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title: "7.3.2 Ordinanza municipale sulla toponomastica, lo stradario e la numerazione civica della Città di Lugano, e sulle targhe commemorative del 6 ottobre 2022"
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# 7.3.2 Ordinanza municipale sulla toponomastica, lo stradario e la numerazione civica della Città di Lugano, e sulle targhe commemorative del 6 ottobre 2022

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Scopo e campo di applicazione
La presente Ordinanza definisce i principi generali concernenti la
toponomastica, lo stradario, la numerazione civica, le targhe commemorative
e le intitolazioni di edifici o spazi pubblici del territorio giurisdizionale della
Città di Lugano.

## Art. 2 {#art_2}

Principi generali
1 Tutte le aree di circolazione in località e altri insediamenti abitati devono
essere denominati e segnalati.
2 Nell'ambito di una procedura edilizia sono assegnati ad ogni edificio uno
o più numeri civici.
3 Per le aree private prive di denominazione e chiuse al pubblico, la
numerazione civica fa riferimento all'area di circolazione ufficialmente
denominata più vicina.
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1- v Città di Lugano Ordinanza 7.3.2

## Art. 3 {#art_3}

Definizioni
1 Lo stradario è l'elenco di tutte le aree di circolazione del Comune
convalidate dal Municipio ed ufficialmente denominate. Lo stesso
contiene l'insieme delle vie, delle piazze e delle zone provviste di
denominazione.
2 Pr aree di circolazione, d\ qualsiasi forma e misura, s'intendono sia le
aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale
o ciclabile, sia le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito. Le
stesse sono definite da un asse che ne delimita l'inizio e la fine, e devono
avere una propria unica e distinta denominazione all'interno della stessa
località postale.
3 definito edificio ogni costruzione immobiliare duratura, coperta, ben
ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per
l'abitazione, il lavoro, la formazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra
attività umana; se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera, è
considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria
entrata dall'esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio
verticale portante dal piano terra al tetto.
4 definito numero civico l'identificatore federale di una o più entrate
principali EDID) di un edificio.
5 E definita entrata principale quella che di regola consente l'accesso
diretto all'edificio al proprietario, all'inquilino, ai visitatori, ai servizi
universali e di soccorso.
6 L'indirizzo di un edificio è costituito dalla combinazine del numero postale
di avviamento (NAP4 + cifre supplementari), dalla località, dalla
localizzazione (denominazione ufficiale dell'area di circolazione) e dal
numero civico riferito all'entrata principale.
7 È definita targa commemorativa un supporto esposto all'attenzione della
popolazione che menziona persone o fatti, che si ritiene doveroso
ricordare, tramite un riconoscimento tangibile sul territorio.
8 Ono intitolazioni di edifici o spazi pubblici \e dedicazioni di edifici, parti di
edifici, parchi, giardini, infrastrutture o altri spazi pubblici che non
rientrano nella categoria delle aree di circolazione, a personalità, eventi,
luoghi o altri soggetti.

## Art. 4 {#art_4}

Competenza
Ogni decisione inerente allo stradario, alla numerazione civica, alla posa di
targhe commemorative e all'intitolazione di edifici o spazi pubblici è di
esclusiva competenza del Municipio, che prende le sue decisioni su proposta
della Commissione stradario.
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1- v Città di Lugano Ordinanza 7.3.2
CAPITOLO 11

## Art. 5 Organi {#art_5}

Commissione stradario
1 Il Municipio istituisce ogni quadriennio la Commissione stradario (in
seguito CS).
2 Essa ha carattere consultivo ed è chiamata a vagliare, sul piano storico e
culturale, le questioni inerenti allo stradario, alle targhe commemorative e
alle intitolazioni di edifici o altri spazi pubblici.
3 La CS si riunisce almeno una volta all'anno e si esprime sulle proposte di
nuove denominazioni, sulla riforma dello stradario, sulla posa di targhe
commemorative e sulle intitolazioni di edifici o spazi pubblici.
4 La CS nomina un presidente ed un segretario. Essa può deliberare alla
presenza della maggioranza dei membri e tiene un verbale delle proprie
sedute.
5 La CS è formata da sette membri. Essa è composta dal Municipale capo
Dicastero Cultura, sport ed eventi in qualità di presidente, dal municipale
capo Dicastero Sviluppo territoriale, dal direttore della Divisione Cultura,
dal direttore della Divisione Pianificazione, ambiente e mobilità e da tre
membri esterni, esperti di storia locale e generale e di toponomastica. Un
collaboratore della Divisione Cultura assume il ruolo di segretario; esso
non è membro della CS.
6 Se necessario, la CS ha la facoltà di sentire la commissione di quartiere
territorialmente competente.

## Art. 6 {#art_6}

Gruppo di lavoro stradario
1 Grupo di lavoro stadario supporta la CS nella gestione progettuale e
operativa dello stradario cittadino. In particolare, sottopone all'attenzione
della CS le questioni di sua pertinenza.
2 Gruo di lavoro stradario è un gruppo interdicasteriale formato da
almeno due collaboratori della Divisione Cultura, due collaboratori della
Divisione Pianificazione, ambiente e mobilità, tra i quali il capo-progetto
operativo stradario, nel ruolo di coordinatore, ed un collaboratore della
Divisione Edilizia privata.
3 Esso può consultare, secondo le necessità, altri uffici dell'amministrazione,
commissioni o altri soggetti a vario titolo implicati.
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1- Città di Lugano Ordinanza 7.3.2
CAPITOLO Ili

## Art. 7 Stradario {#art_7}

Organizzazione e gestione
Lo stradario è aggiornato sulla base dei rilievi topografici e delle
informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli
aggiornamenti alla cartografia della Divisione Pianificazione, ambiente e
mobilità, di modifiche intervenute nel territorio comunale in seguito alle
decisioni municipali in materia alle aggregazioni.
2 La Città può definire una nuova localizzazione (area di circolazione)
quando pianifica nuove costruzioni.

## Art. 8 {#art_8}

Ortografia e sintassi
1 I omi delle aree di circolazione si scrivono nello stesso ordine in cui si
ronunciano.
2 I mi delle vie possono contenere tutte le lettere dell'alfabeto della
lingua corrispondente, le cifre dallo 0 al 9, apostrofo 0, il trattino (-) e il
punto (.). Gli spazi all'inizio e alla fine non sono autorizzati. Prima dei
trattini e degli apostrofi non bisogna mettere spazi, dopo i trattini e gli
apostrofi solo nel caso in cui l'ortografia lo imponga.
3 Di regola il nome non dovrebbe superare i 24 caratteri.
4 Quando è possibile i nomi delle vie devono essere scritti per esteso e non
devono essere utilizzate abbreviazioni.
5 Pr le denominazioni di aree di circolazione intitolate a persone valgono i
s
e
g
u
e
n
t
i
p
r
in
c
i
p
i
:
a. nome e cognome della personalità devono essere scritti per intero;
b. sotto al nome devono figurare, separati da un trattino, gli anni di
nascita e di morte e la qualifica o professione del personaggio.
6 Se attestata da lunga tradizione, è lasciata la facoltà di aggiungere anche
la denominazione più antica con l'appellativo "già Via".
CAPITOLO IV

## Art. 9 Nuove denominazioni delle aree di circolazione {#art_9}

Principi
1 Le nuove denominazioni e la modifica di quelle esistenti devono
rispondere a un principio di coerenza, equità e proporzionalità.
2 Vanno favoriti i toponimi di lunga tradizione.
3 Iomi commemorativi, vale a dire i nomi di personalità o eventi, devono
essere assegnati con prudenza e parsimonia.
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1- v Città di Lugano Ordinanza 7.3.2

## Art. 10 {#art_10}

Toponimi e nomi geografici
1 In linea di principio, i toponimi, quale espressione di attività umane, usi e
costumi di carattere storico, sociale, economico e religioso, radicati nel
territorio locale, non possono essere cancellati e devono essere preferiti
nella scelta di nuove denominazioni.
2 I mi geografici (monti, città) emblematici del paesaggio locale,
dell'appartenenza allo Stato confederale svizzero e della comunanza, per
lingua e cultura, con le regioni italiane limitrofe, vanno preservati.
Gli esiti dialettali, che permettono di conservare nomi secolari nella forma
locale più corretta e fedele, vanno favoriti, rispettando al contempo
l'uniformità con la forma adottata per le altre denominazioni del quartiere.
In caso di nomi di vie composti non devono essere usate forme miste tra
lingua ufficiale e dialetto.

## Art. 11 {#art_11}

Personalità
1 Nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non
siano morte da almeno dieci anni. Vanno in ogni caso evitate scelte
dettate da visioni settoriali o dalla spinta emotiva che segue la scomparsa.
2 Le personalità, indipendentemente dalla loro nazionalità, devono avere un
legame diretto con la realtà locale (politica, sociale, economica, culturale,
religiosa, filantropica o umanitaria), oppure un legame significativo in
relazione all'italianità e al carattere elvetico del nostro paese.
3 Possibile prendere in considerazione sia personalità contemporanee sia
personalità vissute in epoche più remote e meritevoli di attenzione, allo
scopo di evitarne l'oblio.
4 Deve essere rispettata la parità di genere.

## Art. 12 {#art_12}

Richieste e proposte di modifica
Richieste e proposte di modifica dello stradario da parte di singoli
cittadini o di gruppi, sono da presentare per iscritto al Municipio.
2 Ogni richiesta e proposta deve fondarsi su una solida argomentazione,
suffragata da chiare motivazioni di ordine storico, e che sia significativa sul
piano culturale. Essa deve inoltre avere un legame diretto e sensibile con
la realtà locale toccata e non deve comportare modifiche di nomi di lunga
tradizione e particolarmente sentiti nel tessuto socio-culturale della realtà
locale.

## Art. 13 {#art_13}

Pubblicazione e informazione
Le decisioni del Municipio sono pubblicate agli albi comunali per un
periodo di 30 giorni.
2 Le stesse sono pure comunicate in tempo utile ai proprietari e/0 alle
amministrazioni toccate, che hanno l'onere di informare gli inquilini, siano
essi persone fisiche o giuridiche.
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1- v Città di Lugano Ordinanza 7.3.2
CAPITOLO V

## Art. 14 Targhe stradali {#art_14}

Principi
1 Le targhe stradali devono riportare il nome ufficiale iscritto nello stradario.
Le targhe stradali devono essere apposte possibilmente ai due estremi
dell'area di circolazione (salvo per le strade a fondo cieco) e ad ogni
incrocio o intersezione con un'altra area di circolazione.
3 L tipologia dei materiali, delle scritte e le dimensioni delle targhe stradali
sono definite dal Municipio, rispettando l'uniformità con le altre targhe
del quartiere.

## Art. 15 {#art_15}

Apposizione su edifici o terreni di proprietà privata
I privati interessati sono avvisati mediante lettera raccomandata sulle
modalità e le tempistiche di apposizione delle targhe. In caso di mancata
risposta da parte dei privati, il Municipio procede come indicato nella lettera
senza ulteriori avvisi.
CAPITOLO VI

## Art. 16 Numerazione civica {#art_16}

Principi
1 Ogni entrata principale di un edificio deve essere identificata mediante
una placchetta ufficiale indicante il numero civico attribuito.
La placchetta ufficiale con il numero civico è fornita dal Municipio al
proprietario o al suo rappresentante con l'obbligo di posarla rispettando
le prescrizioni indicate.
3 L tipologia dei materiali, delle scritte e le dimensioni delle placchette
ufficiali sono definite dal Municipio, rispettando l'uniformità con le altre
placchette del quartiere.
4 11 Municipio si riserva la facoltà di far rimuovere eventuali placchette o
elementi simili che non soddisfano i requisiti richiesti.
5 La placchetta con il numero civico deve essere richiesta al Municipio dal
proprietario o dal suo rappresentante almeno 60 giorni prima dell'inoltro
della richiesta della verifica finale dei lavori o del rilascio dell'abitabilità,
includendo uno specifico piano indicante le entrate principali ed i relativi
accessi a partire dall'area di circolazione ufficialmente denominata.
6 La Placchetta con il numero civico è fornita al proprietario o al suo
rappresentante di regola attraverso il servizio postale.
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1- v Città di Lugano Ordinanza 7.3.2

## Art. 17 {#art_17}

Assegnazione della numerazione civica
Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica,
secondo la successione naturale dei numeri. La stessa è assegnata
partendo dal centro della località per arrivare alla periferia, fatto salvo per
le piazze, le aree di circolazione tangenziali e le zone denominate.
2 In linea di principio, i numeri civici constano di numeri composti dalle cifre
da 0 a 9. Se si utilizzano le lettere quale complemento, queste possono
essere al massimo 3 e vanno scritte in minuscolo, segnatamente in caso di
carenza di numeri liberi.
Trattini, spazi, caratteri speciali e simili non sono ammessi come parte
integrante del numero civico.
4 Alla parte destra della via (guardando in direzione della numerazione
crescente) si assegnano i numeri pari, alla sinistra quelli dispari.
5 Nelle piazze i numeri delle case sono assegnati in senso orario. Di regola,
la numerazione inizia al punto principale di accesso dal centro della
località e viene assegnata partendo dal palazzo o dall'area di circolazione
in entrata più importante.
6 Nelle vie tangenziali la numerazione può essere fatta dall'estremità più
bassa a quella più alta, oppure in senso orario rispetto al centro della
loca ità.
7 Gli edifici agli angoli e gli edifici accessibili da più vie sono numerati in
base all'area di circolazione sulla quale si affaccia l'entrata principale.

## Art. 18 {#art_18}

Riordini della numerazione civica
In caso di necessità ed in ossequio alle disposizioni in materia, il Municipio
può decidere in merito ad un riordino parziale o totale della numerazione
civica di un'area di circolazione.

## Art. 19 {#art_19}

Criteri per la posa della placchetta della numerazione civica
1 Di regola, la placchetta va applicata sulla facciata dove è ubicata la porta
principale di entrata dell'edificio, in modo che sia visibile dall'area di
circolazione di riferimento ufficialmente denominata, ad un'altezza dal
terreno variabile da mI. 1.60 a mI. 2.00.
2 pr l proprietà delimitate da una recinzione o una muratura lungo l'area
di circolazione di riferimento ufficialmente denominata, qualora questa
presenti una buca delle lettere riconosciuta, la posa della placchetta
avviene nel punto di accesso alla proprietà privata, ritenuta un'altezza
minima dal terreno di mI. 0.80.
3 Nel caso di più edifici costituenti un insieme residenziale e che
dispongono di un unico accesso (pedonale e veicolare), la placchetta è
posata sulla facciata dove è ubicata la porta principale di entrata di ogni
singola costruzione, in un punto facilmente visibile per chi entra.
All'intersezione tra l'accesso all'insieme residenziale e la strada o il
sentiero pubblico ufficialmente denominato va inoltre posata una
P. 8 di 9
1- v Città di Lugano Ordinanza 7.3.2
placchetta di richiamo con l'indicazione dei numeri civici delle abitazioni
interessate.
punti di posa per casi particolari sono valutati dalla Divisione Edilizia
privata.

## Art. 20 {#art_20}

Responsabilità e costi della placchetta
Per le nuove costruzioni, per gli edifici esistenti che ne sono ancora
sprovvisti, per le placchette danneggiate, deteriorate e non leggibili, la
resposabilità di affissione ed il costo della placchetta sono a carico del
proprietario dell'immobile.
Il costo è fissato come segue:
a. CHF 110.-- per singola placchetta per i quartieri di Loreto, Besso,
Molino Nuovo e del Centro;
b. CHF 35.-- per singola placchetta per tutti gli altri quartieri della Città.
La placchetta deve essere posata entro 30 giorni dalla data di consegna.
Perla numerazione civica che concerne i progetti di revisione e
aggiornamento dello stradario, i riordini della numerazione civica e gli
edifici esistenti senza assegnazione, il costo della placchetta è assunto
dalla Città di Lugano. I lavori di affissione sono eseguiti tramite la
Divisione Spazi urbani oppure da ditte private incaricate dalla Città.
CAPITOLO VII
Targhe commemorative e intitolazioni di edifici o spazi

## Art. 21 pubblici {#art_21}

Condizioni e principi
La posa di qualsiasi targa commemorativa su suolo pubblico deve essere
previamente valutata dalla CS, sentite le divisioni competenti.
2 1 IUgo scelto per la posa della targa deve avere una pertinenza con i fatti
o le persone ricordate.
3 Per le apposizioni su edifici o terreni di proprietà privata vale quanto
prescritto all'art. 15.
4 Pr le intitolazioni di edifici o spazi pubblici valgono gli stessi criteri.
CAPITOLO VIII

## Art. 22 Disposizioni finali {#art_22}

Abrogazioni ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulla toponomastica,
lo stradario e la numerazione civica della Città di Lugano, e sulle targhe
commemorative del 15 febbraio 2012.
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1- v Città di Lugano Ordinanza 7.3.2
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio
11 Sindaco 11 Segretario
M. Foletti R. Bregy
Risoluzione municipale del 6 ottobre 2022.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 13 ottobre e il 14
novembre 2022.
