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title: "Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza"
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provisions: 9
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# Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1La legge ha per scopo di disciplinare i provvedimenti di competenza del Cantone
conformemente alla legge federale 9 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza ed all’ordinanza del
Consiglio federale 12 dicembre 1983 concernente i consultori di gravidanza.
2Il Consiglio di Stato provvede all’esecuzione di questa legge per il tramite del Dipartimento
competente.

## Art. 2 Centri di consulenza e di pianificazione familiare {#art_2}

1I Centri assicurano alle persone residenti nel Cantone, la consulenza, l’informazione e le
prestazioni (sociali, mediche, psicologiche e giuridiche) per problemi inerenti alla gravidanza, nonché
in materia di pianificazione familiare e di informazione sessuale fornendo gli aiuti necessari.
2La consulenza e l’informazione devono essere oggettive e gratuite.
3Le prestazioni devono essere commisurate all’entità del caso e, ove occorra, date senza indugio. I
Centri svolgono opera di intermediario verso le istituzioni, i servizi e gli specialisti indicati a prestare
l’aiuto necessario.

## Art. 3 Organizzazione {#art_3}

1Il Consiglio di Stato istituisce Centri di consulenza e di pianificazione familiare tenendo
conto dei bisogni oggettivi della popolazione e della disponibilità di altre strutture che soddisfano alle
esigenze della legge.
1) Ospedali pubblici
Essi hanno di regola sede negli ospedali pubblici e la loro organizzazione e gestione interne sono
assicurate, nel rispetto della legge, dall’Ente ospedaliero cantonale.
2) Altri Centri
2Ove le circostanze lo giustificano, segnatamente per assicurare la copertura dei bisogni, il Consiglio
di Stato può concedere sussidi, anche a Centri di consulenza e di pianificazione familiare gestiti da
altri enti, associazioni o persone di diritto pubblico o privato. Le spese riconosciute ai fini del
sussidiamento, i criteri e le modalità procedurali sono stabiliti dal Consiglio di Stato mediante
apposito regolamento.
3Il Cantone coordina l’attività dei centri con altre strutture che perseguono fini ed esercitano compiti
analoghi.

## Art. 4 Requisiti {#art_4}

I Centri devono disporre delle strutture necessarie e di un numero adeguato di personale
qualificato, in particolare di:
- un consulente in pianificazione familiare
1 RS 857.5
2 RS 857.51
811.400
- una consulenza medica specialistica FMH in ginecologia e ostetricia
- una consulenza psicologica
- una consulenza giuridica.
Il personale dei Centri è tenuto ad una formazione e ad un aggiornamento costante.

## Art. 5 Finanziamento {#art_5}

1I costi dei Centri di consulenza e di pianificazione familiare, istituiti nell’ambito degli
ospedali pubblici sono iscritti nei conti di esercizio degli ospedali in cui hanno sede, che sono parte
integrante del bilancio dell’Ente ospedaliero cantonale, conformemente alla legge sugli ospedali
pubblici del 20 dicembre 1982.
2Il finanziamento dei centri di cui all’art. 3 cpv. 2 di questa legge è assicurato dallo Stato con la
copertura dei costi di gestione riconosciuti fino ad un massimo del 20%.

## Art. 6 Denominazione {#art_6}

Possono denominarsi “Centri di consulenza e di pianificazione familiare” unicamente i
Centri che rispondono a tutti i requisiti stabiliti dalla legge.
È vietato l’uso di denominazioni suscettibili di trarre in inganno il pubblico.

## Art. 7 Commissione cantonale {#art_7}

1Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione consultiva con compiti di
verifica dei requisiti, delle qualifiche del personale nonché di consulenza tecnico-scientifica
sull’attività e l’organizzazione dei Centri di consulenza e di pianificazione familiare.
Essa presenta annualmente al Consiglio di Stato un rendiconto della propria attività, inoltre
determina e propone i costi annui di gestione previsti all’art. 3 cpv. 2 di questa legge.
2La Commissione è composta di nove membri. Ne fanno parte:
- un rappresentante del Dipartimento quale presidente
- un rappresentante dell’Ente ospedaliero cantonale
- un consulente in pianificazione familiare
- due medici specialisti FMH in ginecologia e ostetricia
- un ecclesiastico
- un giurista
- un esperto in problemi sociali
- uno psicologo.

## Art. 8 Norme transitorie {#art_8}

Le strutture pubbliche e private che all’entrata in vigore di questa legge, assicurano
anche in parte le prestazioni e i servizi prescritti dalla legislazione federale e cantonale sui consultori
di gravidanza, possono continuare la loro attività con l’organizzazione e con la denominazione
attuale, fino all’istituzione dei Centri previsti dall’art. 2 di questa legge e comunque per un periodo
non superiore ai 2 anni.

## Art. 9 Entrata in vigore {#art_9}

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge entra in vigore3 con
la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicata nel BU 1988, 83.
3 Entrata in vigore: 23 febbraio 1988 - BU 1988, 83.
