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title: "Regolamento della legge della scuola"
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# Regolamento della legge della scuola

## Art. 1 (art. 8 Lsc) {#art_1}

1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è
competente per l’applicazione della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (di seguito legge) e del
presente regolamento.
2Le unità amministrative subordinate designate genericamente nel presente regolamento sono:
a) con il termine Divisioni: la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;
b) con il termine sezioni dell’insegnamento e della formazione: la Sezione delle scuole comunali,
la Sezione dell’insegnamento medio, la Sezione della pedagogia speciale, la Sezione
dell’insegnamento medio superiore, la Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale
e artistica, la Sezione della formazione commerciale e dei servizi, la Sezione della formazione
sanitaria e sociale e l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione.4
Competenze decisionali in materia finanziaria
Art. 1a5 Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come
segue:
a) al caposezione o al responsabile CRB fino a fr. 10’000.–;6
b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.- e fino a fr. 30’000.–;
c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.
Obbligo scolastico e formativo
Art. 1b7 Le disposizioni particolari concernenti la frequenza delle scuole obbligatorie e l’obbligo
formativo sono stabilite nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione.
Ammissione alle scuole cantonali
a) condizioni del domicilio
Art. 1c8 1Nelle scuole cantonali sono ammessi gli allievi domiciliati in Ticino; nel dubbio, è
richiesta l’attestazione del Comune di domicilio.
1 Titolo modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003,
2 Ingresso modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594.
3 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
4 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.
5 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU
1994, 607; BU 2014, 340.
6 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.
7 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174; precedenti modifiche: BU 1994,
607; BU 2014, 340 e 594.
8 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU
1994, 607; BU 2009, 179; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
2È assimilata al domicilio la residenza in Ticino autorizzata secondo le disposizioni in materia di
polizia degli stranieri.
3Allievi domiciliati fuori Cantone possono essere eccezionalmente ammessi, tenendo conto delle
ragioni invocate e commisurandole con l’aggravio che ne deriva all’istituto scolastico; per gli stranieri
è inoltre necessaria l’autorizzazione come al cpv. 2.
4L’ammissione dei non domiciliati è autorizzata dalle Divisioni per le rispettive scuole,
congiuntamente con la decisione sulla tassa, riservata la facoltà di reclamo e quella di ricorso al
Consiglio di Stato.
b) tasse9
(art. 4 e 7 cpv. 1bis Lsc)
Art. 1d10 1Per l’ammissione dei non domiciliati è prelevata la tassa annua seguente:
a) scuola media fr. 8’250.–;
b) scuole medie superiori e scuole professionali di base a tempo pieno fr. 16’500.–;
c) scuole speciali fr. 48’400.–;
d) scuole dell’infanzia ed elementari: la tassa è decisa dal Municipio.11
2Sono riservate le convenzioni con altri Cantoni o Paesi.
3La tassa può essere ridotta secondo libero apprezzamento, segnatamente nel caso di allievi ospiti
nell’ambito di scambi scolastici; nell’ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, qualora il
medesimo principio venga applicato dal Cantone partner, la tassa non è percepita per gli allievi del
Cantone partner che frequentano la scuola per un anno al massimo.12
Collaborazioni con altre scuole
Art. 1e13 Il Dipartimento può sottoscrivere convenzioni che prevedono collaborazioni tra scuole
ticinesi e scuole di altri Cantoni o estere quando esse sono nell’interesse degli allievi e del sistema
scolastico.
Programmi e piani di studio delle scuole professionali
Art. 1f14 L’approvazioni di programmi e piani di studio delle scuole professionali, per quanto non
previsto da norme federali, compete al Dipartimento.
Innovazioni e sperimentazioni
(art. 13 Lsc)

## Art. 2 a) proposte {#art_2}

1Oltre al Dipartimento, agli organi scolastici cantonali e agli organi degli istituti, possono
proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni magistrali, le associazioni di docenti di
determinati ordini di scuola o di materia e i gruppi di docenti appositamente costituiti.
2Per lo studio delle proposte il Dipartimento può allestire gruppi di lavoro con riferimento ai disposti
del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.16

## Art. 3 b) presentazione e preavviso {#art_3}

1Le proposte di innovazione e di sperimentazione sono da presentare agli organi
competenti designati dalla legge (Consiglio di Stato, Dipartimento, organi scolastici cantonali), i quali
le esaminano, prendono posizione in merito e, se del caso, elaborano o fanno elaborare il relativo
progetto.
9 Nota marginale modificata dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica:
BU 2014, 340.
10 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU
2014, 53 e 340.
11 Cpv. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348.
12 Cpv. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166.
13 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU
2014, 340.
14 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU
2014, 340.
15 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedenti modifiche: BU 2002,
195; BU 2012, 282.
16 Cpv. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
17 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
2Le proposte concernenti i singoli istituti presentate agli organi competenti sono preavvisate dagli
organi di conduzione degli istituti interessati.

## Art. 4 c) contenuto ed eccezioni {#art_4}

1Le proposte devono indicare:
a) i motivi che stanno alla base del progetto;
b) la descrizione del progetto e i suoi obiettivi;
c) i destinatari;
d) i modi e le tecniche di attuazione;
e) i tempi di realizzazione;
f) le eventuali deroghe a disposizioni di leggi o di atti esecutivi;
g) il numero delle ore-lezione necessarie per la sua realizzazione;
h) le forme di assistenza richieste;
i) le modalità di verifica e di valutazione;
l) le prospettive di estensione o di generalizzazione;
m) le eventuali spese per apparecchiature, materiali, trasferte, ecc.;
n) il nominativo dei responsabili.
2L’obbligo di attenersi a tali disposizioni concerne solo i proponenti che possono essere autorizzati
ad assumere direttamente l’attività sperimentale; negli altri casi le proposte devono contemplare
almeno quanto stabilito dalle lettere a), b) e c) del precedente capoverso.

## Art. 5 d) rapporto descrittivo e annuale {#art_5}

Annualmente i responsabili di ogni sperimentazione presentano un rapporto descrittivo
e valutativo all’autorità o all’organo che l’ha autorizzata.

## Art. 6 e) revoca {#art_6}

Un’eventuale revoca avviene, di regola, al termine dell’anno scolastico.
Concessione deroga temporanea
Art. 6a18 La concessione della deroga temporanea prevista dall’art. 13 cpv. 3 lett. b) della legge
spetta alle Divisioni.
Eccezioni al mercoledì pomeriggio
Art. 6b19 La concessione delle eccezioni previste dall’art. 15 cpv. 6 della legge spetta alle rispettive
sezioni dell’insegnamento e della formazione; è data facoltà di reclamo alla sezione che ha
concesso l’eccezione.
Comprensori di frequenza
Art. 6c20 La definizione dei comprensori di frequenza prevista dall’art. 16 della legge spetta al
Dipartimento; è data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.

## Art. 7 {#art_7}

…21
TITOLO II
Organi degli istituti scolastici
Capitolo primo
Organi di conduzione degli istituti cantonali
Composizione

## Art. 8 (art. 27 cpv. 1 Lsc) {#art_8}

La composizione della direzione di istituto è quella stabilita dall’art. 27 cpv. 1 della legge.
18 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003,
19 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2014, 340.
20 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003,
21 Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
22 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Il direttore
(art. 28 e 29 Lsc)

## Art. 9 a) compiti {#art_9}

1I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall’art. 29 della legge.23
2L’opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:
a) l’insegnamento, specialmente nei suoi aspetti pedagogici generali;
b) i rapporti fra le componenti dell’istituto;
c) la partecipazione alla vita dell’istituto;
d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d’impiego del personale scolastico.24
3Per quanto riguarda l’insegnamento, riservate le competenze degli organi scolastici cantonali, il
direttore:
a) assicura contributi e verifiche all’attività dei docenti mediante assistenza a lezioni, colloqui ed
esame della documentazione didattica e dei piani di lavoro annuali;
b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
c) richiede all’occorrenza l’intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti
dall’art. 11 della legge.25

## Art. 10 b) requisiti {#art_10}

1Il direttore dev’essere in possesso dei titoli richiesti per l’assunzione nel grado e
nell’ordine della scuola che dirige, dell’abilitazione all’insegnamento, di regola di un’esperienza
d’insegnamento di almeno 4 anni e di eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti
dallo specifico carattere di determinati istituti.
2In difetto dell’abilitazione il direttore assunto è tenuto a conseguirla.

## Art. 11 c) onere d’insegnamento {#art_11}

1L’onere d’insegnamento del direttore è di regola di almeno 4 ore-lezione settimanali.
2Il Dipartimento può concedere l’esonero per ragioni attinenti alla situazione dell’istituto o per
l’esecuzione di compiti speciali.

## Art. 12 d) rientro nell’insegnamento {#art_12}

Il direttore che cessa o lascia la sua funzione ha il diritto di riprendere l’insegnamento
nella sede se ciò è possibile tenuto conto della sua anzianità di servizio e con precedenza rispetto
ai docenti entrati successivamente nell’istituto.
Il vicedirettore
(art. 28 e 29 Lsc)

## Art. 13 a) compiti {#art_13}

Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di
assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.

## Art. 14 b) requisiti {#art_14}

1Il vicedirettore dev’essere in possesso dei titoli richiesti per l’assunzione nel grado e
nell’ordine di scuola in cui opera, dell’abilitazione all’insegnamento e, di regola, di un’esperienza
d’insegnamento di almeno 4 anni.
2In difetto dell’abilitazione all’insegnamento, il vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla.

## Art. 15 c) riduzione d’orario {#art_15}

1La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola media comporta una riduzione
dell’orario settimanale d’insegnamento di 5 ore-lezione oltre a un’ora-lezione ogni 65 allievi o
frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di 12 ore-lezione.
2La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola speciale comporta una riduzione dell’orario
settimanale d’insegnamento di 16 ore-lezione.
3La riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento per i vicedirettori degli istituti del settore
postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
4Le modalità di rientro nell’insegnamento del vicedirettore sono quelle previste per il direttore.
23 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
24 Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
25 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
26 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2007,
695; BU 2016, 346.

## Art. 16 d) numero dei vicedirettori {#art_16}

1Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha un vicedirettore.
2Il numero dei vicedirettori degli istituti del settore postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di
direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti
(art. 34 Lsc)

## Art. 17 a) designazione {#art_17}

1Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la
designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.
2I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o
incaricati almeno a metà tempo, avere un’esperienza d’insegnamento di almeno 3 anni e avere la
sede di servizio nella sede interessata.
3L’attività complessiva esercitata dai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti dev’essere
equivalente ad almeno 3/4 dell’onere d’insegnamento a orario completo.

## Art. 18 b) numero dei membri {#art_18}

1Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha due membri del consiglio di
direzione eletti dai docenti.
2Il numero dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli istituti del settore
postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.

## Art. 19 c) riduzione d’orario {#art_19}

1La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola
media comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 2 ore-lezione oltre a un’oralezione ogni 68 allievi o frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di
9 ore-lezione.
2La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola speciale
comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 8 ore-lezione.
3La riduzione dell’orario settimanale per i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli
istituti del settore postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui
all’art. 20.
4Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati
nella funzione da loro occupata all’inizio dello stesso, con precedenza rispetto ai docenti entrati
successivamente nell’istituto.31

## Art. 20 Dotazione di direzione negli istituti del settore postobbligatorio {#art_20}

1Gli istituti del settore postobbligatorio dispongono di una dotazione oraria di direzione
che comprende le riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento dei direttori, vicedirettori, dei
membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo o negativo del
direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all’art. 11.
2La dotazione oraria di direzione è di 25 ore-lezione di base per ogni istituto; oltre alla dotazione di
base il Dipartimento attribuisce ad ogni singolo istituto secondo le necessità un numero di ore pari
ad un massimo complessivo di 36 ore-lezione per ogni istituto dell’intero settore postobbligatorio.
3La dotazione oraria di direzione viene definita dal Dipartimento ogni due anni, prima di iniziare la
procedura per la designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno
in carica per il nuovo quadriennio.
4Nel caso di istituti o centri professionali con esigenze particolari, il Dipartimento può derogare ai
parametri indicati ai capoversi 2 e 3.
Ripartizione delle riduzioni d’orario
27 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2016, 346.
28 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
29 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
30 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
31 Cpv. introdotto dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
32 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007,
695.
Art. 20a33 1Nel contesto definito dalle disposizioni precedenti, prima di iniziare la procedura per la
designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno in carica per il
nuovo biennio, i consigli di direzione degli istituti del settore postobbligatorio decidono, con l’avvallo
della Divisione competente, la ripartizione delle riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento tra
i vicedirettori e i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo
o negativo del direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all’art. 11.
2Analogamente a quanto previsto al cpv. 1, i consigli di direzione delle scuole medie e delle scuole
speciali possono decidere, con l’avvallo della Divisione della scuola, una diversa ripartizione delle
riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento dei vicedirettori e dei membri del consiglio di
direzione eletti dai docenti.
Conversione delle risorse
Art. 20b34 1Il consiglio di direzione può chiedere alla Divisione di convertire delle ore-lezione
attribuite ai vicedirettori e ai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti in ore lavorative del
personale amministrativo con lo scopo di potenziare il lavoro di segretariato.
2La conversione non genera costi supplementari ed è stabilita a tempo determinato; per determinare
il grado di assunzione del personale amministrativo di cui al cpv. 1 fa stato l’onere finanziario delle
ore-lezione convertite secondo modalità definite dal Dipartimento.
3Il personale amministrativo è assunto con lo statuto d’incarico previsto dall’art. 15 della legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

## Art. 21 {#art_21}

…35

## Art. 22 Base di calcolo {#art_22}

Richiamato l’art. 9 del regolamento sull’onere d’insegnamento dei docenti del 23 maggio
2018, la durata effettiva dell’attività di vicedirettore, rispettivamente di membro del consiglio di
direzione eletto dai docenti, si ottiene moltiplicando il numero delle ore-lezione di riduzione concesse
per i coefficienti propri ad ogni grado o ordine di scuola in base a una normativa stabilita dal
Dipartimento.
Il consiglio di direzione
(art. 35 Lsc)

## Art. 23 a) compiti {#art_23}

1I compiti del consiglio di direzione sono definiti dall’art. 35 della legge.37
2La ripartizione dei compiti all’interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione
stesso.
b) riunioni e verbali
3Il consiglio di direzione si riunisce, di regola, almeno una volta la settimana.
4Di ogni seduta viene tenuto un verbale.
Il collegio dei docenti
(art. 36 e 37 Lsc)

## Art. 24 a) membri del collegio {#art_24}

1I docenti e le altre figure scolastiche possono essere, a pieno titolo, membri di un solo
collegio; per la definizione fa stato la sede di servizio.
2Sono considerate figure scolastiche ai sensi del cpv. 1 gli orientatori scolastici e professionali, i
bibliotecari, i logopedisti, gli psicomotricisti, gli operatori della differenziazione curricolare, gli
educatori e i collaboratori non docenti incaricati della gestione dei casi difficili; quando essi operano
in più sedi, il Dipartimento definisce l’istituto del quale essi sono membri del collegio dei docenti.
3I docenti e le altre figure scolastiche che non hanno la sede di servizio nell’istituto, come pure i
docenti di scuola speciale operanti nella sede, possono partecipare alle sedute del collegio a titolo
consultivo, compatibilmente con i propri impegni d’insegnamento.
4Il direttore e il vicedirettore sono membri del collegio dei docenti.
33 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007,
695.
34 Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
35 Art. abrogato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
36 Art. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
37 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
38 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

## Art. 25 b) compiti {#art_25}

I compiti del collegio dei docenti sono definiti dall’art. 37 della legge. Compiti particolari
possono essere previsti dal regolamento interno dell’istituto.

## Art. 26 c) presidenza {#art_26}

1Il collegio dei docenti designa all’inizio di ogni anno scolastico un presidente cui
compete la direzione delle sedute; egli può essere affiancato da un vicepresidente e da un
segretario.
2Le cariche di cui al cpv. precedente sono incompatibili con quella di membro del consiglio di
direzione.

## Art. 27 d) riunioni {#art_27}

1Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all’anno.
2La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri del collegio.
3Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono
ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell’insegnamento e della
formazione possono concedere delle deroghe.40

## Art. 28 e) partecipazione delle altre componenti alle sedute {#art_28}

Una rappresentanza delle altre componenti della scuola può essere invitata dal collegio
a partecipare alle sedute senza diritto di voto; il numero dei rappresentanti e le modalità di
partecipazione sono fissate dal regolamento interno dell’istituto.

## Art. 29 f) convocazione {#art_29}

1Il collegio dei docenti è convocato dal direttore o per propria iniziativa o per richiesta del
consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente.
2La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza;
la convocazione è accompagnata dall’elenco delle trattande.

## Art. 30 g) quorum {#art_30}

1Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.
2In mancanza del numero legale per deliberare il collegio è riconvocato entro due settimane.

## Art. 31 h) deliberazioni e verbale {#art_31}

1Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell’elenco delle trattande;
in casi urgenti, all’inizio della seduta, il collegio può inserire nuove trattande previo consenso della
maggioranza assoluta dei membri presenti.
2Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate
secondo le norme stabilite dal regolamento interno dell’istituto.
3A richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.
4Di ogni seduta viene steso un verbale.
Istituti di scuola speciale

## Art. 32 (art. 24 Lsc) {#art_32}

Per gli istituti di scuola speciale fanno stato le indicazioni previste dal regolamento della
pedagogia speciale del 14 giugno 2017.
Capitolo secondo
Organi di conduzione degli istituti comunali o consortili della scuola dell’infanzia e della
scuola elementare
Composizione e finanziamento42
(art. 27 Lsc)
39 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
40 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU
2003, 369; BU 2014, 340.
41 Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2014, 340.
42 Nota marginale modificata dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348.

## Art. 33 {#art_33}

1La composizione della direzione degli istituti comunali e consortili spetta al municipio,
rispettivamente alla delegazione scolastica consortile, sulla base delle possibilità indicate all’art. 27
cpv. 3 e 4 della legge.43
2I relativi oneri sono interamente a carico dell’autorità di nomina.
Il direttore
(art. 30 e 31 Lsc)

## Art. 34 a) compiti {#art_34}

1I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall’art. 31 della legge; negli istituti dove non
esiste il consiglio di direzione il direttore assume anche i compiti previsti dall’art. 35 della legge.44
2Il direttore inoltre:
a) coordina l’organizzazione dei servizi e delle attività extrascolastiche;45
b) coordina l’utilizzazione delle infrastrutture scolastiche.

## Art. 35 b) vigilanza e consulenza {#art_35}

L’opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:
a) le attività educative e l’insegnamento;
b) i rapporti con gli allievi e i genitori;
c) la vita dell’istituto;
d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d’impiego del personale scolastico.46

## Art. 36 c) attività educative e insegnamento {#art_36}

Per quanto riguarda le attività educative e l’insegnamento, il direttore:
a) collabora con l’ispettorato, assumendo i compiti pedagogico-didattici che esso gli attribuisce
sulla base delle indicazioni cantonali;47
b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
c) richiede, all’occorrenza, l’intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti
dall’art. 11 della legge.48

## Art. 37 d) requisiti {#art_37}

1Il direttore deve essere in possesso di un titolo accademico o di un’abilitazione
all’insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole dell’infanzia.49
2Egli deve inoltre possedere, di regola, un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni ed eventuali
altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.

## Art. 38 e) onere di lavoro {#art_38}

1Il direttore può essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà
tempo.
2In caso di assunzione parziale, non può assumere la funzione di docente titolare o di materie
speciali nell’istituto di cui è direttore.51
Il vicedirettore
(art. 30 e 31 Lsc)

## Art. 39 a) compiti {#art_39}

Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di
assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.
b) requisiti
43 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
44 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
45 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
46 Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
47 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
48 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
49 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2001,
370.
50 Disposizione transitoria:
L’Ufficio delle scuole comunali può autorizzare deroghe al principio di cui all’art. 38 cpv. 2 per il solo anno
scolastico 2015/2016; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
51 Cpv. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

## Art. 40 {#art_40}

1Il vicedirettore deve essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 37 cpv. 1 del
presente regolamento.
c) onere di lavoro
2Il vicedirettore può essere assunto a tempo pieno, a tempo parziale oppure senza riduzione
dell’onere d’insegnamento; in quest’ultimo caso egli beneficia di un compenso stabilito dall’autorità
di nomina.52
3Valgono le disposizioni previste dall’art. 22.53

## Art. 41 d) numero dei vicedirettori {#art_41}

Il numero dei vicedirettori di un istituto comunale o consortile è deciso dal municipio,
rispettivamente dalla delegazione scolastica consortile.
Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti
(art. 34 Lsc)

## Art. 42 a) istituzione del consiglio di direzione {#art_42}

L’istituzione del consiglio di direzione spetta al municipio, rispettivamente alla
delegazione scolastica consortile.

## Art. 43 b) designazione {#art_43}

1Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la
designazione è ratificata dall’autorità di nomina.
c) requisiti
2I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o
incaricati almeno a metà tempo nella sede interessata, avere un’esperienza d’insegnamento di
almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.

## Art. 44 d) numero dei membri {#art_44}

Il numero dei membri eletti dai docenti è stabilito dall’autorità di nomina, riservate le
disposizioni dell’art. 34 cpv. 1 della legge.

## Art. 45 e) riduzione dell’onere d’insegnamento {#art_45}

1La funzione di membro del consiglio di direzione comporta:
a) una riduzione settimanale dell’onere d’insegnamento, oppure55
b) nel caso di un docente assunto a tempo parziale, un incarico aggiuntivo.56
2Se quanto previsto al cpv. 1 non è possibile, l’autorità di nomina corrisponde un adeguato
compenso.
3Valgono le disposizioni previste dall’art. 22.57

## Art. 46 f) sostituzione, orario e termine del mandato {#art_46}

1Per la sostituzione dei docenti titolari e contitolari eletti nel consiglio di direzione che
beneficiano di una riduzione dell’onere d’insegnamento, l’autorità di nomina procede mediante
incarico annuale, previo concorso.
2…58
3Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati
nella funzione da loro occupata al momento dell’inizio del loro mandato quali collaboratori di
direzione, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell’istituto.

## Art. 47 {#art_47}

…59
Il consiglio di direzione
52 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.
53 Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
54 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 1996,
417.
55 Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.
56 Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.
57 Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
58 Cpv. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 370.
59 Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2012,
282.

## Art. 48 {#art_48}

Valgono le disposizioni previste dall’art. 23 del presente regolamento.

## Art. 49 Il collegio dei docenti {#art_49}

Valgono le disposizioni previste dagli art. da 24 a 31 del presente regolamento.
Capitolo terzo

## Art. 50 …60 {#art_50}

…61
Capitolo quarto
Organi pedagogico-didattici
Il consiglio di classe
(art. 38 Lsc)

## Art. 51 a) composizione {#art_51}

Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano le materie obbligatorie nella stessa classe
formano il consiglio di classe.

## Art. 52 b) compiti {#art_52}

Il consiglio di classe ha i seguenti compiti:
a) assicura l’informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziative di coordinamento degli
insegnamenti e di programmazione di attività della classe;
b) esamina i risultati conseguiti dagli allievi alla fine di ogni periodo scolastico e discute il bilancio
del lavoro della classe e di ogni allievo; comunica alle famiglie, agli allievi e ai datori di lavoro,
secondo il caso, i risultati conseguiti al termine di ogni periodo;
c) esamina le difficoltà che gli allievi incontrano nella vita scolastica e propone i possibili rimedi;
d) esamina i casi personali e collettivi che gli vengono sottoposti;
e) prende, presieduto dal direttore, le opportune decisioni a fine anno sul passaggio degli allievi
da una classe a quella successiva e sul rilascio degli attestati finali; sono riservate le
disposizioni particolari per le scuole postobbligatorie.63

## Art. 53 c) riunioni {#art_53}

1Il consiglio di classe si riunisce:
a) all’inizio dell’anno scolastico;
b) alla fine di ogni periodo scolastico;
c) alla fine dell’anno scolastico.
2Il consiglio di classe può essere inoltre convocato, secondo le necessità, dal direttore, dal consiglio
di direzione o dal docente di classe o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti della classe.
3Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono
ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell’insegnamento e della
formazione possono concedere delle deroghe.64

## Art. 54 d) partecipazione {#art_54}

1La partecipazione alle riunioni del consiglio di classe è obbligatoria per i docenti delle
materie obbligatorie.
2La partecipazione dei docenti delle materie opzionali e facoltative e degli operatori scolastici
specializzati è definita nei regolamenti delle leggi speciali.65

## Art. 55 e) modalità di funzionamento {#art_55}

La convocazione del consiglio di classe deve avvenire almeno 10 giorni prima della
seduta, salvo in casi di urgenza; la convocazione è accompagnata dall’elenco delle trattande.
60 Capitolo abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
61 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
62 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
63 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
64 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU
2003, 369; BU 2014, 340.
65 Cpv. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

## Art. 56 f) decisioni sulla promozione degli allievi {#art_56}

1Nel caso di decisioni sulla promozione degli allievi il consiglio di classe può deliberare
solo se sono presenti tutti i suoi membri.
2Qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, le deliberazioni avranno luogo solo nel
caso in cui, a giudizio della direzione di istituto, sussistano le condizioni per una decisione corretta.66
3I docenti riuniti per decidere della promozione di un allievo non possono astenersi dal voto; non è
consentito il voto segreto.
4Delle decisioni prese si stende un verbale.
Il docente di classe
(art. 38 Lsc)

## Art. 57 a) attribuzione {#art_57}

1A ogni classe delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnato un docente
di classe.
2A un docente delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnata, di regola, una sola
docenza di classe; nelle scuole professionali con tirocinio in azienda allo stesso docente possono
essere assegnate, con criteri di proporzionalità, più docenze di classe.
3Al docente di classe è riconosciuta la riduzione dell’orario di insegnamento prevista dai regolamenti
di applicazione delle leggi speciali.

## Art. 58 b) compiti {#art_58}

I compiti del docente di classe sono:
a) riunire e presiedere il consiglio di classe tranne nel caso di cui all’art. 52 lett. e) del presente
regolamento;
b) curare il buon andamento della classe e assicurare i contatti con le famiglie e, nelle scuole per
apprendisti, con i maestri di tirocinio;
c) verificare il carico complessivo di lavoro degli allievi, segnatamente per quanto attiene alle
verifiche in classe e ai compiti a domicilio;
d) valutare i problemi scolastici dei singoli allievi e mettersi a loro disposizione per aiutarli a
risolverli;
e) curare la redazione dei rapporti periodici di valutazione scolastica degli allievi;
f) collaborare con l’orientatore scolastico e professionale, con il Servizio di sostegno pedagogico
e con altri servizi.
Gruppi di docenti per materie

## Art. 59 (art. 10 cpv. 2 lett. c Lsc) {#art_59}

1A partire dalla scuola media i docenti formano dei gruppi per ogni materia
d’insegnamento o per materie affini. Di regola la costituzione avviene per istituto.
2I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti nei regolamenti delle leggi speciali.
Capitolo quinto
Organi di rappresentanza
L’assemblea degli allievi
(art. 39 e 40 Lsc)

## Art. 60 a) costituzione e riunioni {#art_60}

1A partire dal secondo biennio della scuola media gli allievi si costituiscono in assemblea.
2La costituzione avviene previa informazione degli allievi da parte della direzione di istituto.
3Gli organi dell’assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni
adottate.
4Le riunioni possono aver luogo anche in tempo di lezione; in tal caso possono essere utilizzate,
ogni anno, al massimo 10 ore-lezione.
5Per le scuole professionali con tirocinio in azienda i regolamenti di applicazione delle leggi speciali
possono prevedere modalità particolari di funzionamento dell’assemblea.
b) regolamento
66 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
67 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003,
68 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.

## Art. 61 {#art_61}

L’assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento adottato dall’assemblea
stessa; esso è approvato dal consiglio di direzione.
Riunioni degli allievi di una o più classi
(art. 43 cpv. 2 Lsc)

## Art. 62 a) scopo {#art_62}

1Gli allievi di una classe o di più classi possono essere riuniti per esaminare e discutere
i problemi scolastici e parascolastici della classe o delle classi stesse.
b) riunioni
2Le riunioni hanno luogo, di regola, fuori dell’orario di lezione; esse possono essere indette a partire
dalla scuola media; i docenti interessati vi partecipano.
3Le riunioni sono convocate dal consiglio di direzione per propria iniziativa o su richiesta degli allievi
o dei docenti.
L’assemblea dei genitori
(art. 41 e 42 Lsc)

## Art. 63 a) costituzione e riunioni {#art_63}

1I genitori degli allievi si costituiscono in assemblea.
2La costituzione avviene previa informazione dei genitori da parte della direzione di istituto.
3Gli organi dell’assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni
adottate.

## Art. 64 b) regolamento {#art_64}

1L’assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall’assemblea
stessa; esso è approvato:
a) dal consiglio di direzione per gli istituti cantonali;70
b) dagli ispettorati per gli altri istituti comunali e per le scuole speciali.71
2Tutti i detentori dell’autorità parentale hanno diritto di voto.
Il consiglio d’istituto
(art. 26 Lsc)

## Art. 65 a) Istituzione {#art_65}

1Il consiglio d’istituto è istituito quando vi sia il consenso degli organi seguenti:
a) nelle scuole cantonali; del consiglio di direzione, del collegio dei docenti, dell’assemblea dei
genitori e dell’assemblea degli allievi;72
b) nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari: del collegio dei docenti, dell’assemblea dei
genitori, del municipio o della delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del
consiglio di direzione o della direzione di istituto.73
2Il consenso è espresso su richiesta della direzione, previa adeguata informazione delle
componenti.

## Art. 66 b) compiti {#art_66}

I compiti assegnati al consiglio d’istituto sono definiti dall’art. 26 della legge.

## Art. 67 c) modalità di elezione {#art_67}

I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli allievi sono eletti per un anno scolastico
dalle rispettive assemblee entro le prime sei settimane di scuola e sono sempre rieleggibili.

## Art. 68 d) rappresentanti dei comuni {#art_68}

1Quando un istituto accoglie allievi provenienti da uno fino a tre comuni la designazione
dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d’istituto è fatta dai rispettivi municipi, Ogni comune,
indipendentemente dal numero degli allievi che frequentano l’istituto, deve essere rappresentato da
almeno un membro.
69 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
70 Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
71 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
72 Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
73 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
74 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
2Quando un istituto accoglie allievi provenienti da più di tre comuni la designazione dei 3
rappresentanti comunali nel consiglio d’istituto avviene per sorteggio fra i comuni che hanno posto
la loro candidatura. In ogni caso il rappresentante del comune sede dell’istituto vi fa parte di diritto.
3Per la scuola media i rappresentanti comunali sono scelti dalla Commissione scolastica
intercomunale fra i suoi membri.
4I rappresentanti dei comuni sono designati entro le prime sei settimane di scuola, rimangono in
carica per due anni e sono sempre rieleggibili.

## Art. 69 e) modalità di funzionamento {#art_69}

1Nella prima seduta dell’anno scolastico il consiglio d’istituto elegge fra i suoi membri il
presidente e il segretario; essi rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.
2Di ogni seduta viene redatto un verbale.

## Art. 70 f) convocazione {#art_70}

1Il consiglio d’istituto è convocato dal presidente per iniziativa:
a) del presidente stesso;
b) del consiglio di direzione;
c) di un terzo dei suoi membri;
d) del Dipartimento.
2La prima seduta dell’anno scolastico è convocata direttamente dal consiglio di direzione.
Disposizioni comuni

## Art. 71 (art. 44 Lsc) {#art_71}

1Le disposizioni comuni indicate all’art. 44 della legge valgono per i seguenti organi:
a) assemblea degli allievi;
b) assemblea dei genitori;
c) consiglio d’istituto.
2La possibilità di riconvocarsi secondo l’art. 44 lett. c) della legge vale solo per l’assemblea dei
genitori.

## Art. 71a {#art_71a}

…76
Capitolo sesto
Regolamento degli istituti
Regolamento interno

## Art. 72 (art. 24 cpv. 7 Lsc) {#art_72}

Entro un anno dalla sua costituzione, ogni istituto deve darsi un regolamento interno,
preventivamente sottoposto in consultazione alle sue componenti, la cui approvazione spetta al
Dipartimento per le scuole cantonali e ai municipi, rispettivamente alle delegazioni scolastiche
consortili, per le scuole comunali e consortili, su preavviso degli ispettorati.
TITOLO III
Insegnamento privato
Lingua d’insegnamento

## Art. 73 (art. 80 cpv. 2 e 3 Lsc) {#art_73}

1La lingua di insegnamento nelle scuole dell’obbligo private è l’italiano.
2Il Dipartimento può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più
discipline in un’altra lingua secondo i seguenti parametri massimi:
a) alla scuola dell’infanzia alcune attività ludiche in francese, tedesco o inglese, ma al massimo
per 1/6 dell’orario settimanale;
75 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
76 Art. abrogato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53; precedente modifica: BU 2003,
77 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003,
78 Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2005, 13; BU 2014, 340.
b) alla scuola elementare insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo per 1/3 dell’orario
settimanale, oppure insegnamento in inglese, ma al massimo per 1/4 dell’orario settimanale;
c) alla scuola media insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo per 2/3 dell’orario
settimanale, oppure insegnamento in inglese, ma al massimo per 1/2 dell’orario settimanale.
3L’autorizzazione di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concessa su istanza motivata corredata
dall’indicazione:
a) della scelta della seconda lingua di insegnamento;
b) di una descrizione qualitativa e quantitativa della parte di insegnamento che verrebbe impartito
nella seconda lingua;
c) dell’indicazione dei docenti incaricati dell’insegnamento nella seconda lingua, comprese le loro
competenze linguistiche.
4L’autorizzazione ha una durata massima di quattro anni e può essere sempre rinnovata; il
Dipartimento decide anche sulla sua eventuale limitazione o sulla sua revoca.
5È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.
Deroga temporanea all’insegnamento in italiano
(art. 80 cpv. 3 LSc)
Art. 73a79 1La deroga prevista dall’art. 80 cpv. 3 della legge è concessa annualmente dal
Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente in Ticino e dopo il primo anno
può essere rinnovata al massimo per cinque anni.
2Durante tale periodo agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento deve essere impartito in
lingua italiana almeno nella misura di 1/5 dell’orario settimanale.
3Dopo il quinto rinnovo la famiglia deve iscrivere i propri figli in età d’obbligo scolastico in una scuola
pubblica o privata nella quale l’insegnamento sia impartito giusta l’art. 73.
4L’istanza di richiesta della prima deroga deve essere inoltrata al Dipartimento dai genitori
dell’allievo mediante l’apposito modulo non più tardi di un mese prima dell’inizio dell’anno scolastico
o di due mesi dopo il trasferimento in Ticino, mentre l’istanza di rinnovo della richiesta di deroga va
inoltrata entro il 31 luglio precedente il nuovo anno scolastico.
5Nell’istanza i genitori devono motivare la loro richiesta dimostrando la loro intenzione di risiedere
solo temporaneamente nel Cantone e quali siano i bisogni dell’allievo che renderebbero necessaria
la deroga.
6È riservata l’applicazione degli art. 53 cpv. 2 e 54 della legge.
Apertura ed esercizio di scuole private
Art. 73b80 1L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di scuole private deve essere richiesta al
Dipartimento presentando un’istanza motivata distinta per grado scolastico.81
2Per le scuole dell’obbligo l’istanza di cui al cpv. 1 deve contenere:
a) la descrizione del progetto pedagogico che deve essere congruente con quanto disposto dalla
legge, comprensiva di piano di studio, orari, organizzazione della scuola e sistema di
valutazione. Per le scuole parificate il piano di studio è quello approvato dal Consiglio di Stato
per le scuole pubbliche; gli orari, l’organizzazione della scuola e il sistema di valutazione
devono essere conformi a quanto previsto per le scuole pubbliche;
b) un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine;
c) un documento di identità, l’estratto per privati e l’estratto specifico per privati del casellario
giudiziale svizzero del direttore, dei membri della direzione, dei docenti; per le persone
straniere, svizzere residenti all’estero e per persone residenti in Svizzera da meno di cinque
anni è necessario presentare anche l’estratto del casellario giudiziale del paese di ultima
residenza. La validità di tutti gli estratti dei casellari è di sei mesi dalla data del rilascio.
d) i titoli di idoneità alla professione del direttore, dei membri della direzione e dei docenti, nonché
la materia insegnata; per le scuole parificate i titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli
richiesti per l’insegnamento nelle scuole pubbliche. In via subordinata, per le scuole elementari
è possibile assumere un docente di materia per la lingua francese che disponga di una
certificazione riconosciuta livello B2 secondo la Scala globale del Portfolio europeo delle lingue.
e) un’attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall’Ufficio di
sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.82
79 Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2014, 340.
80 Art. introdotto dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166.
81 Cpv. modificato dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252.
82 Cpv. modificato dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252.
3Per le scuole medie superiori preparatorie alla maturità private l’istanza di cui al cpv. 1 deve
contenere:
a) la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere adeguato a preparare gli studenti
all’ottenimento del titolo, comprensiva di piano di studi, orari, organizzazione della scuola;
b) un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine;
c) un documento di identità, l’estratto per privati e l’estratto specifico per privati del casellario
giudiziale svizzero del direttore, dei membri della direzione, dei docenti; per le persone
straniere, svizzere residenti all’estero e per persone residenti in Svizzera da meno di cinque
anni è necessario presentare anche l’estratto del casellario giudiziale del paese di ultima
residenza. La validità di tutti gli estratti dei casellari è di sei mesi dalla data del rilascio;
d) i titoli di idoneità alla professione del direttore, dei membri della direzione e dei docenti, nonché
la materia insegnata;
e) un’attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall’Ufficio di
sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.83
3bisLe scuole medie superiori preparatorie alla maturità private che intendono preparare gli studenti
ad una maturità estera possono essere autorizzate all’apertura e all’esercizio solo a condizione che
il loro progetto pedagogico sia congruente con l’iter formativo estero che porta al conseguimento
della maturità estera. Il Dipartimento può richiedere tutta la documentazione necessaria per una
verifica in tal senso e, se del caso, porre condizioni adeguate a garantire la qualità della
formazione.84
4La decisione sul rilascio dell’autorizzazione all’apertura e sulla sua revoca è decisa dal
Dipartimento.85
4bisLa decisione sul rilascio all’autorizzazione all’esercizio, che ha una durata massima di quattro
anni e può essere sempre rinnovata, sulla sua limitazione e sulla sua revoca compete al
Dipartimento; la procedura di rinnovo è semplificata per le scuole per le quali il progetto pedagogico
non cambia.86
5È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.
Termini per l’inoltro dell’istanza e pubblicità
Art. 73c87 1L’istanza di cui all’art. 73b contenente il progetto pedagogico, il piano finanziario ed i
documenti inerenti alle persone incaricate della direzione dell’ente deve essere inoltrata al
Dipartimento entro il 31 ottobre. Entro il 30 aprile dell’anno successivo l’istanza dovrà essere
completata con tutti i documenti necessari ai vari ordini di scuola, secondo la lista fornita dal
Dipartimento, con un termine ultimo del 1° luglio per la consegna dei dossier definitivi dei docenti e
dell’attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall’Ufficio di sanità
del Dipartimento della sanità e della socialità.
L’autorità competente potrà chiedere in ogni momento un ulteriore complemento della
documentazione presentata.
2Per i rinnovi di autorizzazione la documentazione necessaria deve essere inviata entro il 30 aprile
con un termine ultimo del 1° luglio per la consegna dei dossier definitivi dei docenti.
3La pubblicità sull’apertura e sul rinnovo dell’autorizzazione non deve essere ingannevole.
Vigilanza generale e didattica sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate

## Art. 74 (art. 82, 83 e 96 Lsc) {#art_74}

1Nell’ambito della vigilanza generale e didattica delle scuole dell’infanzia, elementari e
medie private parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari al riconoscimento siano
costantemente soddisfatti.
2La vigilanza è esercitata di regola dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole
pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi.89
83 Cpv. modificato dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252; precedente modifica: BU 2020,
124.
84 Cpv. introdotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
85 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2019,
244.
86 Cpv. introdotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
87 Art. introdotto dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252.
88 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2012, 282.
89 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
3Il Dipartimento vigila anche affinché nell’esercizio dell’attività scolastica le scuole dell’infanzia,
elementari e medie private parificate rispettino le disposizioni relative all’insegnamento contenute
nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento ai piani di
studio, alle valutazioni e ai criteri di promozione, alla durata e all’organizzazione dell’anno scolastico.
4La presente disposizione si applica anche alle scuole speciali private.
Vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private non parificate

## Art. 75 (art. 82 e 85 Lsc) {#art_75}

1Nell’ambito della vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie
private non parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all’apertura e all’esercizio
siano costantemente soddisfatti.
2La vigilanza è esercitata di regola dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole
pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi.91

## Art. 76 Elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari e medie {#art_76}

Il Dipartimento pubblica annualmente l’elenco delle scuole private dell’infanzia,
elementari e medie parificate e non parificate.
Vigilanza generale sulle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private

## Art. 77 (art. 86 Lsc) {#art_77}

1Nell’ambito della vigilanza generale sulle scuole medie superiori preparatorie alla
maturità private, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all’apertura e all’esercizio siano
costantemente soddisfatti.
2La vigilanza è di regola esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole
pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi, degli iscritti agli esami
di maturità e dei promossi.

## Art. 78 {#art_78}

…94

## Art. 79 {#art_79}

…95
Passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole
obbligatorie pubbliche o private parificate

## Art. 80 (art. 85 cpv. 2 Lsc) {#art_80}

1Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle
scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di
accertamento.
2…97
3Le prove di accertamento sono organizzate dagli ispettorati tramite le direzioni di istituto per le
scuole dell’infanzia e elementari, rispettivamente dalle direzioni di istituto per le scuole medie, in
base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione delle leggi speciali.98
Passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori preparatorie
alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche
(art. 85 cpv. 3 e 86 cpv. 4 Lsc)
90 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012,
282.
91 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
92 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286: precedente modifica: BU 2012,
282.
93 Art. reintrodotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedenti modifiche: BU 2003,
417; BU 2012, 282; BU 2015, 199.
94 Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417; precedenti modifiche: BU 1994,
77; BU 2002, 76; BU 2003, 369.
95 Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417.
96 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
97 Cpv. abrogato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 54.
98 Cpv. modificato dal R 21.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 309.

## Art. 81 {#art_81}

Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori
preparatorie alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al
superamento di esami d’ammissione in base a quanto previsto dal regolamento delle scuole medie
superiori del 15 giugno 2016.
Insegnamento presso le famiglie
Art. 81a100 La concessione dell’autorizzazione di cui all’art. 90 della legge spetta alla Divisione
della scuola; è data facoltà di reclamo alla stessa Divisione.
Tasse
Art. 81abis101 1Per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione e per le altre
incombenze sono dovute le seguenti tasse:
a) 3’000 franchi per autorizzazione all’apertura e/o all’esercizio di una scuola privata di un solo
ordine scolastico;
b) 1’500 franchi per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di una scuola privata di un solo
ordine scolastico;
c) 500 franchi per analisi di istanze supplementari;
d) 800 franchi per la revoca o la limitazione di un’autorizzazione di cui alle lett. a) e b);
e) 200 franchi per la concessione di una deroga giusta l’art. 73a e per il suo rinnovo;
f) da 200 a 1’000 franchi per un’ispezione straordinaria giustificata da concreti indizi di
anomalie.102
2Per le tasse di cui al cpv. 1 lett. a), b), d) ed e) è possibile chiedere l’anticipo da parte dell’istante
dell’importo minimo; in questo caso l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la
ricezione del giustificativo del pagamento dell’anticipo.103
Contravvenzioni
(art. 91 LSc)
Art. 81ater104 Le contravvenzioni sono perseguite dalla Sezione amministrativa del DECS.
TITOLO IV
Banca dati scolastica105
Competenze
Art. 81b106 1Il Centro di competenze GAGI (di seguito centro GAGI) è l’organo responsabile
della banca dati GAGI di cui agli art. 91a e segg. della legge. Esso decide le modalità di elaborazione
dei dati, decide e gestisce i diritti di accesso tenendo conto in particolare delle necessità degli utenti
per l’esecuzione di specifici compiti legali, assicura il controllo dell’uso da parte degli utenti
autorizzati e garantisce la sicurezza dei dati adottando le opportune misure tecniche.
2Il Dipartimento è l’autorità di vigilanza sull’attività del centro GAGI.
Immissione e catalogo dei dati
Art. 81c107 1Tutti gli istituti scolastici della scuola pubblica aggiornano costantemente i dati dei
loro allievi nella banca dati GAGI.
2Gli istituti privati possono chiedere di usare la banca dati GAGI presentando un’istanza al centro
GAGI, che decide positivamente se sono garantiti gli standard validi per gli istituti della scuola
pubblica.
3I dati sono di proprietà del Cantone.
4La registrazione inerente ad ogni allievo contiene i seguenti dati:
99 Art. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003,
100 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003,
101 Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica: BU 2020,
124.
102 Cpv. modificato dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252.
103 Cpv. modificato dal R 23.2.2022; in vigore dal 25.2.2022 - BU 2022, 53.
104 Art. introdotto dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252.
105 Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
106 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
107 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
a) cognome e nome;
b) data di nascita;
c) sesso;
d) numero AVS;
e) nazionalità;
f) attinenza;
g) luogo e indirizzo di domicilio;
h) lingua madre e altre lingue conosciute;
i) madre (cognome, nome, data di nascita, professione);
j) padre (cognome, nome, data di nascita, professione);
k) autorità parentale;
l) datore di lavoro e contratto se apprendista;
m) numero fratelli/sorelle;
n) paese e luogo di nascita se nato/a all’estero;
o) data di entrata in Svizzera se straniero/a;
p) permesso se straniero/a (tipo, data di rilascio, data scadenza);
q) identificativo per le statistiche federali della formazione;
r) fotografia;
s) codice SBT;
t) tutti i dati scolastici, segnatamente inerenti ad iscrizioni, ammissioni, orientamento scolastico
e professionale, stage, servizi attivati, dispense, esoneri, percorso scolastico, assenze, giudizi,
pagelle, promozioni, titoli, trasporti, sanzioni scolastiche, eventuali dati medici per accesso alle
scuole sanitarie;
u) tutti i dati concernenti le attività inerenti al rispetto dell’obbligo formativo tra quelle previste
dall’art. 2a cpv. 2 del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio
2014.108
5Oltre ai dati elencati al cpv. 4, per l’adempimento dei loro compiti legali, gli istituti, il Servizio
dell’educazione precoce speciale e il Servizio di sostegno pedagogico possono raccogliere anche i
seguenti dati dell’allievo:
a) rappresentante legale (tutore, curatore);
b) ente di accoglienza;
c) malattie, allergie e/o disabilità;
d) medico/i da allertare se necessario, altri operatori o professionisti significativi;
e) assicurazioni e/o cassa malattia;
f) riconoscimenti o prestazioni dell’assicurazione invalidità;
g) tappe dello sviluppo;
h) anamnesi, diagnosi, piano terapeutico;
i) medicamenti ed eventuali ospedalizzazioni;
j) disturbi comportamentali, di autoregolazione, di adattamento, dello sviluppo o di
apprendimento, disfunzioni cognitive e altre tipologie di difficoltà o disturbo;
k) svantaggi socio-economico-culturali;
l) problematiche inerenti ai genitori;
m) scolarizzazione pregressa irregolare o insufficiente.
6Nel singolo caso possono essere elaborati altri dati personali, se ciò è necessario per
l’adempimento di specifici compiti legali.
Mancato rispetto dell’obbligo scolastico e formativo
Art. 81cbis109 1La banca dati GAGI segnala al servizio designato dal Dipartimento se un allievo
fino ai quindici anni di età non risulta iscritto ad una scuola.
2Parimenti essa segnala se un minorenne tra i quindici anni e la maggiore età non sta frequentando
una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, un pretirocinio, oppure un’attività
formativa tra quelle previste all’art. 2 lett. a) e segg. del regolamento della formazione professionale
e continua del 1° luglio 2014.
Diritti di immissione e di richiamo
Art. 81d110 1Il centro GAGI gestisce l’elenco delle persone che per funzione hanno un diritto
personale all’immissione dei dati nella banca dati GAGI, dei dati che queste persone possono
108 Lett. introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174.
109 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174.
110 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
inserire o modificare, rispettivamente delle persone che hanno un diritto a richiamare dei dati e a
vederli. L’autorità di vigilanza è regolarmente informata.
2Su istanza il centro GAGI può eccezionalmente estrarre per conto terzi dei dati dalla banca dati
GAGI nella misura in cui:
a) la richiesta avviene a seguito di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici;
b) la richiesta è limitata ai dati necessari a svolgere o adempiere allo scopo;
c) viene garantita l’anonimità dei dati.
3L’istanza di cui al cpv. 2 deve contenere:
a) le indicazioni sul richiedente;
b) i dati richiesti;
c) la prova dell’esistenza di una base legale o di un compito legale o di un interesse legittimo;
d) lo scopo per il quale i dati vengono utilizzati.
Diritto alle informazioni e agli estratti
Art. 81e111 I genitori dell’allievo minorenne e l’allievo maggiorenne hanno il diritto di ottenere
dall’autorità di vigilanza su semplice richiesta scritta qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto
che concerne i dati personali dell’allievo.
TITOLO V
Procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche112
Capitolo primo
Generalità
Ricorso contro le valutazioni scolastiche
(art. 96 Lsc)

## Art. 82 a) campo di applicazione {#art_82}

1Le norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche si
applicano sia alle scuole pubbliche sia alle scuole parificate.
2Il ricorso è proponibile solamente contro quelle finali o d’esame.
b) autorità di ricorso
(art. 11 e 27 Lsc)
3Il ricorso è proponibile:
a) all’ispettorato per le valutazioni nelle scuole dell’infanzia ed elementare;113
b) alla direzione di istituto, in tutti gli altri casi;114
c) al Consiglio di Stato contro le decisioni delle due precedenti istanze.115
Capitolo secondo
Ricorsi in prima istanza
Ricorsi all’ispettorato e alla direzione di istituto116

## Art. 83 (art. 96 cpv. 2 Lsc) {#art_83}

1Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessate se hanno
compiuto il diciottesimo anno d’età, altrimenti i loro genitori o tutori, o i loro rappresentanti legali.
2…117
3…118
Ricevibilità e irricevibilità

## Art. 84 (art. 92 Lsc) {#art_84}

1I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all’art. 83 sono rinviati al ricorrente per
completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato.
2Ai ricorsi dichiarati irricevibili è applicabile quanto previsto dall’art. 92 Lsc.
111 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
112 Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
113 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2009,
309; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
114 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
115 Lett. modificata dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.
116 Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
117 Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
118 Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

## Art. 85 Evasione dei ricorsi {#art_85}

1I ricorsi sono trasmessi d’ufficio per decisione all’autorità competente secondo la legge
(ispettorato o direzione di istituto).120
2L’ispettorato o la direzione di istituto decidono dopo avere accertato i fatti rilevanti e avere dato la
possibilità al ricorrente e ai docenti di essere sentiti, per iscritto od oralmente.121
3Quando il ricorso concerne decisioni del consiglio di classe, ed esso non può riunirsi
compatibilmente con l’urgenza di una decisione sul futuro scolastico dell’allievo, in sua vece può
essere sentito il solo docente di classe.
4La decisione deve essere motivata, indicare il termine di ricorso al Consiglio di Stato ed essere
comunicata al ricorrente per lettera raccomandata.122
Art. 86-87 ...123
Capitolo terzo
…124
Art. 88-89 …125
TITOLO VI126

## Art. 90 Disposizioni transitorie e finali {#art_90}

…127

## Art. 91 Pubblicazione ed entrata in vigore {#art_91}

1Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore a partire dall’anno scolastico 1992/1993 e si applica pertanto, laddove è
il caso, anche alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione.
2Con l’entrata in vigore del regolamento sono abrogate le decisione governative anteriori al presente
regolamento e attinenti alla materia ivi contenuta.
Pubblicato nel BU 1992, 177.
Norma transitoria della modifica del 26 giugno 2019
Con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 73a cpv. 4 tutte le autorizzazioni all’apertura e
all’esercizio di scuole private scadono il 31 luglio 2020. Rimane riservata la facoltà del Dipartimento
di prorogarle per un massimo di due anni e del beneficiario di richiederne il rinnovo.
BU 2019, 244.
Norma transitoria della modifica dell’8 marzo 2020
Con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 73a cpv. 2, 3, 3bis, 4 e 4bis tutti i rinnovi delle
autorizzazioni precedenti sono trattati la prima volta come autorizzazioni all’apertura e all’esercizio.
BU 2020, 124.
119 Art. modificato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.
120 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
121 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
122 Cpv. modificato dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.
123 Art. abrogati dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.
124 Capitolo abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
125 Art. abrogati dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 2009,
309.
126 Titolo introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
127 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
