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title: "Legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico"
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# Legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

La presente legge disciplina la procedura di conciliazione nelle controversie derivanti
da rapporti di lavoro di diritto pubblico davanti all’Ufficio conciliazione in materia di parità dei sessi.

## Art. 2 Competenza dell’Ufficio di conciliazione {#art_2}

Le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi
sorte nell’ambito di un rapporto di lavoro di diritto pubblico possono essere sottoposte a un
esperimento di conciliazione davanti all’Ufficio di conciliazione.

## Art. 3 Istanza {#art_3}

1L’istanza di conciliazione può essere inoltrata nel termine di ricorso; in tal caso,
quest’ultimo è sospeso.
2L’istanza di conciliazione deve essere inoltrata nella forma scritta all’Ufficio e contenere:
a) l’indicazione delle parti nonché il loro domicilio;
b) l’oggetto, i motivi e le conclusioni della domanda succintamente enunciati;
c) tutti i documenti concernenti l’istanza;
d) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.
3Il presidente dell’Ufficio può invitare l’istante a precisare, prima dell’intimazione alla controparte
ed entro un termine improrogabile, la sua domanda se questa si presenta prolissa, incompleta o
imprecisa.

## Art. 4 Citazione, atti preliminari {#art_4}

1Il presidente cita le parti all’udienza di conciliazione, da tenersi entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda; alla citazione deve essere unita copia della domanda.
2La parte convenuta può, prima dell’udienza di conciliazione, esporre le sue precisazioni mediante
un succinto riassunto scritto. È nondimeno facoltà del presidente chiedere alla parte convenuta,
prima dell’udienza di conciliazione, delle precisazioni scritte circa le adduzioni della parte istante.
3La citazione indica le conseguenze previste per il caso di mancata comparsa all’udienza.

## Art. 5 Comparsa all’udienza {#art_5}

Le parti possono essere tenute a comparire personalmente.

## Art. 6 Verbale {#art_6}

1L’Ufficio redige il verbale contenente le seguenti indicazioni:
a) la composizione dell’Ufficio;
b) il nome delle parti, degli eventuali patrocinatori o rappresentanti;
c) il riassunto delle allegazioni e delle conclusioni delle parti;
d) la menzione della mancata o dell’avvenuta conciliazione e eventualmente il tenore
dell’accordo;
e) la possibilità di adire l’autorità amministrativa o giudiziaria competente entro il termine di
trenta giorni dalla constatazione della mancata intesa.
2Copia del verbale viene firmata da tutti i comparenti ed è intimata alle parti seduta stante.
270.200

## Art. 7 Proposta conciliativa {#art_7}

1Esaminati i documenti e sentite le rispettive ragioni, l’Ufficio verifica se vi sia possibilità
di una conciliazione diretta fra le parti; allorché ciò non sia il caso formula esso stesso una
proposta conciliativa.
2Di regola le parti si pronunciano seduta stante sulla proposta conciliativa; tuttavia nel caso in cui
vi siano concrete possibilità di conciliazione, l’Ufficio può assegnare alle parti un termine
improrogabile, non superiore a dieci giorni, per pronunciarsi oppure indire un’ulteriore udienza a
tale scopo; in tal caso la proposta viene verbalizzata.

## Art. 8 Esecutività della conciliazione {#art_8}

La conciliazione determina la fine della lite ed ha forza di cosa giudicata.

## Art. 9 Mancata conciliazione {#art_9}

In caso di mancata comparsa di una parte o se l’esperimento di conciliazione fallisce,
l’autorità di nomina, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso e il Tribunale cantonale
amministrativo possono essere aditi entro il termine di trenta giorni dalla constatazione della
mancata conciliazione.

## Art. 10 Gratuità delle spese {#art_10}

1La procedura di conciliazione è gratuita e non possono essere assegnate indennità
alle parti.
2Nel caso di temerarietà di una o dell’altra parte possono essere addossate in tutto o in parte le
spese cagionate dalla procedura e può essere fatto obbligo di assegnazione di un’indennità alla
controparte.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e
entra in vigore contemporaneamente alla legge di applicazione del codice di diritto processuale
civile svizzero.1
Pubblicata nel BU 2010, 327.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 327.
