---
title: "Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri"
id: abbc6919-a05c-4806-ad01-c08459414809
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "143.200"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/11
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/abbc6919-a05c-4806-ad01-c08459414809
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20300/de
read_on: 2026-10-23
sha256: f57c086b9f42ea01279d0dd973e1c92eacf09d6ca1d45c4680a3f19c706912af
provisions: 33
---

# Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge disciplina l’applicazione delle norme federali concernenti le misure
coercitive in materia di diritto degli stranieri (in seguito MC).

## Art. 2 Provvedimento sostitutivo {#art_2}

1Può essere ordinato un provvedimento sostitutivo se lo scopo della carcerazione può
essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti, con la regolare
comparizione, con la residenza in un luogo determinato o altri provvedimenti idonei.
2I provvedimenti di cui al cpv. 1 possono essere decisi singolarmente o cumulativamente.
TITOLO II
Autorità e competenze

## Art. 3 Consiglio di Stato {#art_3}

1Per quanto non previsto dalla legge, il Consiglio di Stato stabilisce mediante
Regolamento le modalità di esecuzione, segnatamente in relazione alla designazione dell’autorità
amministrativa competente ad ordinare ed eseguire le misure.
2In particolare il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a:
a) emanare la decisione di carcerazione e la sua proroga secondo le MC;
b) emanare la decisione di divieto di abbandono di un territorio, di divieto di accedere ad un
territorio, nonché di ogni altro provvedimento sostitutivo atto a garantire l’applicazione della
legge federale;
c) informare la persona designata dall’incarcerato;
d) ordinare ed eseguire la perquisizione corporale;
e) ordinare il fermo.4

## Art. 4 Giudice delle misure coercitive5 {#art_4}

1L’autorità giudiziaria prevista dalle MC è il Giudice delle misure coercitive (in seguito
Giudice).
2Il Giudice e i suoi due sostituti sono designati dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni; il
Giudice deve essere scelto fra i pretori della giurisdizione civile; i supplenti possono essere scelti
fra avvocati iscritti nel registro cantonale.

## Art. 5 Competenze del Giudice {#art_5}

Il Giudice decide sul fermo, come pure sulla carcerazione e sulla sua proroga. Inoltre
egli ordina la perquisizione domiciliare o di altri locali e la scarcerazione.
1 Titolo modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
2 Ingresso modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
3 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491; precedente modifica: BU 2002,
31.
4 Cpv. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
5 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
6 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20; precedenti modifiche: BU
2007, 22; BU 2008, 491.
7 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
143.200
TITOLO III
Procedura e diritti

## Art. 6 Perquisizione corporale8 {#art_6}

La perquisizione corporale della persona straniera può essere effettuata solamente da
persone dello stesso sesso.

## Art. 7 Diritto di essere sentito {#art_7}

La persona straniera ha diritto di essere sentita prima che l’autorità amministrativa le
intimi una decisione concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri.

## Art. 8 Interprete {#art_8}

La persona straniera che non conosce la lingua italiana ha diritto, in ogni stadio della
procedura, alla presenza di un interprete.

## Art. 9 Patrocinatore9 {#art_9}

La persona straniera può avvalersi in ogni stadio della procedura dell’assistenza di un
patrocinatore.
Art. 10 ...10
Designazione dell’interprete11
Art. 1112 Le normative del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sono applicabili per la
designazione dell’interprete.

## Art. 12 Adolescenti che hanno compiuto i 15 anni13 {#art_12}

L’adolescente ha diritto all’assistenza dei servizi sociali secondo la legislazione in
materia di protezione dell’adolescenza.
TITOLO IV
Carcerazione, locali e regime

## Art. 13 Durata della carcerazione14 {#art_13}

La durata della carcerazione deve essere limitata al minimo indispensabile.

## Art. 14 Locali e regime di carcerazione15 {#art_14}

1La carcerazione è di principio eseguita in locali adeguati e separati da quelli destinati
alla carcerazione preventiva o all’esecuzione della pena.
2Per quanto non stabilito dalla legge il regolamento prevede le condizioni materiali e le modalità del
regime di carcerazione, indicando inoltre i rimedi di diritto e l’autorità di ricorso.

## Art. 15 Diritti {#art_15}

La persona straniera carcerata ha diritto al rispetto della sua dignità, della sua integrità
fisica e psichica e delle sue convinzioni religiose.

## Art. 16 Informazione16 {#art_16}

La persona straniera carcerata è informata, in una lingua che capisce, sulle disposizioni
generali e particolari attinenti i suoi diritti e doveri, nonché sulla possibilità di avvisare della sua
incarcerazione una persona da lei designata residente in Svizzera.
Visita medica
8 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
9 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
10 Art. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 264; precedente modifica: BU 2002,
220.
11 Nota marginale modificata dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
12 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU
2002, 220.
13 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
14 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
15 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
16 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
143.200

## Art. 17 {#art_17}

Ogni persona straniera carcerata è visitata dal medico incaricato al più tardi entro 7
giorni dalla sua incarcerazione.

## Art. 18 Lavoro17 {#art_18}

Per quanto possibile alla persona straniera carcerata è offerta un’occupazione
adeguata remunerata.

## Art. 19 Passeggio {#art_19}

La persona straniera carcerata ha diritto ad almeno 1 ora di passeggio al giorno all’aria
aperta.

## Art. 20 Corrispondenza {#art_20}

La persona straniera carcerata può intrattenere, a sue spese, libera corrispondenza
scritta, telefonica o per fax.

## Art. 21 Visite18 {#art_21}

La persona straniera carcerata può ricevere liberamente in visita i familiari, i
rappresentanti di enti umanitari ed assistenziali o altre persone.

## Art. 22 Limitazioni {#art_22}

L’autorità amministrativa può limitare in tutto od in parte i diritti di cui agli art. 14-21 per
motivi di ordine pubblico o allorché il loro utilizzo sia di aggravio agli sforzi delle autorità nei
preparativi della partenza.

## Art. 23 Perquisizioni {#art_23}

La persona straniera carcerata come pure i suoi effetti personali e la sua camera
possono essere perquisiti.

## Art. 24 Sanzioni {#art_24}

1L’autorità amministrativa può pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti della
persona carcerata che ha violato le comuni regole della detenzione o dell’Istituto.
2La sanzione può consistere nell’ammonimento, la limitazione di taluni diritti di cui agli art. 14-21 o
l’isolamento.
3La durata della detenzione in stato di isolamento non può superare i cinque giorni.

## Art. 25 Reclamo {#art_25}

La persona straniera carcerata ha in ogni momento il diritto di formulare un reclamo
contro le condizioni di detenzione o le misure restrittive di cui è oggetto.
TITOLO V
Fermo, carcerazione e scarcerazione19
Fermo
Art. 25a20 1La persona fermata deve essere immediatamente informata del diritto di richiedere la
verifica giudiziaria del suo stato.
2La richiesta, scritta, dev’essere inoltrata al Giudice al più tardi due giorni dopo la cessazione dello
stato di fermo.
3L’esame della legittimità del fermo avviene secondo la procedura scritta, riservati i casi in cui il
Giudice decide diversamente.

## Art. 26 Invio degli atti all’autorità giudiziaria {#art_26}

L’autorità amministrativa invia immediatamente al Giudice la decisione di carcerazione
ed il relativo incarto.
Audizione in procedura orale
Art. 26a21 Riservati i casi previsti dalla normativa federale in materia di misure coercitive, la
verifica giudiziaria della carcerazione avviene in base ad un’audizione in procedura orale.
17 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
18 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
19 Titolo modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
20 Art. introdotto dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
21 Art. introdotto dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
143.200

## Art. 27 Esame della carcerazione e udienza22 {#art_27}

Il Giudice esamina la legalità e l’adeguatezza delle decisioni sottoposte alla sua
conferma, al più tardi entro le 96 ore successive all’ordine di carcerazione, sentendo
personalmente la persona straniera e confermandone la carcerazione oppure ordinandone
l’immediata liberazione infliggendo, se del caso, una misura sostitutiva ai sensi dell’art. 2.

## Art. 28 Istanza di scarcerazione24 {#art_28}

Il Giudice decide entro otto giorni feriali in merito all’istanza di scarcerazione.

## Art. 29 Richiesta di proroga25 {#art_29}

La richiesta di proroga della carcerazione deve essere motivata ed inoltrata al Giudice
al più tardi sette giorni prima della scarcerazione prevista dalla decisione.

## Art. 30 Termine della carcerazione26 {#art_30}

La carcerazione ha termine se:
a) il motivo della carcerazione è venuto a mancare;
b) l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi;
c) l’istanza di scarcerazione è stata accolta;
d) la persona carcerata inizia a scontare una pena o una misura privativa della libertà.
TITOLO VI
Rimedi di diritto

## Art. 31 Ricorso contro la decisione di carcerazione {#art_31}

La decisione di carcerazione confermata dal Giudice è impugnabile al Tribunale
cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla notifica.

## Art. 32 Ricorso {#art_32}

1I provvedimenti coercitivi dell’autorità amministrativa che non comportano la privazione
della libertà personale, sono impugnabili al Giudice entro 15 giorni dalla notifica.
2La decisione del Giudice è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla
notifica.29

## Art. 33 Effetto sospensivo {#art_33}

Il ricorso non ha effetto sospensivo.
TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali

## Art. 34 Norma transitoria {#art_34}

La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata
in vigore.

## Art. 35 Entrata in vigore {#art_35}

Decorsi i termini per l’esercizio nel diritto di referendum la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente
in vigore.31
22 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
23 Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 19.1.2007 - BU 2007, 22.
24 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
25 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
26 Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
27 Art. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20; precedente modifica: BU
2007, 22.
28 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491; precedente modifica: BU
2007, 22.
29 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.
30 Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
31 Entrata in vigore: 27 maggio 1997 - BU 1997, 245.
143.200
Pubblicata nel BU 1997, 245 e 326.
