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title: "Legge sull’ordine pubblico"
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provisions: 10
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# Legge sull’ordine pubblico

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell’ordine, della
tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici.
Infrazioni

## Art. 2 a) di competenza del municipio {#art_2}

1Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:
a) praticano l’accattonaggio;
b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia,
omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio
l’autorità quando è avvenuta;
c) omettono, malgrado l’ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli
edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente;
persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali
norme comunali in materia;
e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od
altre molestie;
f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l’ordine, la tranquillità, la moralità,
la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all’aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato
l’articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
h) praticano l’adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la
prostituzione;
i) …1
l) …2
2…3

## Art. 3 b) di competenza del ministero pubblico {#art_3}

Sono puniti con la multa di competenza del ministero pubblico coloro che,
intenzionalmente:
a) sparano con armi da fuoco o lanciano oggetti pericolosi in zone abitate o in altre circostanze tali
da creare pericolo pubblico;
b) spargono su suolo pubblico o privato sostanze velenose od altri preparati allo scopo di far soffrire
o perire animali selvatici o domestici.

## Art. 4 c) di competenza della magistratura dei minorenni {#art_4}

Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva
competenza della magistratura dei minorenni.

## Art. 5 Ammontare della multa {#art_5}

1Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.– a 10’000.– franchi.
1 Lett. abrogata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340.
2 Lett. abrogata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340.
3 Cpv. abrogato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340; precedente modifica: BU 2019,
396.
550.100
2La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria a
coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

## Art. 6 Procedura e rimedi giuridici {#art_6}

1La procedura e i rimedi giuridici sono retti:
a) dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all’articolo 2;
b) dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all’articolo 3;
c) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da
minorenni.
2I municipi trasmettono d’ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che
esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di
concorso con altri reati non contemplati nell’articolo 2.

## Art. 7 Direttive di applicazione {#art_7}

Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all’indirizzo delle
autorità comunali.

## Art. 8 Abrogazione {#art_8}

La legge sull’ordine pubblico del 29 maggio 1941 è abrogata.

## Art. 9 Norma transitoria {#art_9}

Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono
disciplinate secondo il diritto anteriore.

## Art. 10 Entrata in vigore {#art_10}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.4
3Con l’entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione
cantonale approvati il 22 settembre 2013.
Pubblicata nel BU 2016, 194.
4 Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 194.
