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title: "2.1.1 Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989"
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# 2.1.1 Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Basi legali 1
Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 107, 162 e 186 della
Legge organica comunale del 10 marzo 1 987 (LOC) e 99 della Legge di
applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911
(LAC).

## Art. 2 {#art_2}

Campo di applicazione
1 Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'uso dei beni
amministrativi del Comune e delle sue aziende, ad esclusione dei beni
patrimoniali.
2 Sono riservate le disposizioni di regolamenti particolari.

## Art. 3 {#art_3}

Beni amministrativi
a) Definizione
1 Fanno parte dei beni amministrativi ai sensi dell'art. 2 tutte le cose di uso
comune come le strade, le piazze ed i parchi, nonchè i beni amministrativi
in senso stretto come gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli
acquedotti, gli impianti per la distribuzione dell'energia, le canalizzazioni,
gli autosili, i campi sportivi e i cimiteri, ecc..
2 La costituzione e la soppressione dei beni amministrativi è decisa dal
Consiglio comunale.

## Art. 4 {#art_4}

b) Amministrazione
1 L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può
emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando
o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.
2 Il Municipio rilascia le concessioni e le autorizzazioni per l'uso speciale.
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Regolamento 2.1.1
CAPITOLO II

## Art. 5 Utilizzazione {#art_5}

I Uso Comune
Definizione
1 Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro
destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
2 Per destinazione s'intende lo scopo al quale il bene è destinato,
espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o
delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dall'autorità.

## Art. 6 {#art_6}

II Uso speciale
a) In generale
L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o
almeno compatibile con la loro destinazione generale.

## Art. 7 {#art_7}

b) Autorizzazioni
1 È soggetto ad autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni
amministrativi.
2 È tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari, la
formazione di ponteggi e staccionate, la posa di brevi condotte d'acqua
per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto,
l'occupazione con cinte, cancelli e solette, l'immissione di acque nelle
canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori
automatici e insegne pubblicitarie, la sosta di veicoli, l'esposizione di
tavolini, bancarelle, veicoli e simili, il posteggio continuato dei veicoli, la
raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum e l'organizzazione di
manifestazioni, cortei e processioni.

## Art. 8 {#art_8}

c) Concessione
1 È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.
2 È tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una
certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi
sotterranei o aerei, la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia,
di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti e l'utilizzazione
esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.

## Art. 9 {#art_9}

d) Condizioni
1 Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di
concessione.
2 Con la decisione il Municipio deve considerare gli interessi in gioco, in
particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua
destinazione.
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3 L'utilizzazione deve di regola essere accordata se non vi si oppongono
interessi pubblici preponderanti.
4 L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, in specie per prevenire
danni ai beni amministrativi o di terzi.
5 Il Municipio può inoltre concedere, ove lo ritenga opportuno, l'uso
speciale per determinate attività commerciali a una persona o a una
cerchia limitata di persone. In questo caso si procederà per pubblico
concorso.

## Art. 10 {#art_10}

e) Durata
1 Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di
30 anni.
2 Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il
rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
3 Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese fatte nel
suo interesse.

## Art. 11 {#art_11}

f) Procedura
Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla
legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio
della licenza edilizia; negli altri casi il Municipio decide previa domanda
scritta da parte dell'interessato.

## Art. 12 {#art_12}

g) Trasferimento
1 Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il
consenso del Municipio.
2 Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o
se altre persone hanno precedentemente postulato un'analoga
utilizzazione, negata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti
disponibili.
3 Le autorizzazioni e concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze
e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di
proprietà senza formalità particolari.

## Art. 13 {#art_13}

h) Revoca
1 Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in
ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2 Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con
indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali
o alle condizioni cui sono state sottoposte.
3 La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di
regola il pagamento di una equa indennità, salvo diversa disposizione
dell'atto di concessione.
4 Sono riservate le diverse disposizioni contenute nell'atto di concessione.
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## Art. 14 Regolamento 2.1.1 {#art_14}

i) Responsabilità
1 Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi
dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono
essere chieste garanzie adeguate.
2 Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per
caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o
è altrimenti leso.
CAPITOLO III

## Art. 15 Tasse {#art_15}

Ammontare 2 3 4
1 Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:
a. opere sporgenti, come pensiline, balconi, tende, ecc. fino a CHF 30.-- il
mq l'anno, oppure fino a CHF 300.-- il mq una volta tanto;
b. posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle
acque di rifiuto o di altro genere, fino a CHF 30.-- il ml una volta tanto,
oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
c. posa di distributori automatici, fino a CHF 1'000.-- l'anno per apparecchio;
posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a CHF 100.-- l'anno per ogni
mq misurato verticalmente;
d. esercizio di commerci durevoli fino a CHF 500.-- il mq l'anno; occasionali
fino a CHF 50.-- il mq al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata e
all'attività svolta;
e. posteggio di veicoli:
- nei posteggi del primo livello muniti di barriera automatica:
- le prime tre ore (sosta di breve durata) fino ad un massimo di CHF 2.--
l'ora;
- oltre le tre ore (sosta di lunga durata) fino ad un massimo di CHF 4.--
l'ora;
- nei posteggi del secondo livello muniti di parchimetro a tempo limitato
fino ad un massimo di CHF 2.-- l'ora.
Il Municipio può prevedere delle fascie orarie gratuite; nel rispetto dei
massimi previsti e in via d'ordinanza il Municipio può prevedere tariffe
differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.
f. agevolazioni di parcheggio:
- zone blu (posteggi del terzo livello);
- fino ad un massimo di CHF 120.-- al mese per le autorizzazioni annuali;
- fino ad un massimo di CHF 100.-- la settimana o di CHF 25.-- al giorno
per le autorizzazioni provvisorie;
- nella zona pedonale fino ad un massimo di CHF 400.-- al mese.
Nel rispetto dei massimi previsti e in via d'ordinanza, il Municipio può
prevedere tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.
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Regolamento 2.1.1
g. deposito di materiali e macchinari fino a CHF 20.-- il mq per mese o
frazione di mese; posa di contenitori e simili fino a CHF 350.-- annui per
unità;
h. luna park e simili fino a CHF 5.-- il mq il giorno; circhi fino a CHF 1 '000.-- il
giorno;
i. occupazione a scopo di cantiere fino a CHF 15.-- il mq per mese o
frazione di mese.
La tassa verrà:
- diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi aerei permetta di
non intralciare il traffico pedonale o veicolare;
- aumentata del 50% dopo 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione e
successivamente dello stesso importo di 6 mesi in 6 mesi.
Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare
dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e
qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le
relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione.
2 Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene
fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina
al caso specifico.
3 Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in
tassa unica.

## Art. 16 {#art_16}

Criteri di computo
1 Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener
conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente
e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.
2 Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore
dell'autorizzazione o della concessione.

## Art. 17 {#art_17}

Pagamento
Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di
concessione.

## Art. 18 {#art_18}

Esenzioni
Sono esenti da tasse:
a. le autorizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e
cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e
distribuzione di manifesti o volantini;
b. le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.
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## Art. 19 Regolamento 2.1.1 {#art_19}

Restituzione
1 Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se
l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non
imputabili.
2 La rinuncia non dà di regola diritto a rimborso.
3 La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla
decisione definitiva di revoca.
CAPITOLO IV

## Art. 20 Disposizioni varie e finali {#art_20}

Concessioni e autorizzazioni esistenti
1 Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al
momento della loro scadenza.
2 Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di
concessione prendono fine con il decorso di 30 anni dal loro rilascio; le
autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in
vigore del presente Regolamento.

## Art. 21 {#art_21}

Contravvenzioni
Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multa fino a CHF.
10'000.--.

## Art. 22 {#art_22}

Abrogazioni
Sono abrogati il Regolamento concernente le tasse per l'occupazione
dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri del 25
aprile 1983, l'Ordinanza municipale per l'occupazione provvisoria d'area
pubblica, della proprietà privata aperta al pubblico transito, per l'affissione e
per la pubblicità del 27 ottobre 1960, nonchè ogni altra disposizione
incompatibile o contraria.

## Art. 23 {#art_23}

Entrata in vigore
Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento.
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Regolamento 2.1.1
Per il Consiglio comunale
Il Presidente
On. Fabio Amadò
Il Segretario
A. Zoppi, lic. oec. HSG
Gli scrutatori
On. Francesca Felder
On. Marco Probst
Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 gennaio 1 989.
Pubblicato nel periodo compreso tra il 2 febbraio ed il 3 marzo 1989.
Approvato dal Dipartimento dell'Interno, per delega del Consiglio di Stato, il 21
dicembre 1 989.
In vigore dal 1° marzo 1990 (ris. mun. 11 gennaio 1990, esposta agli albi
comunali dal 1 6 al 30 gennaio 1990).
1 Articolo modificato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2020, esposto al pubblico dal 9 luglio al
9 settembre 2020, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-1 5692, del 23
settembre 2020.
2 Modificato dal Consiglio Comunale il 5 luglio 1 995, esposto al pubblico dal 7 luglio al 23
agosto 1995, approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato, con
ris. no. 137-RE-4132 del 3 aprile 1 996.
3 Art. 1 5 cpv. 1 lett. c.,d. e f. modificato dal Consiglio Comunale il 1 6 giugno 2009, esposto al
pubblico dal 1 9 giugno al 20 luglio 2009, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no.
1 37-RE-1 0658, del 20 agosto 2009.
4 Art. 1 5 cpv. 1 lett. j approvata dal Consiglio Comunale il 24 novembre 2025, esposta al
pubblico dal 27 novembre 2025 al 26 gennaio 2026, approvata dalla Sezione degli enti locali
con ris. no. 008645, del 1 6 febbraio 2026.
Note
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