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title: "Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri"
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# Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri

## Art. 1 Scopo e campo d’applicazione {#art_1}

1La Convenzione quadro definisce i principi e la procedura della collaborazione
intercantonale con compensazione degli oneri.
2Essa costituisce la base delle convenzioni di collaborazione intercantonale nei settori di cui all’art.
48a della Costituzione federale.
3I Cantoni possono inoltre sottoporre alla Convenzione quadro accordi di collaborazione
intercantonale conclusi in altri settori.
Obiettivi della collaborazione intercantonale

## Art. 2 con compensazione degli oneri {#art_2}

1La collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri persegue lo scopo di
assicurare un’esecuzione dei compiti fondata sui principi dell’economia, dell’efficacia e
dell’efficienza.
2Essa dev’essere impostata in modo che i beneficiari di prestazioni ne assumano anche i costi ed
adottino le relative decisioni.
3Ogni quattro anni la Conferenza dei governi cantonali (CdC) pubblica un resoconto sullo stato
d’applicazione dei principi della collaborazione intercantonale.
Collaborazione intercantonale

## Art. 3 con compensazione degli oneri {#art_3}

I Cantoni si impegnano ad applicare per analogia i principi della sussidiarietà e
dell’equivalenza fiscale anche nelle relazioni interne di ogni Cantone.

## Art. 4 Posizione dei parlamenti cantonali {#art_4}

1I governi cantonali sono tenuti ad informare tempestivamente ed esaurientemente i
parlamenti cantonali circa le convenzioni, esistenti o previste in materia di collaborazione
intercantonale con compensazione degli oneri.
2Per il resto, i diritti di partecipazione dei parlamenti cantonali sono retti dal diritto cantonale.
2. Competenze e attribuzioni

## Art. 5 Conferenza dei governi cantonali (CdC) {#art_5}

1Le dichiarazioni di adesione e di recesso e le domande di revisione della Convenzione
quadro devono essere depositate presso la CdC.
2La CdC stabilisce la data d’entrata in vigore e quella di abrogazione della Convenzione quadro ed
espleta un’eventuale procedura di revisione.
3Essa nomina i membri della commissione intercantonale per le convenzioni (CIC) e ne approva il
regolamento.

## Art. 6 Presidenza della CdC {#art_6}

La presidenza della CdC è competente per la procedura informale preliminare intesa a
dirimere le contestazioni.

## Art. 7 Commissione intercantonale per le convenzioni (CIC) {#art_7}

1La CIC è competente per la procedura formale di mediazione intesa a dirimere le
contestazioni.
2Essa è composta di sei membri, nominati dalla CdC per un periodo amministrativo di quattro
anni. La scelta dei membri assicura un’adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche.
3Essa si dota di un regolamento.
120.300
4La CdC assume i costi di funzionamento della CIC. Gli ulteriori costi sono a carico delle parti
conformemente all’art. 34 cpv. 5.
3. Definizioni

## Art. 8 {#art_8}

1Fornitore di prestazioni è il Cantone o l’organo responsabile comune il cui ambito di
competenze comprende la produzione delle prestazioni in oggetto.
2Acquirente delle prestazioni è il Cantone che le indennizza.
3Produttore delle prestazioni è colui che le esegue effettivamente.
4Beneficiario delle prestazioni è chi vi fa ricorso.
5Richiedenti ai sensi degli art. 13 e 23 sono i beneficiari potenziali di prestazioni.
II. Forme di collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri

## Art. 9 {#art_9}

La convenzione quadro regola le seguenti forme di collaborazione intercantonale:
a. gli organismi responsabili comuni;
b. l’acquisizione di prestazioni.
1. Organismi responsabili comuni

## Art. 10 Definizioni {#art_10}

1Per organismo responsabile comune si intende un’organizzazione o un’istallazione
comune a due o più Cantoni, che persegue lo scopo di fornire determinate prestazioni nell’ambito
della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri.
2I Cantoni che partecipano ad un organismo responsabile comune sono denominati Cantoni
partner.

## Art. 11 Diritto applicabile {#art_11}

1Il diritto applicabile è quello della sede dell’organismo responsabile comune.
2Restano riservate le disposizioni diverse previste da convenzioni intercantonali.

## Art. 12 Diritti dei Cantoni partner {#art_12}

1I Cantoni che fanno parte di un organismo responsabile comune fruiscono di un diritto
paritetico di partecipazione alle decisioni. Questo diritto può eccezionalmente essere ponderato in
funzione dei rispettivi impegni finanziari.
2Il diritto di partecipazione alle decisioni è globale e si estende a tutti i settori che riguardano la
fornitura di prestazioni.

## Art. 13 Uguaglianza dei diritti d’accesso alle prestazioni {#art_13}

Tutti i richiedenti dei Cantoni partner hanno gli stessi diritti d’accesso alle prestazioni.

## Art. 14 Vigilanza {#art_14}

1I Cantoni partner garantiscono una vigilanza efficace sulla gestione e
l’amministrazione dell’organismo responsabile comune.
2Essi affidano i compiti di vigilanza ad organi adeguati. Tutti i Cantoni partner devono poter far
parte degli organi di vigilanza.

## Art. 15 Controllo della gestione {#art_15}

1Per il controllo degli organismi responsabili comuni vengono istituite commissioni
interparlamentari di gestione.
2La ripartizione dei seggi è per principio paritetica. Essa può eccezionalmente essere fondata su
una chiave di finanziamento, che deve tuttavia garantire una rappresentanza minima di ogni
Cantone.
3Le commissioni interparlamentari di gestione vengono tempestivamente ed esaurientemente
informate sui lavori degli organismi responsabili comuni di cui hanno il controllo.
4Le commissioni interparlamentari di gestione possono proporre ai Cantoni partner la revisione
della convenzione. Esse dispongono di un diritto di partecipazione adeguato in sede di
elaborazione dei mandati di prestazione e della definizione del budget globale.
Adesione
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## Art. 16 {#art_16}

1In caso di adesione ad un organismo comune esistente, il Cantone aderente versa un
contributo d’entrata destinato alla compensazione proporzionale degli investimenti già finanziati
dai Cantoni partner e calcolati al loro valore attuale.
2I Cantoni partner hanno diritto ad una parte di questo contributo, stabilita in proporzione agli
investimenti che essi hanno già finanziato.
3La procedura di adesione dev’essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali.

## Art. 17 Recesso {#art_17}

1La procedura e le condizioni di recesso, compreso l’eventuale diritto del Cantone
uscente ad un indennizzo, dev’essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali.
2I Cantoni uscenti sono responsabili degli impegni che hanno assunto allorquando avevano qualità
di membro.

## Art. 18 Scioglimento {#art_18}

1I proventi di un’eventuale dissoluzione e liquidazione sono ripartiti tra le parti
proporzionalmente alla loro partecipazione alla convenzione.
2I Cantoni partner rispondono solidalmente degli obblighi esistenti al momento dello scioglimento.
Restano riservate le diverse disposizioni previste da convenzioni intercantonali.

## Art. 19 Responsabilità {#art_19}

1I Cantoni partner rispondono sussidiariamente e solidalmente degli impegni degli
organismi comuni.
2I Cantoni partner rispondono per le persone da essi delegate negli organi intercantonali.
3Restano riservate le diverse disposizioni previste da convenzioni intercantonali.

## Art. 20 Informazione {#art_20}

I Cantoni partner devono essere informati tempestivamente e dettagliatamente sulle
attività dell’organismo responsabile comune.
2. Acquisto di prestazioni

## Art. 21 Forme di acquisto delle prestazioni {#art_21}

Le prestazioni possono essere acquistate mediante versamenti compensatori o scambi
di prestazioni, con possibilità di combinare queste due forme d’acquisto.

## Art. 22 Partecipazione dell’acquirente di prestazioni {#art_22}

All’acquirente di prestazioni compete di regola almeno un diritto parziale di
partecipazione alle decisioni.

## Art. 23 Accesso alle prestazioni {#art_23}

1I richiedenti dei Cantoni parti di una convenzione hanno per principio gli stessi diritti
d’accesso alle prestazioni.
2Se l’accesso alle prestazioni è limitato, i richiedenti dei Cantoni parti di una convenzione
dispongono di un diritto di priorità rispetto ai richiedenti dei Cantoni che non sono parti.
3Se l’accesso alle prestazioni è limitato, i richiedenti dei Cantoni partner dispongono di un diritto di
priorità rispetto ai richiedenti dei Cantoni che sono acquirenti delle prestazioni.

## Art. 24 Scambio di informazioni {#art_24}

Il fornitore di prestazioni informa periodicamente gli acquirenti in merito alle prestazioni
fornite.
III. Compensazione degli oneri
1. Principi applicabili alla fissazione delle indennità destinate alla
compensazione degli oneri

## Art. 25 Calcolo dei costi e delle prestazioni {#art_25}

1Per stabilire le indennità, i Cantoni allestiscono un calcolo dei costi e delle prestazioni
trasparente e comprensibile.
2I Cantoni parti di una convenzione definiscono le esigenze richieste per il calcolo dei costi e delle
prestazioni.
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## Art. 26 Bilancio costi-benefici {#art_26}

1Prima dell’avvio dei negoziati, le parti specificano le prestazioni e i vantaggi di cui
beneficiano come pure i costi e gli effetti negativi che devono sopportare. I fornitori di prestazioni
giustificano i costi che devono assumere.
2I Cantoni devono produrre i necessari giustificativi.
2. Principi applicabili alle indennità
Indennità per prestazioni di

## Art. 27 cui beneficiano altri Cantoni {#art_27}

1Le prestazioni che comportano costi importanti non sopportati da beneficiari esterni ai
Cantoni parti di una convenzione danno diritto ad un’indennità sotto forma di pagamenti
compensatori a carico dei Cantoni interessati.
2La fissazione dell’indennità e la definizione degli elementi particolari della convenzione
competono ai Cantoni che hanno aderito ad una convenzione.

## Art. 28 Criteri dell’indennità {#art_28}

1I costi globali medi costituiscono la base per determinare l’indennità.
2L’indennità viene stabilita sulla base degli accertamenti ed è calcolata in funzione
dell’utilizzazione effettiva delle prestazioni.
3In sede di fissazione dell’indennità, si deve inoltre tener conto dei seguenti criteri:
a. diritti di partecipazione alle decisioni e alla loro attuazione, accordati o richiesti;
b. accesso garantito all’offerta di prestazioni;
c. vantaggi e svantaggi di localizzazione importanti in relazione alla fornitura e all’utilizzo delle
prestazioni;
d. trasparenza dei giustificativi;
e. redditività della produzione delle prestazioni.

## Art. 29 Indennità del produttore di prestazioni {#art_29}

Il fornitore di prestazioni si impegna ad indennizzare il produttore delle prestazioni,
nella misura in cui quest’ultimo ne sopporta i costi di produzione.

## Art. 30 Comuni quali produttori di prestazioni {#art_30}

1Quando i comuni sono produttori di prestazioni, dev’essere accordato loro un diritto di
audizione e di partecipazione.
2Una convenzione intercantonale può conferire ai comuni e agli enti di cui sono responsabili un
diritto immediato di essere indennizzati.
IV. Composizione delle contestazioni

## Art. 31 Principio {#art_31}

1I Cantoni e gli organi intercantonali si adoperano per risolvere mediante negoziazione
o conciliazione tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito a convenzioni intercantonali
esistenti o previste.
2In caso di contestazioni connesse con la collaborazione intercantonale associata ad una
compensazione degli oneri, i Cantoni si impegnano a partecipare alla procedura di composizione
delle contestazioni prima di proporre azione ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 lett. b della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
3Il procedimento di composizione delle contestazioni può essere chiesto anche da Cantoni che
non sono parti della convenzione e da organi intercantonali che non si fondano sulla CQI.

## Art. 32 Procedura di composizione delle contestazioni {#art_32}

1La procedura di composizione delle contestazioni si svolge in due fasi. Essa comporta
una procedura preliminare informale, condotta davanti alla presidenza della CdC, e una procedura
formale di mediazione condotta davanti alla CIC.
2Ogni Cantone e ogni organo intercantonale può avviare una procedura di composizione delle
contestazioni presso la presidenza delle CdC, inoltrando una domanda scritta di mediazione.

## Art. 33 Procedura preliminare informale {#art_33}

1Ricevuta la domanda di mediazione, la presidenza della CdC o la persona da essa
designata invita i rappresentanti dei Cantoni interessati ad un’udienza di discussione.
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2Con l’accordo delle parti, si può far capo ad una persona particolarmente qualificata nel campo
della mediazione.
3Se la procedura preliminare informale non sfocia in un accordo entro sei mesi dal deposito della
domanda di mediazione, la presidenza delle CdC o la persona da essa designata introduce la
procedura formale di mediazione davanti alla CIC.

## Art. 34 Procedura formale di mediazione {#art_34}

1La CIC comunica alle parti l’apertura della procedura formale di mediazione.
2I membri della CIC designano una persona che assume la veste di presidente nella procedura di
mediazione. Se non si accordano entro un mese su una proposta comune o se la persona
designata viene ricusata da una delle parti, il/la presidente del Tribunale federale è invitato/a a
designare il/la presidente nella procedura di mediazione.
3L’apertura delle procedura formale di mediazione è notificata alla Cancelleria federale, con la
menzione dell’oggetto della contestazione. Se la lite tocca gli interessi della Confederazione, il
Consiglio federale può designare una persona che partecipa alla procedura di mediazione con lo
statuto di osservatore.
4Le parti possono esporre e documentare le proprie ragioni in un allegato scritto indirizzato alla
CIC e possono esprimersi oralmente davanti alla stessa commissione. Di questa udienza viene
tenuto un verbale.
5Il risultato delle procedura formale di mediazione è consegnato in un atto allestito dalla CIC
all’attenzione delle parti. Questo documento deve anche regolare la ripartizione delle spese
processuali.
6Le parti si impegnano a proporre un’eventuale azione davanti al Tribunale federale entro sei mesi
dalla comunicazione del fallimento della procedura di mediazione.
7Esse si impegnano inoltre a versare agli atti i documenti della procedura di conciliazione.
V. Disposizioni finali

## Art. 35 Adesione e recesso {#art_35}

1L’adesione alla Convenzione quadro avviene mediante comunicazione alla CdC.
2Ogni Cantone può recedere dalla Convenzione quadro mediante dichiarazione alla CdC. Il
recesso ha effetto alla fine dell’anno successivo a quello della relativa dichiarazione.
3La dichiarazione di recesso può essere depositata al più presto per la fine del quinto anno dopo
l’entrata in vigore della Convenzione quadro e cinque anni dopo l’adesione effettiva del Cantone
uscente.

## Art. 36 Entrata in vigore {#art_36}

La Convenzione quadro entra in vigore con l’adesione di 18 Cantoni.1

## Art. 37 Durata di validità e abrogazione {#art_37}

1La Convenzione quadro è conclusa per una durata indeterminata.
2La Convenzione quadro viene abrogata se il numero dei Cantoni aderenti scende al di sotto di
diciotto.

## Art. 38 Revisione della Convenzione quadro {#art_38}

Su richiesta di tre Cantoni, la CdC apre una procedura di revisione della Convenzione
quadro. La revisione entra in vigore alle condizioni previste dall’art. 36.
Pubblicata nel BU 2006, 283 e 291; BU 2007, 409. DL di approvazione del 29.5.2006 - BU 2006,
282 e BU 2007, 409.
1 Adesione del 18° cantone: 17 aprile 2007 - BU 2007, 409.
