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title: "2.2.5 Ordinanza municipale sull'uso dell'area per camper dell'8 ottobre 2020"
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# 2.2.5 Ordinanza municipale sull'uso dell'area per camper dell'8 ottobre 2020

## Art. 1 {#art_1}

Oggetto
Il Comune di Lugano istituisce, per la durata di cinque anni, un'area destinata
al posteggio dei camper alla part. no. 1236 RFD di Lugano, sezione Lugano,
in località Tassino.

## Art. 2 {#art_2}

Estensione del posteggio
L'area per i camper è delimitata dalla segnaletica orizzontale e verticale
presente sul posto.

## Art. 3 {#art_3}

Principi di utilizzo 1
1 L’accesso all’area è regolato da barriera automatica.
2 L’area è esclusivamente riservata al posteggio dei camper, nei quali è
consentito il pernottamento.
3 I mezzi che possono accedere all’area vanno disposti negli spazi delimitati,
così da non intralciare le manovre altrui o l’uso degli impianti igienicosanitari.
4 Gli utenti sono tenuti ad osservare, in qualsiasi circostanza, un
comportamento decoroso e rispettoso delle persone e delle cose.

## Art. 4 {#art_4}

Divieti
Non è consentito:
a. lo scarico dei WC chimici e delle acque scure al di fuori dell'apposito
camperservice;
b. l'uso dell'acqua potabile per impieghi diversi da quelli alimentari ed
igienico-sanitari quali, ad esempio, il lavaggio dei camper;
c. l'abbandono di rifiuti, di qualsiasi genere, al di fuori degli appositi
contenitori;
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Città di Lugano
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Ordinanza 2.2.5
d. qualsiasi atteggiamento che crei o simuli una situazione di campeggio,
quali ad esempio la posa di tavolini e sedie, l'apertura di verande, lo
stendere panni ad asciugare o altro;
e. lasciare vagare animali incustoditi;
f. accendere fuochi e fare grigliate.

## Art. 5 {#art_5}

Tariffe 2
Per l'uso dell'area camper si applicano le seguenti tariffe:
- fino a 4 ore: CHF 6.--
- da 4 a 6 ore: CHF 8.--
- da 6 a 8 ore: CHF 10.--
- da 8 a 12 ore: CHF 14.--
- da 12 a 16 ore: CHF 18.--
- da 16 a 24 ore: CHF 20.--
- da 24 a 48 ore CHF 35.--

## Art. 6 - oltre le 48 ore: CHF 3.-- all’ora {#art_6}

Sorveglianza e responsabilità 3
1 L’area destinata al posteggio dei camper è dotata di videosorveglianza.
2 Il Comune di Lugano non è responsabile per danni a cose o persone
derivanti dalle attività degli utenti.

## Art. 7 {#art_7}

Danneggiamenti
Gli utenti responsabili di danneggiamenti agli impianti ed alle attrezzature
sono tenuti a segnalarli al Comune di Lugano ed a risarcire il relativo danno.

## Art. 8 {#art_8}

Contravvenzioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF
10'000.--.
Per la procedura sono applicabili gli artt. 145 e seg. LOC.

## Art. 9 {#art_9}

Abrogazione ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza municipale sull'uso
dell'area camper alla part. no. 1236 RFD di Lugano, sezione Lugano del 27
aprile 201 7.
Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi
comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
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Ordinanza 2.2.5
Per il Municipio
Il Sindaco
avv. M. Borradori
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale dell'8 ottobre 2020.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 12 ottobre e l'11
novembre 2020.
1 Articolo modificato dal Muncipio con ris. mun. del 22 dicembre 2022, pubblicato agli albi
comunali dal 2 gennaio al 1 ° febbraio 2023.
2 Articolo modificato dal Muncipio con ris. mun. del 22 dicembre 2022, pubblicato agli albi
comunali dal 2 gennaio al 1 ° febbraio 2023.
3 Articolo modificato dal Muncipio con ris. mun. del 22 dicembre 2022, pubblicato agli albi
comunali dal 2 gennaio al 1 ° febbraio 2023.
Note
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