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title: "Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato"
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# Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato

## Art. 1 Compiti dei municipi {#art_1}

La vigilanza sull’igiene del suolo e dell’abitato, nei limiti della legge sanitaria, del presente
regolamento e dei regolamenti comunali, è compito dei municipi, in collaborazione con i medici da
loro designati. I municipi possono far capo ai servizi tecnici del dipartimento, per la consulenza in
questioni speciali.

## Art. 2 Vigilanza superiore {#art_2}

La vigilanza superiore è esercitata dal dipartimento, a mezzo degli organi sanitari e
tecnici da esso dipendenti.
In particolare il dipartimento esercita la sua vigilanza:
a) sulle condizioni generali igieniche del suolo e dell’abitato;
b) sugli impianti di acqua potabile.
Capitolo II
Nuove costruzioni o adattamenti di stabili
Art. 3 ...4
Autorizzazione per edifici cantonali e comunali
ad uso pubblico o collettivo
Art. 45 I piani per la costruzione, la ricostruzione, la riattazione e l’ampliamento di edifici destinati
ad uso pubblico o collettivo (case comunali, scuole, case dei bambini, ecc.) devono essere approvati
dal dipartimento.
Art. 5-8 ...6
Art. 9 …7
Requisiti speciali per stabili d’uso collettivo
1 Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
2 Art. modificato dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515; precedente modifica: BU
2003, 341.
3 Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
4 Art. abrogato in data 22.1.1974; in vigore dal 22.1.1974 - BU 1974, 82.
5 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
6 Art. abrogati dal R 22.1.1974; in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 82.
7 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
831.350
Art. 10 Gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico, giusta l’art. 4 del presente decreto,
devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d’abitazione, soddisfare alle seguenti
esigenze:
a) la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si
trattengono, tenuto conto dell’uso a cui i locali sono destinati. Questa cubatura deve essere
calcolata di regola in m3 5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima
è fissata in m3 12 per adulti e 8 per i ragazzi;
b) ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie;
c) pavimenti facilmente lavabili e pulibili, in materiale idoneo, in corrispondenza all’uso dei locali, e
tinteggiature e rivestimenti di pareti in materiale adatto per permetterne la facile pulitura;
d) camere da bagno o docce, latrine ed orinatoi in numero sufficiente per un regolare servizio;
e) camere d’isolamento per malati contagiosi, nei casi ritenuti opportuni.
Art. 11 …8
Capitolo III
Permessi di abitabilità
Ispezioni9
Art. 1210 Le domande per ottenere il permesso di abitabilità di stabili di nuova costruzione o che
hanno subìto modificazioni sostanziali devono essere dirette per iscritto al municipio che ha
rilasciato la licenza di costruzione o di riattazione.
Il permesso di abitabilità, di competenza municipale, dev’essere accordato solo se lo stabile è
conforme alle norme della legge sanitaria, del presente regolamento, della legge edilizia e del
regolamento edilizio comunale.
Termini minimi per l’abitabilità
Art. 1311 Il permesso di abitare una casa è dato se risulta dall’ispezione l’avvenuta sufficiente
evaporazione dell’umidità dei muri e degli intonachi.
Occupazione abusiva
Art. 14 I proprietari, i locatari ed in genere le persone che occupano senza aver ottenuto il
permesso di abitabilità, una casa od un appartamento di nuova costruzione o riattato, possono
essere obbligate dal municipio a sgomberare, riservata l’applicazione di una multa.
L’illuminazione elettrica, il gas e l’acqua potabile non possono essere forniti prima che sia stato
ottenuto il permesso di abitabilità.
Capitolo IV
Fabbricati esistenti
Inabitabilità
Art. 1512 Le case e le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell’aerazione
e dell’illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da
provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un
pericolo per la salute o per quella di chi vi abita, possono essere dichiarate inabitabili per decisione
municipale.
Condizioni anti-igieniche
8 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
9 Nota marginale modificata dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
10 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
11 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
12 Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
831.350
Art. 16 Le latrine che, unite o separate dalle case di abitazione, si trovano nelle condizioni
indicate nell’articolo precedente, devono essere soppresse oppure rimosse e rifatte a regola d’arte,
secondo le norme stabilite dalla legge edilizia cantonale e dai regolamenti edilizi.
Cadono sotto queste prescrizioni le latrine a fosse aperte comunicanti con l’aria libera, anche se
poste a distanza dalla casa, in cortile o giardino.
Capitolo V
Stalle, porcili, conigliere, pollai e costruzioni analoghe, letamai
Art. 17-23 …13
Capitolo VI
Acqua potabile
Art. 24-36 ...14
Capitolo VII

## Art. 3 Fognature pubbliche {#art_3}

…15
Art. 38 …16
Art. 39-47 …17
Capitolo VIII
Protezione e depurazione delle acque
Art. 48-57 …18
Art. 58 …19
Art. 59-63 …20
Art. 64 …21
Art. 65 …22
Capitolo IX
Nettezza urbana
Art. 66-72 …23
Lotta contro le mosche ed animali nocivi
13 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
14 Art. abrogati dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515.
15 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
16 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960,
143.
17 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
18 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
19 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960,
143.
20 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
21 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedenti modifiche: BU
1959, 75; BU 2002, 76.
22 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
23 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
831.350
Art. 7324 La lotta contro le mosche, gli insetti nocivi, i ratti ed in generale gli animali immondi o
pericolosi perché favoriscono la trasmissione di malattie infettive, è condotta dai comuni ed a loro
spese, secondo le direttive del dipartimento.
Art. 74 …25
Capitolo X
Disposizioni penali e finali
Art. 75 Le contravvenzioni ai dispositivi del presente decreto, sono punite a norma del titolo XI
della legge sanitaria, riservate le disposizioni delle leggi federali e cantonali speciali, e del Codice
penale svizzero.
Procedura
Art. 76 Dal municipio sono inflitte le multe per contravvenzioni alle disposizioni d’applicazione del
presente decreto contenuto nei regolamenti comunali o nelle ordinanze municipali, a norma del titolo
IV, art. 117 e ss., della LOC.
Dal dipartimento sono inflitte le multe per le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel
presente decreto.
Contestazioni
Art. 77 Le contestazioni che sorgono nell’applicazione delle disposizioni del presente decreto
sono decise dal municipio, se la decisione non è esplicitamente riservata al dipartimento o al
Consiglio di Stato.
Ricorsi
Art. 7826 Contro le risoluzioni municipali è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della legge
sulle cause amministrative.
Regolamenti comunali
Art. 79 I regolamenti comunali esistenti devono essere uniformati al presente decreto entro il 31
dicembre 1959.
Entrata in vigore e disposizioni abrogative
Art. 80 Il presente decreto, approvato dal Consiglio federale in data 1° ottobre 1958, entra in
vigore il 1° novembre 1958 e abroga il DE 29 novembre 1946 sull’igiene del suolo e dell’abitato e
ogni altra disposizione contraria.
Pubblicato nel BU 1958, 189.
24 Art. modificato dal R 30.11.2011; in vigore dal 2.12.2011 - BU 2011, 574; precedente modifica: BU
2011, 515.
25 Art. abrogato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
26 Art. modificato dal R 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 348.
