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title: "Legge d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale"
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provisions: 8
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# Legge d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

## Art. 1 Competenza {#art_1}

Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione del concordato concernente gli
impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

## Art. 2 Tassa d’autorizzazione {#art_2}

1Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio, è dovuta una tassa
compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.
2L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della
tipologia e della categoria dell’impianto.

## Art. 3 Spese di controllo {#art_3}

1Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un
minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.
2L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della
tipologia e della categoria dell’impianto.

## Art. 4 Tasse di cancelleria {#art_4}

Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento.

## Art. 5 Esigibilità {#art_5}

1Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.
2Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

## Art. 6 Contravvenzioni {#art_6}

1Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del
regolamento è punito con la multa sino a 20'000 franchi.
2Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20
aprile 2010.

## Art. 7 Abrogazione {#art_7}

La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l’applicazione del
concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati
dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata.

## Art. 8 Entrata in vigore {#art_8}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore1.
Pubblicata nel BU 2018, 253.
1 Entrata in vigore: 1 luglio 2018 - BU 2018, 253.
