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title: "Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco"
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# Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco

## Art. 1 Competenze {#art_1}

1All’Ufficio della caccia e della pesca (in seguito: UCP) compete l’organizzazione e il
controllo della caccia selettiva allo stambecco.
2A tale scopo designa le colonie che necessitano di un prelievo, allestisce il piano di abbattimento,
fissa le modalità di cattura e istruisce i cacciatori.
3Esso sottopone annualmente al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni (DATEC), per approvazione, i provvedimenti regolativi che si intendono adottare
giustificandone lo scopo.

## Art. 2 Pianificazione degli abbattimenti {#art_2}

1La quota di animali che si deve prelevare ogni anno per mantenere una popolazione
sana e in naturale equilibrio viene fissata dal piano di abbattimento. Esso mira a ridurre gli effettivi
in soprannumero, a stabilizzare quelli equilibrati e a proteggere quelli insufficienti.
2Il piano di abbattimento per ogni singola colonia deve tenere conto:
a) dello sviluppo delle popolazioni;
b) del numero complessivo dei capi;
c) della struttura dei sessi e dell’età;
d) dello stato generale di salute;
e) degli influssi sul bosco, sui pascoli e sulle altre specie di animali.

## Art. 3 Colonie {#art_3}

Le colonie di stambecchi in Ticino vengono designate come segue:
a) Valle Leventina;
b) Valle Maggia-Robiei;
c) Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco;
d) Valle Onsernone;
e) Val Verzasca.

## Art. 4 Diritto d’iscrizione e partecipazione {#art_4}

Alla caccia possono iscriversi e partecipare tutti i cacciatori che:
a) dimostrano di avere staccato almeno 10 patenti cantonali di caccia alta, di cui almeno una negli
ultimi 3 anni;
b) non hanno avuto condanne per gravi o reiterati reati di caccia negli ultimi 10 anni;
c) non risultano essere sottoposti a procedimenti penali per crimini, delitti o contravvenzioni (gravi
infrazioni) perpetrati nell’esercizio della caccia;
d) dispongono della prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
e) hanno frequentato il corso di formazione organizzato dall’UCP.

## Art. 5 Durata dell’autorizzazione {#art_5}

1L’autorizzazione di caccia ha una durata di 2 anni:
- il primo anno viene assegnato un capo femmina non lattifera;
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- in caso di cattura della femmina assegnata, il secondo anno l’UCP attribuisce un capo maschio.
2Per bilanciare il rapporto fra i sessi l’UCP, in accordo con la FCTI, può assegnare direttamente un
capo maschio adulto con priorità ai cacciatori anziani.2
3L’autorizzazione di cui al cpv. 2 ha una validità di 1 anno.3

## Art. 6 Scelta dei cacciatori e attribuzione dei capi {#art_6}

1La scelta dei cacciatori e l’attribuzione dei capi da abbattere viene fatta tramite
estrazione a sorte, secondo le modalità stabilite dall’UCP in accordo con la Federazione Cacciatori
Ticinesi (FCTI).
2Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere unicamente i capi a lui assegnati.
3L’UCP si occupa della ripartizione dei cacciatori nelle differenti colonie e assegna agli stessi le
zone dove cacciare.
4In caso di mancata cattura, decade il diritto al capo assegnato nonché l’iscrizione alla caccia e non
viene rimborsata la tassa versata per il rilascio dell’autorizzazione.

## Art. 7 Svolgimento della caccia {#art_7}

1La caccia selettiva si svolge sotto la direzione e il controllo dei guardacaccia.
2Essa deve essere praticata secondo i principi venatori.
3Le battute di caccia sono vietate e il cacciatore può portare con sé al massimo due persone come
accompagnatori.
4La zona di caccia assegnata non può essere cambiata durante il periodo di caccia. Casi eccezionali
possono essere presi in considerazione unicamente dopo almeno 5 giorni di caccia infruttuosi.

## Art. 8 Periodo di caccia {#art_8}

La caccia selettiva ha luogo da fine settembre a metà ottobre, per la durata di due
settimane.

## Art. 9 Armi {#art_9}

Per le armi valgono le disposizioni in vigore per la caccia alta.

## Art. 10 Mezzi di locomozione {#art_10}

1È permesso utilizzare i veicoli a motore e le teleferiche per raggiungere le zone di
caccia, mentre è vietato l’uso dell’elicottero.
2Previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’UCP è concesso l’utilizzo dell’elicottero
per il recupero dei capi maschi di almeno 4 anni d’età. Casi eccezionali possono essere presi in
considerazione dai guardacaccia o dall’UCP.

## Art. 11 Controllo dei capi abbattuti {#art_11}

Gli animali abbattuti devono essere presentati il giorno stesso della cattura a un
guardacaccia.

## Art. 12 Tasse {#art_12}

1Il rilascio dell’autorizzazione è vincolato al pagamento delle seguenti tasse:
– fr. 200.– per il primo anno di caccia;
– fr. 200.– per il secondo anno di caccia.
2Le tasse per il capo abbattuto ammontano a:
– maschi di almeno 11 anni fr. 700.–
– maschi da 6 a 10 anni fr. 500.–
– maschi da 4 a 5 anni fr. 400.–
– maschi da 1 a 3 anni fr. 200.–
– femmine non allattanti fr. 200.–

## Art. 13 Perdita al diritto di partecipazione {#art_13}

Il cacciatore che non si attiene alle disposizioni contenute nel presente regolamento, non
rispetta le prescrizioni emanate dall’UCP e dai guardacaccia, non si comporta secondo le regole
1 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 38.
2 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 38; precedente modifica: BU 2022,
124.
3 Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124.
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venatorie o non paga le tasse, perde il diritto di partecipazione alla caccia selettiva e, se del caso,
anche alla preda.

## Art. 14 Infrazioni {#art_14}

Infrazioni commesse durante l’esercizio della caccia selettiva verranno punite a norma
delle disposizioni penali della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici, nonché della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e
relativo regolamento.

## Art. 15 Autodenuncia {#art_15}

In caso di autodenuncia valgono le condizioni previste dall’art. 42 della legge sulla caccia
e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

## Art. 16 Abrogazione {#art_16}

Il regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco del 9 novembre 1994 è abrogato.

## Art. 17 Entrata in vigore {#art_17}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
immediatamente.4
Pubblicato nel BU 2017, 380.
4 Entrata in vigore: 27 ottobre 2017 - BU 2017, 380.
