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title: "Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie"
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# Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie

## Art. 1 A. Scopo {#art_1}

La presente legge definisce le disposizioni cantonali di esecuzione della legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal).

## Art. 2 B. Campo di applicazione {#art_2}

1La presente legge si applica alle persone soggette alla LAMal:
a) in modo obbligatorio;
b) in modo facoltativo.
2Sono riservati i disposti di cui al titolo IV, che si applicano solo alle persone soggette
all’obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal.
3Essa disciplina inoltre la pianificazione delle cure stazionarie nel settore sociosanitario ai sensi
dell’art. 39 LAMal e il finanziamento delle prestazioni di cura ospedaliera in ambito stazionario.2

## Art. 3 C. Vigilanza ed esecuzione {#art_3}

1Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione della presente legge e, riservate le
competenze dell’autorità federale, sull’applicazione della LAMal nel Cantone Ticino.
2...3

## Art. 4 D. Obbligo di fornire informazioni {#art_4}

Le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei Comuni, come pure i datori di
lavoro, forniscono gratuitamente le informazioni e le attestazioni necessarie ai fini dell’attuazione
della legge, richieste dagli istituti di assicurazione riconosciuti e autorizzati all’esercizio ai sensi della
LAMal (di seguito assicuratori), così come dagli altri organi incaricati dell’applicazione della presente
legge.

## Art. 5 E. Obblighi degli assicuratori e degli organi di revisione {#art_5}

1Gli assicuratori e i loro organi di revisione svolgono a titolo gratuito i compiti loro
assegnati dalla legislazione cantonale e federale in materia di assicurazione obbligatoria LAMal.
2Essi forniscono gratuitamente tutte le informazioni e le attestazioni necessarie all’autorità cantonale
competente.
3Essi informano inoltre gratuitamente i loro affiliati sui loro diritti e sui loro obblighi, e prestano a tale
titolo la necessaria consulenza.
TITOLO II
Obbligo d’assicurazione
Capitolo I
Norme generali
A. Adempimento dell’obbligo assicurativo
1 Ingresso modificato dalla L 29.11.2011; in vigore dal 1.11.2011 - BU 2012, 8.
2 Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
3 Cpv. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
4 Art. modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

## Art. 6 {#art_6}

Le persone soggette all’obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie ai sensi
della LAMal devono iscriversi presso un assicuratore riconosciuto e autorizzato all’esercizio,
secondo i disposti della presente legge, della legge federale e delle relative ordinanze.

## Art. 7 B. Libera scelta dell’assicuratore {#art_7}

1Le persone sottoposte all’obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie,
scelgono liberamente l’assicuratore tra quelli designati dall’autorità federale.
2Il disposto di cui al cpv. 1 si applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma
obbligatoria, ma che hanno ottenuto l’autorizzazione ad iscriversi all’assicurazione sociale svizzera
contro le malattie ai sensi dell’art. 12 lett. e), f).

## Art. 8 C. Inizio dell’obbligo d’assicurazione {#art_8}

L’obbligo assicurativo inizia al momento della nascita, dell’acquisizione del domicilio,
dell’ottenimento del permesso di dimora in Svizzera o di qualsiasi altro permesso che implica
l’assoggettamento obbligatorio all’assicurazione sociale contro le malattie ai sensi della LAMal e
della relativa ordinanza (OAMal).

## Art. 9 D. Fine dell’obbligo d’assicurazione {#art_9}

L’obbligo assicurativo cessa il giorno in cui non sono più soddisfatte le condizioni previste
dalla legge.

## Art. 10 E. Esonero dall’obbligo di assicurazione {#art_10}

Le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico
o una cura, non sono soggette all’obbligo d’assicurazione.
Capitolo II
Controllo dell’obbligo d’assicurazione e affiliazione d’ufficio
Sezione I
Organizzazione

## Art. 11 A. Vigilanza e controllo {#art_11}

1Il Consiglio di Stato definisce le procedure di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo
d’assicurazione.
2Il regolamento specifica le norme di applicazione del controllo dell’obbligo d’assicurazione.
B. Compiti del Consiglio di Stato

## Art. 12 I. In generale {#art_12}

1Il Consiglio di Stato designa l’istanza competente nel merito delle decisioni circa
l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione.
II. In particolare
2In particolare dispone la procedura di decisione nel merito delle domande di:
a) esenzione dall’obbligo d’assicurazione per le persone obbligatoriamente assicurate contro le
malattie in virtù di un diritto estero, qualora l’assoggettamento all’assicurazione sociale svizzera
contro le malattie costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
equivalente per le cure in Svizzera;
b) esenzione dall’obbligo d’assicurazione per cittadini stranieri esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, con permesso di dimora valevole meno di tre mesi;
c) esenzione dall’obbligo d’assicurazione per le persone che, nell’ambito dell’aiuto reciproco
internazionale in materia di prestazioni d’assicurazione malattie, beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
d) esenzione dall’obbligo d’assicurazione per gli ex funzionari di organizzazioni internazionali ed i
rispettivi familiari, qualora beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in
Svizzera presso l’assicurazione malattie della loro precedente organizzazione;
e) ammissione all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie per i lavoratori frontalieri
esercitanti un’attività lucrativa in Svizzera, così come per i loro familiari;
f) ammissione all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie per i membri delle missioni
diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera, così come per gli
impiegati di organizzazioni internazionali e i rispettivi familiari che li accompagnano.
C. Compiti dei Comuni

## Art. 13 I. In generale {#art_13}

1Il Comune è responsabile del controllo dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione.
2Esso segnala immediatamente in forma scritta all’istanza designata dal Consiglio di Stato le
persone che non hanno costituito il rapporto assicurativo ai sensi di legge o che lo hanno fatto
tardivamente.
3Il regolamento definisce le norme di dettaglio.

## Art. 14 II. In particolare {#art_14}

1In caso di mancata segnalazione immediata all’autorità cantonale competente, il
Comune è solidalmente responsabile, con la persona interessata, delle spese medico-sanitarie per
quanto riguarda i cittadini sottoposti all’obbligo d’assicurazione che vi hanno eletto la loro residenza
dopo l’entrata in vigore della LAMal, per il periodo in cui quest’ultimi non risultano iscritti presso un
assicuratore riconosciuto.
2Ogni pretesa di cui al cpv. 1 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.
3È riservato l’art. 17 cpv. 2.

## Art. 15 D. Compiti degli assicuratori {#art_15}

1L’assicuratore affilia le persone sottoposte all’obbligatorietà assicurativa delle cure
medico-sanitarie indipendentemente dall’età o dallo stato di salute.
2Il disposto di cui al cpv. 1 si applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma
obbligatoria, ma che hanno ottenuto l’autorizzazione ad iscriversi all’assicurazione sociale svizzera
contro le malattie ai sensi dell’art. 12 lett. e), f).
3L’assicuratore notifica immediatamente in forma scritta all’istanza designata dal Consiglio di Stato
l’iscrizione, la dimissione o la cessazione di appartenenza di ogni persona soggetta all’obbligo
assicurativo secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato.
4Gli assicuratori comunicano annualmente all’istanza designata dal Consiglio di Stato l’elenco
nominativo degli assicurati a loro affiliati.5
5Il regolamento disciplina i particolari.6
E. Compiti dei datori di lavoro

## Art. 16 I. In generale {#art_16}

1Il datore di lavoro fornisce al lavoratore non domiciliato soggetto all’obbligo
d’assicurazione le informazioni necessarie relative all’adempimento di questo obbligo.
2L’assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei premi arretrati a decorrere dal giorno
in cui avrebbe dovuto avere inizio l’obbligo assicurativo, fatta deduzione dei sussidi di legge, per le
seguenti categorie:
a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata inferiore ad un anno;
b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora annuale, per il primo anno di attività, così come
per i rispettivi familiari.
3Ogni pretesa di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.

## Art. 17 II. In particolare {#art_17}

1Il datore di lavoro segnala immediatamente in forma scritta al Comune di residenza il
nominativo del lavoratore non assicurato di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. a) e b).
2In caso di mancata segnalazione immediata, il datore di lavoro è solidalmente responsabile, con il
proprio dipendente, delle spese medico-sanitarie per il periodo in cui quest’ultimo non risulta iscritto
presso un assicuratore riconosciuto.
3Ogni pretesa di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.

## Art. 18 F. Compito dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare {#art_18}

L’Ufficio federale dell’assicurazione militare segnala immediatamente in forma scritta
all’istanza designata dal Consiglio di Stato e secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato:
a) il nominativo degli agenti della Confederazione domiciliati nel Cantone Ticino, in attività o in
pensione, che al momento dell’entrata in vigore della LAMal risultano sottoposti
all’assicurazione militare per le cure medico-sanitarie;
b) le successive ammissioni, dimissioni o cessazioni di appartenenza all’assicurazione militare di
cittadini domiciliati nel Cantone Ticino relativamente alla copertura delle cure medico-sanitarie
obbligatorie.
Sezione II
Affiliazione d’ufficio
5 Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.
6 Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.

## Art. 19 Iscrizione ad un assicuratore {#art_19}

1Il Consiglio di Stato fa iscrivere d’ufficio, previa diffida scritta, le persone soggette
all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore
riconosciuto e autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal e della relativa ordinanza (OAMal).
2…7
3Il regolamento può definire i criteri di ripartizione tra gli assicuratori.8
TITOLO III9
Assicurati insolventi
Capitolo I10
Competenze

## Art. 20 A. Autorità competente {#art_20}

Il Consiglio di Stato designa l’autorità competente conformemente alla legislazione
federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Capitolo II12
Comunicazioni
Sezione I13
Comunicazioni dagli assicuratori al Cantone
A. Comunicazioni di dati

## Art. 21 I. Comunicazioni generali {#art_21}

1Gli assicuratori comunicano all’autorità designata dal Consiglio di Stato i dati previsti
dalla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2Il regolamento disciplina i particolari.

## Art. 22 II. Comunicazioni relative alle esecuzioni forzate {#art_22}

1Gli assicuratori comunicano all’autorità designata dal Consiglio di Stato i dati personali
degli assicurati nei confronti dei quali hanno promosso un’esecuzione ai sensi della legge federale
sull’esecuzione e sul fallimento (LEF), indicando il periodo a cui è riferito il credito dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la sua composizione.
2Il regolamento disciplina i particolari.
III. Comunicazioni relative agli assicurati beneficiari di prestazioni PC AVS/AI e pagamenti
Art. 22a16 1Gli assicuratori comunicano all’autorità designata dal Consiglio di Stato i dati personali
e l’ammontare delle franchigie e delle partecipazioni ai costi degli assicurati beneficiari di prestazioni
complementari all’AVS/AI nei confronti dei quali hanno promosso un’esecuzione ai sensi della LEF.
2Per gli assicurati di cui al capoverso 1 gli oneri relativi alla franchigia obbligatoria e alle
partecipazioni ai costi possono essere pagati direttamente agli assicuratori dalla Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG.
3Il regolamento disciplina i particolari.
B. Comunicazioni relative alla sospensione
Art. 22b17 Gli assicuratori comunicano immediatamente all’autorità designata dal Consiglio di Stato
la sospensione dell’assunzione dei costi delle prestazioni fornite e l’annullamento della stessa.
7 Cpv. abrogato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 201.
8 Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 201.
9 Titolo modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
10 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
11 Art. reintrodotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49; precedenti modifiche: BU
2007, 661; BU 2009, 98; BU 2010, 49.
12 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
13 Sezione introdotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
14 Art. reintrodotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49; precedenti modifiche: BU
1999, 41; BU 2007, 661; BU 2009, 98; BU 2010, 49.
15 Art. reintrodotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49; precedenti modifiche: BU
1999, 41; BU 2007, 661; BU 2009, 98; BU 2010, 49.
16 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
17 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
Sezione II18
Comunicazioni dal Cantone
A. Comunicazione agli assicurati
Art. 22c19 1L’autorità designata dal Consiglio di Stato informa sulle conseguenze del mancato
pagamento dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:
– gli assicurati nei confronti dei quali è stata promossa un’esecuzione;
– gli assicurati nei confronti dei quali è stato emesso un attestato di carenza di beni.
2Il regolamento disciplina i particolari.
B. Comunicazioni all’autorità cantonale preposta all’assistenza sociale e pagamenti
I. Dati personali degli assicurati beneficiari di prestazioni assistenziali notificati dagli assicuratori
e pagamenti
Art. 22d20 1L'autorità designata dal Consiglio di Stato comunica all’autorità cantonale preposta
all’assistenza i dati degli assicurati al beneficio di una prestazione assistenziale nei confronti dei
quali gli assicuratori hanno comunicato conformemente alla legislazione federale in materia di
assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di avere promosso un’esecuzione ai sensi
della LEF.
2Per gli assicurati di cui al capoverso 1 l’autorità cantonale preposta all’assistenza può pagare
direttamente agli assicuratori:
a) gli oneri relativi ai premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, se l'importo
relativo alla prestazione di diritto è maggiore o uguale al premio mensile;
b) la franchigia;
c) le partecipazioni ai costi.
3Il regolamento disciplina i particolari.
II. Trattamento dei dati da parte dell’autorità preposta all’assistenza sociale
Art. 22e21 L’autorità designata dal Consiglio di Stato è autorizzata a consultare, a elaborare e a
estrapolare dalle banche dati dell’autorità cantonale preposta all’assistenza i dati personali,
necessari all’esecuzione dei suoi compiti, degli assicurati titolari del diritto a prestazioni assistenziali
e dei membri della rispettiva unità di riferimento che sono stati notificati dagli assicuratori
conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie.
C. Collaborazione con gli assicuratori e altre autorità
Art. 22f22 L’autorità designata dal Consiglio di Stato può collaborare con gli assicuratori e con le
autorità interessate ai fini del rimborso dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
Capitolo III23
Sospensione
Sezione I24
Assicurati maggiorenni
A. Sospensione dell’assunzione dei costi
Art. 22g25 1In caso di esecuzione ai sensi della LEF, l’autorità designata dal Consiglio di Stato può
notificare all’assicuratore la sospensione dell’assunzione dei costi delle prestazioni fornite, tranne
nei casi d’urgenza medica conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2Prima di notificare all’assicuratore la sospensione, l’autorità designata dal Consiglio di Stato
comunica al Comune di domicilio i dati dell’assicurato escusso, chiedendo una verifica della
situazione economica.
3In mancanza della risposta del Comune, entro un termine adeguato definito dal regolamento,
l’autorità designata dal Consiglio di Stato può notificare la sospensione all’assicuratore.
18 Sezione introdotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
19 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
20 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
21 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
22 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
23 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
24 Sezione introdotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
25 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
4In caso di manifesta incapacità di onorare i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie scoperti, l’autorità designata dal Consiglio di Stato prescinde dalla richiesta di
sospensione.
5La sospensione da parte dell’assicuratore ha effetto dal giorno della comunicazione.
6Il regolamento disciplina i particolari.
B. Eccezione alla sospensione
Art. 22h26 Agli assicurati beneficiari di prestazioni complementari non può essere sospesa
l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite.
C. Elenco degli assicurati sospesi
Art. 22i27 1L’autorità designata dal Consiglio di Stato gestisce una banca dati ai sensi dell’art. 64a
cpv. 7 LAMal (elenco), in cui registra gli assicurati sospesi, informandoli delle intervenute iscrizioni
e cancellazioni.
2Essa aggiorna costantemente tale elenco che può essere reso accessibile ai Comuni e ai fornitori
di prestazioni mediante procedura di richiamo.
3La registrazione nell’elenco equivale a comunicazione alle autorità di cui al capoverso 2.
4L’assicurato rimane registrato nell’elenco degli assicurati sospesi sino al pagamento dei crediti
relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti.
5Per la protezione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto federale e
di questa legge, le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo
1987.
6Il regolamento disciplina i particolari.
D. Revoca della sospensione
Art. 22l28 1L’autorità designata dal Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, revocare la
sospensione, segnatamente per permettere l’assunzione dei costi delle cure di prima necessità.
2L’autorità designata dal Consiglio di Stato dà comunicazione all’assicuratore, il quale procede
immediatamente alla revoca della sospensione notificata all’assicurato e assume i costi delle
prestazioni fornite a quest’ultimo.
3La revoca ha effetto dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione, salvo diversa indicazione
dell’autorità designata dal Consiglio di Stato.
4Il regolamento disciplina i particolari.
Sezione II29
Assicurati minorenni
Assunzione dei costi e rimborso dei crediti
Art. 22m30 1Agli assicurati minorenni non può essere sospesa l’assunzione dei costi delle
prestazioni fornite.
2Il Cantone rimborsa agli assicuratori i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie accertati da un attestato di carenza di beni che interessa gli assicurati minorenni,
nei limiti dell’art. 64a LAMal.
3Il regolamento disciplina i particolari.
Capitolo IV31
Intervento sociale
A. Comune di domicilio
Art. 22n32 1Il Comune di domicilio accerta la situazione economica di ogni assicurato segnalato
dall’autorità designata dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla capacità di onorare i
crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti e lo informa sulle
conseguenze del mancato pagamento.
2L’assicurato è tenuto a fornire al Comune informazioni complete e veritiere sulla propria situazione
economica.
26 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
27 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
28 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
29 Sezione modificata dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
30 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
31 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
32 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
3Il Comune comunica all’autorità designata dal Consiglio di Stato l’esito dell’accertamento di cui al
capoverso 1.
4Il regolamento disciplina i particolari.
B. Esito valutazione del Comune
I. Segnalazione
Art. 22o33 1Per l’assicurato maggiorenne che presenta una situazione economica che gli permette
di onorare i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti,
l’autorità designata dal Consiglio di Stato può presentare formale segnalazione all’autorità tutoria
per l’adozione di eventuali misure a protezione.
2Il regolamento disciplina i particolari.
C. Indennizzo ai Comuni
Art. 22p34 1Il Cantone riconosce ai Comuni un indennizzo per i casi valutati e segnalati all’autorità
designata dal Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e l’importo.
Capitolo V35
Organo di revisione
Organo di revisione
Art. 22q36 L’organo di revisione esterno dell’assicuratore è quello designato dal Cantone.
Capitolo VI37
Pagamenti
A. Pagamenti
I. Compiti
Art. 22r38 1L’autorità designata dal Consiglio di Stato accerta le richieste di rimborso inoltrate al
Cantone dagli assicuratori conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Essa appura inoltre che gli assicuratori non abbiano ceduto
a terzi i crediti accertati da attestati di carenza di beni riferiti ai crediti relativi all’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2Il regolamento disciplina i particolari.
II. Trattamento dei dati delle esecuzioni e dei fallimenti ai sensi LEF
Art. 22s39 1All’autorità designata dal Consiglio di Stato è dato l’accesso ai dati gestiti dagli Uffici
esecuzione e fallimenti relativi ai crediti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
conformemente alla LEF.
2Il regolamento disciplina i particolari.
B. Assunzione dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Art. 22t40 1Il Cantone, su indicazione dell’autorità designata dal Consiglio di Stato, comunica
all’assicuratore i dati personali degli assicurati per i quali si assume i crediti relativi all’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti e l’ammontare.
2Per gli assicurati cui è stata prevista una misura di protezione secondo il diritto tutorio, il pagamento
rimane in sospeso finché la misura non è revocata e/o il credito relativo all’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie scoperto non è stato pagato integralmente.
3Il Cantone assume i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
accertati in un attestato di carenza di beni conformemente alla legislazione federale in materia di
assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto nei confronti degli assicuratori che
hanno conservato la titolarità dell’attestato di carenza di beni riferito al credito chiesto in restituzione.
4Il Cantone non assume alcun ulteriore costo rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione federale in
materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
33 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
34 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
35 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
36 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
37 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
38 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
39 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
40 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
TITOLO IV41
Riduzione dei premi
Capitolo I42
Norme generali

## Art. 23 A. Campo di applicazione {#art_23}

Il Cantone accorda le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie secondo le disposizioni che seguono.

## Art. 24 B. Diritto {#art_24}

1Il diritto alla riduzione dei premi per le categorie di assicurati definite dalla legge federale
sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), è stabilito ai sensi della presente legge.
2Esso decade qualora vi fosse una considerevole discrepanza tra le disponibilità economiche del
richiedente e lo scopo di questo intervento sociale ai sensi della LAMal, oppure se si configurasse
un abuso di diritto.

## Art. 25 C. Istanza {#art_25}

1La riduzione dei premi è corrisposta tramite presentazione di un’istanza scritta. Sono
riservati gli art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1.
2Per gli assicurati tassati in via ordinaria, se l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede
l’anno di competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di
competenza.
3Se l’istanza è presentata dopo il termine di cui al cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla
riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente
la presentazione.
4Il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
D. Trasmissione dei dati fiscali
Art. 25a46 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti
elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.
Capitolo II47
Definizioni e norme particolari
Sezione I48
In generale

## Art. 26 A. Unità di riferimento {#art_26}

1L’unità di riferimento determina la cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della
riduzione dei premi.
2Di regola essa è costituita dall’unità riconosciuta ai sensi del diritto fiscale.
3I coniugi separati, per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli minorenni conviventi, sono
considerati persone sole.
4I partners conviventi, se la convivenza è ritenuta stabile, sono considerati come componenti della
medesima unità di riferimento.
B. Persone sole economicamente dipendenti
41 Titolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
42 Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
43 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
44 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
45 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007,
581.
46 Art. modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 157; precedente modifica: BU
2012, 54.
47 Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
48 Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
49 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007,
581.

## Art. 27 {#art_27}

1Le persone sole maggiorenni senza figli, di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile è inferiore al limite di fabbisogno esistenziale definito ai
sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000
(Laps), sono incluse nell’unità di riferimento da cui dipendono economicamente.
2Il regolamento disciplina i particolari.
C. Premio medio di riferimento

## Art. 28 I. Principi {#art_28}

1Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati previste dalla
LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
2Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell’assicurazione standard, con
franchigia ordinaria e rischio d’infortunio incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti
presso ogni singolo assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal ( )
e considerando:
a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard, con franchigia ordinaria (α);
b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi alternativi, con franchigia ordinaria (β);
c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e modello standard (γ).
3Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione il numero di assicurati e la modalità
di calcolo della percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi.

## Art. 29 II. Formula e importo {#art_29}

1Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:
PMR = x α + x (100% - γ) x β.
2Il premio medio di riferimento considerato per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal non
può essere inferiore a quello applicato per l’anno 2014.

## Art. 30 D. Reddito di riferimento53 {#art_30}

1Di principio il reddito di riferimento è determinato a partire dai dati accertati nel periodo
fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.
2Il regolamento stabilisce le norme e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori,
o in assenza, dei dati relativi al periodo fiscale determinante.

## Art. 30a {#art_30a}

…55
Sezione II56
In particolare

## Art. 31 A. Reddito disponibile di riferimento {#art_31}

1Il reddito disponibile di riferimento (RD) è costituito dei seguenti parametri:
a) RL Reddito lordo (somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la legge
tributaria del 21 giugno 1994 [di seguito: LT]);
b) qSOST Quota parte sostanza (=1/15 sostanza netta secondo LT);
c) PMR Premio medio di riferimento dell’anno di competenza, con franchigia ordinaria e
rischio di infortunio incluso;
d) CS Contributi sociali obbligatori (AVS, AI, IPG, AD, AINP, LPP; secondo LT);
e) ALIM Pensioni alimentari pagate (per figli ed ex-coniuge, secondo LT);
f) SPPROF Spese professionali per salariati (secondo LT) [massimo 4'000 CHF/anno per UR];
50 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
51 Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2005,
51; BU 2010, 297.
52 Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2008,
109; BU 2010, 297.
53 Nota marginale modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedente
modifica: BU 2010, 297.
54 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007,
110.
55 Art. abrogato (v. commento pag. 52 - Messaggio 6264); precedente modifica: BU 2008, 109.
56 Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
57 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedenti modifiche: BU 2007,
110; BU 2010, 46.
g) SPINT Spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo LT) [massimo 3'000
CHF/anno per UR].
2Esso è stabilito come segue:
RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT].
3Il reddito disponibile di riferimento è determinato dalla somma dei parametri accertati per l’unità di
riferimento considerata.
4Se il reddito disponibile di riferimento è inferiore allo zero, esso equivale a zero.58

## Art. 32 B. Sostanza donata o ceduta in usufrutto {#art_32}

1Per l’applicazione della riduzione dei premi, la sostanza donata o ceduta in usufrutto
viene computata nel calcolo.
2I dati di riferimento sono quelli registrati nella tassazione prima della donazione o della cessione in
usufrutto.
3Il regolamento disciplina i particolari.
C. Reddito disponibile massimo
Art. 32a60 1La riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile
massimo (RDM).
2Per le unità di riferimento senza figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:
RDM = costante del 3.8 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della
Laps applicabile all’unità di riferimento.61
3Per le UR con figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:
RDM = [costante del 4.7 + (1 - (n. figli) / 10)] x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della
pigione, ai sensi della Laps applicabile all’unità di riferimento.62
4Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura aumentare le costanti per il calcolo del reddito
disponibile massimo.63
Capitolo III64
Calcolo della riduzione dei premi
Sezione I
Norme generali

## Art. 33 Principio {#art_33}

1Il calcolo della riduzione dei premi si riferisce all’unità di riferimento.
2Il regolamento definisce i criteri di ripartizione dell’importo globale di riduzione dei premi sui singoli
componenti l’unità di riferimento, ritenuti i disposti della LAMal in materia di assicurati minorenni e
di giovani adulti in periodo di formazione.
Sezione II66
Importo normativo

## Art. 34 A. Importo massimo normativo di riduzione dei premi {#art_34}

L’importo massimo normativo di riduzione dei premi corrisponde alla somma dei premi
medi di riferimento, per categoria di assicurato, dell’unità di riferimento.
B. Importo normativo di riduzione dei premi
58 Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.
59 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedenti modifiche: BU 2007,
110; BU 2008, 109.
60 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2016, 447; precedente modifica: BU 2014,
587.
61 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272.
62 Cpv. modificato dalla L 24.3.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 104; precedente modifica: BU
2020, 272.
63 Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272.
64 Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
65 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006,
201.
66 Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
67 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

## Art. 35 {#art_35}

L’importo normativo di riduzione dei premi è determinato come segue:
[ PMR - ( PMR x RD2 ) ].

## Art. 36 RDM2 {#art_36}

…69
Sezione III70
Importo effettivo

## Art. 37 A. Coefficiente cantonale di finanziamento71 {#art_37}

1L’importo effettivo di riduzione dei premi si ottiene moltiplicando l’importo normativo per
il coefficiente cantonale di finanziamento.
2Il coefficiente cantonale di finanziamento è pari al 76.5%.73
3L’importo di riduzione dei premi non può oltrepassare l’ammontare del premio effettivo a carico dei
membri dell’unità di riferimento.

## Art. 38 B. Forme particolari di assicurazione74 {#art_38}

Per tutte le forme particolari di assicurazione ai sensi della LAMal, l’importo di riduzione
dei premi è determinato conformemente all’art. 37.

## Art. 39 C. Importo minimo {#art_39}

Il regolamento stabilisce l’importo minimo al di sotto del quale il versamento della
riduzione dei premi decade.
Sezione IV77
Elementi specifici di calcolo e procedure di versamento

## Art. 40 A. Adeguamenti annuali {#art_40}

Il Consiglio di Stato determina ogni anno:
a) il periodo fiscale determinante per l’acquisizione dei dati di base;
b) i premi medi di riferimento;
c) la costante applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento senza figli;79
d) il coefficiente cantonale di finanziamento, ritenuto tuttavia il parametro di cui all’art. 37.

## Art. 41 B. Procedure di versamento {#art_41}

1Di regola l’importo di riduzione dei premi è versato attraverso gli assicuratori malattie.
In casi particolari può tuttavia essere versato direttamente all’assicurato.
2L’importo di riduzione è dedotto dal premio del singolo assicurato al quale è stato concesso.
3L’assicuratore non può compensare crediti scoperti con la riduzione dei premi.
4Il regolamento disciplina i particolari.
Sezione V81
68 Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2010,
297; BU 2013, 79.
69 Art. abrogato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2010,
297; BU 2014, 9.
70 Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
71 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
72 Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2010,
297; BU 2012, 8; BU 2013, 79.
73 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272.
74 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente
modifica: BU 2006, 201.
75 Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2006,
201; BU 2010, 297.
76 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
77 Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
78 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
79 Lett. modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.
80 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007,
48.
81 Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
Norme particolari

## Art. 42 A. Assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI {#art_42}

1I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI sono esentati dal presentare l’istanza
di riduzione dei premi.
2Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo
assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall’ordinanza del Dipartimento
federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, l’importo di riduzione dei premi corrisponde al
premio effettivamente dovuto.
Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo
assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto dall’ordinanza del Dipartimento
federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, l’importo di riduzione dei premi corrisponde al
premio forfettario.
3La riduzione dei premi di cui al cpv. 2 è versata direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie.

## Art. 43 B. Assicurati beneficiari di prestazioni Laps {#art_43}

1I beneficiari di prestazioni ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps) sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi.
2La riduzione dei premi corrisponde all’importo massimo ai sensi dell’art. 34.84
3L’importo di riduzione dei premi a favore dell’unità di riferimento non può oltrepassare la lacuna di
reddito definita ai sensi della Laps. Se la stessa è inferiore all’ammontare di riduzione dei premi, si
riconosce quest’ultimo importo.
4L’importo di riduzione dei premi non può oltrepassare l’ammontare del premio effettivo a carico dei
membri dell’unità di riferimento.
5Il regolamento disciplina i particolari.
C. Situazione acquisita per le unità di riferimento con reddito disponibile inferiore o uguale al limite
di fabbisogno ai sensi della Laps
Art. 43a85 1Le unità di riferimento con reddito disponibile inferiore o uguale al limite di fabbisogno
ai sensi della Laps, senza computo della pigione, mantengono la situazione acquisita con la legge
in vigore per l’anno 2014.
2L’importo effettivo di riduzione dei premi, calcolato conformemente all’art. 37, non può essere
inferiore all’importo calcolato come segue:
a) considerando i premi medi di riferimento calcolati secondo la legge in vigore per l’anno 2014,
segnatamente fr. 4’965.– all’anno per gli assicurati di età superiore ai 25 anni, di fr. 4’594.–
all’anno per gli assicurati di età compresa tra i 18 e i 25 anni e di fr. 1’156.– all’anno per gli
assicurati fino all’età di 18 anni;
b) PMR x coefficiente cantonale di finanziamento pari al 73.5%, per le unità di riferimento con un
reddito disponibile inferiore o uguale al 50% del limite di fabbisogno;
c) PMR x coefficiente cantonale di finanziamento pari al 70%, per le unità di riferimento con un
reddito disponibile superiore al 50%, ma inferiore o uguale al 100% del limite di fabbisogno.
Sezione VI86
Restituzione da parte degli assicuratori malattie negli anni 2015, 2016 e 2017 per premi
pagati in eccesso
A. Richiedenti la riduzione dei premi (art. 106-106c LAMal)
Art. 43b87 Per gli anni 2015, 2016 e 2017, dal premio medio di riferimento è dedotto l’importo di fr.
90.–.
B. Assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI
Art. 43c88 Per gli anni 2015, 2016 e 2017 dalla riduzione dei premi per gli assicurati beneficiari di
prestazioni complementari AVS/AI è dedotto l’importo di fr. 90.–.
82 Art. modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 54; precedenti modifiche: BU 2007,
48; BU 2010, 297.
83 Art. reintrodotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU
2007, 48.
84 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272.
85 Art. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.
86 Sezione introdotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 35.
87 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 35.
88 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 35.
Capitolo IV89
Disposizioni comuni
Sezione I90
Norme di procedura

## Art. 44 A. Informazione {#art_44}

Il Consiglio di Stato informa sulla possibilità di accedere alla riduzione dei premi
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

## Art. 45 B. Controllo {#art_45}

1Gli assicuratori presentano i conteggi di chiusura relativi all’applicazione della riduzione
dei premi.
Il regolamento disciplina i particolari.
2Il Consiglio di Stato fa redigere un rapporto di revisione sull’applicazione della riduzione dei premi,
di regola per ogni anno civile.
Sezione II
Riduzione dei premi per anni precedenti quello di competenza93

## Art. 46 A. Perenzione e norme particolari PC AVS/AI {#art_46}

1Il diritto alla riduzione dei premi nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire
dal momento della richiesta.
2In caso di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI, il diritto alla riduzione dei premi è
definito nella forma ordinaria.
Tale diritto è escluso se all’assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede.

## Art. 47 B. Istanza {#art_47}

La richiesta di riduzione retroattiva deve essere presentata in forma scritta da parte
dell’assicurato, salvo nei casi di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI.

## Art. 48 C. Motivazioni {#art_48}

1L’istanza di riduzione retroattiva deve indicare i motivi dell’impedimento ad agire nei
termini stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2Essa è accolta solo se suffragata da motivi fondati.
Sezione III97
Restituzione e condono

## Art. 49 Restituzione di prestazioni indebitamente percepite e condono {#art_49}

1Le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario
all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di
pagamenti diretti all’assicurato giusta la presente legge, o nei casi di perdita della PC AVS/AI.
2Per la restituzione o il condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).
89 Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
90 Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
91 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
92 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2008,
109.
93 Titolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU
2006, 201.
94 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2008,
109.
95 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
96 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006,
201.
97 Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
98 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2008,
109.
TITOLO IVA99
Ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni
A. Quota parte a carico dei Comuni

## Art. 50 I. In generale {#art_50}

1L’onere dei contributi previsti dalla presente legge, dedotti i sussidi federali, è assunto
dai Comuni e dal Cantone.
2...100

## Art. 51 II. In particolare {#art_51}

1La partecipazione dei Comuni agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della LAMal
e della presente legge (assicurati insolventi e riduzione dei premi), della legge sul servizio medico
nelle zone di montagna del 5 novembre 1997 (LMont), della legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC)
e della legge cantonale di applicazione del 23 ottobre 2007 (LaLPC), è determinata sulla base della
graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni stabilita dal Consiglio di Stato, ai sensi
della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI).
2Il contributo annuo del singolo Comune corrisponde:
a) al 10.2% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente forti;
b) al 9.5% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente medi;
c) all'8.5% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente deboli.

## Art. 52 B. Quota parte a carico del Cantone {#art_52}

La partecipazione del Cantone è pari all’importo non coperto dai Comuni ai sensi della
presente legge.
Art. 53-58 ...103
Art. 59 ...104
Art. 60-62 ...105
TITOLO V
Pianificazione
A. Scopo e oggetto106
Art. 63107 1La pianificazione definisce l’offerta intesa a coprire il fabbisogno di cure della
popolazione ai sensi dell’art. 39 LAMal.
2La pianificazione presuppone la determinazione del fabbisogno di cure della popolazione del
Cantone.
B. Definizione dell’offerta
Art. 63a108 1Per definire l’offerta necessaria a coprire il fabbisogno di cure la pianificazione ai sensi
dell’art. 39 LAMal considera i seguenti istituti:
a) ospedali somatici acuti, psichiatrici e di riabilitazione (art. 39 cpv. 1 LAMal);
b) le case di cura; e
c) le case per partorienti (art. 39 cpv. 3 LAMal);
d) ...109
99 Titolo introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
100 Cpv. abrogato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 68.
101 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 68; precedenti modifiche: BU
2002, 420; BU 2007, 710; BU 2010, 297.
102 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
103 Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
104 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006,
201.
105 Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
106 Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 264.
107 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2001,
264.
108 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
109 Lett. abrogata dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedente modifica: BU 2016,
146.
1bisLe case di cura (art. 39 cpv. 3 LAMal) possono gestire i reparti acuti di minore intensità (di seguito
Case di cura - RAMI) di regola situati in prossimità degli ospedali somatico acuti di cui al cpv. 1 lett.
a).110
2L’offerta è garantita dagli istituti che figurano sull’elenco e da quelli che non figurano sull’elenco e
che operano in regime convenzionale.
3La pianificazione tiene conto della libertà di scelta dell’assicurato tra gli ospedali che figurano
nell’elenco del suo Cantone di domicilio o in quello di ubicazione dell’ospedale, come pure delle
collaborazioni intercantonali e delle convenzioni sottoscritte con altri Cantoni e istituti con sede fuori
Cantone.
4Allo scopo di assicurare l’offerta necessaria a coprire il fabbisogno di cure il Consiglio di Stato può
sottoscrivere convenzioni con altri Cantoni e istituti extracantonali.
C. Modalità di pianificazione
Art. 63b111 La pianificazione è riferita alle prestazioni per quanto concerne gli ospedali somatico
acuti e le case per partorienti, alle prestazioni o alle capacità per la riabilitazione e la cura di malattie
psichiatriche in ospedale, alle capacità per le case di cura e le case di cura - RAMI.
D. Elenco e mandati
Art. 63c112 1Il Cantone riporta nell’elenco di cui all’art. 39 cpv. 1 lett. e) e cpv. 3 LAMal gli istituti
cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l’offerta secondo l’art. 63a e in conformità all’art.
63d cpv. 1-3.
2Gli istituti che figurano sull’elenco ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 lett. e) e cpv. 3 LAMal sono ritenuti
istituti di interesse pubblico e pertanto sono tenuti al rispetto dei requisiti alla base dell’attribuzione
dei mandati richiamati nel relativo decreto pianificatorio e dei criteri strutturali e gestionali definiti dal
Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 63d cpv. 1 lett. a).
3Il Cantone attribuisce un mandato di prestazioni agli istituti che figurano sull’elenco ai sensi dell’art.
39 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LAMal.
4Il mandato definisce il ventaglio di prestazioni.
5Il mandato può prevedere in particolare l’obbligo di predisporre un servizio di pronto soccorso.
6I fornitori di prestazioni non possono trasferire o subdelegare a terzi i mandati a loro assegnati.
7Agli ospedali non è permesso, al di fuori dei loro spazi, fornire o fare in modo che vengano fornite
prestazioni mediche che rientrano nel mandato di prestazioni.
E. Criteri di pianificazione
Art. 63d113 1Nella valutazione e nella scelta degli istituti figuranti nell’elenco, il Cantone considera in
particolare:
a) il rispetto di criteri strutturali e gestionali, definiti in un apposito regolamento dal Consiglio di
Stato;
b) la qualità, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni erogate;114
c) l’accessibilità alle cure entro un termine utile;
d) la disponibilità e la capacità dell’istituto ad adempiere al mandato di prestazioni;
e) la disponibilità di strumenti e procedure che garantiscano la sicurezza dei pazienti trattati negli
istituti che figurano sull’elenco ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 lett. e) e cpv. 3 LAMal.115
2Nel valutare l’economicità e la qualità, il Cantone considera in particolare:
a) l’efficienza della fornitura di prestazioni;
b) la prova della qualità necessaria;
c) nel settore ospedaliero, il numero minimo di casi e lo sfruttamento di sinergie.
3Il Cantone tiene pure conto della libertà di scelta dell’assicurato e dell’obbligo di ammissione degli
istituti.
F. Obbligo di ammissione
110 Cpv. introdotto dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59.
111 Art. modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedenti modifiche: BU
2011, 301; BU 2016, 146.
112 Art. modificato dalla L 31.5.2021; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 192; precedenti modifiche: BU
2011, 301; BU 2016, 146.
113 Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU
2011, 301.
114 Lett. modificata dalla L 31.5.2021; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 192.
115 Lett. introdotta dalla L 31.5.2021; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 192.
Art. 63e116 1Gli istituti con sede nel Cantone figuranti sull’elenco sono tenuti, nei limiti del loro
mandato di prestazioni e delle loro capacità, a garantire la presa a carico di tutti gli assicurati
domiciliati nel Cantone, in conformità al contratto quadro di cui all’art. 66h cpv. 2.
2L’obbligo di ammissione risulta adempiuto se i pazienti con la sola assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (AOMS) sono almeno il 50%.
3Per gli assicurati domiciliati fuori Cantone, l’obbligo d’ammissione si applica soltanto nei limiti del
mandato di prestazioni e nei casi d’urgenza.
4Contro la violazione dell’obbligo di ammissione ai sensi dei cpv. 1 e 2 è data facoltà di segnalazione
al Consiglio di Stato che decide i provvedimenti necessari, segnatamente le sanzioni di cui all’art.
66r.
G. Competenze del Consiglio di Stato
Art. 64117 Il Consiglio di Stato:
a) allestisce uno studio sul fabbisogno di cure ospedaliere della popolazione residente;
b) elabora con un messaggio gli indirizzi strategici della pianificazione ospedaliera cantonale,
fondandosi sulle risultanze dello studio sul fabbisogno, consultando la Commissione della
pianificazione sanitaria, nella quale sono rappresentati tutti gli ambienti interessati;
c) tenuto conto degli indirizzi dettati dal Gran Consiglio:
– allestisce l’elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal, in base alla
presenza dei requisiti richiesti nel bando di concorso e alla valutazione dell’economicità e
della qualità ai sensi dei criteri stabiliti dalla LAMal e dall’OAMal;
– trasmette per discussione con un messaggio l’elenco pianificatorio al Gran Consiglio.
H. Competenze del Gran Consiglio
I. In generale
Art. 65118 Il Gran Consiglio sulla base di un messaggio trasmesso dal Consiglio di Stato:
a) determina l’impostazione strategica della pianificazione ospedaliera cantonale tenendo conto
del calcolo del fabbisogno;
b) prende conoscenza del modulo di sollecitazione d’offerta, della suddivisione nei gruppi di
prestazione e dei requisiti ad essi associati;
c) decide l’eventuale aumento della quota parte minima a carico del Cantone nella remunerazione
delle prestazioni ospedaliere ai sensi dell’art. 49a cpv. 2 ter LAMal;
d) determina la partecipazione del Cantone ai costi delle prestazioni economicamente di interesse
generale ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LAMal;
e) approva il finanziamento di programmi sanitari specifici.
II. Commissione di controllo
Art. 65a119 1Il Gran Consiglio nomina per la durata della legislatura una Commissione di controllo,
composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, scelti fra i membri della Commissione sanità
e sicurezza sociale.
2I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione
sanità e sicurezza sociale.
3La Commissione di controllo verifica il rispetto dei mandati pianificatori e dei contratti di prestazione
stipulati dal Consiglio di Stato con gli istituti ospedalieri e allestisce un rapporto annuale
all’attenzione della Commissione sanità e sicurezza sociale e del Gran Consiglio.
4La Commissione di controllo esercita l’alta vigilanza sull’Ente ospedaliero cantonale nel rispetto
dell’autonomia e allestisce uno specifico rapporto sui suoi conti consuntivi all’attenzione della
Commissione sanità e sicurezza sociale e del Gran Consiglio.
5Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione di controllo sugli esiti della vigilanza
diretta, come pure ogniqualvolta essa ne faccia esplicita richiesta. La Commissione può esigere in
ogni tempo dal Consiglio di Stato e dall’Amministrazione cantonale i documenti e le spiegazioni
necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti.
I. Verifica e revisione
116 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
117 Art. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 411; precedente modifica: BU
2001, 264.
118 Art. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 411; precedente modifica: BU
2001, 264.
119 Art. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 411.
Art. 66120 1La revisione della pianificazione avviene secondo la periodicità richiesta dalla
legislazione federale.
2Il Consiglio di Stato verifica se è necessario un aggiornamento della pianificazione e se del caso
applica la medesima procedura prevista per l’adozione.
3Revisioni di minore entità sono di competenza del Consiglio di Stato.
4Il Consiglio di Stato adegua l’elenco in caso di revoca del mandato di prestazioni ai sensi dell’art.
66r cpv. 3.
TITOLO Vbis121
Finanziamento delle prestazioni di cura erogate negli ospedali (art. 39 cpv. 1 LAMal) e nelle
case di cura - RAMI (art. 39 cpv. 3 LAMal)
Capitolo I122
In generale
A. Principio
Art. 66a123 1Il Cantone partecipa al finanziamento delle prestazioni di cura ospedaliera ai sensi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei fornitori di prestazioni autorizzati a
esercitare a carico della LAMal e che figurano sull’elenco ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 lett. e) LAMal.
2Il Cantone partecipa al finanziamento delle prestazioni erogate nelle case di cura - RAMI
autorizzate a esercitare a carico della LAMal e che figurano sull'elenco ai sensi dell'art. 39 cpv. 3
LAMal.124
B. Fornitori di prestazioni
Art. 66b125 Sono considerati fornitori di prestazioni:
a) gli ospedali e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie somatiche acute,
psichiatriche e di riabilitazione ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal e;
b) le case per partorienti;
c) le case di cura - RAMI.126
Capitolo II127
Fornitori di prestazioni con sede nel Cantone
A. Principio
Art. 66c128 1Il finanziamento delle prestazioni erogate dai fornitori di prestazioni con sede nel
Cantone indicati nell'art. 66a è assunto dal Cantone tramite un contributo globale, dagli assicuratori
LAMal e, per le case di cura - RAMI, anche dai pazienti.129
2Il Cantone può finanziare i costi riconosciuti delle prestazioni economicamente di interesse
generale ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LAMal.
B. Contributo globale
Art. 66d130 1Il Consiglio di Stato fissa annualmente per ogni fornitore di prestazioni un contributo
globale sulla base del mandato di prestazioni, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni
legali e degli accordi vigenti in materia tariffale.
2Il Gran Consiglio approva a preventivo l’ammontare annuale del contributo complessivo, suddiviso nei
singoli contributi globali per ogni fornitore di prestazioni e, a consuntivo, il resoconto dell’utilizzo dei
contributi globali e del rispetto dei contratti di prestazione.
120 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2001,
264.
121 Titolo modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedenti modifiche: BU
2011, 301; BU 2016, 146.
122 Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
123 Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU
2011, 301.
124 Cpv. modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59.
125 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
126 Lett. modificata dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedente modifica: BU
2016, 146.
127 Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
128 Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU
2011, 301.
129 Cpv. modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59.
130 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
C. Determinazione del contributo globale
I. Prestazioni di cura ospedaliera
Art. 66e131 1Il contributo globale copre parte dei costi delle prestazioni di cura ospedaliera ai sensi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2Il Consiglio di Stato fissa entro il 31 marzo di ogni anno la quota parte, ai sensi dell’art. 49a LAMal,
a carico del Cantone per l’anno successivo.
3I costi per le prestazioni di cura ospedaliera comprendono i costi di investimento e i costi per la
formazione non universitaria.
4Sono considerati investimenti unicamente gli immobili e le attrezzature necessari all’adempimento
dei mandati di prestazione attribuiti ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 lett. e) LAMal.
II. Prestazioni erogate dalle case di cura - RAMI
Art. 66ebis132 Il contributo globale è stabilito tenendo conto:
a) dei costi:
– delle prestazioni di cura;
– alberghieri;
– della formazione universitaria e della formazione di base e terziaria nelle professioni sanitarie.
b) delle seguenti entrate:
– rimborso delle prestazioni di cura e assistenza in base ai criteri di cui agli art. 7 e segg.
dell'ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995 (OPre), delle prestazioni mediche,
diagnostiche e terapeutiche all'atto nonché dei medicamenti e dei mezzi ausiliari per singola
fornitura;
– contributi a carico dei pazienti, stabiliti in fr. 30.– a giornata per un massimo di fr. 600.– annui;
– altre partecipazioni assicurative;
– altri ricavi d'esercizio.
IIbis Finanziamento per l'acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle
case di cura - RAMI
Art. 66eter133 Per l'acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di case di cura - RAMI,
la costruzione, la ristrutturazione, nonché l'ampliamento delle stesse, si applica per analogia l'art. 7
della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore
delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz).
III. Prestazioni economicamente di interesse generale
Art. 66f134 Il Cantone può determinare l’ammontare del contributo relativo ai costi riconosciuti delle
prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LAMal tenendo conto
in particolare delle disposizioni federali e di altre norme applicabili.
D. Contratto di prestazione
I. Principio
Art. 66g135 1Il Consiglio di Stato stipula con i fornitori di prestazioni dei contratti quadro e dei contratti
di prestazione annuali.
2Nell’assunzione del personale, i fornitori di prestazioni, a parità di requisiti e qualifiche e
salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a
occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova
in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.136
3La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono
disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di
lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di
lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata
dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato,
attesti la conformità dei contratti individuali.137
131 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
132 Art. modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedente modifica: BU 2016,
146.
133 Art. introdotto dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59.
134 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
135 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
136 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 195.
137 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 103.
II. Contratto quadro
Art. 66h138 1Il contratto quadro regola i principi generali e gli impegni tra il Cantone e i singoli fornitori
di prestazioni relativi alle prestazioni finanziate dal Cantone.
2Esso definisce in particolare:
a) la tipologia di prestazioni;
b) le modalità di contabilizzazione e di utilizzo della quota parte relativa agli investimenti
computabili nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria;
c) l’attività di formazione non universitaria, segnatamente il numero minimo di persone in
formazione (apprendisti) e di posti di pratica per le formazioni del settore;
d) gli obblighi di assistenza;
e) il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore;
f) le modalità di calcolo del contributo e dei suoi adeguamenti;
g) la natura, le modalità e la frequenza dei dati da trasmettere;
h) le disposizioni relative alla sua approvazione e al suo rinnovo, come pure a eventuali
aggiornamenti o revoca.
3Esso è concluso di regola per una durata di quattro anni.
III. Contratto di prestazione annuale
Art. 66i139 1Il contratto di prestazione annuale regola nel dettaglio i diritti e i doveri dei fornitori di
prestazioni e del Cantone nei limiti dell’art. 66h.
2Esso definisce in particolare:
a) il volume delle prestazioni da fornire;
b) i criteri di qualità;
c) la remunerazione delle prestazioni;
d) l’ammontare del contributo globale e gli eventuali adeguamenti.
IV. Assenza di contratto
Art. 66l140 In caso di assenza del contratto il Consiglio di Stato stabilisce in una decisione gli obblighi
relativi alla fornitura delle prestazioni, in particolare il tipo, il volume delle prestazioni, i criteri di
qualità e le modalità di remunerazione.
E. Strumenti di gestione
Art. 66m141 1I fornitori di prestazioni devono disporre di strumenti di gestione adeguati conformi
alle disposizioni federali in materia, in particolare di:
a) una statistica delle prestazioni;
b) una contabilità analitica;
c) una contabilità degli investimenti.
2Il Cantone e gli assicuratori LAMal possono consultare gli atti.
F. Trasmissione dei dati
Art. 66n142 1I fornitori di prestazioni devono trasmettere al Cantone le statistiche previste dalla
legislazione federale e tutti i dati necessari alla verifica dell’esecuzione dei contratti di prestazione.
2La natura dei dati, le modalità e la frequenza di trasmissione sono definiti nel contratto quadro.
G. Costi di investimento
Art. 66o143 1I fornitori di prestazioni devono contabilizzare separatamente la quota parte di tariffa
inerente gli investimenti secondo i principi fissati nel contratto quadro.
2L’utilizzo va documentato e deve essere conforme alle disposizioni della presente legge e del
contratto quadro.
H. Formazione non universitaria
Art. 66p144 1L’attività di formazione non universitaria è definita nel contratto quadro.
2La sua esecuzione deve essere documentata e la sua remunerazione deve essere conforme alle
disposizioni della presente legge e del contratto quadro.
138 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
139 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
140 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
141 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
142 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
143 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
144 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
I. Controllo
I. Competenza
Art. 66q145 1Il Consiglio di Stato esercita il controllo sul corretto adempimento dei contratti di
prestazione.
2Esso può stabilire nel contratto quadro misure speciali di vigilanza.
II. Violazioni del contratto
Art. 66r146 1In caso di violazione delle disposizioni legali, del mandato pianificatorio e/o dei contratti
di prestazione il Consiglio di Stato può pronunciare contro i fornitori di prestazioni le seguenti
sanzioni:
a) l’ammonimento;
b) la multa da fr. 500.– a fr. 200'000.–;
c) la riduzione parziale del finanziamento;
d) la rescissione con effetto immediato dei contratti di prestazione con soppressione totale del
finanziamento;
e) la revoca del mandato di prestazione e l’esclusione temporanea o definitiva dall’elenco
ospedaliero ai sensi dell’art. 63c in caso di gravi e/o ripetute violazioni.
2Nei casi gravi la multa può essere cumulata con le sanzioni di cui al cpv. 1 lett. c) - e).
3Per la restituzione del finanziamento si applicano per analogia gli art. 16 e segg. della legge sui
sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
III. Modifica delle circostanze
Art. 66s147 Il contratto di prestazione è modificato in caso di cambiamenti importanti e imprevedibili
delle circostanze, in particolare nel caso di modifiche della legislazione.
Capitolo III148
Ricoveri fuori Cantone
A. Libera scelta
Art. 66t149 In caso di cura ospedaliera ai sensi della LAMal l’assicurato ha la libera scelta tra gli
ospedali del Cantone di domicilio o tra quelli di un altro Cantone purché figuranti sui rispettivi elenchi.
B. Prestazione con indicazione medica
Art. 66u150 1In caso di cura ospedaliera per motivi di ordine medico, ai sensi dell’art. 41 cpv. 3bis
LAMal, in un ospedale non figurante nell’elenco del Cantone è necessaria un’autorizzazione del
Cantone, salvo per i casi di urgenza.
2In caso di cura ospedaliera urgente in un ospedale che non figura nell’elenco del Cantone è
necessario il rilascio di una garanzia di pagamento.
3Il Consiglio di Stato designa l’istanza idonea a verificare se sono adempiuti i requisiti per
l’ottenimento dell’autorizzazione e il rilascio delle garanzie finanziarie.
4Il Cantone e l’assicuratore si assumono la tariffa dell’ospedale curante secondo la quotaparte
rispettiva giusta l’art. 49a LAMal.
C. Prestazione senza indicazione medica
Art. 66v151 In caso di cura ospedaliera senza indicazione medica in un ospedale non figurante
nell’elenco del Cantone, ma in quello di ubicazione dell’ospedale, il Cantone e l’assicuratore
remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l’art. 49a LAMal al massimo secondo la tariffa più
bassa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco.
TITOLO VTER152
Autorizzazione dei fornitori di prestazioni (art. 36 LAMal)
Determinazione di numeri massimi di medici ambulatoriali (art. 55a LAMal)
145 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
146 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
147 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
148 Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
149 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
150 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
151 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
152 Titolo introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2024, 319.
Art. 66vbis153 1Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione dell’art 55a LAMal, ed in
particolare per la determinazione di numeri massimi di medici che forniscono prestazioni nel settore
ambulatoriale privato ed ospedaliero a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (AOMS).
2Esso può:
a) determinare per quali specializzazioni e regioni limitare il numero di medici che forniscono
prestazioni ambulatoriali a carico dell’assicurazione obbligatoria medico-sanitaria (AOMS);
b) prevedere eccezioni, sia per regione che per istituti giusta l’articolo 39 LAMal, in seno alle
specializzazioni sottoposte alla limitazione di cui alla lettera a;
c) definire la procedura e prevedere per i fornitori di prestazioni degli obblighi di comunicazione
dei dati necessari a fissare il numero massimo di medici.
3Il Consiglio di Stato consulta e informa gli attori direttamente coinvolti nella messa in atto della
regolamentazione sulla metodologia e sulla procedura di applicazione.
Limitazione infermieri e organizzazioni di cura e d’aiuto a domicilio (art. 55b LAMal)154
Art. 66z155 1Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione dell’art. 55b LAMal, ed in particolare
per la limitazione del numero degli infermieri e delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio di
cui all’art. 35 cpv. 2 lett. dbis) LAMal, autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
2Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al fine di garantire un approvvigionamento territoriale
adeguato.
TITOLO VI
Convenzioni
Capitolo I
Convenzioni tariffali
A. Scopo
Art. 67 1Le convenzioni tariffali stipulate, da un lato, da uno o più fornitori di prestazioni o
federazioni di fornitori di prestazioni e, dall’altro, da uno o più assicuratori o federazioni di
assicuratori, devono garantire un servizio sanitario efficiente in tutto il Cantone, conformemente alle
disposizioni di legge e nel rispetto dei principi di equità e di economicità.
2In particolare i fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali norme
destinate a garantire l’economicità delle prestazioni.
A1. Convenzioni tariffali con gli ospedali
Art. 67a156 1Le prestazioni di cura ospedaliera a carico della assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie sono remunerate secondo tariffe basate su strutture uniformi approvate a livello
nazionale.
2Ogni tariffa riferita alle prestazioni è identica per ogni assicurato LAMal indipendentemente dalla
copertura assicurativa.
3Essa è negoziata annualmente dai partner tariffali.
4Il Cantone assiste alle negoziazioni tariffali.
B. Approvazione e fissazione della tariffa
Art. 68157 1Le convenzioni tariffali concernenti il Cantone Ticino sono approvate dal Consiglio di
Stato.
2In caso di assenza di convenzione tariffale il Consiglio di Stato, sentite le parti interessate, stabilisce
la tariffa.
3L’atto di approvazione o di fissazione della tariffa è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
C. Obblighi per i fornitori di prestazioni
Art. 69 1I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione
o dall’autorità competente.
2Essi non possono esigere remunerazioni superiori per prestazioni previste dalla LAMal o dalle
relative ordinanze.
153 Art. introdotto dalla L 21.5.2025; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2025, 154.
154 Nota marginale modificata dalla L 21.5.2025; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2025, 154.
155 Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2024, 319.
156 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
157 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
3Restano riservate le disposizioni particolari della LAMal in materia di protezione tariffale.
Capitolo II
Ricusa
Norme generali
Art. 70 1Il fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla LAMal o
alla presente legge deve dichiararlo all’istanza designata dal Consiglio di Stato.
2Il nominativo del fornitore di prestazioni che opta per la ricusa è pubblicato nel Foglio ufficiale.
3L’effetto della ricusa prende inizio dalla data indicata nel Foglio ufficiale.
4Le ricuse pronunciate in virtù del previgente diritto mantengono la loro validità anche al momento
dell’entrata in vigore della presente legge.
Capitolo III
Garanzia di qualità
Norme generali
Art. 71 1I fornitori di prestazioni, o le loro organizzazioni, e gli assicuratori, o le loro
organizzazioni, stipulano convenzioni concernenti le norme intese a garantire la qualità delle
prestazioni.
2Le norme di cui al cpv. 1 possono essere incluse nelle convenzioni tariffali.
3Se stipulate in modo separato, le convenzioni relative alla garanzia di qualità concernenti il Cantone
Ticino sono approvate dal Consiglio di Stato.
L’atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale.
TITOLO VII
Disposizioni varie
A. ...
Art. 72 ...158
B. Profarmacia
Art. 73 Per la dispensazione e la vendita al pubblico dei medicamenti fanno stato i disposti della
legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria).
TITOLO VIII
Contenzioso
Capitolo I
Tribunale cantonale delle assicurazioni
A. Contestazioni nell’assicurazione sociale malattie
Art. 74 1Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti
diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal, delle rispettive ordinanze o delle disposizioni degli
assicuratori, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
2È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
B. Assicurazioni complementari (private)
Art. 75159 Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione
sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
C. Altre contestazioni
Art. 76160 1Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo
all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.161
158 Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2006,
201.
159 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 511; precedente modifica: BU 2010,
326.
160 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedenti modifiche: BU
1999, 41; BU 2006, 201.
161 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.
3Contro le decisioni concernenti il rilascio dell’autorizzazione e la garanzia dell’assunzione dei costi
per le ospedalizzazioni fuori Cantone non è dato reclamo e vi è la facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
4È riservato l’art. 76b.
Capitolo Ibis162
Tribunale cantonale amministrativo
Art. 76a163 Le controversie derivanti dall’applicazione dei contratti di prestazioni sono di competenza
del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica ai sensi dell’articolo 91 lettera b) della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 76b164 Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di finanziamento è dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo II
Tribunale arbitrale
Definizione, composizione e norme di procedura
Art. 77 1Le contestazioni tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise dal Tribunale
arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone.
2Il Tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e, in numero uguale, di una
rappresentanza di ciascuno degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni.
3L’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale sono regolate dal Consiglio di Stato; per le
decisioni, oltre alle spese, è dovuta una tassa da fr. 100.– a fr. 10'000.–.165
4Le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni possono prevedere una
Commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione.
In questo caso il Tribunale arbitrale può essere adito solo dopo aver esperito una procedura
conciliativa, entro 30 giorni dalla notifica della risoluzione della Commissione paritetica.166
Capitolo III
Sentenze dei Tribunali
Trasmissione
Art. 78 Le sentenze emesse dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e dal Tribunale arbitrale
nel quadro del diritto federale in materia di assicurazione sociale contro le malattie e ai sensi della
presente legge, sono trasmesse al Consiglio di Stato nel rispetto dell’art. 84 LAMal.
TITOLO IX
Disposizioni penali
A. Contravvenzioni
Art. 79 1Può essere punito con una multa da fr. 50.– a fr. 500.– chiunque:
a) si sottrae in tutto o in parte all’obbligo di assicurarsi, così che nei suoi confronti deve essere
emesso un provvedimento di affiliazione coattiva;
b) violando l’obbligo di informare, dà informazioni inveritiere o rifiuta di dare informazioni.
2È punito con una multa fino a fr. 20'000.– chiunque commetta le infrazioni di cui agli art. 92 lett.
b), c) e 93 lett. b), c) LAMal.
3Sono riservati i disposti del Codice penale qualora la contravvenzione sia legata a un crimine o a
un delitto passibili di una pena più grave.
4La complicità e l’istigazione a commettere una contravvenzione sono parimenti punibili.
B. Prescrizione
162 Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
163 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476; precedente modifica: BU 2011,
301.
164 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
165 Cpv. modificato dalla L 30.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 42.
166 Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 4.7.2006 - BU 2006, 201.
Art. 80 Riservato il cpv. 3, le contravvenzioni di cui all’art. 85 si prescrivono nel termine di cinque
anni dal giorno dell’atto punibile.
TITOLO X
Disposizioni transitorie
A. Contratti stipulati secondo il previgente diritto
Art. 81 1I contratti assicurativi stipulati secondo il previgente diritto con assicuratori che non
fossero Casse malati riconosciute per rischi coperti dall’assicurazione medico-sanitaria obbligatoria
secondo la LAMal, decadono all’entrata in vigore di quest’ultima.
2I premi pagati per il periodo posteriore l’entrata in vigore della LAMal devono essere restituiti.
A1. Nuovi diritti e limiti dal 2010
Art. 81a167 1A partire dall’anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:
a) le persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.– e fr.
22'000.–;
b) le famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.– e fr. 34'000.–;
c) le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.– e fr.
55'000.–;
d) le altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.– e fr. 65'000.–.
2In deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può
essere presentata entro il 31 marzo 2010.
Art. 81b168 1Per l’anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:
a) le persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.– e fr.
28'000.–;
b) le famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.– e fr. 40'000.–;
c) le persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.–
e fr. 60'000.–;
d) le altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.– e fr.
70'000.–.
2In deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio per l’anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è
presentata entro il 30 aprile 2011.
B. ...
Art. 82 ...169
C. Servizio medico nelle regioni di montagna
Art. 83 1Il Cantone e i Comuni assumono gli oneri derivanti dall’applicazione delle convenzioni
per il servizio medico nelle regioni di montagna, stipulate ai sensi del previgente diritto, fino alla
scadenza delle stesse.
2Le convenzioni in atto all’entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella
forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.
D. Assicurati con sospensione di prestazioni LAMal o in mora con i pagamenti
Art. 83a170 Per i crediti riferiti all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie maturati
prima del 1. gennaio 2012 si applica il diritto previgente.
E. Disposizione transitoria federale
Art. 83b171 1Il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al
momento dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 64a LAMal.
2Si richiama il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2010
riguardante l’art. 64a LAMal.
F. Valutazione
167 Art. introdotto dalla L 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 46.
168 Art. introdotto dalla L 13.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 95.
169 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
170 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
171 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
Art. 83c172 Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2011, il Consiglio
di Stato presenta al Gran Consiglio una valutazione dell’efficacia, delle conseguenze economiche e
dell’impatto sui Comuni delle misure introdotte.
La valutazione riguarda anche il ruolo svolto del Cantone, dai Comuni, dalle CTR e dagli assicuratori
malattia, per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.
G. Disposizione transitoria relativa alla competenza per le assicurazioni complementari (private)
Art. 83d173 Le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 sono trasmesse d’ufficio al
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
TITOLO XI
Disposizioni finali
A. Valutazione della riduzione dei premi e del premio medio di riferimento174
Art. 84175 1Dopo due anni di applicazione della riforma delle riduzioni dei premi (art. 23 e segg.)
proposta con il messaggio 6264, il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio un rapporto di
valutazione dei suoi effetti, se del caso corredato dai correttivi legislativi necessari.
2Entro fine giugno 2015, con riferimento al messaggio n. 6982, il Consiglio di Stato presenterà al
Gran Consiglio la valutazione degli effetti dovuti alla determinazione del premio medio di riferimento
sulla sola base del modello assicurativo medico di famiglia (principi, formula e importo), corredata
dalle modifiche legislative per una sua entrata in vigore dopo il 1° gennaio 2016.176
3Il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio entro fine marzo 2017 una modifica legislativa
per calcolare il premio medio di riferimento sulla base delle assicurazioni con scelta limitata del
fornitore di prestazioni meno care.177
B. ...
Art. 84a178 …
C. Abrogazione
Art. 85 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il decreto legislativo di applicazione della LAMal del 18 dicembre 1995;
b) il decreto legislativo concernente le vie di diritto in caso di ospedalizzazioni fuori Cantone del
12 marzo 1996.
D. Entrata in vigore
Art. 86 Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum, la presente legge, unitamente al suo
allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1996.
Pubblicata nel BU 1997, 379.
172 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.
173 Art. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 511.
174 Nota marginale modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedente
modifica: BU 2010, 297.
175 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.
176 Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.
177 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2016, 447.
178 Art. abrogato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedente modifica: BU 2016,
146.
