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title: "Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale"
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provisions: 9
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# Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

## Art. 1 Campo d’applicazione {#art_1}

1Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’uso degli appartamenti di
servizio, in proprietà dello Stato o in locazione da terzi per le esigenze dei dipendenti dello Stato.
2Per appartamenti di servizio si intendono gli alloggi assegnati a dipendenti con mansioni di
controllo di stabili di proprietà dello Stato.

## Art. 2 Condizioni d’uso {#art_2}

1La concessione dell’appartamento di servizio è regolata da un contratto di diritto
amministrativo ed è vincolata al rapporto d’impiego.
2È proibito locare o concedere l’uso di un appartamento di servizio ad altre persone.
3L’obbligo di residenza nell’appartamento di servizio è menzionato nel bando di concorso ed è
considerato dovere di servizio.

## Art. 3 Cessazione del contratto di diritto amministrativo {#art_3}

1Il contratto di diritto amministrativo decade con la cessazione del rapporto d’impiego
con lo Stato.
2Per giustificati motivi lo Stato può in ogni tempo recedere dal contratto.

## Art. 4 Canone di locazione {#art_4}

1Per gli appartamenti di servizio è dovuto un canone di locazione corrispondente alle
condizioni di mercato locali.
2Per giustificati motivi il canone di locazione può essere ridotto.
3I canoni di locazione sono stabiliti dalla Sezione della logistica.
4Sono a carico del beneficiario dell’appartamento di servizio:
- le spese accessorie (riscaldamento, energia elettrica padronale, acqua potabile e tassa
canalizzazioni, abbonamenti di manutenzione ecc.);
- l’energia elettrica e il gas (consumo proprio);
- il canone radio-TV, l’abbonamento e le spese per uso proprio del telefono;
- la tassa rifiuti.
5Il canone di locazione e le spese sono dedotti dallo stipendio.

## Art. 5 Competenze {#art_5}

1La Sezione della logistica è competente per l’applicazione del presente regolamento,
segnatamente per la definizione delle condizioni d’uso e la gestione degli appartamenti di servizio.
2Per giustificati motivi la Sezione della logistica può eccezionalmente delegare le sue competenze
ad altre unità amministrative.

## Art. 6 Responsabilità {#art_6}

L’assicurazione, del contenuto dell’appartamento non di proprietà dello Stato, contro i
danni dall’incendio, acqua e furto nonché l’assicurazione RC competono al beneficiario
dell’appartamento.

## Art. 7 Ricorsi {#art_7}

Contro le decisioni dell’istanza competente di cui all’art. 5 è dato ricorso al Consiglio di
Stato secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
1 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
173.210

## Art. 8 Norma transitoria {#art_8}

I diritti degli assegnatari di appartamenti di servizio, maturati in applicazione della
normativa previgente, restano acquisiti.

## Art. 9 Entrata in vigore {#art_9}

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.2
Pubblicato nel BU 2003, 278.
2 Entrata in vigore: 17 ottobre 2003 - BU 2003, 278.
