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title: "Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per posteggi per biciclette presso le fermate del trasporto pubblico"
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# Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per posteggi per biciclette presso le fermate del trasporto pubblico

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione del credito stanziato con il decreto
legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 1'000'000 di franchi per contribuire alla
realizzazione di posteggi per biciclette presso le stazioni e le principali fermate del trasporto pubblico
dell’11 aprile 2022, segnatamente le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi.

## Art. 2 Definizioni {#art_2}

Fanno stato le seguenti definizioni:
a) ente promotore: costituito da uno o più soggetti giuridici, si fa carico della realizzazione di
posteggi per biciclette presso le stazioni e le fermate del trasporto pubblico;
b) posteggio per biciclette: superficie sistemata e utilizzata per lo stazionamento di biciclette che
comprende uno o più stalli per biciclette;
c) box per biciclette: posteggio per biciclette dotato di sistema di chiusura antifurto e di protezione
dalle intemperie.

## Art. 3 Autorità competente {#art_3}

1L’esecuzione del presente decreto è di competenza della Sezione della mobilità (di
seguito SM).
2In particolare essa esamina le domande di contributo, istruisce le relative pratiche, prende le
decisioni e provvede all’informazione verso l’esterno.
3La SM può avvalersi della consulenza di enti e specialisti esterni.

## Art. 4 Procedura {#art_4}

1Le domande di contributo devono essere presentate alla SM.
2La richiesta deve essere corredata dal progetto del posteggio per biciclette accompagnato da una
relazione tecnica che indica il numero di stalli da realizzare, il sistema di posteggio, il tipo di
illuminazione e il tipo di copertura previsti. Nella relazione tecnica deve essere indicata la ripartizione
dei costi secondo gli enti finanziatori, compreso il contributo richiesto sulla base del presente
decreto.
3La priorità per la valutazione e l’evasione delle domande di contributo è determinata dalla data
d’inoltro della domanda. Si considerano solo domande complete e corredate da tutta la
documentazione necessaria.
4La SM è autorizzata a richiedere in ogni tempo, direttamente all’istante oppure a terzi, informazioni
in relazione al contributo o all’utilizzo delle infrastrutture realizzate.
5I beneficiari dei contributi devono mettere a disposizione della SM le informazioni relative alle
infrastrutture e ai servizi realizzati, nonché consentire il monitoraggio degli stessi.
6La SM è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici e l’ubicazione delle infrastrutture
per cui sono stati versati contributi finanziari.

## Art. 5 Condizioni e ammontare dei contributi {#art_5}

1Il contributo è subordinato alle seguenti condizioni:
a) il posteggio per biciclette è ubicato presso una fermata del trasporto pubblico ed è
inequivocabilmente a servizio degli utenti di questa fermata;
b) sono dimostrati la necessità e il potenziale di utenza del posteggio per biciclette per il quale è
richiesto il contributo;
753.120
c) il posteggio per biciclette conta almeno cinque stalli secondo le direttive per il conteggio degli
stalli per biciclette pubblicate dalla SM;
d) il posteggio è riservato esclusivamente alle biciclette ed è così segnalato;
e) il sistema di posteggio permette la sosta delle biciclette in sicurezza: è garantita la possibilità
di legare il telaio (nel caso di posteggi per bicicletta esterni) e un’adeguata illuminazione.
2Non possono essere finanziati posteggi per stazioni di bike sharing.
3In assenza di una preventiva autorizzazione scritta della SM, la concessione o il versamento del
contributo sono negati se i lavori di realizzazione dell’opera vengono iniziati prima dell’emanazione
della decisione di contributo.
4L’autorizzazione preventiva della SM non conferisce alcun diritto alla concessione del contributo.
5Ogni beneficiario può ricevere complessivamente al massimo un importo di 100'000 franchi.
6Per il calcolo del contributo sono computabili i seguenti costi:
a) i costi inerenti alla pianificazione, alla direzione lavori e alla sorveglianza;
b) i costi d’acquisto del terreno e quelli inerenti alla rilottizzazione dovuti al progetto;
c) i costi di costruzione e dei lavori di adattamento necessari;
d) i costi relativi alle misure di protezione dell’ambiente e del paesaggio, nonché alle misure di
protezione contro i pericoli naturali.
7Per il calcolo del contributo non sono computabili i seguenti costi:
a) i costi dovuti a misure particolari adottate su domanda di una delle parti interessate senza che
siano assolutamente necessarie per l’opera; occorre tuttavia tenere conto in misura adeguata
del progresso tecnico e degli usuali standard;
b) le indennità versate ad autorità e commissioni;
c) i costi d’acquisto e gli interessi dei crediti edilizi.
8Il contributo non può essere concesso se l’opera beneficia già di una partecipazione diretta
cantonale ai costi, in particolare attraverso i programmi di agglomerato e i piani regionali dei
trasporti.
9Il contributo può essere concesso soltanto se l’opera è eseguita da ditte e/o imprese con sede in
Svizzera.
10Il versamento del contributo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla
decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dell’opera è
confermata alla SM tramite l’invio di una documentazione finale di opera eseguita.
11Il pagamento avviene sulla base di un consuntivo corredato di documenti giustificativi. Il numero
di stalli che beneficiano del contributo è definito secondo le direttive per il conteggio degli stalli per
biciclette pubblicate dalla SM.

## Art. 6 Decadenza del contributo {#art_6}

Il diritto al contributo decade se, entro 24 mesi dalla decisione, il beneficiario non richiede
per iscritto alla SM il versamento del contributo. Dietro motivata richiesta, la SM può prorogare tale
termine.

## Art. 7 Parametri per il contributo {#art_7}

1Il contributo è concesso all’ente promotore, al netto di eventuali contributi di terzi,
secondo i parametri specificati di seguito:
a) posteggio per biciclette con copertura: fr. 1'000.-/stallo bici fino ad un massimo del 50% della
spesa computabile;
b) posteggio per biciclette senza copertura: fr. 200.-/stallo bici fino ad un massimo del 30% della
spesa computabile;
c) box per biciclette: fr. 1'500.-/stallo bici fino ad un massimo del 50% della spesa computabile;
d) posteggio per biciclette interrato: fr. 1'500.-/stallo bici fino ad un massimo del 50% della spesa
computabile.
2Eventuali casi particolari non contemplati dal presente decreto sono decisi di volta in volta dalla
SM.

## Art. 8 Disponibilità finanziaria {#art_8}

Il contributo è subordinato alla disponibilità del credito.

## Art. 9 Contravvenzioni {#art_9}

La SM è competente per il perseguimento delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 21
della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
Entrata in vigore
753.120

## Art. 10 {#art_10}

Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.1
Pubblicato nel BU 2022, 228.
1 Entrata in vigore: 23 settembre 2022 - BU 2022, 228.
