---
title: "Legge concernente la raccolta di funghi"
id: a3989eb8-625a-42eb-bf96-244a7d535838
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "483.100"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/553
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/a3989eb8-625a-42eb-bf96-244a7d535838
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/22311/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 1849ba1d11ada0629a08b8815bca899210cc9009e723dbe07ed60287b273c2fd
provisions: 7
---

# Legge concernente la raccolta di funghi

## Art. 1 {#art_1}

La raccolta di funghi deve avvenire nel pieno rispetto del loro spazio vitale e
dell’ambiente naturale in genere. In particolare è vietato distruggere i funghi che non vengono
raccolti oppure fare uso di rastrelli, palette o ogni altro arnese che possa provocare danni
all’ambiente o ai miceti.

## Art. 2 {#art_2}

La raccolta di funghi è limitata ad un quantitativo complessivo giornaliero di 3 kg per
persona. È vietata la raccolta dei funghi protetti dall’Ordinanza federale sulla protezione della
natura e dal Regolamento cantonale sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi.

## Art. 3 {#art_3}

1La raccolta di funghi è inoltre vietata:
a) dalle 20.00 alle 7.00 (divieto notturno);
b) eccezionalmente in zone ritenute degne di protezione temporanea (limitata al tempo di
recupero) dall’Ufficio natura e paesaggio.2
2È vietata la raccolta organizzata di funghi a scopo di lucro, come pure la distruzione intenzionale
delle specie non oggetto di raccolta.

## Art. 4 {#art_4}

1L’Ufficio protezione della natura3 può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni
previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto
eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte
considerevole del loro guadagno dalla raccolta di funghi.
2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono

## Art. 5 impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.4 {#art_5}

Il controllo sulla raccolta dei funghi viene esercitato dal personale forestale, dai
guardiacaccia e guardiapesca, dalle polizie cantonali e comunali e dalle guardie della natura. Essi
hanno l’obbligo di notificare all’Ufficio protezione della natura5 le infrazioni e di sequestrare il
materiale abusivamente raccolto. I municipi e le autorità patriziali sono tenuti a collaborare.

## Art. 6 {#art_6}

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto legislativo è punibile con
una multa massima fino a fr. 10'000.--. Le multe sono inflitte dalla Sezione dei beni monumentali e

## Art. 7 ambientali.6 {#art_7}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo
è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.7
Pubblicato nel BU 2005, 259.
1 Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.
2 Cpv. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 217.
3 Denominazione modificata in «Ufficio natura e paesaggio» il 30.5.2006 - BU 2006, 180.
4 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.
5 Denominazione modificata in «Ufficio natura e paesaggio» il 30.5.2006 - BU 2006, 180.
6 Denominazione modificata in «Sezione dello sviluppo territoriale» il 30.5.2006 - BU 2006, 180.
7 Entrata in vigore: 1° settembre 2005 - BU 2005, 260.
