le disposizioni particolari in applicazione dell’art. 48 cpv. 3 della legge sono emanate dal
Dipartimento.

## Art. 7 Partenza di allievi {#art_7}

1La partenza di allievi è segnalata entro tre giorni dalla direzione di istituto al Municipio
e all’ispettorato.
2La direzione di istituto provvede affinché gli atti dell’allievo siano trasmessi alle autorità scolastiche
del luogo di destinazione.

## Art. 8 Assenze degli allievi {#art_8}

1Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine
familiare o per malattia.
2Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione
di istituto.
3Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente
alle direttive del medico cantonale.

## Art. 9 Frequenza irregolare {#art_9}

1In caso di irregolarità nella frequenza scolastica non rimediabile tramite i contatti con i
genitori, la direzione di istituto avverte immediatamente il Municipio.
2Per gli allievi non astretti all’obbligo scolastico il Municipio può revocare l’ammissione, su richiesta
della direzione di istituto.
3Negli altri casi il Municipio, nell’ambito delle sue competenze, interviene con un richiamo, un
ammonimento o una multa.
4Accertata l’impraticabilità delle misure di convincimento dei genitori e di tutela del bambino, il
Municipio avverte l’autorità di protezione, informando l’ispettorato.

## Art. 10 Sanzioni nei confronti degli allievi {#art_10}

1In casi di indisciplina il docente può adottare sanzioni intese a valorizzare il rispetto delle
norme e avverte i genitori per la necessaria collaborazione; se queste misure risultano inefficaci,
informa la direzione di istituto cui spetta il compito di coinvolgere, se del caso, l’ispettorato.10
2È vietato infliggere agli allievi sanzioni contrarie alla loro dignità o alle finalità della scuola.
3Sono in particolare vietati:
a) sanzioni lesive direttamente o indirettamente dell’integrità fisica e morale dell’allievo quali
punizioni corporali, giudizi di valore o simili;
b) la sospensione dalla ricreazione o dalle attività didattiche;
c) l’allontanamento anche temporaneo dai locali o dagli spazi in cui si svolge l’attività didattica;
d) l’esecuzione di compiti supplementari attinenti all’insegnamento da eseguire a domicilio.

## Art. 11 Sospensione di allievi {#art_11}

L’eventuale sospensione di allievi dalla frequenza scolastica, come provvedimento
disciplinare, spetta all’ispettorato.
5 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.
6 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
7 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2000,
206; BU 2012, 277.
8 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
9 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
10 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
11 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
Iscrizioni di allievi provenienti da scuole private, altri cantoni o paesi

## Art. 12 {#art_12}

1Gli allievi provenienti da scuole dell’infanzia e elementari private parificate possono
iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.13
2Per gli allievi provenienti da scuole dell’infanzia e elementari private non parificate, la classe
d’iscrizione è subordinata all’esito di una prova di accertamento organizzata nella scuola d’arrivo.
La prova consiste nella verifica delle competenze necessarie al proseguimento del percorso
scolastico; i criteri sono definiti dal collegio degli ispettori.14
3Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza nel Ticino sono
iscritti in una classe che tiene conto dell’età e della formazione scolastica precedente.
4Considerati i cpv. 2 e 3, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da
scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.

## Art. 13 Chiusura della scuola {#art_13}

1Oltre ai periodi stabiliti dal calendario scolastico, le scuole possono essere chiuse dal
Municipio:
a) in caso di pericolo;
b) in occasione di ricorrenze civili o religiose locali, per un massimo di 3 giorni;
c) per motivi sanitari, su proposta del medico delegato;
d) per altri gravi motivi, con il consenso dell’ispettorato.15
2Il Dipartimento può decretare in ogni tempo la chiusura delle scuole.
TITOLO III
Ordinamento scolastico

## Art. 14 Criteri per la formazione delle sezioni {#art_14}

1La formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia degli istituti scolastici avviene
secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e frazione di questo numero, ma al minimo
13 allievi.
2La formazione delle sezioni di scuola elementare negli istituti scolastici avviene secondo i seguenti
criteri:
a) per le sezioni monoclassi minimo 13, massimo 25 allievi;
b) per le sezioni pluriclassi massimo 20 allievi.
3Il Dipartimento può autorizzare o imporre deroghe ai parametri sopra indicati.

## Art. 15 Procedura {#art_15}

1Entro la fine di marzo di ogni anno, la direzione di istituto sottopone al Dipartimento,
tramite ispettorato e in accordo con il Municipio, l’ordinamento per l’anno scolastico successivo e le
previsioni a più lungo termine.
2Se l’ordinamento non rispetta le disposizioni vigenti in materia di numero di allievi ed i criteri per la
formazione delle sezioni, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 14 cpv. 3, il Dipartimento segnala al
Municipio la necessità di procedere alla sua correzione; nei casi controversi la decisione viene
sottoposta dal Dipartimento al Consiglio di Stato per decisione.

## Art. 16 Sezioni soggette a contributo {#art_16}

1Il Dipartimento comunica entro metà maggio al Municipio il progetto di decisione sulle
sezioni soggette a contributo per l’anno scolastico successivo, invitandolo a presentare le proprie
osservazioni nel termine di 15 giorni.
2Entro fine giugno il Dipartimento decide sul numero di sezioni soggette a contributo, considerando
per quanto possibile le osservazioni del Municipio.
Criteri per l’assegnazione delle sezioni
12 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 53; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2012, 277; BU 2015, 279.
13 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.
14 Cpv. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 7.2.2020 - BU 2020, 27.
15 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
16 Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2015, 279.
17 Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.
18 Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedente modifica: BU 2015,

## Art. 17 {#art_17}

Il collegio degli ispettori può stabilire criteri per l’assegnazione delle sezioni ai docenti
dell’istituto da parte del direttore.
Art. 18 ...20
TITOLO IV
Organizzazione dell’insegnamento
Capitolo I
Materiale scolastico
Elenco del materiale
Art. 1921 La Sezione delle scuole comunali emana le disposizioni concernenti:
a) l’elenco del materiale che i comuni devono fornire all’istituto, alle sezioni e agli allievi;
b) il materiale che deve restare di proprietà degli allievi.

## Art. 20 Spesa per il materiale {#art_20}

1Il materiale scolastico ad uso degli allievi è gratuito.
2Le famiglie possono essere chiamate a sostituire a loro spese il materiale scolastico perso o reso
inservibile.

## Art. 21 {#art_21}

…22
Capitolo II

## Art. 21a Valutazione e percorso scolastico23 {#art_21a}

…24

## Art. 22 Valutazione alla scuola dell’infanzia {#art_22}

1Alla scuola dell’infanzia si procede a una valutazione per l’apprendimento, attuata
prevalentemente attraverso l’osservazione continuata dell’evoluzione del bambino e la descrizione
del profilo delle competenze che l’allievo sta sviluppando.
2Alla fine della scuola dell’infanzia il docente redige il profilo delle competenze dell’allievo, strumento
utile anche per il passaggio alla scuola elementare; non sono previste valutazioni sommative.
3Il profilo dell’allievo è trasmesso alla famiglia; la comunicazione ai genitori è di tipo descrittivo.
Valutazione alla scuola elementare
Art. 22a26 1Alla scuola elementare si procede a una valutazione per l’apprendimento durante l’anno
scolastico; alla fine dello stesso i docenti assegnano le note.
2Le note vanno dal 3 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l’uso
dei mezzi punti.
3La promozione al termine delle classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non
hanno completamente raggiunto i traguardi stabiliti dal piano di studio. Il passaggio del ciclo, ovvero
la promozione al termine delle classi II e V elementare, presuppone di regola il raggiungimento delle
competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico.
Variazione dei tempi di percorrenza
19 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 372.
20 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
21 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001,
369.
22 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
23 Titolo modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
24 Art. abrogato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
25 Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2015, 279.
26 Art. introdotto dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88.

## Art. 23 {#art_23}

1A dipendenza dello sviluppo intellettuale e dalla maturità affettiva dell’allievo, se
necessario egli è sostenuto nei primi anni di scuola con dei progetti specifici, tra i quali possono
trovar posto eccezionalmente anche il rallentamento o l’accelerazione del percorso scolastico.
2Il rallentamento del percorso scolastico può avvenire nell’ambito della scuola dell’infanzia, se si
ritiene indispensabile la permanenza del bambino per un ulteriore anno in quest’ordine di scuola, o
alla fine di ogni anno di scuola elementare.
3L’accelerazione del percorso scolastico (salto di una classe), se si ritiene indispensabile il
passaggio anticipato alla classe successiva, può essere decisa solo se a scuola sono riconosciuti
evidenti bisogni di ordine pedagogico e didattico. Le classi I e V elementare devono essere in ogni
caso frequentate.
4La decisione sul rallentamento spetta al docente titolare. Prima di decidere egli:
a) alla scuola dell’infanzia sente il parere degli altri operatori scolastici coinvolti;
b) al termine delle classi intracicliche della scuola elementare deve ottenere la convalida da parte
della direzione di istituto e discuterne preventivamente con i genitori;
c) al termine della II e della V elementare deve discuterne preventivamente con i genitori.
5La decisione sull’accelerazione del percorso scolastico spetta all’ispettorato, sentiti la direzione di
istituto, il docente titolare e gli altri operatori scolastici coinvolti.
6Contro la decisione di cui al cpv. 4 è dato ricorso all’ispettorato giusta l’art. 96 cpv. 2 della legge
della scuola del 1° febbraio 1990. Contro la decisione di cui al cpv. 5 è dato ricorso al Consiglio di
Stato giusta l’art. 96 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
7Il collegio degli ispettori definisce le procedure per la messa a punto dei progetti di cui al cpv. 1 e
per giungere alle decisioni di cui ai cpv. 4 e 5.

## Art. 24 Monitoraggio {#art_24}

Il collegio degli ispettori può organizzare prove sul raggiungimento delle competenze
previste dai Piani di Studio.

## Art. 24a {#art_24a}

…29
Capitolo III
Disposizioni varie
Accoglienza
Art. 24b30 1I docenti titolari della scuola dell’infanzia e quelli della prima classe di scuola elementare
organizzano un incontro con i nuovi allievi della sezione loro affidata e i loro genitori prima dell’inizio
dell’anno scolastico.
2Tutti i docenti titolari organizzano entro la fine di ottobre un incontro con i genitori degli allievi della
loro classe, in forma plenaria o per gruppi.

## Art. 25 Escursioni e uscite didattiche {#art_25}

1Il collegio degli ispettori ha la facoltà di elaborare disposizioni concernenti le escursioni
e le uscite didattiche da sottoporre al Dipartimento per l’emanazione.31
2Le escursioni e le uscite didattiche sono finanziate dai comuni.
Art. 26 ...32
Sottoscrizioni, vendite, collette
Art. 2733 È vietato ricorrere agli allievi per sottoscrizioni, vendite e collette, se non nei casi
autorizzati dalla direzione di istituto o, in situazioni particolari, dal Dipartimento.
TITOLO V
Docenti
27 Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 88; precedente modifica: BU 2015,
28 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
29 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
30 Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
31 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
32 Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
33 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
Capitolo I
Assunzione dei docenti
Procedura di concorso
Art. 2834 1La pubblicazione dei concorsi per l’assunzione dei docenti comunali è coordinata dalla
Sezione delle scuole comunali.
2La procedura e i tempi per la trasmissione degli atti di concorso sono stabiliti dalla Sezione delle
scuole comunali.

## Art. 29 Atto di nomina o di incarico {#art_29}

1L’atto di nomina o di incarico è trasmesso entro 10 giorni dalla decisione all’interessato
con copia all’ispettorato.35
2Eventuali compiti particolari devono figurare nel corrispondente bando di concorso e riferirsi al
campo delle attività scolastiche.
Capitolo II
Docente di appoggio36

## Art. 30 Docente di appoggio {#art_30}

1Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio
che coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola dell’infanzia. Tuttavia, qualora il numero
di allievi della sezione fosse superiore a 20, vi è l’obbligo di assunzione per almeno metà tempo e
per tutta la durata dell’anno scolastico.
2Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio che
coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare. Tuttavia, vi è l’obbligo di
assunzione qualora il numero di allievi fosse superiore a 22 per le monoclassi o a 20 per le biclassi,
come pure nelle sezioni triclassi, quadriclassi e pentaclassi.
3L’assunzione del docente di appoggio nei casi non obbligatori deve essere autorizzata dal
Dipartimento e l’onere del docente di appoggio deve essere compreso tra 10 e 16/32 dell’orario
settimanale d’insegnamento.
4Nei casi obbligatori, un’eventuale rinuncia totale o parziale all’assunzione del docente di appoggio
deve essere autorizzata dal Dipartimento. L’istanza di rinuncia, presentata in forma scritta dal
Municipio su proposta della direzione di istituto, deve comprovare che alla rinuncia non si
oppongono ragioni di ordine pedagogico.
5L’attività del docente di appoggio può svolgersi al massimo in due sedi e può essere
complementare a quella di docente titolare a metà tempo; è pure ammesso iI cumulo con altri
incarichi d’insegnamento, quali il docente di lingua e integrazione o il docente di materie speciali,
fino al raggiungimento del tempo pieno.
6I Municipi possono delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio obbligatori
mediante una convenzione pluriennale; la richiesta deve essere inoltrata alla Sezione delle scuole
comunali entro il mese di settembre dell’anno scolastico precedente. In questi casi il Cantone
fatturerà ai Comuni la quota parte secondo quanto stabilito dal decreto esecutivo sul contributo
cantonale per sezione di scuola comunale.

## Art. 31 Requisiti {#art_31}

I requisiti per l’assunzione del docente di appoggio sono quelli richiesti al docente titolare.

## Art. 32 Orario e compiti {#art_32}

L’orario e i compiti del docente di appoggio sono comunicati all’ispettorato.
Responsabilità
34 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2003, 372; BU 2015, 279.
35 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
36 Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
37 Art. modificato dal R 10.3.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 90; precedenti modifiche: BU 2015,
279, 355 e 453; BU 2017, 463.
38 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,

## Art. 33 {#art_33}

I compiti e la distribuzione delle lezioni sono concordati con il docente titolare, cui spetta
la responsabilità generale dell’insegnamento.

## Art. 34 Assenza del titolare {#art_34}

In caso di assenza del titolare, il docente di appoggio assume, se possibile, la
conduzione della classe quale supplente, riservato quanto stabilito dall’art. 13 della legge.
TITOLO VI
Orari scolastici

## Art. 35 Frequenza {#art_35}

Il collegio degli ispettori elabora disposizioni concernenti la frequenza da sottoporre al
Dipartimento per l’emanazione.

## Art. 36 Orario del mercoledì nelle scuole dell’infanzia {#art_36}

Nelle scuole dell’infanzia l’attività del mercoledì mattina termina, a giudizio dell’autorità
di nomina, tra le 11.30 e le 12.00.

## Art. 37 {#art_37}

…40

## Art. 38 Sorveglianza prima e dopo le lezioni {#art_38}

La direzione di istituto organizza la sorveglianza degli allievi che, per motivi di forza
maggiore, giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito
dopo la fine dell’attività scolastica.

## Art. 39 Compiti di sorveglianza {#art_39}

1…42
2La direzione di istituto ha la facoltà di elaborare un piano di sorveglianza delle ricreazioni che dovrà
permettere la vigilanza su tutto il sedime adibito alla ricreazione per garantire la necessaria
sicurezza di tutti gli allievi. In assenza di un piano di sorveglianza ogni docente è responsabile della
sorveglianza della propria sezione durante la ricreazione.43
3Durante l’orario scolastico il docente non è autorizzato ad affidare la sorveglianza degli allievi ad
altre persone, se non in casi di urgenza.
4I docenti di scuola dell’infanzia con refezione, che lavorano per un giorno intero e che sono anche
responsabili del momento educativo del pasto, devono poter usufruire di una pausa meridiana di 30
minuti, di regola tra le ore 11.00 e le ore 14.00. Per la loro momentanea sostituzione, se non è
disponibile personale docente, le direzioni possono affidare la gestione ad altro personale in
possesso di requisiti di idoneità secondo le direttive del Collegio degli ispettori che prevedono la
partecipazione obbligatoria a una specifica formazione.44
TITOLO VII
Doppio docente

## Art. 40 Istituzione di sezioni affidate al doppio docente {#art_40}

1Il Municipio, sentito il direttore, ha la facoltà di affidare la conduzione di una sezione di
scuola dell’infanzia o di scuola elementare a due docenti contitolari assunti a metà tempo.
2La decisione avviene, di regola, entro il 15 maggio ed è comunicata all’ispettorato.
Domanda di passare a un insegnamento a metà tempo
39 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
40 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
41 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
42 Cpv. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
43 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2015, 279.
44 Cpv. modificato dal R 22.5.2024; in vigore dal 1.8.2024 - BU 2024, 135; precedente modifica: BU 2021,
90.
45 Art. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 223; precedente modifica: BU 2001,

## Art. 41 {#art_41}

1I docenti già nominati a tempo pieno che intendono passare a un insegnamento a metà
tempo inoltrano la domanda al Municipio entro il 15 marzo.46
2Qualora particolari situazioni occupazionali lo giustifichino, il Municipio può concedere una deroga
al termine sopra indicato.
3Prima di prendere una decisione, il Municipio consulta l’ispettorato.47
Suddivisione eccezionale del tempo di lavoro per docenti contitolari
Art. 41a48 1Per comprovate ragioni può essere autorizzata in via eccezionale, una diversa
suddivisione del tempo di lavoro tra due docenti contitolari.
2La concessione di una diversa suddivisione del tempo di lavoro non deve pregiudicare in alcun
modo l’allestimento dell’ordinamento scolastico né creare impedimento nella ripartizione dell’orario
settimanale e nemmeno arrecare disagi all’insegnamento.
3Le richieste devono essere presentate annualmente all’ispettorato tramite la direzione d’istituto
entro il 31 dicembre.
4La decisione spetta all’ispettorato, su preavviso della direzione e sentita l’autorità di nomina.
5La direzione di istituto ha facoltà di proporre all’ispettorato la revoca dell’autorizzazione qualora la
diversa suddivisione del tempo di lavoro risulti negativa.

## Art. 42 Mantenimento della nomina a tempo pieno {#art_42}

1L’autorità di nomina può concedere al docente già nominato a tempo pieno un congedo
a metà tempo per un periodo massimo di 3 anni, conservando immutato il rapporto d’impiego.
2Entro tale periodo, al termine di ogni anno, è possibile il ritorno all’onere di lavoro a tempo pieno
sia per decisione del Municipio sia per decisione del docente.49
3La direzione di istituto ha facoltà di proporre al Municipio l’interruzione del congedo a metà tempo
qualora la soluzione del doppio docente risulti negativa.50

## Art. 43 Atto di nomina {#art_43}

La modifica della nomina da tempo pieno a metà tempo e viceversa è stabilita mediante
un nuovo atto di nomina.

## Art. 44 Abbinamenti {#art_44}

Gli abbinamenti di docenti a metà tempo sono di competenza della direzione di istituto;
essi possono essere modificati di anno in anno a seconda degli interessi della scuola.

## Art. 45 Programmazione dell’attività scolastica {#art_45}

1I due docenti contitolari di una sezione sono tenuti a programmare e a svolgere la loro
attività secondo intendimenti pedagogici e metodologici affini.
2…52
3Il piano di lavoro annuale, allestito e sottoscritto da entrambi i docenti contitolari, è consegnato alla
direzione di istituto.53

## Art. 46 Orario settimanale d’insegnamento {#art_46}

1Le disposizioni sulla ripartizione delle presenze e dell’orario settimanale
d’insegnamento nelle sezioni affidate al doppio docente sono emanate dal collegio degli ispettori;
esse devono garantire un’equa distribuzione degli oneri d’insegnamento.54
2In casi particolari e motivati l’ispettorato può autorizzare modalità diverse.55
46 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
47 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
48 Art. introdotto dal R 22.4.2026; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 132.
49 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
50 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
51 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
52 Cpv. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
53 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
54 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2003,
372.
55 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
3L’orario settimanale d’insegnamento è inviato all’ispettorato prima dell’inizio dell’anno e dopo ogni

## Art. 47 eventuale modifica.56 {#art_47}

…57

## Art. 48 {#art_48}

…58

## Art. 49 Attività accessorie {#art_49}

Eventuali attività accessorie svolte dal docente a metà tempo non devono creare
impedimento nella ripartizione dell’orario settimanale, né pregiudicare in alcun modo
l’insegnamento.

## Art. 50 Applicazione delle norme sul doppio docente {#art_50}

Le norme sul doppio docente sono applicate anche nei casi di supplenze a metà tempo.
TITOLO VIII
Promovimento, coordinamento, vigilanza

## Art. 51 Ispettorati59 {#art_51}

Il Dipartimento stabilisce i circondari degli ispettorati, che sottostanno alla Sezione delle
scuole comunali.
Organizzazione degli ispettorati
Art. 51a61 1Ogni ispettorato, oltre al personale amministrativo, comprende un ispettore, almeno un
capogruppo e può far capo a ispettori aggiunti.
2L’ispettore esercita la direzione pedagogica e organizzativa dell’ispettorato, garantendone il
coordinamento e assicurando le relazioni con la Sezione delle scuole comunali, gli altri ispettorati,
altri operatori scolastici, i servizi specialistici e gli organi esterni.
3Gli ispettorati possono avvalersi della collaborazione degli esperti di materia della scuola
dell’obbligo.62
Esperti di materia
a) designazione
Art. 51b63 1Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia, con attività
nelle scuole comunali, rispettivamente nelle scuole medie, nonché un coordinatore per ogni gruppo
o area disciplinare.
2Gli esperti di materia devono possedere un master o una formazione accademica disciplinare
specifica, o in via eccezionale un bachelor (o formazione equivalente), accompagnati da una
formazione nella didattica della propria disciplina o la disponibilità a conseguirla.
3La Divisione della scuola stabilisce i comprensori delle scuole dell’obbligo assegnati ai singoli
esperti di materia, che comprendono scuole medie, scuole comunali e scuole private parificate.
4Se docenti cantonali, gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con
un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità
di trasferta, l’assegnazione della sede di servizio viene definita dalla Divisione della scuola. Lo
stesso avviene per gli esperti che non sono docenti cantonali.
b) funzioni e compiti
56 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
57 Art. abrogato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2012, 277.
58 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
59 Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
60 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
61 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
62 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 35.
63 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 35; precedente modifica: BU 2015,
Art. 51c64 1Le funzioni e gli ambiti di competenza degli esperti di materia della scuola dell'obbligo
sono:
a) coordinare l'insegnamento nella propria disciplina sul piano cantonale, in particolare per quanto
attiene alle modalità di messa in atto del Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (PdS),
della progettazione/pianificazione didattica, della valutazione e della scelta dei mezzi didattici;
b) valutare la situazione dell'insegnamento/apprendimento nella propria disciplina, proponendo e
promuovendo l'innovazione sulla base dell'evoluzione del contesto sociale e della ricerca
didattica disciplinare;
c) curare in maniera interdisciplinare gli aspetti della trasversalità e della formazione generale del
PdS e dell'insegnamento;
d) promuovere iniziative utili all’armonizzazione tra i cicli e tra i settori scolastici;
e) favorire in maniera attiva l'approfondimento degli aspetti culturali e didattici della materia,
organizzando e stimolando la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione continua.
2Nello svolgere le loro funzioni gli esperti di materia:
a) si tengono aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria disciplina, anche
partecipando a corsi e convegni, nell'ottica di una condivisione con il corpo docenti e in funzione
del ruolo di promotori dell'innovazione;
b) offrono aiuto e consulenza didattica agli ispettorati, alle direzioni di istituto e ai docenti, e/o li
affiancano nello sviluppo e nello svolgimento di progetti educativi e didattici, in particolare di
tipo sperimentale;
c) d’intesa con gli ispettorati e le direzioni possono promuovere incontri con i docenti, assicurando
lo scambio di riflessioni, informazioni, esperienze e materiali;
d) possono essere chiamati ad esprimere un parere nel quadro di contestazioni in materia di
valutazione;
e) redigono, quando richiesto dalla Sezione, dall’ispettorato o dalla direzione di istituto, pareri su
docenti incaricati o nominati;
f) mantengono contatti regolari con gli altri esperti della stessa materia e di altre materie;
g) partecipano a gruppi di lavoro;
h) redigono un rapporto trimestrale sulle attività svolte all’indirizzo della Divisione e delle Sezioni
dell’insegnamento.
3In aggiunta ai compiti di cui al cpv. 2, per le scuole comunali:
a) gli esperti delle materie speciali visitano i docenti in autonomia e partecipano alle valutazioni
dei docenti attivi nelle scuole comunali su richiesta delle direzioni d’istituto o degli ispettorati
scolastici;
b) gli esperti delle altre materie, d’intesa con ispettorati e direzioni, promuovono incontri e visite
con i docenti nelle sedi e nelle sezioni/classi, per assicurare riflessioni, scambio e informazioni.
Solo su richiesta di direzioni e ispettorati compiono visite valutative.
4Gli esperti di scienze dell’educazione sono chiamati a svolgere le stesse funzioni degli esperti di
materia ma con riferimento a questioni di ambito psicopedagogico, educativo e di didattica generale.
Collegio degli esperti e gruppi disciplinari
Art. 51d65 1Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti.
2Il collegio è diretto per un quadriennio, d’intesa con le Sezioni dell’insegnamento, da un presidente
designato dal collegio tra i membri del gruppo di coordinamento di cui all’art. 51e.
3Il collegio degli esperti tratta le questioni legate all’insegnamento nella scuola obbligatoria e quelle
connesse alla funzione di esperto di materia. In particolare esso:
a) cura i criteri di coordinamento tra le varie discipline e tra i vari cicli di studio;
b) formula o preavvisa progetti e iniziative inerenti all’insegnamento disciplinare nella scuola
dell’obbligo;
c) contribuisce attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e
progetti riferiti ai diversi settori, per le scuole comunali d’intesa con il Collegio degli ispettori e
in collaborazione con la Conferenza dei direttori didattici.
4Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari. La Divisione della scuola
stabilisce la lista dei gruppi disciplinari, aggregando anche più materie in un’unica area disciplinare.
5I gruppi disciplinari coordinano l’insegnamento della propria disciplina sul piano cantonale e
svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Divisione e/o dalle Sezioni
dell’insegnamento.
Coordinatori di disciplina e gruppo di coordinamento
64 Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 35.
65 Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 35.
Art. 51e66 1Ogni gruppo o area disciplinare è gestito da un coordinatore che ha i seguenti compiti
specifici:
a) coordinare il gruppo disciplinare;
b) partecipare agli incontri tra i diversi coordinatori di disciplina;
c) fornire, di regola in accordo con il proprio gruppo disciplinare, delle consulenze alla Divisione
della scuola e alle Sezioni dell’insegnamento su tematiche attinenti alla didattica della propria
disciplina.
2I coordinatori si riuniscono nel gruppo di coordinamento, che ha il mandato di:
a) riunirsi regolarmente in presenza di rappresentanti della Divisione della scuola e/o delle Sezioni
dell’insegnamento;
b) fungere da interlocutore per la Divisione della scuola e per le Sezioni nell’ambito dei compiti
assegnati agli esperti;
c) essere promotore attivo delle funzioni e dei compiti degli esperti;
d) contribuire attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e
progetti riferiti ai diversi settori;
e) collaborare con il presidente nella gestione e nell’organizzazione del collegio degli esperti,
assicurando il segretariato.
3La presidenza del gruppo di coordinamento è assunta per il quadriennio da uno dei coordinatori,
su designazione del collegio degli esperti. Il presidente ha i seguenti compiti:
a) pianificare e coordinare le iniziative del coordinamento degli esperti e del collegio degli esperti;
b) fungere da tramite tra la Divisione della scuola, le Sezioni, il gruppo di coordinamento e il
collegio degli esperti.

## Art. 52 Compiti degli ispettorati {#art_52}

1Gli ambiti di competenza degli ispettorati sono lo sviluppo, l’innovazione, il
monitoraggio, la consulenza e la vigilanza del sistema delle scuole comunali.
2In generale gli ispettorati:
a) pianificano e implementano la formazione continua del personale scolastico nel rispettivo
circondario, che risponda ai bisogni identificati nel territorio, basando le proposte su principi di
evidenza scientifica;
b) promuovono e garantiscono le condizioni quadro, affinché ogni docente possa sperimentare gli
aspetti innovativi che la formazione permette di focalizzare;
c) organizzano, sostengono e partecipano all’implementazione di pratiche didattiche innovative e
alla creazione di contesti di accoglienza e di sostegno degli allievi coerenti con la politica
scolastica in vigore;
d) monitorano in autonomia con ispettore e ispettori aggiunti le attività degli Istituti scolastici dei
rispettivi circondari attraverso visite negli istituti e incontri con dirigenti, docenti e operatori;
impartiscono se necessario gli opportuni correttivi informando se del caso Dipartimento e
Municipio;
e) svolgono attività di consulenza pedagogica, didattica e in materia di politica scolastica a
direzioni di istituto e autorità comunali;
f) svolgono inoltre altri compiti assegnati loro da leggi, regolamenti e direttive;
g) vigilano con ispettore e ispettore aggiunto sulla corretta applicazione di leggi, regolamenti e
direttive da parte delle direzioni di istituto e delle autorità di nomina e sulla qualità degli Istituti
scolastici; intervengono d’autorità nel caso di inadempienze rilevate; eseguono l’analisi della
qualità degli istituti scolastici comunali.
3In caso di lamentele o controversie sull’insegnamento e sul funzionamento dei servizi scolastici, gli
ispettorati sentono le parti interessate, impartiscono le necessarie disposizioni e, se del caso,
informano il Dipartimento e il Municipio.
4Gli ispettorati hanno la facoltà di riunire i docenti secondo necessità.

## Art. 53 Collegio degli ispettori {#art_53}

1Gli ispettori e gli ispettori aggiunti si riuniscono regolarmente in collegio sotto la
presidenza del capo della Sezione delle scuole comunali.69
2Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio degli ispettori:
66 Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 35.
67 Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2015,
68 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
69 Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.
a) garantisce un costante monitoraggio e promuove l’adattamento del funzionamento della scuola;
b) istituisce gruppi d’innovazione e sviluppo, che possono contare sulla presenza di persone
esterne, con il compito di affrontare dossier o temi specifici;
c) definisce le modalità di assistenza, di promozione pedagogica e di vigilanza comuni a tutti gli
istituti scolastici;
d) elabora direttive e indicazioni destinate agli istituti scolastici e agli insegnanti;
e) mantiene contatti con l’istituto preposto alla formazione dei docenti e assicura la partecipazione
di suoi rappresentanti a gruppi di studio o commissioni;
f) elabora le disposizioni concernenti la valutazione degli allievi e le comunicazioni ai genitori da
sottoporre al Dipartimento per l’emanazione;70
g) definisce le modalità per l’analisi della qualità degli istituti scolastici comunali.71

## Art. 54 Conferenza cantonale dei direttori {#art_54}

1I municipi sono tenuti ad accordare ai direttori l’autorizzazione a partecipare alle sedute
della conferenza cantonale dei direttori, alle commissioni e ai gruppi di studio istituiti cantonalmente.
2La conferenza cantonale dei direttori collabora con il collegio degli ispettori nell’attuazione di
iniziative pedagogiche.

## Art. 55 {#art_55}

…73
Commissione di circondario
a) composizione
Art. 55a74 1È istituita la commissione di circondario. Essa comprende ispettori, ispettori aggiunti,
capigruppo e direttori degli istituti comunali.75
b) compiti
2I compiti della commissione sono in particolare i seguenti:
a) promuovere, coordinare e verificare i progetti di istituto, di circondario o di interesse cantonale;
b) favorire iniziative di sensibilizzazione e di informazione rivolte alle componenti scolastiche o ad
altre istanze;
c) definire le modalità di collaborazione per migliorare l’assistenza dei docenti e degli operatori
del Servizio di sostegno;
d) proporre, preavvisare all’intenzione della Sezione delle scuole comunali o programmare attività
specifiche di formazione e di aggiornamento.76
c) presidenza e frequenza delle riunioni
3La commissione, presieduta dall’ispettore, si riunisce di regola una volta ogni due mesi.

## Art. 56 Vigilanza durante le lezioni impartite da docenti di materie speciali {#art_56}

1Il docente titolare è responsabile del buon andamento delle lezioni impartite dai docenti
di materie speciali (gestione della classe); a tale scopo egli valuta la necessità di assistere o di
partecipare attivamente a tali lezioni.77
2L’assistenza e/o la partecipazione attiva del titolare alle lezioni impartite dai docenti di materie
speciali può essere richiesta dall’ispettorato, dalla direzione di istituto o dal docente di materie
speciali interessato; in tal caso il titolare è tenuto a darvi seguito.78
3Il docente titolare che non assiste alle lezioni dei docenti di materie speciali rimane nell’istituto a
disposizione della direzione, prioritariamente per compiti collegiali, subordinatamente per attività
inerenti alla conduzione della propria sezione; egli deve essere reperibile dal docente al quale sono
temporaneamente affidati gli allievi.
4Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non si applicano alle lezioni di nuoto.79
70 Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.
71 Lett. introdotta dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.
72 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
73 Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
74 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277.
75 Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124.
76 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
77 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
78 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
79 Cpv. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189.
TITOLO IX
Servizi scolastici
Capitolo I
Doposcuola e scuola dell’infanzia a orario prolungato

## Art. 57 Piano dei servizi80 {#art_57}

Il piano dei servizi offerti è inviato annualmente all’ispettorato.

## Art. 58 Assunzione e retribuzione degli animatori {#art_58}

1Le modalità di assunzione e di retribuzione degli animatori competono al Municipio; è
necessario in ogni caso il certificato di sanità.
2Possono assumere la conduzione di una sezione di scuola dell’infanzia a orario prolungato i docenti
di scuola dell’infanzia, di scuola elementare e gli educatori della prima infanzia.
3Nelle scuole elementari, gli animatori del doposcuola devono essere persone idonee a intrattenere
rapporti educativi con gli allievi e competenti nei campi di attività loro attribuiti.

## Art. 59 Vigilanza {#art_59}

La vigilanza sul doposcuola e sulle sezioni di scuola dell’infanzia a orario prolungato
compete alla direzione di istituto.
Capitolo II
Scuola fuori sede

## Art. 60 Definizione {#art_60}

La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi di scuola elementare
in luogo idoneo, di regola nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo sviluppo
di competenze scolastiche, personali e sociali.

## Art. 61 Obiettivi {#art_61}

I periodi di scuola fuori sede hanno i seguenti obiettivi:
a) favorire il processo di socializzazione degli allievi;
b) favorire la conoscenza tra allievi e tra allievi e docenti;
c) applicare concretamente le norme educative che regolano la vita quotidiana e comunitaria;
d) conoscere un ambiente particolare, studiandone le caratteristiche geografiche, storiche,
naturalistiche, nonché le realizzazioni dell’uomo;
e) incrementare nel contempo la pratica sportiva, attingendo alle particolari risorse ambientali.

## Art. 62 Durata {#art_62}

1I periodi di scuola fuori sede durano di regola una settimana.
2Il Municipio, su proposta della direzione di istituto, può adottare soluzioni diverse.

## Art. 63 {#art_63}

…85

## Art. 64 Partecipazione dei docenti {#art_64}

1Su richiesta scritta dell’interessato, il Municipio può dispensare per motivi di forza
maggiore il docente titolare dalla scuola fuori sede.
2Per i docenti contitolari il compito di partecipare ai periodi di scuola fuori sede deve essere assolto
da entrambi, preferibilmente in compresenza per tutta la durata del soggiorno.

## Art. 65 Frequenza degli allievi {#art_65}

La partecipazione degli allievi ai periodi di scuola fuori sede è obbligatoria.
80 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
81 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
82 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
83 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
84 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
85 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001,
86 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 189; precedente modifica: BU 2012,

## Art. 66 Dispensa degli allievi {#art_66}

Dispense dalla frequenza dalla scuola fuori sede possono essere accordate dalla
direzione di istituto: in tal caso, e se possibile, l’allievo dispensato frequenta la scuola nella sede,
con gli allievi di un’altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.
Partecipazione finanziaria delle famiglie
Art. 66a88 1Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi per i
costi di vitto e alloggio che non supera 13 franchi al giorno.
2Per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede può essere chiesta una
partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.

## Art. 67 Programma {#art_67}

1Il programma di attività della scuola fuori sede è inviato dalla direzione all’ispettorato,
corredato delle seguenti informazioni:
a) descrizione dello stabile e dei luoghi;
b) organizzazione giornaliera;
c) durata del soggiorno e date;
d) classi interessate;
e) modalità di soccorso e di pronto intervento.
2Nei casi in cui i periodi di scuola fuori sede si svolgono sempre nello stesso luogo, le informazioni
a) ed e) sono comunicate una sola volta.

## Art. 68 Preparazione didattica {#art_68}

1Il docente titolare di una sezione (rispettivamente i docenti contitolari nel caso di
insegnanti a metà tempo) è responsabile della preparazione didattica e dell’organizzazione di tutte
le attività previste nella scuola fuori sede.
2Egli sottopone alla direzione di istituto un programma dettagliato delle attività, comprensivo degli
obiettivi perseguiti, corredato di eventuali documenti esplicativi.
3Per le attività sportive valgono le norme emanate dal Dipartimento.

## Art. 69 Personale ausiliario e di servizio {#art_69}

Durante la scuola fuori sede è assicurata al docente titolare la collaborazione di una
persona idonea.

## Art. 70 Norme assicurative {#art_70}

Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la
responsabilità civile; il responsabile della scuola fuori sede è tenuto ad accertarsi che questa
disposizione sia ossequiata.
Capitolo III
Refezioni scolastiche

## Art. 71 Funzionamento {#art_71}

Le refezioni devono soddisfare le norme igienico-sanitarie in vigore e le disposizioni in
materia alimentare impartite dal Dipartimento.

## Art. 72 Vigilanza {#art_72}

1La vigilanza sulle refezioni compete alla direzione di istituto, riservate le disposizioni
sugli esercizi pubblici.
2Il Dipartimento può predisporre ulteriori controlli.
Frequenza degli allievi
87 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
88 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.
89 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
90 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277.
91 Art. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
92 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

## Art. 73 {#art_73}

1Gli allievi dell’anno facoltativo della scuola dell’infanzia sono tenuti a partecipare
regolarmente alla refezione se vi sono iscritti.
2Gli allievi del primo e secondo anno obbligatorio di scuola dell’infanzia sono tenuti a partecipare
regolarmente alla refezione; eventuali dispense, presentate per iscritto dai detentori dell’autorità
parentale, sono accordate dalla direzione di istituto per ragioni mediche comprovate da un progetto
di accoglienza individualizzato e/o per ragioni educative avallate dall’ispettorato.
3Gli allievi di scuola elementare sono tenuti a partecipare regolarmente alla mensa se vi sono iscritti.
4La richiesta di dispensa di cui al capoverso 2 deve essere motivata e deve essere proposta dai
genitori e/o dal docente alla direzione di istituto per iscritto; contro una decisione negativa è dato
reclamo giusta l’art. 97a della legge della scuola del 1° febbraio 1990 e contro la decisione su
reclamo è dato ricorso giusta l’art. 92 della stessa legge.
Partecipazione finanziaria delle famiglie
Art. 73a94 1Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie degli allievi di
scuola dell’infanzia con refezione e degli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione e elementare
che risiedono lontano dall’istituto per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul
mezzogiorno.
2Per gli allievi di scuola dell’infanzia con refezione tale partecipazione finanziaria non supera 5
franchi per pasto.
3Per gli allievi di scuola dell’infanzia senza refezione ed elementare che risiedono lontano dall’istituto
per i quali non è organizzato un servizio di trasporto sul mezzogiorno tale partecipazione finanziaria
non supera 5 franchi, rispettivamente 6.50 franchi per pasto.

## Art. 74 Requisiti del personale {#art_74}

1Il personale addetto alle refezioni deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a) buone attitudini educative e relazionali;
b) buone condizioni di salute, accertate periodicamente;
c) disponibilità a partecipare a corsi di aggiornamento.
2La direzione di istituto vigila sul personale addetto alla refezione e segnala al Municipio eventuali
carenze; analoga facoltà compete anche all’ispettorato.
Capitolo IV
Servizio di sostegno pedagogico

## Art. 75 Definizione e funzione {#art_75}

1Il Servizio di sostegno pedagogico (in seguito Servizio) è un’istituzione interna alla
scuola dell’infanzia e alla scuola elementare.
2L’attività del Servizio si svolge negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.96

## Art. 76 Scopi {#art_76}

1Il Servizio si propone di favorire negli allievi con difficoltà di sviluppo e di apprendimento
il massimo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire una regolare frequenza scolastica.
2Gli interventi del Servizio integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle
misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi.
Situazioni particolari
Art. 76a97 1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in
aggiunta alle normali dotazioni del Servizio, ad altre figure professionali.
2Negli istituti per ogni situazione è istituito un gruppo operativo composto dal capogruppo
responsabile del Servizio di sostegno pedagogico, dal direttore di istituto e, se del caso, da un
ispettore e da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.
93 Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente modifica: BU 2015,
94 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.
95 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001,
96 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
97 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
3Per alcune tipologie di allievi, tenuto conto del contesto e dei bisogni individuati, è inoltre possibile
far temporaneamente capo alle strutture scolastiche interne ai centri educativi minorili o a gruppi
specifici gestiti dal Cantone e inseriti negli istituti scolastici comunali.
4Il progetto d’intervento e la richiesta di risorse supplementari sono inoltrate alla Divisione della
scuola per decisione.

## Art. 77 Collaborazione dei genitori {#art_77}

1Scuola e famiglia collaborano nell’adozione di misure intese a contenere o ridurre le
difficoltà del bambino.
2L’ammissione di un allievo alle attività previste dal sostegno pedagogico è accompagnata da
un’adeguata informazione dei genitori.
3In caso di opposizione dei genitori al progetto pedagogico allestito dai docenti e dagli operatori
interessati, l’ispettorato decide sulle misure da adottare.98

## Art. 78 Ripartizione regionale {#art_78}

Il Servizio è organizzato in gruppi regionali definiti dal Dipartimento.

## Art. 79 Organizzazione dei gruppi {#art_79}

Ogni gruppo di sostegno pedagogico comprende un capogruppo, logopedisti,
psicomotricisti e docenti di sostegno pedagogico.

## Art. 80 Collegio dei capigruppo {#art_80}

1I capigruppo si riuniscono in collegio sotto la presidenza del capo della Sezione delle
scuole comunali.101
2Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio dei capigruppo:
a) elabora le direttive concernenti l’impostazione del Servizio e le sottopone agli organi
competenti;
b) stabilisce le modalità comuni di intervento degli operatori;
c) promuove approfondimenti e verifiche sul funzionamento del Servizio;
d) promuove l’aggiornamento degli operatori;102
e) organizza riunioni di coordinamento con il Collegio dei capigruppo del sostegno pedagogico
della scuola media.103

## Art. 81 Compiti del capogruppo {#art_81}

1Il capogruppo collabora con l’ispettore di riferimento.
2Egli esercita la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno pedagogico,
garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con altri operatori scolastici, servizi
specialistici e organi esterni.
3In particolare:
a) ha la responsabilità generale sull’attività diagnostica, sull’ammissione e sulla dimissione degli
allievi;
b) assiste i docenti e vigila sul loro operato esercitando la supervisione sull’attività dei membri del
gruppo mediante visite e colloqui personali;
c) organizza seminari di aggiornamento collegiale per i membri del gruppo;
d) su richiesta, dà il suo preavviso sulle decisioni di competenza degli ispettorati e delle direzioni
di istituto che concernono gli allievi seguiti dal Servizio;
e) esegue prove di maturità;
f) prende a carico personalmente i casi che richiedono interventi psicopedagogici particolari;
g) cura le relazioni con le famiglie, con gli organi e i servizi esterni, segnalando in particolare le
situazioni che esulano dalle competenze del Servizio;
h) esegue tutte le pratiche amministrative inerenti all’attività dei docenti di sostegno, dei
logopedisti, degli psicomotricisti e delle altre figure professionali.
98 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
99 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
100 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
101 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU
2001, 367.
102 Lett. modificata dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
103 Lett. introdotta dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
104 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001,
367; BU 2012, 277.
4I capigruppo riuniscono regolarmente gli operatori del gruppo in base a disposizioni organizzative
cantonali.

## Art. 82 Compiti del logopedista e dello psicomotricista {#art_82}

1Il logopedista e lo psicomotricista svolgono interventi diretti e indiretti con singoli allievi
o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto,
rispettivamente nel comportamento psicomotorio.
2In particolare:
a) esaminano gli allievi segnalati;
b) allestiscono i progetti pedagogici nei quali sono definite le modalità d’intervento e ne assumono
l’attuazione;
c) mantengono regolari contatti con i genitori, i docenti e le altre istanze interessate;
d) sottopongono al capogruppo proposte sull’assunzione e la dimissione di allievi dal sostegno
pedagogico, per la parte relativa ai loro interventi;
e) …;105
f) sono responsabili della documentazione riguardante gli allievi seguiti e la conservano fino al
termine dell’obbligo scolastico;106
g) partecipano alle riunioni di sintesi e alle attività di coordinamento e di aggiornamento indette
dalle istanze competenti.

## Art. 83 Compiti del docente di sostegno pedagogico {#art_83}

1Il docente di sostegno pedagogico svolge un’attività di sostegno indiretto agli allievi a
livello di istituto e per il tramite del docente titolare.107
2Egli esercita inoltre la sua attività diretta con gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare.108
3In particolare:
a) collabora con i docenti titolari nell’interpretazione delle cause di disadattamento, nella ricerca
di soluzioni pedagogiche appropriate, nell’allestimento e nell’attuazione dei progetti pedagogici
e nei contatti con i genitori e le altre istanze del Servizio;
b) conserva la documentazione degli allievi seguiti dal Servizio, fino a quando essi hanno ultimato
il primo anno di scuola media;
c) partecipa alle riunioni di sintesi e alle attività di aggiornamento e di coordinamento promosse
dalle istanze competenti.

## Art. 84 {#art_84}

…109

## Art. 85 {#art_85}

…110
Onere di lavoro dei capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti
Art. 85a111 1Ai capigruppo si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.
2Ai logopedisti e psicomotricisti si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Onere di lavoro delle altre figure professionali
Art. 85b112 Agli operatori che si occupano della gestione dei casi difficili a scuola si applica lo statuto
lavorativo previsto dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2
dicembre 2020.

## Art. 86 {#art_86}

…113
105 Lett. abrogata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
106 Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
107 Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
108 Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
109 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001,
110 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
111 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
112 Art. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67; precedenti modifiche: BU 2012,
277; BU 2014, 472; BU 2015, 279.
113 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

## Art. 87 Fabbisogno e organizzazione114 {#art_87}

1Il Dipartimento stabilisce il fabbisogno del personale del Servizio secondo i seguenti
criteri:
a) docenti di sostegno pedagogico: 1 tempo pieno ogni 12 sezioni;
b) logopedisti: di regola almeno 2 tempi pieni per gruppo regionale;
c) psicomotricisti: di regola almeno 1 tempo pieno per gruppo regionale.
2La Sezione delle scuole comunali attribuisce il personale ad ogni gruppo regionale e ne definisce
la sede di servizio.
Art. 88-90 …116
Art. 91 ...117
Capitolo V
Trasporti scolastici

## Art. 92 Generalità {#art_92}

I municipi che organizzano trasporti scolastici provvedono affinché siano salvaguardate
le necessarie norme di sicurezza, in particolare sull’idoneità del conducente, lo stato del veicolo e
le condizioni assicurative.

## Art. 93 Responsabilità e vigilanza118 {#art_93}

1La responsabilità sui trasporti compete al Municipio, mentre la vigilanza compete alla
direzione di istituto.
2Per quanto riguarda le escursioni e le uscite didattiche è obbligatoria la presenza di un
accompagnatore adulto.
Partecipazione finanziaria delle famiglie
Art. 93a120 1Il Municipio può chiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie alle quali
viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola.
2Tale partecipazione finanziaria non può superare il 40% del valore dell’abbonamento a carico del
Comune.
TITOLO X
Attestati scolastici

## Art. 94 Documenti scolastici {#art_94}

1Le informazioni sul profitto, la condotta, la frequenza e la promozione degli allievi di
scuola elementare sono trasmesse ai genitori in forma scritta, mediante:
a) le comunicazioni ai genitori, trasmesse durante l’anno;
b) l’assegnazione delle note, trasmessa alla fine dell’anno scolastico.
2I documenti smarriti o resi inservibili sono sostituiti dall’ispettorato dietro versamento di una tassa
di 50 franchi.

## Art. 95 Documentazione122 {#art_95}

1Ogni docente titolare tiene una documentazione con le informazioni necessarie alla
gestione degli allievi (generalità e dati famigliari), osservazioni e materiali relativi all’attività
114 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
115 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015,
116 Art. abrogati dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
117 Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.
118 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
119 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2009,
310; BU 2012, 277.
120 Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 171.
121 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003,
372; BU 2012, 277.
122 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
123 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
pedagogico-didattica, le decisioni relative alla frequenza e alla promozione, il numero delle assenze
e le valutazioni di fine anno.
2Al termine dell’anno scolastico la documentazione è inviata per archiviazione alla direzione di
istituto.
TITOLO XI
Spazi scolastici e arredamento

## Art. 96 Spazi all’aperto {#art_96}

Le scuole devono disporre di spazi esterni arredati con apposite attrezzature per lo
svago, l’educazione fisica e le attività di movimento.

## Art. 97 Utilizzazione degli spazi scolastici da parte di terzi {#art_97}

1Gli spazi scolastici possono essere utilizzati da terze persone con l’autorizzazione del
Municipio, alla condizione che non derivino conseguenze negative per l’attività scolastica o le
condizioni igieniche.
2Prima dell’utilizzazione da parte degli allievi, i locali e i servizi devono essere puliti e gli spazi esterni
ripristinati.
3La direzione di istituto segnala immediatamente eventuali trasgressioni al Municipio.124
4Le esigenze scolastiche hanno la priorità sull’utilizzazione degli spazi da parte di terze persone.

## Art. 98 Albo della scuola {#art_98}

All’ingresso della scuola è collocato un albo con i nomi dei docenti, l’ubicazione delle
sezioni e gli orari di direzione.

## Art. 99 Arredamento e materiale didattico {#art_99}

1I comuni mettono a disposizione l’arredamento e il materiale didattico necessari,
secondo le indicazioni stabilite dal collegio degli ispettori, su proposta della direzione di istituto.
2…

## Art. 100 Conservazione dei materiali {#art_100}

1I docenti e le direzioni sono responsabili di fronte al Municipio della buona
conservazione dei locali, dei materiali didattici e dell’arredamento.
2Il relativo inventario è tenuto dalla direzione di istituto, che provvede a fine anno al controllo dello
stato di conservazione e ne dà comunicazione al Municipio.
TITOLO XII
Norme transitorie, abrogative e finali

## Art. 101 Norma transitoria {#art_101}

Per l’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato dalla sospensione della frequenza
delle lezioni a causa della pandemia COVID-19, in deroga all’art. 23, il passaggio del ciclo non
necessita del raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso
scolastico; la decisione spetta comunque al docente.

## Art. 102 Entrata in vigore {#art_102}

Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l’anno scolastico 1996/97.
Disposizione transitoria della modifica del 10 marzo 2021129
124 Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
125 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.
126 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012,
127 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.
128 Art. reintrodotto dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 178; precedente modifica: BU
2012, 277.
129 Disposizione transitoria modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 124; precedente
modifica: BU 2021, 90.
1Nella fase di assunzione dei nuovi docenti di appoggio obbligatori, per ogni anno scolastico di
transizione, il Consiglio di Stato decide mediante decreto esecutivo il numero di allievi per sezione
di scuola dell’infanzia e di scuola elementare al di là del quale è obbligatoria l’assunzione di un
docente di appoggio e la corrispondente diminuzione della riduzione lineare dei contributi di cui
all’art. 79c della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
2Per l’anno scolastico 2021/2022 i docenti di scuola dell’infanzia di cui all’art. 39 cpv. 4 possono
usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti se le direzioni di istituto sono in grado di organizzare
la loro sostituzione momentanea, ritenuto che le stesse direzioni si adoperano per raggiungere lo
scopo prefissato da questa norma.
3La disposizione di cui al capoverso 2 si applica fino all’anno scolastico 2024/2025 compreso.
Allegato
Norme abrogative
Sono abrogati i seguenti regolamenti:
- regolamento per le scuole obbligatorie, del 24 luglio 1959
- regolamento per le scuole materne, del 16 settembre 1975
- regolamento sul doppio docente nelle scuole materne, del 29 agosto 1984
- regolamento sulla doppia docenza nelle scuole elementari, del 14 marzo 1984
- regolamento sulla scuola montana e altri periodi di scuola fuori sede per le sezioni di scuola
elementare, del 19 aprile 1989
- regolamento dei servizi di sostegno pedagogico del 15 maggio 1985, modifica del 23 giugno
- RG n. 2478 del 2 maggio 1995 concernente l’insegnamento delle attività creative
- RG n. 4153 del 6 giugno 1989 concernente i compiti dei direttori didattici delle scuole elementari
Pubblicato nel BU 1996, 195.
