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title: "Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini"
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provisions: 11
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# Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il presente decreto ha quale scopo di attuare la lotta contro la zoppina conformemente
alle disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie e le prescrizioni tecniche sullo svolgimento del
programma di lotta emanate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
ritenute vincolanti, mediante un programma nazionale di lotta che prevede il controllo annuale di
tutte le aziende detentrici di ovini e l’analisi degli animali tramite prelievo di campioni.

## Art. 2 Durata {#art_2}

Il programma nazionale di lotta contro la zoppina inizia il 1° ottobre 2024 e dura al
massimo cinque anni.

## Art. 3 Competenza {#art_3}

L’applicazione del presente decreto è affidata all’Ufficio del veterinario cantonale, che
emana le relative direttive di attuazione.

## Art. 4 Campo d’applicazione e modalità {#art_4}

1Le tenute di ovini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nella
lotta contro la zoppina.
2La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.
3Per il trattamento degli unghielli degli ovini colpiti possono essere utilizzati unicamente prodotti
approvati quali biocidi e la cui efficacia contro la zoppina è provata scientificamente.

## Art. 5 Compiti dei detentori di ovini {#art_5}

1I detentori di ovini sono responsabili dell’attuazione delle misure per attuare il
risanamento: corretto pareggio degli unghielli, ripetuti bagni podali e misure di biosicurezza per
impedire una reinfezione.
2Essi sono parimenti tenuti a collaborare con i veterinari che eseguono i prelievi e con i collaboratori
dell’Ufficio del veterinario cantonale.

## Art. 6 Costi {#art_6}

I costi per il risanamento sono assunti in parte dallo Stato e in parte dai detentori di ovini
come stabilito dagli articoli 229a e 229b OFE.

## Art. 7 Spese veterinarie {#art_7}

Ai veterinari che hanno seguito la specifica formazione e partecipano al risanamento è
versato un importo forfettario di 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’invio degli stessi al
laboratorio e l’inserimento dei dati relativi ai campioni nella banca dati ASAN per ogni effettivo di
ovini.

## Art. 8 Vaccinazione {#art_8}

La vaccinazione contro la zoppina è vietata fino alla conclusione del programma di lotta.

## Art. 9 Provvedimenti del veterinario cantonale {#art_9}

1In caso di sospetto o di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro
semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini infetta, e, in caso di diagnosi, il suo risanamento
immediato.
2Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre
a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento.
914.430

## Art. 10 Indennità {#art_10}

Le perdite di animali dovute alla zoppina non sono indennizzate.

## Art. 11 Entrata in vigore {#art_11}

Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.1
Pubblicato nel BU 2024, 239.
1 Entrata in vigore: 18 ottobre 2024 - BU 2024, 239.
