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title: "2.6.1 Ordinanza sulla custodia dei cani e sulle aree di svago del 13 gennaio 2010"
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# 2.6.1 Ordinanza sulla custodia dei cani e sulle aree di svago del 13 gennaio 2010

## Art. 1 {#art_1}

Campo di applicazione
La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i
proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul
territorio giurisdizionale del Comune.

## Art. 2 {#art_2}

Responsabilità e assicurazione
1 Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente
sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione
delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia
nonché delle presenti disposizioni.
2 Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o
occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
3 È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa
responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per
un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale
od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al
detentore.

## Art. 3 {#art_3}

Identificazione 1
1 I cani devono essere iscritti nella banca dati, conformemente alle
prescrizioni federali contenute nell’Ordinanza sulle epizoozie del 27
giugno 1995 (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del
veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di legge.
2 Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti
di microchip.
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## Art. 4 Ordinanza 2.6.1 {#art_4}

Corsi 2
Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti dalle
disposizioni federali e cantonali (corsi per cani di razze pericolose).

## Art. 5 {#art_5}

Autorizzazione
1 La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi
incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
2 La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria
documentazione.
3 L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui
al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La
richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
4 Cani di provenienza da altri cantoni o da altri paesi a seguito di
trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al
Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

## Art. 6 {#art_6}

Struttura di detenzione
Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane
nei casi previsti dalla legge, tramite propri funzionari o altri incaricati.

## Art. 7 {#art_7}

Cani pericolosi: definizione e obblighi
1 Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un
comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o
minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.
Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola,
tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico
transito.
2 È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni
comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua
pericolosità.
3 In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti
pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario
all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
4 Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre norificate dal Municipio
all'Ufficio del veterinario cantonale.

## Art. 8 {#art_8}

Fuga
1 Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni
rispettivamente tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio
animale.
2 La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi
deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e
comunali.
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## Art. 9 Ordinanza 2.6.1 {#art_9}

Disposizioni generali 3
1 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi su pubbliche vie,
piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e
giardini pubblici. Riservati i disposti di cui all'art. 10 della presente
Ordinanza, i cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti
costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal
pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte
le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere
alle persone o ad altri animali.
2 Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se
custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini
pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
3 I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto
individualmente.
4 Durante l'impiego nel loro specifico ramo di attività possono fare
eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione
e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della
Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani guida per non vedenti
e per altri disabili, nonché quelli da caccia.

## Art. 10 {#art_10}

Aree di svago e di sfogo 4
1 Il Municipio istituisce delle aree di svago riservate ai cani, debitamente
delimitate o recintate mediante rete metallica, munite di cancello e di
distributori per la raccolta degli escrementi. Le aree di svago sono
adeguatamente segnalate al pubblico. L'accesso alle aree indicate è
consentito unicamente ai residenti della Città di Lugano, in possesso di
cani regolarmente notificati. Gli accompagnatori dei cani che frequentano
le aree di svago devono essere maggiorenni.
2 I cani devono essere tenuti al guinzaglio durante l'entrata e l'uscita
dall'area di svago. All'interno della stessa i cani potranno essere privi di
guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni
necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché
l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali. I cani la cui razza
è inserita nella lista delle razze soggette ad autorizzazione devono essere
muniti di museruola.
3 Nel caso di evidenti segnali di aggressività, il proprietario dovrà allontare
il proprio cane dalla struttura. Il detentore dell'animale è integralmente
responsabile del danno da esso cagionato ai sensi dell'art. 56 del Codice
delle obbligazioni.
4 I detentori di cani di sesso femminile, nel corso della periodica ovulazione,
devono astenersi dalla frequentazione delle aree di svago.
5 Il detentore è obbligato a raccogliere e depositare negli appositi
contenitori gli escrementi del proprio cane.
6 Il cancello della struttura deve sempre essere tenuto chiuso.
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Ordinanza 2.6.1
7 L'uso delle aree di svago è regolato dalla specifica segnaletica presente in
luogo.
8 I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna
(aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui
cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare
tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o
importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante
sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

## Art. 11 {#art_11}

Norme igienico-sanitarie
1 Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più
appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal
proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure
nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere
sempre in possesso del materiale necessario.
2 Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal
Comune mediante specifici distributori.
3 Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati
nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli
stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
4 Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non
possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

## Art. 12 {#art_12}

Quiete pubblica
I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di
evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine
pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale
sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 14 marzo 2007.

## Art. 13 {#art_13}

Cani incustoditi
1 I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o
irreperibile, sono catturati e consegnati ad una società di protezione degli
animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata.
2 In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese
di recupero, trasporto e custodia sono poste a suo carico, riservato l'avvio
della corrispondente procedura contravvenzionale.

## Art. 14 {#art_14}

Morte dell'animale 5 6
1 In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme
contenute nell'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale
del 25 maggio 2011 (OSOAn). In particolare, il proprietario di
sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'art. 3 let. b) OSOAn ha
l'obbligo di consegnare questi ultimi al centro di raccolta regionale. Sono
riservate le eccezioni di cui all'art. 25 OSOAn.
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Ordinanza 2.6.1
2 La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla
banca dati AMICUS entro 10 giorni dalla stessa.

## Art. 15 {#art_15}

Tassa annuale 7 8 9
1 Il Municipio preleva presso i proprietari di cani di età superiore ai tre mesi,
in base alla banca dati AMICUS, una tassa annuale di CHF 115.00 per ogni
cane. Secondo quanto previsto dall'art. 4 LCani, esso riversa CHF 40.00 al
Cantone per l'Ente unico e una quota di CHF 25.00 destinata al Fondo
soccorso animali.
2 La Divisione finanze è competente per l'emissione della tassa annuale e
l'incasso della stessa, tenuto conto dei dati forniti annualmente dal
servizio competente.

## Art. 16 {#art_16}

Sanzioni 1 0
1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un
importo massimo di CHF 10'000.--.
Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
- l’inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo,
proprietà, morte, ecc.) nella banca dati AMICUS;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.
2 L'importo minimo della multa per le infrazioni relativa alla mancata
raccolta degli escrementi è di CHF 300.--.
3 Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli
articoli 145 e seguenti LOC.

## Art. 17 {#art_17}

Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle
disposizioni di legge federali e cantonali in materia.

## Art. 18 {#art_18}

Disposizioni abrogative
È abrogata l'Ordinanza municipale sui cani del 26 aprile 2004.

## Art. 19 {#art_19}

Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione,
riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
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Ordinanza 2.6.1
Per il Municipio
Il Sindaco
Arch. dipl. ETH G. Giudici
Il Segretario
Lic. jur. M. Delorenzi
Risoluzione municipale del 1 3 gennaio 2010.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2010 e il 2
febbraio 2010.
1 Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11
maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
2 Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11
maggio al 1 2 giugno 201 7; in vigore dal 13 giugno 201 7.
3 Capoverso 4 modificato con ris. mun. del 27 aprile 201 7, pubblicata agli albi comunali dal 1 1
maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
4 Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11
maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
5 Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11
maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
6 Cpv. 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 27 ottobre 2022, pubblicata agli albi
comunali dal 31 ottobre al 30 novembre 2022.
7 Nuovo articolo approvato dal Municipio con ris. mun. del 27 agosto 2014, pubblicata agli albi
comunali dal 1 ° settembre al 1 ° ottobre 2014.
8 Articolo modificato con ris. mun. del 27 aprile 2017, pubblicata agli albi comunali dal 11
maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
9 Articolo modificato con ris. mun. del 1 6 aprile 2026, pubblicato agli albi comunali dal 23 aprile
al 22 maggio 2026.
1 0 Capoverso 1 modificato con ris. mun. del 27 aprile 201 7, pubblicata agli albi comunali dal 1 1
maggio al 1 2 giugno 2017; in vigore dal 13 giugno 2017.
Note
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